Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
6847/2020, posta in deliberazione all'udienza del 18.12.2024
TRA
e ZI AT (avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
appellanti principali e appellati incidentali
E
in persona del L.R. p.t. (avv.ti Stefano Guarnaschelli e Controparte_1
Enrica Dato)
appellata principale e appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal tribunale di Roma n°6577/2020 pubblicata il
27.04.2020 resa nell'ambito del procedimento nrg 74438/2016 avente ad oggetto: diffamazione a mezzo stampa,
1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024 il Collegio, a seguito di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termine per il deposito delle note difensive conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata nell'ottobre 2016, evocava in Controparte_1
giudizio e ZI AT, chiedendo il risarcimento dei Parte_1 Parte_2
danni derivanti da presunta diffamazione a mezzo stampa. Tale diffamazione sarebbe derivata dalla pubblicazione, sul settimanale “L'Espresso”, di una serie di articoli relativi a presunte attività illecite connesse a procedure di adozione internazionale in Congo.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6577/2020, ha accolto solo parzialmente le domande di CP_1
ritenendo diffamatori limitati passaggi degli articoli, condannando gli odierni appellanti al risarcimento del danno, alla pubblicazione della sentenza e ad una riparazione pecuniaria, rigettando tuttavia gran parte delle doglianze proposte.
Avverso tale sentenza proponevano appello principale e AT, censurando, tra Pt_1 Parte_2
l'altro, la dichiarata inammissibilità di alcune produzioni documentali, l'erronea qualificazione dell'attività giornalistica e la valutazione sulla verità dei fatti.
Proponeva, invece, appello incidentale, censurando il rigetto della maggior parte delle proprie CP_1 richieste e contestando l'asserita superficialità della valutazione del primo giudice circa la gravità della diffamazione.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c, cui seguiva la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestano in particolare l'esclusione di alcuni documenti dall'istruttoria. Gli appellanti hanno denunciato un'applicazione eccessivamente rigida dell'art. 183, comma 6, c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe negato ingiustificatamente l'accesso a prove decisive.
In particolare, hanno evidenziato come i documenti B, C, D e 59 – relativi al procedimento penale
R.G.N.R. 5000/17 e alla vicenda dell'orfanotrofio di – fossero essenziali per dimostrare la Per_1
negligenza di nella gestione delle adozioni. Il documento 59, in particolare, era stato prodotto CP_1
per controbattere le nuove prove presentate da nella fase istruttoria, e la sua esclusione avrebbe CP_1
violato il principio del contraddittorio. Analogamente, i documenti H (articoli di AT), 57 e 60
2 (reazioni del presidente di erano stati ritenuti irrilevanti, nonostante CP_1 Testimone_1
attenessero al tema del danno reputazionale.
Il motivo non è fondato.
Ed invero, la sentenza di primo grado ha respinto le censure mosse dai convenuti in tema di ammissibilità e rilevanza della prova documentale, fondando la propria decisione su un'attenta valutazione delle regole processuali e dei principi giurisprudenziali. Il Tribunale, nel dichiarare inammissibili o irrilevanti i documenti prodotti, ha aderito a una rigorosa applicazione del principio del contraddittorio e del rispetto delle preclusioni istruttorie, evitando di trasformarsi in un mero
“investigatore” di atti non adeguatamente contestualizzati dalle parti.
Partiamo dai documenti B, C e D, riproducenti l'intero fascicolo del procedimento penale R.G.N.R.
15876/17. Il Tribunale ha osservato che, in assenza di una specifica indicazione dei singoli atti da utilizzare e dei fatti concreti che questi avrebbero dovuto dimostrare, la produzione “a pioggia” dell'intero fascicolo rischiava di vanificare il principio di concentrazione delle prove e di pregiudicare il diritto della controparte di replicare in modo mirato. Non basta, infatti, allegare genericamente un procedimento penale: occorre selezionare gli atti utili, collegandoli alle precise questioni in discussione. Ad esempio, se i convenuti intendevano dimostrare la verità delle affermazioni contenute negli articoli contestati, avrebbero dovuto individuare i passaggi specifici degli atti penali in cui emergessero elementi concreti a sostegno delle loro tesi. La mera riproduzione del fascicolo, senza questa necessaria attività di selezione e argomentazione, è stata giustamente ritenuta inammissibile, in linea con l'art. 115 c.p.c. e con la giurisprudenza della Cassazione (tra cui la sentenza n.
