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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/12/2024, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 1077/2024 instaurata congiuntamente Pt_1
da (C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Siro Acquistapace
e
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Ivan Ierardi
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 10.10.2024 e da note di trattazione scritta depositate, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato il 10.10.2024 i ricorrenti, Pt_2
e , sulle premesse: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio a
[...] Controparte_1
decorrere dal 2010, nel corso della quale sono nati i figli: , il 27.2.2007, Persona_1 [...]
, il 5.7.2011 e , il 5.8.2017, tutti riconosciuti da entrambi i genitori;
- che Per_2 Persona_3
nel tempo erano venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia;
- di aver raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati dalla loro unione;
tanto premesso, hanno adito il
Tribunale di Crotone per sentir omologare le conclusioni specificate nel ricorso depositato il
10.10.2024.
1 All'udienza del 4.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito per l'omologa delle condizioni fissate nel ricorso.
Con ordinanza del 4.12.2024 il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione. Il P.M.
è intervenuto, nulla osservando, in data 30.10.2024.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c..
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni concordate in ricorso e a cui si sono riportate nelle suddette note scritte.
Tali condizioni devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo esse in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa le condizioni di cui al ricorso, depositato il 10.10.2024 e, per l'effetto, dispone che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente ai figli da loro generati fuori dal matrimonio siano regolati in conformità alle predette condizioni;
2. nulla sulle spese processuali.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 1077/2024 instaurata congiuntamente Pt_1
da (C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Siro Acquistapace
e
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Ivan Ierardi
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 10.10.2024 e da note di trattazione scritta depositate, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato il 10.10.2024 i ricorrenti, Pt_2
e , sulle premesse: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio a
[...] Controparte_1
decorrere dal 2010, nel corso della quale sono nati i figli: , il 27.2.2007, Persona_1 [...]
, il 5.7.2011 e , il 5.8.2017, tutti riconosciuti da entrambi i genitori;
- che Per_2 Persona_3
nel tempo erano venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia;
- di aver raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati dalla loro unione;
tanto premesso, hanno adito il
Tribunale di Crotone per sentir omologare le conclusioni specificate nel ricorso depositato il
10.10.2024.
1 All'udienza del 4.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito per l'omologa delle condizioni fissate nel ricorso.
Con ordinanza del 4.12.2024 il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione. Il P.M.
è intervenuto, nulla osservando, in data 30.10.2024.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c..
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni concordate in ricorso e a cui si sono riportate nelle suddette note scritte.
Tali condizioni devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
Non apparendo esse in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa le condizioni di cui al ricorso, depositato il 10.10.2024 e, per l'effetto, dispone che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente ai figli da loro generati fuori dal matrimonio siano regolati in conformità alle predette condizioni;
2. nulla sulle spese processuali.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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