Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/06/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N° 4437/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai seguenti
Magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento n° 4437/2025 r.g. promosso con ricorso congiunto depositato in data 29.04.2025 da
, con l'avv. GALLINARO MARIA TERESA, come da Parte_1
mandato in atti;
e da
, con l'avv. MONTECCHIO MONICA, come da Controparte_1
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio
Per i ricorrenti congiuntamente:
“1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandosi gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco
[...]
rispetto ed astenendosi ognuno da qualsivoglia interferenza nella vita privata
dell'altro.
2) La casa coniugale sita in Cervarese Santa Croce (PD), via dei Longobardi n. 8,
di proprietà comune dei coniugi, rimarrà in uso esclusivo alla SI.ra Parte_1
ed alla figlia , fintantochè non verrà perfezionata la liquidazione della
[...] Per_1
quota di proprietà superficiaria spettante al marito.
3) A tacitazione di tutti i rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra le parti sia precedentemente che perdurante il rapporto di coniugio degli stessi, i coniugi convengono che il SI. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
24.09.1969, si impegni ed obblighi a cedere e vendere alla SI.ra Parte_1
( ), nata a [...] il [...], la propria quota di un C.F._2
mezzo della proprietà superficiaria dell'appartamento situato al secondo piano con garage al piano terra catastalmente censito come segue:
Catasto Fabbricati del Comune di Cervarese Santa Croce, foglio 18:
mapp.492, sub. 25, Via Dei Longobardi, piano 2, Cat. A/2, Cl.2, vani 6,5, R.c. Euro
503,55 (appartamento);
mapp.492, sub. 40, Via dei Longobardi, piano terra, Cat. C/6, Cl. 2, consistenza 17
mq, R.c. Euro 29,85 (garage)
Si precisa che l'immobile è stato edificato in regime di edilizia popolare e che la convenzione PEEP sottoscritta in data 21.7.1982 tra la Parte_2
ed il Comune è ancora in essere, ma il
[...] Controparte_2
con delibera di Giunta n. 39 del 3.4.2025 ha Controparte_3
rinunciato espressamente al diritto di prelazione spettante al ed ha CP_3
determinato in complessivi € 68.113,86 il prezzo massimo di cessione dell'immobile. 3
Conseguentemente, i coniugi hanno concordato il prezzo della presente cessione in complessivi € 34.000,00 (trentaquattromila//=) che verrà versato al momento del rogito notarile ed a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al SI.
. Controparte_1
La vendita verrà effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni oggetto del presente atto e comprenderà ogni accessorio, accessione, dipendenza,
pertinenza, servitù attive e passive, il tutto così come alla parte venditrice pervenuto in virtù dei titoli indicati e così quant'altro previsto ai sensi di legge.
La parte cedente garantirà proprietà, disponibilità, provenienza e libertà di quanto venduto da vincoli, canoni, livelli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 comma II c.c. le parti di comune accordo convengono di non assumere alcuna responsabilità e non garantire la conformità
alla materia di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione, di tutti gli impianti dell'immobile in oggetto ricompresi tra quelli previsti dall'art. 1 del decreto 22.01.2008 n. 37 (G.U. n. 61 del 12.03.08) rinunciando pertanto le parti dal richiedere qualunque risarcimento per l'eventuale adeguamento degli impianti alla normativa attualmente in vigore, nonché per danni eventualmente arrecati a persone o cose procurati dall'assenza di conformità degli impianti.
A tal proposito i coniugi chiederanno, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987 n. 74,
l'esenzione dal pagamento di qualsivoglia tassa ed imposta, ed in particolare della tassa di registro, delle imposte ipocatastali e della tassa di bollo.
La cessione, che dovrà avvenire entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, avverrà con ogni onere notarile e di trasferimento a carico 4
della SI.ra . Parte_1
4) A definitiva regolamentazione dei rapporti di natura economica intercorsi nei rapporti tra le parti nel corso del matrimonio, la SI.ra si obbliga Parte_1
a versare, entro la data dell'udienza di comparizione dei coniugi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al SI. , acceso presso la Controparte_1
Banca Mediolanum, le cui coordinate IBAN sono [...],
la somma omnicomprensiva di € 16.000 (sedicimila//=).
Con il pagamento della predetta somma, il SI. rinuncia Controparte_1
espressamente a qualsivoglia pretesa per acquisiti effettuati, conferimenti in denaro e/o altri contributi erogati a qualsivoglia titolo alla moglie e/o famiglia e dichiara espressamente di null'altro aver a pretendere a qualsivoglia titolo dalla SI.ra
. Parte_1
5) La SI.ra si impegna a volturare le utenze domestiche intestate Parte_1
al SInor onerando il pagamento delle relative bollette, Controparte_1
manlevando il SInor da ogni responsabilità. Controparte_1
6) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a chiedere un contributo al proprio mantenimento.
7) I coniugi prestano sin d'ora acquiescenza alla sentenza di separazione.
8) Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le
Parti.
9) Le parti dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione in udienza e chiedono che sia l'udienza per la separazione sia quella per la cessazione degli effetti civili del matrimonio vengano sostituite con il deposito di note scritte. 5
**********
SENTENZA DI CESSAZIONEDEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., con il presente atto i coniugi concordemente chiedono che, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa venga rimessa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare anche dopo al separazione, disposta la trasmissione degli atti al PM, il Tribunale di Padova Voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti
CONDIZIONI
a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e matrimonio celebrato con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in Teolo (PD) in data 30.08.1997, atto trascritto al n. 39, parte
II, serie A, dell'anno 1997 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Teolo.
b) Orinare alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Teolo (PD) affinché provveda ad effettuare le relative annotazioni.
c) I coniugi rinunciano reciprocamente ad eventuale assegno divorzile.
d) I coniugi prestano sin da ora acquiescenza alla sentenza di divorzio.
e) Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
f) Le parti dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione in udienza e chiedono che l'udienza per la cessazione degli effetti 6
civili del matrimonio venga sostituita con il deposito di note scritte.”
Per il P.M.: “ Il P.M. visti gli atti dichiara di intervenire e chiede che il Tribunale
omologhi la separazione”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in data 30.08.1997 a LO (PD) e trascritto nel relativo Registro, parte II, atto n. 39, serie A, anno 1997.
Dall'unione coniugale è nata una figlia: nata ad [...] il Per_1
06.06.2000, attualmente maggiorenne ed economicamente indipendente.
La domanda di separazione personale, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle conclusioni conformi rassegnate dalle parti la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art.151 c.c. per la separazione dei coniugi.
Le condizioni concordate dai coniugi, relative alla separazione personale,
con riferimento ai punti 6) e 7) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, vanno omologate le rassegnate conclusioni con riferimento ai punti suindicati.
Con riferimento, invece, ai punti dal 2) al 5) delle conclusioni congiunte relative alla separazione, si evidenzia che gli accordi raggiunti dalle parti, pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e,
pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed 7
efficacia. In ogni caso, il Tribunale da atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 3)
delle conclusioni sopra riportate.
Avendo le parti presentato oltre alla domanda di separazione personale anche contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. e dovendosi attendere la decorrenza dei termini di cui al predetto articolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve proseguire, come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria,
riservata, dunque, all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
matrimonio contratto il 30.08.1997 a LO (PD) e trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 39, parte II, serie A, anno
1997.
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. omologa le conclusioni rassegnate relative alla separazione personale con riferimento ai punti 6) e 7) delle rassegnate conclusioni
4. dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato l'impegno al trasferimento immobiliare di cui al punto 3) delle conclusioni sopra riportate;
5. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza di pari data;
6. spese al definitivo.
Così deciso in Padova nella camera di conSIlio del 10.06.25 8
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari