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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 04/09/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 23/6/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. SUMMA GIACOMO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti MARESCA ARTURO, TREVISAN GIANNANTONIO, D'ONOFRIO ENRICO MARIA e BONOMO MARCELLO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 29/5/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
1) Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia/invalidità del contratto di lavoro a termine con decorrenza dal 24.9.2021 al 31.5.2022, successivamente prorogato dall'1.6.2022 al
2.9.2022, data in cui la parte ricorrente è stata estromessa dal posto di lavoro;
2) Conseguentemente e in ogni caso, accertare e dichiarare che tra la parte ricorrente e la si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato, tutt'ora in essere in carenza di qualsivoglia atto idoneo ad interromperlo, o comunque dichiarare costituito un rapporto di lavoro tra le parti con effetto dall'inizio del rapporto o dalla successiva data ritenuta di giustizia;
3) Ordinare alla società convenuta la immediata reintegrazione e/o riammissione in servizio della parte ricorrente nel suo posto di lavoro e/o il ripristino del rapporto di lavoro;
4) Condannare la al pagamento, in favore di parte ricorrente ex art. 28, Dlgs Controparte_1
81/2015, di una indennità pari a dodici mensilità, pari quindi ad € 19.617,91 o al diverso importo ritenuto di giustizia ovvero ad una somma da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8 della legge n.
604/1966 sulla base della retribuzione mensile sopra indicata;
5) Condannare in ogni caso la società convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c., su tutte le somme spettanti.
- Con vittoria di spese e compensi professionali ivi comprese le spese generali, da distrarsi, dichiarandosi il procuratore della parte ricorrente antistatario.
PER LA RESISTENTE
- “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, rigettare il ricorso e le domande proposte dalla ricorrente nei confronti di in quanto Controparte_1 inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23/6/2023 la signora - nel premettere di aver Parte_1 prestato attività lavorativa in favore della convenuta presso lo stabilimento sito Controparte_1 in Susegana con qualifica di operaio generico – ha chiesto venisse accertata sotto svariati profili la nullità/illegittimità/inefficacia/invalidità del contratto a termine e successive proroghe disciplinante il rapporto di lavoro avente decorrenza dal 24/9/2021 e venuto a cessare il 2/9/2022.
Osserva l'adito Tribunale come si riveli circostanza dirimente ai fini del decidere la sollevata contestazione attorea in merito alla mancata effettuazione della valutazione dei rischi ad opera della società datoriale, a nulla rilevando l'eccezione di quest'ultima inerente la tardività e l'inammissibilità dell'avversaria censura in quanto per nulla formulata in ricorso e comunque ivi non argomentata né articolata sia pur sinteticamente. Ed invero:
1) Nell'atto introduttivo è stato eccepito e dedotto (vedasi secondo paragrafo della parte in diritto) che “la convenuta ha infatti violato quanto disposto dall'art. 20 co. 1 lett. a), b), c) e d) D. Lvo
N. 81/2015” RIPORTANDO INTEGRALMENTE IL TESTO DELLA NORMA ANCHE CON
RIFERIMENTO A TALE ULTIMA LETTERA CHE CONTEMPLA ESPRESSAMENTE
L'OBBLIGATORIETÀ DELLA EFFETTUAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI”.
2) Peraltro è fuori discussione che quanto contestato INTEGRA UNA SPECIFICA
CIRCOSTANZA NEGATIVA, SICCHÈ NON VI ERA ALCUNA NECESSITÀ DI
ALLEGARE ULTERIORI ELEMENTI a differenza dell'analisi degli ulteriori profili di invalidità invocati, che al contrario richiedevano una articolata ricostruzione dei fatti alla luce della normativa in esame.
3) È dunque convincimento del giudicante che la sollevata censura consentiva all'odierna parte resistente di prendere compiutamente posizione sul punto, esercitando il proprio diritto di difesa.
