Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7329 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.03.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ) in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
, elettivamente domiciliato in Lecce alla Corte dei Lubelli n. 1, presso lo studio
[...] dell'avv. Giovanni Gabellone che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE
E
, in persona del p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1 CP_2 in Lecce, in Via Rubichi n. 39, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da lesioni personali.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate e allegate al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 3405/2021 del 16.12.2021 venivano rigettate le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione relative alla controversia in esame, con continuazione del giudizio al fine di accertare la sussistenza
In sede istruttoria è stata espletata una CTU medico legale, le cui conclusioni si condividono in quanto adeguatamente motivate e frutto di un procedimento peritale privo di errori o omissioni di carattere logico e/o metodologico.
Il consulente tecnico d'ufficio incaricato, in base allo studio della documentazione medica versata in atti, ha accertato che alla defunta in data Persona_1
01.11.1992, a seguito del morso di un cane, veniva somministrata un'iniezione antitetanica di Tetabulin 500 U.I. intramuscolo;
ha riscontrato inoltre che in data
19.01.2006 le veniva diagnosticata la positività per HVC e che l'attrice con sentenza
807/2018 otteneva il riconoscimento del nesso causale (“con la formula non si può escludere che”) con conseguente diritto all'indennizzo di cui alla legge 201/92, ascrivendo l'infermità alla 8^ categoria del DPR n. 834 del 30.01.1981.
Il CTU ha osservato che “dalla introduzione del test per l'identificazione dei portatori di anticorpi per l'HCV e dunque dal 1990 in poi le immunoglobuline (Ig) contro il tetano sono ricavate dal plasma di soggetti donatori di sangue vaccinati per il tetano e opportunamente selezionati ed hanno lo scopo di conferire una protezione immediata contro la malattia. Il vaccino richiede più tempo per dare immunità alla persona che si ferisce e non conferisce una protezione immediata. La somministrazione è indicata per tutti i soggetti che abbiano riportato ferite lacere o morsicature di animali e che non hanno praticato o non ricordano di aver mai fatto la vaccinazione antitetanica...La somministrazione avviene esclusivamente per via intramuscolare. Il dosaggio è di 500
U.I. La protezione contro il tetano ha durata soltanto per 3-4 settimane. Rischi legati al trattamento: l'antitetanica è associata a scarsi effetti collaterali, come modeste reazioni locali nella sede di iniezione e talvolta febbre. Il prodotto da iniettare è derivato da plasma umano ed è stato sottoposto ad un procedimento per ridurre il rischio di trasmissione di agenti patogeni infettanti e testato per la ricerca del virus dell'epatite B, dell'epatite C e dell'AIDS. Pertanto, l'ipotesi di trasmissione del virus dell'epatite C è improbabile”. Ha evidenziato in particolare che in atti non vi era documentazione medica tra il 1992 ed il 2006 e che “il virus dell'epatite C si trasmette per via parentale inapparente attraverso spazzolini, forbicette, dal dentista come da ricoveri e che tutti i Par siti scientifici consultati a partire dall' riportano che le trasfusioni di sangue ed emoderivati ed i trapianti avvenuti prima del 1992 erano a rischio trasmissione del virus ma che, successivamente, il rischio è divenuto estremamente basso”, pervenendo alla conclusione che in virtù del principio del “più probabile che non” era altamente improbabile che la defunta avesse contratto l'infezione da epatite C da un'unica iniezione intramuscolo di immunoglobuline antitetaniche da unità internazionali.
Il CTU, a seguito delle osservazioni del consulente di parte attrice in merito alla sussistenza del rapporto causale tra HCV e l'iniezione antitetanica riconosciuta in altro procedimento, ha evidenziato che il caso in esame risale all'anno 1992 ribadendo che
““dalla introduzione del test per l'identificazione dei portatori di anticorpi per l'HCV e dunque dal 1990 in poi le immunoglobuline (Ig) contro il tetano sono ricavate dal plasma di soggetti donatori di sangue vaccinati per il tetano”. Il derivato plasmatico è trattato per abbattere i virus ed è praticamente “sicuro”. La possibilità di contrarre l'epatite C in tal caso è un'ipotesi di scuola. Ad oggi non è stato registrato al mondo un solo caso certo di contagio. Dal sito dell'Università di Perugia “l'antitetanica è associata a scarsi effetti collaterali, come modeste reazioni locali nella sede di iniezione e talvolta febbre. Il prodotto da iniettare è derivato da plasma umano ed è stato sottoposto ad un procedimento per ridurre il rischio di trasmissione di agenti patogeni infettanti e testato per la ricerca del virus dell'epatite B, dell'epatite C e dell'AIDS. I dati epidemiologici attuali hanno confermato la possibilità di trasmissione di virus in caso di somministrazione di emoderivati ma non vi sono segnalazioni di casi di trasmissione di virus con la somministrazione occasionale di gammaglobuline antitetaniche somministrate per via intramuscolare. Non si può escludere però la possibilità di trasmissione di malattie da virus o da patogeni al momento sconosciuti”.
Il perito, dunque, ha escluso che l'antitetanica praticata nel 1992 alla defunta possa aver causato l'infezione da HCV e la successiva epatopatia HCV Per_1 correlata.
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Quanto alle spese di lite ritiene il Giudicante sussistenti i presupposti per derogare al principio della soccombenza con la compensazione integrale delle stesse tra le parti processuali, in ragione della notevole complessità di accertamento probatorio e della conseguente controvertibilità delle soluzioni giuridiche adottabili.
Le spese della ctu, già liquidate con autonomo decreto in via provvisoria, devono invece essere poste in via definitiva a carico dell'attore, avendone dato causa con l'azione promossa in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 7329/2019 R.G. proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
[...]
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa le spese di lite tra le parti processuali;
3) pone le spese della ctu definitivamente a carico dell'attore.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 26.03.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Questa sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro