Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 27104/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 17/03/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
IA RI (c.f.: [...]), in proprio e in qualità di l.r.p.t. della
OMSICILY S.r.l. (CF 01827410851), elett.te dom.ti in Pistoia Corso Gramsci n. 54 pres- so lo studio degli Avv.ti FIUMANÒ CARLO (c.f.: [...]) ed EMANUELA
VALENTINI (c.f.: [...]) dai quali sono rappr.ti e difesi, congiuntamen- te e disgiuntamente, in virtù di procura in atti.
- Opponenti
E
ISPETTORATO DI AREA METROPOLITANA DI NAPOLI (c.f.: 94161400638), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Napoli sita in Napoli, alla Via Amerigo Vespucci n. 172, rappresentato e difeso in giudizio dai funzionari delegati Avv. LUCIANO SCAFIDI e Dott.ssa ROSSELLA
SANTORO (c.f.: [...]) virtù di procura in atti.
- Opposto
Sono presenti i difensori delle parti che si riportano alle difese e conclusioni in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 27104/2022 r.g.a.c.
TRA
IA RI (c.f.: [...]), in proprio e in qualità di l.r.p.t. della
OMSICILY S.r.l. (CF 01827410851), elett.te dom.ti in Pistoia Corso Gramsci n. 54 pres- so lo studio degli Avv.ti FIUMANÒ CARLO (c.f.: [...]) ed EMANUELA
VALENTINI (c.f.: [...]) dai quali sono rappr.ti e difesi, congiuntamen- te e disgiuntamente, in virtù di procura in atti.
- Opponenti
E
ISPETTORATO DI AREA METROPOLITANA DI NAPOLI (c.f.: 94161400638), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Napoli sita in Napoli, alla Via Amerigo Vespucci n. 172, rappresentato e difeso in giudizio dai funzionari delegati Avv. LUCIANO SCAFIDI e Dott.ssa ROSSELLA
SANTORO (c.f.: [...]) virtù di procura in atti.
- Opposto
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione originariamente depositato presso il Tribunale di
Napoli in funzione di Giudice del Lavoro (procedimento poi riassegnato all'intestata sezione ordinaria), il sig. GE Cacciato, in proprio e in qualità di l.r.p.t. della Omsicily, srl ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 779/2021, notificata il 18.08.2021, con la quale l'Ispettorato del lavoro di Napoli, in virtù del verbale unico di accertamento e
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notificazione n. NA00000/2017-454-01 del 14/02/2017, ha ritenuto di accertare vio- lazioni amministrative relativamente alle quali ha richiesto a titolo di sanzioni il com- plessivo importo di € 2.000,00 oltre spese di notifica per € 37,20.
Il predetto verbale veniva elevato all'esito dell'accesso svolto in data
24.11.2016 dagli Ispettori della ITL di Napoli presso lo store “H3G” situato all'interno del Centro Commerciale Vulcano buono in Nola, località Boscofangone
La società svolgeva in tali locali attività di promozione di contratti di telefonia con il gestore “3”, per la quale aveva stipulato una serie di collaborazioni autonome, non in via esclusiva, secondo gli schemi contrattuali dell'incaricato alla vendita a domicilio o per il tramite di mandati di Agenzia;
la società era quindi strutturata con una rete vendita commerciale, costituita da “promoters”, ossia incaricati alle vendite, procacciatori d'affari ed agenti.
Durante l'accesso ispettivo, l'Ispettorato acquisiva dichiarazioni dal collabora- tore AT EL, con cui la società aveva stipulato un contratto di agenzia in data 31.05.2016, dal signor DI IA, che aveva un contratto da incaricato alla vendita diretta di tipo “occasionale” (ex art. 3 della Legge 173 del 17.08.2005 e di cui alla Risoluzione del 27 gennaio 2006 n. 18 e art. 19 del D. Lgs. n. 114 del 31.03.1998) siglato in data 7.06.2016, e dal sig. EL MA, che aveva lo stesso contratto, siglato in data 19.07.2016.
In diritto, la società scrivente ha eccepito l'autonomia del rapporto di lavoro, sottolineando la circostanza per cui la prestazione lavorativa svolta dai collaboratori si caratterizzava per: “l'assenza di vincoli di orario, la libertà nelle scelte delle modali- tà organizzative di esecuzione delle attività di coordinamento, dovendosi limitare al rispetto delle linee guida indicate in contratto, del necessario raggiungimento di un risultato di produttività, ancorché non ancorato ad un minimo, da cui far dipendere il proprio compenso, la mancanza di rimborsi spese, l'unicità dell'incarico conferito, la mancanza di potere direttivo e disciplinare da parte della società mandante”.
Ha dunque sostenuto che, alla luce degli indici elaborati dalla giurisprudenza al fine dell'individuazione della subordinazione, nel caso di specie si tratterebbe di un rapporto autonomo in quanto, all'esito dell'accertamento ispettivo effettuato, era
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mancato l'esercizio di un potere direttivo, disciplinare, organizzativo.
Costituitosi in giudizio, l'Ispettorato ha impugnato le avverse pretese, conte- standone la fondatezza. In diritto, ha rilevato la fondatezza dell'accertamento ed il valore probatorio dei verbali ispettivi, facenti prova sino a querela di falso. Inoltre, ha evidenziato l'oggettività dei dati fattuali su cui si fonda l'accertamento, ossia la man- cata consegna della lettera di assunzione, la mancata comunicazione preventiva al centro per l'impiego, la mancata registrazione sul Libro Unico. L'Ispettorato del lavoro ha poi rilevato che, a prescindere dalla natura dei rapporti di lavoro, sul libro Unico del lavoro dovevano essere registrati non solo i lavoratori subordinati, ma anche i collaboratori coordinati e continuativi, gli associati in partecipazione, le collaborazioni a progetto e quelle occasionali, come prescritto dalla circolare 20/2008. L'unica ecce- zione era rinvenibile per i soggetti che svolgono attività di collaborazione in “forma professionale o imprenditoriale autonoma”, quali gli agenti e i rappresentanti di commercio. Pertanto, la sanzione ingiunta risultava corretta: invero, l'Ispettorato evidenziava che gli adempimenti omessi di cui agli artt. 4 bis comma 2 della L.
183/2002 e 9 bis comma 2, 2-bis e 2-ter del D.L. n. 16/2012 andavano osservati anche in caso di rapporto di lavoro autonomo del dipendente.
Premesso ciò, l'opposto ha rilevato che la natura dei rapporti di lavoro sarebbe evidentemente di tipo subordinato, alla luce degli elementi raccolti nel corso dell'ac- certamento, che la differenziano da quello autonomo. Più precisamente, ha sostenu- to che “il lavoratore è inserito nella struttura aziendale;
- la prestazione lavorativa si sostanzia nello svolgimento di una attività eseguita in un contesto organizzativo e produttivo del datore di lavoro e nell'aspettativa di un risultato di cui il titolare dell'organizzazione e dei mezzi di produzione è legittimato ad appropriarsi;
- il lavora- tore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle strutture scelte dal datore di lavoro;
- lo svolgimento della prestazione avviene attraverso l'utilizzo di strumenti professionali messi a disposizione del datore di lavoro;
- l'insussistenza di un rischio di impresa in capo al dipendente;
il corrispettivo economico percepito dal lavo- ratore deriva esclusivamente dalla prestazione eseguita nel corso delle ore lavorative rese al datore di lavoro;
i lavoratori in questione, infine, non sono risultati titolari di
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partita iva e non è stata prodotta alcune documentazione fiscale pregressa che con- fermasse la natura autonoma delle prestazioni rese”.
La causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione a norma dell'art. 429 c.p.c.
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Preliminarmente occorre esaminare brevemente la normativa sanzionatoria ri- chiamata dall'opposto ispettorato.
L'art.39 del D.L. n.112 del 2008 disciplina gli “Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro” nei termini che seguono:
“1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro dome- stico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavo- ratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in parteci- pazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome
e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detra- zioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indica- zione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribui- te, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retri- buzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo….
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazio-
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ne dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a
1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da
1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scrittura- zioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della presta- zione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La manca- ta conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle san- zioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la
Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente”.
L'assunto da cui muove il resistente Ispettorato è, quindi, che il ricorrente ab- bia commesso l'illecito amministrativo previsto dall'art.39 comma 7° per aver omesso le registrazioni dei dati di cui ai commi 1° e 2° nel Libro Unico, informazioni relative a due lavoratori, signori EL MA e DI IA, e per 3 mesi (ottobre- dicembre 2016).
Parte ricorrente ha contestato che i rapporti intrattenuti con i predetti possa- no ricondursi al novero dei rapporti di lavoro subordinato ovvero dei rapporti richia- mati dalla predetta norma (“lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e conti- nuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo”).
L'assunto è il seguente: “la società era quindi strutturata prevalentemente con una rete vendita commerciale costituita da incaricati alle vendite, procacciatori
d'affari ed agenti, più generalmente detti “promoters”, che operavano in piena ed assoluta autonomia, fatto salvo, in talune ipotesi, il coordinamento con gli agenti capi area e responsabili di zona – quale era appunto il sig. AT EL, come di
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seguito sarà precisato - che si rendeva necessario a fronte della peculiarità dei con- tratti e servizi da procacciare. Se infatti, generalmente gli agenti commerciali si reca- no dai potenziali clienti, nel caso de quo, trattandosi di prodotti inerenti servizi di telefonia mobile, che hanno come destinatari prevalentemente privati consumatori, la strategia aziendale di vendita, muovendo direttamente da quella elaborata da H3G
Spa, era che il potenziale cliente andava procacciato in punti di raccolta specifici, ove era maggiore la possibilità, per l'appunto di avvicinare un gran numero di po- tenziali clienti/utenti. Da qui, la collocazione di banner e stand pubblicitari in centri commerciali, negozi, aeroporti, etc., quale è appunto quello richiamato in ricorso, del tutto privi di qualunque mezzo che potesse essere inteso come utile al perfeziona- mento di una vendita: niente registratori di cassa, pos per bancomat, etc.., solo mo- duli recanti “proposte di abbonamento ai servizi telefonici H3G”. In aggiunta a ciò, in ogni caso, i promoters potevano liberamente svolgere la loro attività dove meglio ritenevano opportuno, anche presso il domicilio dei potenziali clienti ai fini di procac- ciare la proposta di abbonamento. Nell'esercizio del mandato, quindi, i collaboratori potevano appoggiarsi ad uno stand – fra cui quello in questione – sia per ragioni di identificazione commerciale da parte della potenziale clientela, così come utilizzare altri segni distintivi fra cui la T-Shirt con logo “3”, sia quale punto di appoggio e sup- porto tecnico (posizionamento di materiale promo-pubblicitario, piano su cui poggiare
i moduli da compilare, p.c. su cui mostrare le offerte). Si precisa fin da ora che i mede- simi collaboratori non erano soggetti a vincoli di orario e/o a turnazioni, salvo orga- nizzare la propria attività al fine di meglio incrementare la possibilità di promozione contrattuale. Non vi era inoltre alcuna direttiva o controllo sull'attività svolta da parte della società mandante, né obbligo di giustificativo in caso di assenza. A supporto della correttezza dell'operato della società e della validità formale e sostan- ziale dei contratti stipulati secondo le formule suddette, veniva redatto apposito ac- cordo aziendale, quale contrattazione di secondo livello, con la sigla sindacale Fisa- scat – Cisl Nazionale in data 18.02.2016, che legittimava il ricorso agli incaricati alla vendita a domicilio ai fini dell'esecuzione, in via autonoma e senza vincolo di subor- dinazione, dell'attività di promoter”.
