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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5921 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 12/06/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 14017 /2022
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell' udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
1 N. 14017/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella controversia civile iscritta al n. 14017 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
C.F. in persona del legale rappr. p.t., Parte_1 P.IVA_1 elett.te dom.ta in Gricignano di Aversa (CE) alla via Iommelli 2, presso lo studio dell'Avv. Gilda
Munno, dalla quale è rapp.ta e difesa, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., c.f. e P.Iva Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Maria Zoccali del Foro di Roma, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Virgilio 1/L presso lo studio di quest'ultima, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 3068/2022 emesso in data 22.04.2022, veniva ingiunto alla Parte_1
di pagare in favore di la somma di euro 10.248,00, oltre interessi e spese
[...] Controparte_1 della procedura. Tale credito trovava riconoscimento sulla base della produzione della fattura n.
132/2022, emessa da per il pagamento delle prestazioni pubblicitarie di prodotti dolciari di CP_1 pasticcerie siciliane, eseguite sui canali social di maggiore diffusione facenti capo alla su Controparte_1 incarico di Parte_1 proponeva tempestiva opposizione a tale decreto, lamentando che: i Parte_1 rapporti tra le parti non potevano trovare dimostrazione nel documento denominato “condizioni di collaborazione” prodotto dalla ricorrente, il quale attestava l'esistenza di mere trattative precontrattuali;
in ogni caso, le prestazioni eseguite dalla ricorrente risultavano già pacificamente remunerate nella
2 misura di cui alla prima fattura emessa dalla per euro 4.392,00 ( difatti non oggetto di Controparte_1 domanda monitoria), mentre la fattura di cui trattasi era stata emessa per il pagamento di attività mai effettivamente espletate;
infatti, l'opposta aveva provveduto a pubblicare un numero di post e storie social solo parziale ed inferiore rispetto a quanto oggetto di accordo;
in più, l'inadempimento della opposta aveva determinato ad essa danni patrimoniali ed all'immagine, stante il malcontento delle pasticcerie sue clienti, che ad essa si erano affidate per la promozione dei prodotti dolciari, e che, in parte, non avevano saldato gli importi ad essa dovuti.
In forza di tali fatti concludeva chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 3068/2022, RG. n. 6921/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 22.04.2022 e notificato in data 29.04.2022, siccome errato, ingiusto ed illegittimo e/o comunque infondato per le motivazioni esposte in atti;
b. accertare e dichiarare che nulla è dovuto da
[...] nei confronti della c. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato Parte_1 Controparte_1 un diritto di credito a favore della società porre in compensazione le somme da quest'ultimo dovute Controparte_1 all'opponente per il risarcimento dei danni da essa causati;
d. in ogni caso, condannare la Società al Controparte_1 risarcimento dei danni da quantificarsi anche in via equitativa;
e. il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari.
Si costituiva l'opposta, resistendo all'avversa opposizione in fatto e diritto. Evidenziava in particolare che il documento denominato “condizioni di collaborazione” valeva a comprovare l'esistenza dei rapporti tra le parti ed il relativo contenuto, come pure i pagamenti parziali intervenuti in corso di rapporto e l'esecuzione delle prestazioni che ne formavano oggetto. Per quanto riguarda l'eccezione di inadempimento ex adverso formulata, deduceva che alcune delle prestazioni erano rimaste incompiute a causa della condotta della stessa opponente, che non aveva provveduto ad inviare i prodotti da pubblicizzare sui canali social della . Inoltre, le pagine web delle Parte_2 Parte_3 interessate dalla pubblicizzazione dei prodotti, di cui trattasi, testimoniavano il successo della campagna pubblicitaria e l'incremento delle vendite, sicché anche per tali motivi i danni lamentati erano del tutto pretestuosi Evidenziava, infine, che per errore nel ricorso monitorio il versamento in acconto eseguito dall'opponente veniva indicato nella somma di euro 4.392,00, anziché nell'esatto importo di euro
3.000,00, come da ricevuta di bonifico che allegava in atti. Sicché chiedeva di riconoscersi come dovuto il maggiore importo di euro € 11.640,00 (€ 14.640,00 - € 3.000,00) e non di € 10.248,00 oggetto di ingiunzione.
Per tali ragioni, l'opposta chiedeva nel merito al Tribunale di Napoli di: rigettare l'avversaria opposizione in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, in accoglimento della domanda di parte opposta, condannare in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, il debito residuo portato dalla fattura n.132 del 28.09.2021, pari ad € 11.640,00, per come documentalmente
3 provato, o in subordine pari a quello ingiunto di € 10.248,00, maggiorato delle spese del procedimento monitorio pari ad
€ 685,50 (€ 145,50 per spese ed € 540,00 per compensi) oltre accessori di legge, degli interessi moratori dalla data di scadenza della fattura (7.12.2021) sino al saldo effettivo, o la diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. - Rigettare altresì tutte le domande proposte da controparte in via riconvenzionale in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti.
Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano quindi concessi, su richiesta di parte, i termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c. All'esito il
Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis c.p.c. come da ordinanza del
5/10/2023 ( in atti).
La proposta veniva accettata dalla sola parte opposta. Il processo proseguiva, quindi, con l'ammissione della prova testimoniale articolata dall'opposta ( v. ordinanza del 26/02/2024) e l'escussione dei testi dalla stessa indicati, sig. e ( v. verbali di udienza Testimone_1 Testimone_2 del 24 ottobre 2024). Di seguito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c all'udienza del 12 giugno 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa veniva decisa in pari data con la presente sentenza sulle conclusioni della parti, come rassegnate nei precedenti scritti difensivi ed innanzi riportate.
Il Tribunale osserva.
L'esame del materiale probatorio acquisito al processo consente di ritenere comprovati i rapporti tra le parti e fondata la pretesa dell'opposta nei termini nella seguente motivazione.
Ed infatti, le contestazioni della parte opponente con riguardo al valore probatorio del documento, proveniente dalla stessa denominato “condizioni di Parte_1 collaborazione”, allegato al ricorso monitorio, non scalfiscono la prova della intercorrenza dei rapporti tra le parti, nel contenuto dedotto dalla . E tanto, non solo avuto riguardo alle Controparte_1 emergenze della prova testimoniale in atti ( sul cui esame in seguito ci si soffermerà), nonché della ulteriore documentazione comprovante l'esecuzione del contratto ( conversazioni via whatsapp, rilievi fotografici dei post pubblicati sulle pagine della , copia bonifico attestante i parziali CP_1 pagamenti dedotti). Ma anche avuto riguardo al tenore delle stesse deduzioni ed eccezioni formulate dall'opponente, che, nel contestare l'inesatto adempimento del contratto, ha tuttavia fatto riferimento alla sola parziale esecuzione delle prestazioni, appunto, per come indicate in tale documento, che quindi costituisce ragionevole prova del contenuto dei patti intervenuti tra le parti ed in esso trasfusi.
Ad ogni buon conto, anche volendo considerare tale documento come riportante una mera proposta contrattuale proveniente dalla opponente ben può ritenersi che l'accettazione degli accordi si
4 sia perfezionata tacitamente, per il tramite dell'esecuzione della collaborazione, indicata in tale documento, da parte dell'opposta.
Ed allora, da tale documento risulta che le parti siglavano una intesa avente ad oggetto una collaborazione commerciale (attività di influencer Marketing), in base alla quale la si Controparte_1 impegnava a svolgere la promozione, per incarico della di prodotti dolciari, Parte_1 provenienti da aziende siciliane, attraverso la pubblicazione di post e stories sulle pagine social delle principali piattaforme di comunità digitali.
In particolare, la lettura di tale documento consente evincere che:
si affidava alla per l'espletamento di attività di Influencer Parte_1 Controparte_1
Marketing nel periodo da novembre a dicembre 2021, sulle pagine Instagram e Tik Tok della CP_1
. I servizi concordati in sostanza riguardavano:
[...]
- 168 post sulle pagine IG %FB
- 84 series storie sulle predette pagine;
- 12 tiktok sulla pagina ItaliFoodprn
- 6 tiktok sulla oagina matteodicola
Il tutto con le cadenze settimanali indicate nel documento.