2435/2008), che impone alle parti di “guidare” il giudice nell'esame delle prove, evitando oneri istruttori indeterminati.
Lo stesso discorso vale per il documento 59, relativo al procedimento penale R.G.N.R. 5000/17. Il
Tribunale ha correttamente rilevato che tale vicenda – per quanto connessa a un precedente scandalo riguardante l'associazione – era estranea al tema centrale del giudizio, incentrato sulla CP_1 veridicità delle notizie pubblicate nell'inchiesta giornalistica specifica.
Non senza evidenziare che la negligenza di nella vicenda di era già stata accertata CP_1 Per_1
in primo grado attraverso altre fonti (quali la sentenza CEDU e gli atti del Tribunale di Reggio
Calabria), rendendo il documento 59 non dirimente.
Anche in questo caso, i convenuti non hanno spiegato in che modo quegli atti potessero contribuire a dimostrare la fondatezza delle accuse rivolte a nel caso concreto, limitandosi a un generico Tes_1 richiamo a presunti “comportamenti strumentali” dell'associazione. Senza un tale collegamento,
l'utilizzo degli atti sul piano sostanziale, ancorchè astrattamente ammissibili sul piano cronologico avrebbe comportato un'indebita dilatazione del tema processuale.
3 Passando ai documenti H, 57 e 60, il Tribunale ne ha escluso la rilevanza con argomentazioni altrettanto solide. L'allegato H, composto da articoli autoreferenziali di ZI AT, è stato ritenuto privo di efficacia probatoria proprio perché costituito da dichiarazioni del giornalista stesso, volte ad autoassolversi. Come ribadito dalla Cassazione (ad es., sent. n. 12567/2019), un soggetto non può avvalersi di proprie dichiarazioni per provare fatti a sé favorevoli, in quanto ciò snaturerebbe il principio di terzietà della prova.
I documenti 57 e 60, invece, sono stati esclusi perché attinenti a un profilo del tutto marginale. Le reazioni di sui social network (doc. 57), per quanto aggressive verso AT, non attengono alla Tes_1
verità delle notizie pubblicate, ma semmai alle conseguenze relazionali tra le parti, irrilevanti ai fini dell'accertamento della scriminante.
Analogamente, le dichiarazioni sul calo delle adozioni (doc. 60) non smentiscono il danno reputazionale, che è autonomo rispetto agli effetti economici: il Tribunale ha giustamente distinto tra il pregiudizio all'immagine (già configuratosi con la diffusione delle notizie) e le successive ripercussioni finanziarie, quest'ultime non necessarie per la condanna al risarcimento.
Un cenno merita infine la questione delle preclusioni istruttorie. Il Tribunale ha riconosciuto che, in via eccezionale, documenti formati dopo la scadenza dei termini possano essere ammessi se rilevanti e inevitabili (come nel caso degli allegati A ed E, relativi all'archiviazione penale e alle intercettazioni). Tuttavia, ha precisato che tale apertura non può tradursi in un “salvacondotto” per eludere le regole processuali: i convenuti, pur potendo integrare le difese in risposta a nuove prove della controparte, non hanno fornito una giustificazione concreta per l'ingresso di atti non selezionati o estranei.
In conclusione, la sentenza di primo grado ha operato un bilanciamento corretto tra esigenze difensive e garanzia del contraddittorio, respingendo documenti generici, autoreferenziali o non pertinenti.
L'appello, pur articolato, non mette in discussione questo equilibrio, limitandosi a prospettare un dissenso sulle valutazioni discrezionali del giudice. Il primo motivo va dunque rigettato.
Né appare fondata la doglianza circa una presunta acquiescenza della controparte. Trattandosi di questioni relative a preclusioni e decadenze, è dovere del giudice pronunciarsi anche d'ufficio (Cass.
4376/2000).
Va, dunque, confermata la decisione del primo giudice in punto di inammissibilità delle indicate produzioni documentali.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti principali censurano la sentenza per aver escluso la qualificazione di “giornalismo d'inchiesta” ai fini della valutazione della diffamazione.
Anche tale motivo è infondato.