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L'assunto dei ricorrenti è, quindi, che entrambi i soggetti, qualificati dall'Ispettorato come lavoratori, avevano stipulato con la società ricorrente “un con- tratto di incaricato alla vendita diretta domicilio occasionale di cui alla norma della
Legge 173 del 17.08.2005, di tipo “occasionale” ex art. 3 della richiamata normativa e di cui alla Risoluzione del 27 gennaio 2006 n. 18, e art. 19 del D. Lgs. n. 114 del
31.03.1998, siglato in data 7.06.2016”.
L'assunto dell'Ispettorato è che “dagli accertamenti eseguiti emergeva che i la- voratori DI IA e EL MA avevano lavorato in regime di subordinazio- ne e non con prestazioni di natura autonoma, come oggi sostenuto dai ricorrenti ”.
Si legge, inoltre, che “sul libro Unico del lavoro, devono essere registrati non so- lo i lavoratori subordinati, ma anche i collaboratori coordinati e continuativi, gli asso- ciati in partecipazione, le collaborazioni a progetto e quelle occasionali (cfr circolare
20/2008). L'unica eccezione attiene a quei soggetti che svolgono attività di collabora- zione in “forma professionale o imprenditoriale autonoma”, idest gli agenti e i rappre- sentanti di commercio (ibidem). Nel caso di specie, a fronte del “nomen iuris” attribui- to dalle parti si è accertato che l'atteggiarsi concreto del rapporto di lavoro era di natura subordinata né in questa sede si è fornita, ex adverso, prova che i lavoratori appartengano ad una delle categorie elencate nella suddetta circolare”.
L'Ispettorato ha, inoltre, richiamato il verbale ispettivo in cui si legge: “i lavora- tori medesimi, tutti vestiti con maglietta bianca con logo della “3”, sebbene occupati occasionalmente, non hanno avuto anche l'autonomia che caratterizza il lavoratore autonomo: gli stessi effettuavano, prevalentemente la loro prestazione lavorativa di addetti alle vendite di prodotti di servizi di telefonia mobile “3” presso lo stand appo- sitamente predisposto di proprietà di codesta società, all'interno del centro commer- ciale “Vulcano Buono”, sotto il controllo il coordinamento dell'agente di vendita, sig.
AT EL, per conto di codesta società, per quattro, cinque giorni alla settima- na, osservando le disposizioni lavorative dell'agente di vendita sopracitato, responsa- bile dello stand, che risulta essere aperto al pubblico per l'intera giornata e quindi compatibile con l'orario di lavoro reso nell'ambito delle otto ore giornaliere per il
DI e delle quattro giornaliere per il EL;
entrambi i lavoratori sono stati
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sottoposti gerarchicamente al potere direzionale del datore di lavoro percependo un compenso economico sulla base dei contratti stipulati e sottoscritti dai clienti nonché un premio e rimborso mensile;
quegli stessi lavoratori che ,se occorre si recano poi anche presso il domicilio dei clienti per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti sui contratti o per perfezionare e definire le proposte dei contratti già sottoscritte presso il banchetto sopramenzionato;
per entrambi i lavoratori si ritiene sussistere il rischio di potenziali infortuni sul lavoro connesso all'uso della propria autovettura e/o ai mezzi di linea per recarsi presso il domicilio di clienti cui sottoporre, tra l'altro, anche i contratti da sottoscrivere, al fine di ottenere servizi per il tramite di codesta società; pertanto la possibilità, anche solo ipotetica, di esporre i lavoratori a rischi connessi ad un'attività di lavoro manuale non può essere compatibile con lo status di lavoratori meramente autonomi e occasionali tanto più, come nel caso in esame, quando l'attivi- tà dei soggetti avviene a contatto con il pubblico nell'ambito degli spazi allo scopo concessi a codesta impresa all'interno del centro commerciale ove la prestazione lavorativa viene resa in maniera prevalente, restando residuale quella svolta presso il domicilio di terzi”.
Gli evidenziati argomenti difensivi debbono misurarsi con il materiale istrutto- rio richiamato dall'Ispettorato.
Invero in sede di accesso ispettivo, intervenuto il 24.11.2016 alle ore 13.45 presso il punto vendita H3G, della ditta OMSICILY s.r.l., all'interno del Centro Com- merciale Vulcano Buono, è emerso che i signori DI IA e EL MA, quali propagandisti commerciali di prodotti e/o servizi di telefonia “3”, non erano soggetti
a vincoli di orario, ma solo ad una pianificazione della presenza dei promoters, da parte del sig. AT EL, identificato come agente di vendita, concordata con gli stessi.
Il signor AT, dichiaratosi agente di vendita con regolare mandato ricevu- to dalla società Omsicily con efficacia dal 31.05.2016, ha espressamente dichiarato di essere retribuito a provvigioni, con una somma variabile in base ai prodotti di telefo- nia “3” ed ai contratti stipulati grazie al suo intervento.
Inoltre ha precisato di essere il responsabile dello stand/punto vendita e di
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non osservare alcun orario di lavoro fisso;
ha riferito, inoltre, che i lavoratori R- di e EL erano incaricati alla vendita a domicilio occasionale, e che gli stessi venivano pagati a provvigioni in base al numero dei contratti stipulati.
Il sig. DI ha riferito di occuparsi di proporre offerte di telefonia mobile per la “3” senza svolgere un orario fisso presso la sede del Centro Commerciale di
Nola. Ha precisato che, se fissava un appuntamento con un potenziale cliente, si recava poi presso l'abitazione/domicilio dello stesso per cercare di stipulare un con- tratto su cui, in caso di esito positivo, gli veniva riconosciuta una provvigione dai 3 ai
15 euro massimo.
Dichiarava altresì di aver stipulato complessivamente 25 contratti, e di non es- sere stato ancora pagato.
Infine, il sig. EL ha dichiarato di essere addetto alla vendita diretta a domicilio occasionale per la suddetta società, in virtù di lettera di incarico del
19.07.2016; anch'egli ha riferito di pubblicizzare prodotti e servizi di telefonia mobile della H3G per conto della società, all'interno del Centro Commerciale Vulcano Buono, in prossimità dello stand H3G appositamente predisposto;
ciò in quanto avrebbe risposto ad un annuncio visto su internet relativo ad una offerta di lavoro della Omsi- cily s.r.l. e di aver sostenuto un colloquio telefonico di lavoro con un incaricato di detta società attraverso videochiamata. Il sig. EL ha poi dichiarato di lavorare
4-5 giorni a settimana come addetto alle vendite per 4 ore al giorno, precisando che il suo lavoro consisteva nell'avvicinare i clienti che passavano nei pressi dello stand H3g
e di pubblicizzare loro i prodotti e servizi di telefonia. Ha riferito, inoltre, di non per- cepire una retribuzione fissa mensile, ma unicamente una provvigione per ogni con- tratto stipulato e sottoscritto con i clienti, e di aver percepito complessivamente circa
200,00 euro per i contratti stipulati.
Inoltre, a seguito della richiesta da parte dei Funzionari ispettivi, l'Avv. Alfonso
Maria Romano, in qualità di procuratore Speciale della società Omsicily, ha trasmesso la documentazione richiesta, oltre a n. 5 ricevute di compenso per prestazioni occa- sionali del lavoratore DI IA per i mesi di giugno, luglio, ottobre, novembre
2016 e premio di dicembre 2016, e n. 3 ricevute di compenso per prestazioni occa-
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sionali di EL MA per i mesi di luglio 2016, ottobre e novembre 2016 e premio di dicembre 2016.
Orbene ritiene questo Giudice che non siano emersi gli elementi qualificanti di un rapporto di lavoro subordinato; invero non è emerso un rigoroso orario di lavoro da stipulare, è stata espressamente negata l'esistenza di una retribuzione fissa,
è difettata l'emersione dell'esercizio di qualsivoglia potere disciplinare e/ o di con- trollo sulla prestazione lavorativa, venendo solo fornite iniziali indicazioni commercia- li sui contratti da proporsi e sulle offerte promozionali esistenti, oltre ad alcuni sugge- rimenti per l'approccio al cliente, anche in ragione alla mancanza di esperienza dei procacciatori, quali ragazzi di giovane età, alla prima esperienza di lavoro.
Un'ulteriore circostanza emersa è che non venivano utilizzati badge o marca- tempo per verificare gli orari di lavoro, né venivano firmati fogli e registri di presenza, né il team leader AT effettuava tale controllo.
Pertanto, dall'esame delle dichiarazioni degli signori EL, DI e BA taglia non sono univocamente emersi indici concordanti ed univoci, valevoli a qualifi- care il rapporto quale rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto appaiono condivisibili le valutazioni operate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo alle pagine 6 e ss., secondo cui le predette dichiarazioni appaiono carenti della dovuta significatività e decisività, considerazioni cui è possibile fare rinvio.
In particolare è difettata la prova dell'esercizio da parte del AT di poteri direttivi, di controllo e disciplinari nei riguardi dei lavoratori, con conseguente esclu- sione di qualsivoglia forma di eterodirezione, suo tramite esercitata, da parte della società e/o vincolo di subordinazione nei confronti dei sigg.ri DI e EL.
In ultima istanza si condivide l'assunto (cfr. pag. 9 del ricorso) secondo cui la prestazione lavorativa svolta dai collaboratori “si caratterizzava per:
- assenza di vincoli di orario;
- libertà nelle scelte delle modalità organizzative di esecuzione delle attività di coordinamento, dovendosi limitare al rispetto delle linee guida indicate in contratto per la valida stipula dei relativi contrati contributivi procacciati;
- raggiungimento di un risultato di produttività, ancorché non ancorato ad un
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minimo, da cui far dipendere il proprio compenso;
- compenso determinato in funzione del servizio reso;
- mancanza di rimborsi spese;
- unicità dell'incarico conferito;
- mancanza di potere direttivo e disciplinare da parte della società mandante”.
Inoltre la vicenda oggetto di causa appare in larga misura pienamente sovrap- ponibile a quella esaminata dal Tribunale di Ferrara e dalla Corte di Appello di Bolo- gna nei precedenti giurisprudenziali richiamati dai ricorrenti (cfr. allegati 11 e 12) ove
è stata correttamente esclusa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in presenza di indici del tutto analoghi a quelli emersi all'esito dell'accesso ispettivo fondante l'opposta ordinanza ingiunzione.
Le circostanze di cui sopra portano, inoltre, ad escludere anche l'esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, difettandone i relativi pre- supposti;
occorre, inoltre, segnalare come l'Ispettorato non abbia mai esplicitamente invocato tale fattispecie o richiamato l'esistenza degli elementi caratterizzanti tale fattispecie contrattuale, esistenza in ogni caso da escludersi in ragione di quanto sopra evidenziato.
Le predette considerazioni conducono all'accoglimento del ricorso atteso il di- fetto di prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale fondante gli obblighi che si assumono in concreto violati.
Identiche considerazioni si impongono anche in ordine alle ulteriori fattispecie sanzionatorie prefigurate, atteso che anch'esse hanno quale presupposto l'accertamento di rapporti di lavoro subordinato ovvero degli ulteriori rapporti espressamente tipizzati dalle norme richiamate.
Alla soccombenza segue la condanna dell'ITL di Napoli al pagamento delle spe- se di lite in favore dei ricorrenti, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corri- spondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concreta- mente svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie il ricorso proposto dal sig. GE Cacciato, in proprio e in qualità di l.r.p.t. della Omsicily, avverso l'ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato del lavo- ro di Napoli n. 779/2021, notificata il 18.08.2021 e, per l'effetto, annulla la predetta ordinanza;
➢ condanna l'Ispettorato del lavoro di Napoli al pagamento in favore dei ricor- renti delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00 per compenso, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% degli onorari), CPA ed IVA come per legge.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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