A fronte di tale servizio risulta concordato un corrispettivo in favore di di euro Controparte_1
12.000,00, oltre IVA, di cui il saldo del 70% da pagarsi entro il 7 dicembre 2021.
Tale il contenuto degli accordi, può ritersi pacifico che non sia avvenuta la totale pubblicazione dei contenuti concordati.
A fronte delle eccezioni sul punto formulate dall'opponente, l'opposta ha invero chiarito sì che le prestazioni eseguite dovrebbero, in ogni caso, considerarsi maggiori rispetto a quelle ammesse dall'opponente, ma ha anche sottolineato come nella realtà dei fatti il mancato completamento del servizio concordato sia dipeso dalla condotta della opponente, che non ha fornito, come starebbe stato suo onere, il materiale sulla base del quale l'opposta avrebbe potuto realizzare tutti i contenuti promozionali concordati.
Risulta, quindi, di rilievo dirimente stabilire l'imputabilità dell'inadempimento contestato all'opposta, avuto riguardo alla dedotta assenza di cooperazione dell'opponente alla realizzazione del programma negoziale.
Ciò posto, si evidenzia allora che la circostanza per cui la committente del servizio avrebbe dovuto fornire il materiale per la realizzazione dei contenuti social concordati non appare contestata.
Invero, che tale fornitura fosse necessaria per la realizzazione delle promozioni tramite i canali social dell'opposta e che la stessa dovesse essere approntata dalla opponente può ritenersi un fatto
5 logicamente consequenziale alla comune narrazione della vicenda offerta dalle parti, atteso che l'opposta non aveva pacificamente rapporti diretti con le pasticcerie clienti di . Parte_1
D'altronde, l'opposta ha prodotto una serie di conversazioni via whatsapp da cui emerge che ancora al 3 dicembre 2021 ( ossia quando la campagna pubblicitaria avrebbe già dovuto essere bene avviata) parte dei prodotti, con cui realizzare i concordati contenuti social, non era pervenuta alla
[...]
( v doc. n, 1 prod parte opposta). CP_1
E' stata poi prodotta una ulteriore conversazione via whatsapp da cui emerge che Parte_1
addirittura riferiva al 6 dicembre 2021 di dover ritirare una box di prodotti di una delle
[...] pasticcerie interessate dalla promozione divenuta inutile ( v. doc n. 2 ).
La conferma definitiva circa il mancato apporto dei prodotti con i quali realizzare i contenuti social, oggetto dell'attività di influencer marketing, deriva poi dalla lettura delle deposizioni testimoniali acquisite in atti.
Invero i testi e hanno confermato che il materiale da Testimone_1 Testimone_2 pubblicizzare arrivò solo parzialmente e con ritardo, nonché che i solleciti inviati alla opposta non sortirono effetti. ( v. verbali delle deposizioni testimoniali in atti). Il teste ha anche confermato che i Tes_2 prodotti di una delle pasticcerie interessate dalla Campagna pubblicitaria, , non arrivarono CP_2 in nessuna delle varie regioni ove operava , nonché che per la pasticceria Happy DA e Frank Bar, il Controparte_1 sig. riferiva che già vi era stato un sold out dei prodotti, mentre per i tempi erano troppo ristretti e Per_1 CP_2 andava bene così, così ritenendo inutile l' invio di ulteriori prodotti.
Tale circostanza trova riscontro nella conversazione via whatsapp del 14 dicembre 2021( v. doc.
n. 10 prod parte opposta) ove ( legale rappr dell'opposta) a fronte della contestazione Persona_2 del mancato invio dei prodotti, risultava rispondere Ad ogni modo, è futile sponsorizzare adesso perché le attività sono già sature ed al contempo la sezione logistica assicura consegne prorogate nel tempo( 6-10 giorni facendo partire già ora).
Invero, con riferimento a tale conversazione, anche il documento, prodotto dall'opponente, che ne riporta il più esteso contenuto appare confermare che l'intenzione del legale rappresentante della fosse più che altro quella di risolvere bonariamente la questione, più che di negare Parte_1 la mancata fornitura di dolciumi, necessaria per la promozione pubblicitaria ( v. doc. n. 13 fasc parte opponente).
Mette conto poi evidenziare che non vi è motivo di dubitare della attendibilità dei testi escussi, atteso che questi hanno riferito circostanze concordanti e risultano essere soggetti a diretta conoscenza dei fatti narrati, avendo lavorato per l'opposta nel periodo per cui è causa, a nulla rilevando che essi rivestano la qualità di soci, circostanza che non determina alcuna incapacità ( v. ex multis Cass
1595/2016).
6 Emerge allora che il mancato completamento del servizio, non reso nella totalità dei contenuti social concordata in contratto, sia un fatto non addebitale a responsabilità del soggetto su cui gravava la relativa obbligazione: interpretato il contratto secondo buona fede e valutata la condotta della parti nell'esecuzione dello stesso alla luce del medesimo principio, correttezza avrebbe, infatti, imposto alla opponente di attivarsi per la consegna dei prodotti da pubblicizzare. La circostanza per cui l'opposta non abbia potuto produrre nuovi contenuti da pubblicare dipende solo dalla mancata collaborazione della opponente.
Peraltro, occorre rilevare che per quanto l'opposta non abbia provveduto a pubblicare tutti i contenuti pattuiti, la documentazione in atti smentisce anche le doglianze dell'opponente laddove essa riferisce del malcontento delle pasticcerie interessate dalla promozione, posto che dalla documentazione prodotta dall'opposta emerge invece che queste, sulle proprie pagine social, riferivano di soddisfacenti vendite dei dolci natalizi ( v. all n. 7, 8, 13 e 14 prod. parte opposta).
Sotto tale profilo deve allora rilevarsi, da un lato, che alcun danno, di cui pure l'opponente chiede ristoro, risulta in ogni caso comprovato: flebile risulta, a fronte dei predetti attestati, il valore probatorio delle comunicazioni vocali via whatsapp ( v. doc. n. 7 fasc parte opponente) che dimostrerebbero, secondo l'opponente, le doglianze di una pasticceria cliente: trattasi infatti di comunicazioni difficilmente collocabili rispetto alla vicenda per cui causa e scarsamente comprensibili.
Non solo, ma deve viepiù evidenziarsi che il rifiuto di pagare, opposto da Parte_1
, appare allora viepiù contrario a buona fede ai sensi dell'art 1460 c.c., in quanto del tutto
[...] sproporzionato rispetto all'inadempimento contestato, visti i buoni risultati della campagna pubblicitaria, che tali devono ritenersi sulla base di quanto emergente dagli atti.
Alla luce delle osservazioni che precedono, l'opposizione e la domanda dell'opponente vanno, quindi, rigettate.
Parte opposta ha evidenziato di avere in sede monitoria, per mero errore, dato atto di un versamento in acconto di euro 4.392,00 in luogo degli euro 3.000,00 effettivamente versati dall'opponente (versamento documentato sub All. 6 alla comparsa di costituzione). Ha chiesto, pertanto, la condanna dell'opponente, per la vicenda per cui è causa, per l'effettivo saldo dovuto di
11.640,00 (14.640,00 – 3.000,00), anziché euro 10.248,00.
Tale richiesta è innanzitutto ammissibile, posto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo ( v. Cass. n. 9698/2021).
Nel merito, poi, la richiesta è fondata, non avendo l'opponente documentato maggiori pagamenti e, nemmeno, nulla contestato al riguardo.
7 Ne segue la condanna di cui al dispositivo.
Per quanto concerne le spese di lite, esse, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della attività processuale espletata, del numero e della media complessità delle questioni trattate, con applicazione dei compensi medi previsti dalle vigenti tabelle professionali di cui al D.M. n. 147/2022 ( scaglione: cause di valore da euro ad euro 5.201,00 ad euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) in accoglimento della domanda formulata da previa revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, condanna al pagamento in suo favore della somma di Parte_1 euro 11649,00 oltre interessi, come richiesti.
3) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi euro 5617,00, per compensi di avvocato ( di cui euro 540, per la fase monitoria) euro
145,00 per esborsi del monitorio, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Napoli, 12.6. 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
8
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 12/06/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 14017 /2022
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell' udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
1 N. 14017/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella controversia civile iscritta al n. 14017 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
C.F. in persona del legale rappr. p.t., Parte_1 P.IVA_1 elett.te dom.ta in Gricignano di Aversa (CE) alla via Iommelli 2, presso lo studio dell'Avv. Gilda
Munno, dalla quale è rapp.ta e difesa, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., c.f. e P.Iva Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Maria Zoccali del Foro di Roma, P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Virgilio 1/L presso lo studio di quest'ultima, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 3068/2022 emesso in data 22.04.2022, veniva ingiunto alla Parte_1
di pagare in favore di la somma di euro 10.248,00, oltre interessi e spese
[...] Controparte_1 della procedura. Tale credito trovava riconoscimento sulla base della produzione della fattura n.
132/2022, emessa da per il pagamento delle prestazioni pubblicitarie di prodotti dolciari di CP_1 pasticcerie siciliane, eseguite sui canali social di maggiore diffusione facenti capo alla su Controparte_1 incarico di Parte_1 proponeva tempestiva opposizione a tale decreto, lamentando che: i Parte_1 rapporti tra le parti non potevano trovare dimostrazione nel documento denominato “condizioni di collaborazione” prodotto dalla ricorrente, il quale attestava l'esistenza di mere trattative precontrattuali;
in ogni caso, le prestazioni eseguite dalla ricorrente risultavano già pacificamente remunerate nella
2 misura di cui alla prima fattura emessa dalla per euro 4.392,00 ( difatti non oggetto di Controparte_1 domanda monitoria), mentre la fattura di cui trattasi era stata emessa per il pagamento di attività mai effettivamente espletate;
infatti, l'opposta aveva provveduto a pubblicare un numero di post e storie social solo parziale ed inferiore rispetto a quanto oggetto di accordo;
in più, l'inadempimento della opposta aveva determinato ad essa danni patrimoniali ed all'immagine, stante il malcontento delle pasticcerie sue clienti, che ad essa si erano affidate per la promozione dei prodotti dolciari, e che, in parte, non avevano saldato gli importi ad essa dovuti.
In forza di tali fatti concludeva chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 3068/2022, RG. n. 6921/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 22.04.2022 e notificato in data 29.04.2022, siccome errato, ingiusto ed illegittimo e/o comunque infondato per le motivazioni esposte in atti;
b. accertare e dichiarare che nulla è dovuto da
[...] nei confronti della c. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato Parte_1 Controparte_1 un diritto di credito a favore della società porre in compensazione le somme da quest'ultimo dovute Controparte_1 all'opponente per il risarcimento dei danni da essa causati;
d. in ogni caso, condannare la Società al Controparte_1 risarcimento dei danni da quantificarsi anche in via equitativa;
e. il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari.
Si costituiva l'opposta, resistendo all'avversa opposizione in fatto e diritto. Evidenziava in particolare che il documento denominato “condizioni di collaborazione” valeva a comprovare l'esistenza dei rapporti tra le parti ed il relativo contenuto, come pure i pagamenti parziali intervenuti in corso di rapporto e l'esecuzione delle prestazioni che ne formavano oggetto. Per quanto riguarda l'eccezione di inadempimento ex adverso formulata, deduceva che alcune delle prestazioni erano rimaste incompiute a causa della condotta della stessa opponente, che non aveva provveduto ad inviare i prodotti da pubblicizzare sui canali social della . Inoltre, le pagine web delle Parte_2 Parte_3 interessate dalla pubblicizzazione dei prodotti, di cui trattasi, testimoniavano il successo della campagna pubblicitaria e l'incremento delle vendite, sicché anche per tali motivi i danni lamentati erano del tutto pretestuosi Evidenziava, infine, che per errore nel ricorso monitorio il versamento in acconto eseguito dall'opponente veniva indicato nella somma di euro 4.392,00, anziché nell'esatto importo di euro
3.000,00, come da ricevuta di bonifico che allegava in atti. Sicché chiedeva di riconoscersi come dovuto il maggiore importo di euro € 11.640,00 (€ 14.640,00 - € 3.000,00) e non di € 10.248,00 oggetto di ingiunzione.
Per tali ragioni, l'opposta chiedeva nel merito al Tribunale di Napoli di: rigettare l'avversaria opposizione in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, in accoglimento della domanda di parte opposta, condannare in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, il debito residuo portato dalla fattura n.132 del 28.09.2021, pari ad € 11.640,00, per come documentalmente
3 provato, o in subordine pari a quello ingiunto di € 10.248,00, maggiorato delle spese del procedimento monitorio pari ad
€ 685,50 (€ 145,50 per spese ed € 540,00 per compensi) oltre accessori di legge, degli interessi moratori dalla data di scadenza della fattura (7.12.2021) sino al saldo effettivo, o la diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. - Rigettare altresì tutte le domande proposte da controparte in via riconvenzionale in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti.
Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano quindi concessi, su richiesta di parte, i termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c. All'esito il
Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis c.p.c. come da ordinanza del
5/10/2023 ( in atti).
La proposta veniva accettata dalla sola parte opposta. Il processo proseguiva, quindi, con l'ammissione della prova testimoniale articolata dall'opposta ( v. ordinanza del 26/02/2024) e l'escussione dei testi dalla stessa indicati, sig. e ( v. verbali di udienza Testimone_1 Testimone_2 del 24 ottobre 2024). Di seguito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c all'udienza del 12 giugno 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa veniva decisa in pari data con la presente sentenza sulle conclusioni della parti, come rassegnate nei precedenti scritti difensivi ed innanzi riportate.
Il Tribunale osserva.
L'esame del materiale probatorio acquisito al processo consente di ritenere comprovati i rapporti tra le parti e fondata la pretesa dell'opposta nei termini nella seguente motivazione.
Ed infatti, le contestazioni della parte opponente con riguardo al valore probatorio del documento, proveniente dalla stessa denominato “condizioni di Parte_1 collaborazione”, allegato al ricorso monitorio, non scalfiscono la prova della intercorrenza dei rapporti tra le parti, nel contenuto dedotto dalla . E tanto, non solo avuto riguardo alle Controparte_1 emergenze della prova testimoniale in atti ( sul cui esame in seguito ci si soffermerà), nonché della ulteriore documentazione comprovante l'esecuzione del contratto ( conversazioni via whatsapp, rilievi fotografici dei post pubblicati sulle pagine della , copia bonifico attestante i parziali CP_1 pagamenti dedotti). Ma anche avuto riguardo al tenore delle stesse deduzioni ed eccezioni formulate dall'opponente, che, nel contestare l'inesatto adempimento del contratto, ha tuttavia fatto riferimento alla sola parziale esecuzione delle prestazioni, appunto, per come indicate in tale documento, che quindi costituisce ragionevole prova del contenuto dei patti intervenuti tra le parti ed in esso trasfusi.
Ad ogni buon conto, anche volendo considerare tale documento come riportante una mera proposta contrattuale proveniente dalla opponente ben può ritenersi che l'accettazione degli accordi si
4 sia perfezionata tacitamente, per il tramite dell'esecuzione della collaborazione, indicata in tale documento, da parte dell'opposta.
Ed allora, da tale documento risulta che le parti siglavano una intesa avente ad oggetto una collaborazione commerciale (attività di influencer Marketing), in base alla quale la si Controparte_1 impegnava a svolgere la promozione, per incarico della di prodotti dolciari, Parte_1 provenienti da aziende siciliane, attraverso la pubblicazione di post e stories sulle pagine social delle principali piattaforme di comunità digitali.
In particolare, la lettura di tale documento consente evincere che:
si affidava alla per l'espletamento di attività di Influencer Parte_1 Controparte_1
Marketing nel periodo da novembre a dicembre 2021, sulle pagine Instagram e Tik Tok della CP_1
. I servizi concordati in sostanza riguardavano:
[...]
- 168 post sulle pagine IG %FB
- 84 series storie sulle predette pagine;
- 12 tiktok sulla pagina ItaliFoodprn
- 6 tiktok sulla oagina matteodicola
Il tutto con le cadenze settimanali indicate nel documento.