4 Ed invero, il giornalismo d'inchiesta è tale quando il giornalista acquisisce personalmente le informazioni mediante proprie investigazioni autonome, senza limitarsi a riferire fonti terze anonime o riservate.
È, invece, emerso nel processo che AT si sia principalmente basato su informazioni esterne, fonti anonime, con limitate verifiche dirette.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha applicato i più rigorosi parametri della cronaca, valutando attentamente il criterio della verità oggettiva o putativa, della continenza e dell'interesse pubblico, giungendo ad una decisione equilibrata e ragionevole (Cass. 16236/2010; Cass. 9337/2013).
Anche su questo punto, pertanto, la sentenza di primo grado va confermata.
Parimenti infondato si palesa il motivo di gravame relativo all'erronea valutazione della verità dei fatti da parte del Tribunale appare infondato.
Il primo giudice ha motivatamente analizzato il materiale istruttorio ritenendo veritiere solo alcune circostanze riportate negli articoli, mentre ha ritenuto altre non sufficientemente supportate dalle fonti indicate o dalle prove acquisite.
In particolare, il Tribunale ha riconosciuto, con rigoroso esame delle fonti, la sostanziale verosimiglianza solo parziale della narrazione giornalistica, distinguendo nettamente le ipotesi non confermate o insufficientemente provate, ciò in coerenza con i principi stabiliti dalla Suprema Corte
(Cass. 12013/2017).
Difatti, il Giudice di prime cure, con valutazione pienamente condivisa da questa Corte, ha correttamente rilevato che gli articoli riportavano, in parte, informazioni fondate su indagini giornalistiche rigorose riguardo al coinvolgimento di in adozioni irregolari di bambini CP_1
congolesi che non erano in stato di abbandono. In tale contesto l'associazione aveva agito con negligenza nel gestire la situazione, ritardando la comunicazione alle autorità competenti.
Altre accuse sono state, invece, ritenute infondate, come il presunto boicottaggio della Commissione per le Adozioni Internazionali e il coinvolgimento in atti di tortura, senza prove sufficienti.
Tale approfondita analisi appare pienamente condivisibile, pertanto deve essere integralmente confermata.
Inoltre, è pure condivisibile l'assunto della gravata sentenza secondo cui il tono sensazionalistico e i titoli provocatori (es. "Italiani ladri di bambini") hanno contribuito a danneggiare l'immagine dell'associazione.
Non merita accoglimento neppure il motivo con cui gli appellanti censurano la condanna alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. su due quotidiani nazionali e su un quotidiano estero, disposta dal Tribunale di Roma.
5 L'art. 120 c.p.c. attribuisce al giudice civile, in caso di accertata lesione di diritti della personalità, il potere di ordinare la pubblicazione della sentenza quale forma di risarcimento in forma specifica, finalizzata al ripristino dell'equilibrio leso sul piano della reputazione e della verità storica dei fatti,
a prescindere dalla contestuale liquidazione del danno in via pecuniaria.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la condanna alla pubblicazione non richiede l'alternatività rispetto al risarcimento per equivalente, né comporta un indebito cumulo risarcitorio, trattandosi di una misura autonoma e strumentale alla reintegrazione della sfera lesiva non patrimoniale, attraverso la diffusione pubblica del contenuto della pronuncia giudiziaria.
Parimenti infondata è la doglianza relativa all'asserita mancanza di proporzionalità della misura, ove si consideri che il Tribunale ha correttamente motivato la decisione in considerazione dell'oggettiva ampia diffusione degli articoli diffamatorie della persistenza della lesione in ambito reputazionale, con conseguente esigenza di una pubblica rettifica dell'immagine del soggetto leso, non elisa automaticamente dal mero risarcimento economico.
Quanto alla scelta del quotidiano estero, rimesse alla parte vittoriosa, non si ravvisa alcun vizio, trattandosi di un criterio discrezionale coerente con la ratio della misura e con la diffusione internazionale degli articoli diffamatori, come rilevato dal primo giudice.
La misura disposta, infine, non può dirsi né vessatoria né sproporzionata, essendo limitata a tre testate e riferita alla sola sentenza, con onere che resta economicamente sostenibile, soprattutto in rapporto alla gravità della condotta accertata.
Deve poi essere disatteso anche il motivo di gravame con cui si censura la statuizione di prime cure relativa alla condanna al pagamento della somma di euro 2.000,00, irrogata ai sensi dell'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, deve essere disatteso.