Circostanza questa tuttavia non avvenuta né con la memoria di costituzione né in sede di prima udienza, rimanendo totalmente silente sul punto. Controparte_1
4) Da ciò consegue che la società resistente risulta IRRIMEDIABILMENTE DACADUTA EX
ARTT. 414, 416 e 420 cpc. DA OGNI SUCCESSIVA PRODUZIONE DOCUMENTALE, da considerarsi pertanto DEL TUTTO INUTILIZZABILE AI FINI DELLA DECISIONE.
5) In ragione della giudizialmente accertata mancata effettuazione della valutazione dei rischi, IL
CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE OGGETTO DI CAUSA SI TRASFORMA A
TEMPO INDETERMINATO EX ART. 20 co 2 D. Lvo N. 81/2015, fermo restando che per granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità INCOMBE SUL DATORE DI LAVORO, che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione della indicata disposizione,
L'ONERE DI PROVARE DI AVER ASSOLTO SPECIFICAMENTE ALL'ADEMPIMENTO
RICHIESTO DALLA NORMATIVA. (Cass. 24/10/2016 N. 21418)
Nel caso di specie, sempre in ottica di conseguenze sanzionatorie, valorizzando tutte le circostanze del caso concreto e in primis le consistenti dimensioni della società convenuta, quest'ultima va condannata a corrispondere all'odierna ricorrente a titolo di indennità risarcitoria l'importo ritenuto congruo nella misura di 8 mensilità ragguagliate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad € 1.634,82 maggiorato di interessi e rivalutazione.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accertata l'illegittimità ed inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro stipulato inter partes avente decorrenza dal 24/09/2021 e venuto in scadenza per effetto delle successive proroghe al 02/09/2022
1) Dichiara con effetto costitutivo per effetto della normativamente prevista conversione del contratto l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal
24/09/2021 e ad oggi sussistente.
2) Condanna altresì la convenuta , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, a corrispondere all'odierna attrice a titolo di indennità risarcitoria 8 mensilità ragguagliate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad € 1.634,82 maggiorata di interessi e rivalutazione.
3) Condanna, infine, la società resistente a rifondere al procuratore antistatario dell'odierna attrice le spese di lite, complessivamente liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 29/05/2025
IL GIUDICE Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 23/6/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. SUMMA GIACOMO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con gli Avv.ti MARESCA ARTURO, TREVISAN GIANNANTONIO, D'ONOFRIO ENRICO MARIA e BONOMO MARCELLO
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 29/5/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
1) Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia/invalidità del contratto di lavoro a termine con decorrenza dal 24.9.2021 al 31.5.2022, successivamente prorogato dall'1.6.2022 al
2.9.2022, data in cui la parte ricorrente è stata estromessa dal posto di lavoro;
2) Conseguentemente e in ogni caso, accertare e dichiarare che tra la parte ricorrente e la si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1 indeterminato, tutt'ora in essere in carenza di qualsivoglia atto idoneo ad interromperlo, o comunque dichiarare costituito un rapporto di lavoro tra le parti con effetto dall'inizio del rapporto o dalla successiva data ritenuta di giustizia;
3) Ordinare alla società convenuta la immediata reintegrazione e/o riammissione in servizio della parte ricorrente nel suo posto di lavoro e/o il ripristino del rapporto di lavoro;
4) Condannare la al pagamento, in favore di parte ricorrente ex art. 28, Dlgs Controparte_1
81/2015, di una indennità pari a dodici mensilità, pari quindi ad € 19.617,91 o al diverso importo ritenuto di giustizia ovvero ad una somma da determinarsi con i criteri di cui all'art. 8 della legge n.
604/1966 sulla base della retribuzione mensile sopra indicata;
5) Condannare in ogni caso la società convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c., su tutte le somme spettanti.
- Con vittoria di spese e compensi professionali ivi comprese le spese generali, da distrarsi, dichiarandosi il procuratore della parte ricorrente antistatario.
PER LA RESISTENTE
- “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, rigettare il ricorso e le domande proposte dalla ricorrente nei confronti di in quanto Controparte_1 inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23/6/2023 la signora - nel premettere di aver Parte_1 prestato attività lavorativa in favore della convenuta presso lo stabilimento sito Controparte_1 in Susegana con qualifica di operaio generico – ha chiesto venisse accertata sotto svariati profili la nullità/illegittimità/inefficacia/invalidità del contratto a termine e successive proroghe disciplinante il rapporto di lavoro avente decorrenza dal 24/9/2021 e venuto a cessare il 2/9/2022.