A fronte di tale servizio risulta concordato un corrispettivo in favore di di euro Controparte_1
12.000,00, oltre IVA, di cui il saldo del 70% da pagarsi entro il 7 dicembre 2021.
Tale il contenuto degli accordi, può ritersi pacifico che non sia avvenuta la totale pubblicazione dei contenuti concordati.
A fronte delle eccezioni sul punto formulate dall'opponente, l'opposta ha invero chiarito sì che le prestazioni eseguite dovrebbero, in ogni caso, considerarsi maggiori rispetto a quelle ammesse dall'opponente, ma ha anche sottolineato come nella realtà dei fatti il mancato completamento del servizio concordato sia dipeso dalla condotta della opponente, che non ha fornito, come starebbe stato suo onere, il materiale sulla base del quale l'opposta avrebbe potuto realizzare tutti i contenuti promozionali concordati.
Risulta, quindi, di rilievo dirimente stabilire l'imputabilità dell'inadempimento contestato all'opposta, avuto riguardo alla dedotta assenza di cooperazione dell'opponente alla realizzazione del programma negoziale.
Ciò posto, si evidenzia allora che la circostanza per cui la committente del servizio avrebbe dovuto fornire il materiale per la realizzazione dei contenuti social concordati non appare contestata.
Invero, che tale fornitura fosse necessaria per la realizzazione delle promozioni tramite i canali social dell'opposta e che la stessa dovesse essere approntata dalla opponente può ritenersi un fatto
5 logicamente consequenziale alla comune narrazione della vicenda offerta dalle parti, atteso che l'opposta non aveva pacificamente rapporti diretti con le pasticcerie clienti di . Parte_1
D'altronde, l'opposta ha prodotto una serie di conversazioni via whatsapp da cui emerge che ancora al 3 dicembre 2021 ( ossia quando la campagna pubblicitaria avrebbe già dovuto essere bene avviata) parte dei prodotti, con cui realizzare i concordati contenuti social, non era pervenuta alla
[...]
( v doc. n, 1 prod parte opposta). CP_1
E' stata poi prodotta una ulteriore conversazione via whatsapp da cui emerge che Parte_1
addirittura riferiva al 6 dicembre 2021 di dover ritirare una box di prodotti di una delle
[...] pasticcerie interessate dalla promozione divenuta inutile ( v. doc n. 2 ).
La conferma definitiva circa il mancato apporto dei prodotti con i quali realizzare i contenuti social, oggetto dell'attività di influencer marketing, deriva poi dalla lettura delle deposizioni testimoniali acquisite in atti.
Invero i testi e hanno confermato che il materiale da Testimone_1 Testimone_2 pubblicizzare arrivò solo parzialmente e con ritardo, nonché che i solleciti inviati alla opposta non sortirono effetti. ( v. verbali delle deposizioni testimoniali in atti). Il teste ha anche confermato che i Tes_2 prodotti di una delle pasticcerie interessate dalla Campagna pubblicitaria, , non arrivarono CP_2 in nessuna delle varie regioni ove operava , nonché che per la pasticceria Happy DA e Frank Bar, il Controparte_1 sig. riferiva che già vi era stato un sold out dei prodotti, mentre per i tempi erano troppo ristretti e Per_1 CP_2 andava bene così, così ritenendo inutile l' invio di ulteriori prodotti.
Tale circostanza trova riscontro nella conversazione via whatsapp del 14 dicembre 2021( v. doc.
n. 10 prod parte opposta) ove ( legale rappr dell'opposta) a fronte della contestazione Persona_2 del mancato invio dei prodotti, risultava rispondere Ad ogni modo, è futile sponsorizzare adesso perché le attività sono già sature ed al contempo la sezione logistica assicura consegne prorogate nel tempo( 6-10 giorni facendo partire già ora).
Invero, con riferimento a tale conversazione, anche il documento, prodotto dall'opponente, che ne riporta il più esteso contenuto appare confermare che l'intenzione del legale rappresentante della fosse più che altro quella di risolvere bonariamente la questione, più che di negare Parte_1 la mancata fornitura di dolciumi, necessaria per la promozione pubblicitaria ( v. doc. n. 13 fasc parte opponente).