È pacifico che la disposizione invocata – la quale prevede, in caso di accertata diffamazione a mezzo stampa, l'ulteriore sanzione pecuniaria “in favore della persona offesa” – attribuisce al giudice civile il potere di disporre tale misura all'esito del giudizio risarcitorio, senza necessità del previo accertamento penale.
L'art. 12 citato, infatti, nel suo tenore letterale distingue chiaramente la sanzione risarcitoria dalla sanzione penale, prevedendo che la somma venga disposta a favore della parte lesa, con finalità non meramente punitive, ma anche compensative del disvalore sociale dell'offesa, e quindi autonomamente irrogabile in sede civile.
Nel caso in esame, il Tribunale ha accertato in fatto e in diritto la natura lesiva degli articoli in contestazione, ritenendo sussistente la responsabilità per diffamazione nei confronti della parte attrice, con motivazione ampia, logica e immune da vizi.
6 Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna accessoria ex art. 12 L. 47/1948, motivando la misura in funzione dell'“ampia diffusione” degli articoli e della gravità della lesione all'onore del soggetto diffamato.
Infine, la liquidazione equitativa del danno operata dal primo giudice, pur contestata dagli appellanti, appare equilibrata e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza, tenuto conto dell'entità della diffamazione riconosciuta, delle circostanze del caso e del comportamento concorrente di CP_2
infine, all' esame dell'appello incidentale di la Corte osserva che le censure mosse
[...] CP_1 circa l'insufficiente riconoscimento della diffamazione risultano prive di fondamento.
Al contrario, emerge chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata che il giudice di primo grado ha proceduto con metodo analitico, selezionando con attenzione e senso critico le affermazioni contenute negli articoli contestati, distinguendo tra quelle fondate su elementi verificabili o comunque riportate con prudenza informativa, e quelle che, invece, si spingevano oltre i confini della verità oggettiva o putativa, e oltre i limiti della correttezza espositiva.
Il giudice ha dunque applicato in modo corretto e coerente i principi che regolano la responsabilità civile per lesione dell'onore e della reputazione, avendo cura di bilanciare, da un lato, la libertà di informazione e il diritto di cronaca, e dall'altro il diritto dell'ente leso alla tutela della propria immagine, giungendo a un accertamento ragionato e puntuale dei soli contenuti effettivamente lesivi.
In questo contesto, il rigetto delle domande proposte da relativamente a determinate parti degli CP_1
articoli – ritenute non diffamatorie – risulta conforme a una valutazione equilibrata e non arbitraria, sorretta da motivazione congrua, immune da vizi logico-giuridici.
Parimenti, non può trovare accoglimento la doglianza relativa alla presunta sottostima del danno risarcibile.
Come chiarito nella motivazione del provvedimento impugnato, il danno è stato liquidato all'esito di un'accurata ricognizione del materiale probatorio acquisito in giudizio, e tenendo conto, in particolare, dell'estensione effettiva delle espressioni diffamatorie, della diffusione degli articoli contestati, del tempo trascorso, nonché della documentazione offerta in atti a sostegno del pregiudizio.
Non può trascurarsi che, in assenza di elementi di prova ulteriori a supporto della lesione – anche sul piano patrimoniale o di immagine istituzionale – il giudice di primo grado si è avvalso di criteri equitativi, calibrando l'entità del risarcimento sulla base del materiale effettivamente a disposizione.
Il quantum liquidato, pertanto, pur non essendo elevato, appare adeguato rispetto all'effettivo accertamento di responsabilità e al grado di diffusività e lesività delle espressioni ritenute diffamatorie.
7 Sulla base di quanto sopra, devono essere rigettati sia l'appello principale, che non offre elementi idonei a scalfire la tenuta logico-giuridica della decisione di primo grado, sia l'appello incidentale, con cui si pretende un ampliamento del risarcimento sulla base di presupposti non sufficientemente dimostrati.
Conseguentemente, la sentenza impugnata merita di essere confermata in ogni sua parte.
In ragione dell'integrale soccombenza reciproca e della complessità della materia trattata, si ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, respinge sia l'appello principale che l'appello incidentale proposti avverso la sentenza n. 6577/2020 del Tribunale di Roma e, per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Sussistono i presupposti ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da parte di entrambi gli appellanti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
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