Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia
Majorano, all'udienza tenutasi con le modalità dell'art.127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti e le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24106/24 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Ercolano (NA), via Pittari n. 9, c.f. , rapp.to e difeso C.F._1
in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso dall' avv. Giulio Pelosi, c.f.
presso il cui studio elett.te domicilia in Portici (NA), C.F._2
Corso Garibaldi n. 179; il sottoscritto difensore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio a mezzo pec all' indirizzo Email_1
ricorrente
E
(CF Controparte_1
PI P.IVA_1
), con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Amodio Marzocchella (CF.
[...]
[...]
del 22.03.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. De CP_2
Gasperi 55 con il sottoscritto procuratore che si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo PEC
t Email_2
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.11.24, la parte ricorrente in epigrafe indicata rappresentava che in data 29/09/2023 aveva presentato domanda di indennità di Malattia Complementare n. 2300492783. Con provvedimento del 03.0.2024, l aveva comunicato che l'indennità di CP_2 malattia era stata indennizzata fino al 11/01/2024 sostenendo che “i successivi certificati dal 12-01-2024 22-02-2024 non sono indennizzabili in quanto ad un giudizio medico legale la prognosi è stata ritenuta inappropriata in rapporto alla natura e/o entità della patologia non emergendo dall'analisi della certificazione prodotta elementi, diretti e/o indiretti, giustificativi di tale decorso di malattia”.
Chiedeva:
“Voglia emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: accertare e dichiarare il diritto del sig. all' indennità di malattia Parte_1
complementare ex R.D.L. n. 1918/1937 e successive modifiche per il residuo periodo dal 12.01.2024 al 22.02.2024, con conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore del relativo importo nella misura di CP_2 legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
”
2 Si costituiva l chiedendo dichiararsi cessata la materi del contendere CP_2
con compensazione delle spese di lite avendo avuto accesso alla documentazione medica solo a seguito del presente ricorso.
In esito alla odierna udienza veniva emessa sentenza depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio
1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
CP_ Orbene, nel caso di specie, l ha dichiarato di aver riconosciuto il diritto oggetto di domanda giudiziale e parte ricorrente lo confermava dichiarando di aver ricevuto anche quanto dovuto.
CP_ Le spese seguono la soccombenza virtuale non avendo l provato di avere sollecitato al ricorrente il deposito di ulteriore documentazione necessaria all'esame della domanda ed essendo stato erogato quanto richiesto solo dopo la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
3 - Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
1100,00 oltre iva cpa e spese generali.
Napoli, 27 marzo 25
Il Giudice del lavoro
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