Mette conto poi evidenziare che non vi è motivo di dubitare della attendibilità dei testi escussi, atteso che questi hanno riferito circostanze concordanti e risultano essere soggetti a diretta conoscenza dei fatti narrati, avendo lavorato per l'opposta nel periodo per cui è causa, a nulla rilevando che essi rivestano la qualità di soci, circostanza che non determina alcuna incapacità ( v. ex multis Cass
1595/2016).
6 Emerge allora che il mancato completamento del servizio, non reso nella totalità dei contenuti social concordata in contratto, sia un fatto non addebitale a responsabilità del soggetto su cui gravava la relativa obbligazione: interpretato il contratto secondo buona fede e valutata la condotta della parti nell'esecuzione dello stesso alla luce del medesimo principio, correttezza avrebbe, infatti, imposto alla opponente di attivarsi per la consegna dei prodotti da pubblicizzare. La circostanza per cui l'opposta non abbia potuto produrre nuovi contenuti da pubblicare dipende solo dalla mancata collaborazione della opponente.
Peraltro, occorre rilevare che per quanto l'opposta non abbia provveduto a pubblicare tutti i contenuti pattuiti, la documentazione in atti smentisce anche le doglianze dell'opponente laddove essa riferisce del malcontento delle pasticcerie interessate dalla promozione, posto che dalla documentazione prodotta dall'opposta emerge invece che queste, sulle proprie pagine social, riferivano di soddisfacenti vendite dei dolci natalizi ( v. all n. 7, 8, 13 e 14 prod. parte opposta).
Sotto tale profilo deve allora rilevarsi, da un lato, che alcun danno, di cui pure l'opponente chiede ristoro, risulta in ogni caso comprovato: flebile risulta, a fronte dei predetti attestati, il valore probatorio delle comunicazioni vocali via whatsapp ( v. doc. n. 7 fasc parte opponente) che dimostrerebbero, secondo l'opponente, le doglianze di una pasticceria cliente: trattasi infatti di comunicazioni difficilmente collocabili rispetto alla vicenda per cui causa e scarsamente comprensibili.
Non solo, ma deve viepiù evidenziarsi che il rifiuto di pagare, opposto da Parte_1
, appare allora viepiù contrario a buona fede ai sensi dell'art 1460 c.c., in quanto del tutto
[...] sproporzionato rispetto all'inadempimento contestato, visti i buoni risultati della campagna pubblicitaria, che tali devono ritenersi sulla base di quanto emergente dagli atti.
Alla luce delle osservazioni che precedono, l'opposizione e la domanda dell'opponente vanno, quindi, rigettate.
Parte opposta ha evidenziato di avere in sede monitoria, per mero errore, dato atto di un versamento in acconto di euro 4.392,00 in luogo degli euro 3.000,00 effettivamente versati dall'opponente (versamento documentato sub All. 6 alla comparsa di costituzione). Ha chiesto, pertanto, la condanna dell'opponente, per la vicenda per cui è causa, per l'effettivo saldo dovuto di
11.640,00 (14.640,00 – 3.000,00), anziché euro 10.248,00.
Tale richiesta è innanzitutto ammissibile, posto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo ( v. Cass. n. 9698/2021).
Nel merito, poi, la richiesta è fondata, non avendo l'opponente documentato maggiori pagamenti e, nemmeno, nulla contestato al riguardo.
7 Ne segue la condanna di cui al dispositivo.
Per quanto concerne le spese di lite, esse, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della attività processuale espletata, del numero e della media complessità delle questioni trattate, con applicazione dei compensi medi previsti dalle vigenti tabelle professionali di cui al D.M. n. 147/2022 ( scaglione: cause di valore da euro ad euro 5.201,00 ad euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) in accoglimento della domanda formulata da previa revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, condanna al pagamento in suo favore della somma di Parte_1 euro 11649,00 oltre interessi, come richiesti.
3) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi euro 5617,00, per compensi di avvocato ( di cui euro 540, per la fase monitoria) euro
145,00 per esborsi del monitorio, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Napoli, 12.6. 2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
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