Osserva l'adito Tribunale come si riveli circostanza dirimente ai fini del decidere la sollevata contestazione attorea in merito alla mancata effettuazione della valutazione dei rischi ad opera della società datoriale, a nulla rilevando l'eccezione di quest'ultima inerente la tardività e l'inammissibilità dell'avversaria censura in quanto per nulla formulata in ricorso e comunque ivi non argomentata né articolata sia pur sinteticamente. Ed invero:
1) Nell'atto introduttivo è stato eccepito e dedotto (vedasi secondo paragrafo della parte in diritto) che “la convenuta ha infatti violato quanto disposto dall'art. 20 co. 1 lett. a), b), c) e d) D. Lvo
N. 81/2015” RIPORTANDO INTEGRALMENTE IL TESTO DELLA NORMA ANCHE CON
RIFERIMENTO A TALE ULTIMA LETTERA CHE CONTEMPLA ESPRESSAMENTE
L'OBBLIGATORIETÀ DELLA EFFETTUAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI”.
2) Peraltro è fuori discussione che quanto contestato INTEGRA UNA SPECIFICA
CIRCOSTANZA NEGATIVA, SICCHÈ NON VI ERA ALCUNA NECESSITÀ DI
ALLEGARE ULTERIORI ELEMENTI a differenza dell'analisi degli ulteriori profili di invalidità invocati, che al contrario richiedevano una articolata ricostruzione dei fatti alla luce della normativa in esame.
3) È dunque convincimento del giudicante che la sollevata censura consentiva all'odierna parte resistente di prendere compiutamente posizione sul punto, esercitando il proprio diritto di difesa.
Circostanza questa tuttavia non avvenuta né con la memoria di costituzione né in sede di prima udienza, rimanendo totalmente silente sul punto. Controparte_1
4) Da ciò consegue che la società resistente risulta IRRIMEDIABILMENTE DACADUTA EX
ARTT. 414, 416 e 420 cpc. DA OGNI SUCCESSIVA PRODUZIONE DOCUMENTALE, da considerarsi pertanto DEL TUTTO INUTILIZZABILE AI FINI DELLA DECISIONE.
5) In ragione della giudizialmente accertata mancata effettuazione della valutazione dei rischi, IL
CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE OGGETTO DI CAUSA SI TRASFORMA A
TEMPO INDETERMINATO EX ART. 20 co 2 D. Lvo N. 81/2015, fermo restando che per granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità INCOMBE SUL DATORE DI LAVORO, che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione della indicata disposizione,
L'ONERE DI PROVARE DI AVER ASSOLTO SPECIFICAMENTE ALL'ADEMPIMENTO
RICHIESTO DALLA NORMATIVA. (Cass. 24/10/2016 N. 21418)
Nel caso di specie, sempre in ottica di conseguenze sanzionatorie, valorizzando tutte le circostanze del caso concreto e in primis le consistenti dimensioni della società convenuta, quest'ultima va condannata a corrispondere all'odierna ricorrente a titolo di indennità risarcitoria l'importo ritenuto congruo nella misura di 8 mensilità ragguagliate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad € 1.634,82 maggiorato di interessi e rivalutazione.
Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accertata l'illegittimità ed inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro stipulato inter partes avente decorrenza dal 24/09/2021 e venuto in scadenza per effetto delle successive proroghe al 02/09/2022
1) Dichiara con effetto costitutivo per effetto della normativamente prevista conversione del contratto l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal
24/09/2021 e ad oggi sussistente.
2) Condanna altresì la convenuta , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, a corrispondere all'odierna attrice a titolo di indennità risarcitoria 8 mensilità ragguagliate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad € 1.634,82 maggiorata di interessi e rivalutazione.
3) Condanna, infine, la società resistente a rifondere al procuratore antistatario dell'odierna attrice le spese di lite, complessivamente liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 29/05/2025
IL GIUDICE Dott. Angelo Riccio Cobucci