Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2820 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( ) con il proc. dom. avv.to Gaetano Parte_1 C.F._1
Crescenzo, delega in atti
-attore- contro
( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), ( ), C.F._3 Parte_2 C.F._4 Pt_3
( ) e ( ), con il
[...] C.F._5 Parte_4 C.F._6
proc. dom. avv. to Cosimo Faccenda, delega in atti e
( ) con il proc. dom. avv.to Controparte_3 C.F._7
Raffaele Malinconico, delega in atti
-convenuti – all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 7
avevano acquistato un appezzamento di terreno sito in Eboli, alla Contrada Chiusa di
PE (identificato al catasto dei terreni alla partita 8289, foglio 24 n. 546), ed avevano realizzato sullo stesso, a seguito di concessione edilizia (prot. 26622/89), un piccolo fabbricato rurale.
Dava atto che in data 4.9.1995 gli era stata trasferita la quota di comproprietà di 7/8
(essendo già proprietario di 1/8 a seguito di denuncia di successione di Parte_5
del 9.2.1995) dei seguenti immobili:
[...]
- casa abitazione in Comune di Eboli alla località Chiuse di PE censita al NCEU alla partita 5608 foglio 24 mappale 1504 sub 1;
- appezzamento di terreno di 1.190 mq censito al CT del Comune di Eboli alla partita 15810 foglio 24 mappale 1956:
Sosteneva che però, a sua insaputa, , qualificandosi esclusiva Parte_2
proprietaria, aveva proceduto alla presentazione di un aggiornamento catastale sopprimendo la proprietà da lui acquistata e frazionandola nei sub 1 e 3 dichiarando, al contempo, di essere proprietaria del piano seminterrato.
La predetta germana aveva poi proceduto ad una integrazione della denuncia di successione del 2.5.1995, adducendo che nei cespiti dichiarati non era stato inserito il locale seminterrato, ed acquistato con atto del notaio del 18.7.2016 le CP_3
quote indivise del locale predetto facenti capo a e . Parte_3 Controparte_1
Lamentava che l'ufficiale rogante aveva omesso ogni controllo sulla titolarità di tale bene, tanto che nella elencazione dei titoli di provenienza non era stato citato il precedente rogito del 4.9.1995 dal quale era possibile evincere che le quote relative all'immobile de quo erano state trasferite all'attore.
Concludeva quindi a che, accertata e dichiarata la nullità dell'atto di compravendita per notar del 18.7.2016 (rep. 75847, racc. 36181), fosse dichiarato esclusivo CP_3
proprietario dell'immobile sito in Eboli e identificato al NCEU al foglio 24 particella
1504, con condanna di al risarcimento in suo favore dei danni da Parte_2
pagina 2 di 7 quantificarsi in € 10.000,00 e del notaio , in solido con i venditori, al CP_3
risarcimento di ulteriori danni pari ad € 10.000,00.
Costituitisi, i convenuti e contestavano la fondatezza della Pt_5 CP_2 Pt_3
domanda avversaria affermando che con l'atto pubblico del 1995 l'attore non aveva acquistato la proprietà del locale seminterrato per cui era causa, locale non menzionato in detto rogito.
Chiarivano poi che, a seguito delle reciproche vendite delle rispettive quote ereditarie,
era divenuto esclusivo proprietario della casa di abitazione censita al Parte_1
catasto alla partita 5608, foglio 24 mappale 1504 sub 1, mentre era Parte_2
divenuta proprietaria del locale posto al primo piano della medesima abitazione e identificato al catasto alla partita 5608, foglio 24 mappale 1504 sub 2.
Vi era però una terza unità del fabbricato che non era stata dichiarata al momento della denuncia di successione, cioè il locale al piano seminterrato identificato al catasto alla partita 5608, foglio 24 mappale 1504 sub 3 e già distinto dal piano terra nella documentazione relativa alla concessione edilizia prot. 26622/89.
I convenuti negavano quindi che sussistesse la dedotta nullità dell'atto pubblico del
18.7.2016 atteso che, anche a voler aderire alla tesi attore, la vendita di cosa altrui è perfettamente valida anche se produce solo effetti obbligatori.
In ogni caso, non poteva vantare alcuna proprietà esclusiva sul locale Parte_1
seminterrato - bene caduto in successione per 4/8 e di proprietà di per i Parte_3
restanti 4/8 in quanto comproprietaria ab origine della metà dell'immobile – perché esso non era stato oggetto dei trasferimenti di cui all'atto pubblico del 24.9.1995.
Riferivano altresì che l'aggiornamento catastale e la integrazione della dichiarazione di successione avevano finalità meramente fiscali ed erano state legittimamente poste in essere dalla comproprietaria senza alcuna soppressione di proprietà altrui, visto che il sub 3 si aggiungeva al sub 1, sicché la consistenza immobiliare facente capo all'attore era rimasta totalmente invariata.
Concludevano quindi per il rigetto di tutte le domande attoree precisando che, a pagina 3 di 7 seguito delle vendite delle quote ereditare tra i convenuti, era Parte_1
comproprietario del locale seminterrato per la sola quota di 1/8.
Si costituiva anche il notaio il quale, aderendo alla ricostruzione fattuale e CP_3
giuridica fornita dagli altri convenuti, ribadiva che con il rogito del 1995 vi era stata la cessione all'attore del solo piano rialzato, mancando ogni riferimento nell'atto al piano seminterrato.
Tale unità, sfuggita nella originaria denuncia di successione di , era Parte_5
stata correttamente accatastata pro quota in capo ai coeredi del de cuius ed a CP_4
comproprietaria del terreno ove era stato edificato l'intero fabbricato.
[...]
Precisava poi che nell'atto di compravendita del 18.07.2016 era stato dato atto dell'accatastamento dell'unità seminterrata e della integrazione della successione, attività compiute legittimamente da uno solo dei comproprietari-coeredi (poiché a tanto facultato dalla legge), nonché menzionato il titolo edilizio del 1991 – id est la concessione edilizia in sanatoria – raccogliendo la dichiarazione dei venditori, resa ai sensi della Legge n. 445/2000, in ordine alla quale il notaio, quale pubblico ufficiale rogante, non era tenuto ad entrare nel merito.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti ed instava per la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Omessa ogni istruttoria dal precedente giudice, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 24.2.2025 alla quale il Tribunale si riservava il deposito della decisione, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nei termini di legge.
La domanda attorea non può essere accolta.
L'attore ha dedotto, e chiesto di accertare, di essere proprietario esclusivo del locale seminterrato facente parte del fabbricato al catasto alla partita 5608, foglio 24 mappale
1504 in forza del contratto di compravendita in notar del Controparte_3
4.9.1995 (racc. 12922 rep. n. 38535).
Giova altresì premettere che dalla documentazione versata in atti dai convenuti pagina 4 di 7 e è emerso che l'istante è nel possesso del locale seminterrato Pt_5 Pt_3 CP_2
per cui è causa unitamente alla sorella (cfr. ordinanza del 27.6.2018 di Parte_2
reintegrazione nel compossesso).
In ordine alla ripartizione dei rispettivi oneri probatori, deve allora trovare applicazione il principio per cui è esonerato dall'onere della prova richiesta per la rivendicazione, dei vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire, l'attore che propone un'azione di accertamento della proprietà ed abbia il possesso della cosa oggetto del preteso diritto (anche se tale minore rigore probatorio rispetto all'azione di rivendicazione non esime dall'onere di allegare e provare il titolo del proprio acquisto) e ciò perché tale azione tende non già alla modifica di uno stato di fatto , ma solo alla eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui
l'attore è già investito (Cassazione n. 7894/2000).
Dunque, avuto riguardo al sopra citato titolo sul quale ha fondato la Parte_1
propria domanda, deve convenirsi con i convenuti nel rilevare che il rogito stipulato in data 4.9.1995 aveva ad oggetto una casa di abitazione costituente l'intero piano rialzato, composta da quattro vani e accessori, del fabbricato de quo e accatastata appunto quale sub 1 del medesimo (diversamente dal primo piano di proprietà di accatastato come sub 2). Parte_2
Nell'atto in questione non vi sono, all'evidenza, elementi terminologici dai quali evincere che il trasferimento comprendesse anche il piano seminterrato a cui non è fatto cenno.
Né, come pretende l'attore, potrebbe farsi riferimento al fatto che nell'atto medesimo si legge che l'abitazione è censita al NCEU alla partita 5608, foglio 24, mappale 1504 sub 1, categoria A/3, classe 3, vani 6.0, R.C. L. 1.320.000, in quanto i vani catastali non corrispondono ai vani fisici delle abitazioni.
Infatti, ai fini catastali i vani principali vengono contati un vano, la cucina viene contata un vano indipendentemente dalla superficie e gli accessori diretti (bagni, ripostigli, ingressi, corridoi, ecc.) vengono contati un terzo di vano.
pagina 5 di 7 Se poi è noto che i dati catastali non hanno valore di prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria, l'individuazione del bene oggetto del trasferimento va effettuata in ogni caso alla stregua dell'atto che evidenzi la volontà delle parti e, nel caso di specie, le parti hanno chiaramente inteso trasferire all'attore solo la proprietà dell'intero piano rialzato e nulla più.
In definitiva, quindi, non solo non è ravvisabile alcun illecito nella condotta di Parte_2
che ha proceduto all'accatastamento del seminterrato, integrando
[...]
conseguentemente la dichiarazione di successione, in quanto a ciò legittimata dall'essere comproprietaria dello stesso, ma tale aggiornamento è stato rispettoso della quota ereditaria di 1/8 facente capo all'attore.
Diversamente da quanto sostenuto, non vi è stato alcun frazionamento dell'unità immobiliare facente capo all'attore nei sub 1 e 3, atteso che il fabbricato in questione si componeva già del sub 1 (piano rialzato) e sub 2 (primo piano) a cui è andato ad aggiungersi il sub 3 (seminterrato), unità già distinta dal sub 1 nella planimetria allegata alle concessione edilizia prot. 26622/89.
Analogamente, alcuna responsabilità professionale può essere imputata al notaio attesa l'assenza di prova in capo all'istante della dedotta proprietà del CP_3
seminterrato.
Tanto basta dunque per il rigetto della domanda, con la precisazione che la consulenza tecnica di ufficio richiesta da non poteva essere ammessa in quanto Parte_1
rivolta ad accertamenti di natura prettamente giuridica riservati al giudicante (cfr. quesito di cui alla memoria del 16.11.2018) e già confutati dalle evidenze documentali in atti.
Infine, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Invero, tale condanna esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo pagina 6 di 7 di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna alla refusione in favore dei convenuti , Parte_1 Controparte_1
, , e delle spese di lite che si Parte_2 Parte_4 CP_2 Parte_3
liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condanna alla refusione in favore dell'avv.to Raffaele Malinconico, Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 15.4.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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