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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 630/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GRASSO GAETANO, Presidente e Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
MUSIO ANTONIO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3811/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003900343000 INTERESSI 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170020894227000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180008350732000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180012770050000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180014786938000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180018858318000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190001334669000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190006997157000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190014476882000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190023967637000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190029648321000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190055398708000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200013842950000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210002093801000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210029300038000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220002257843000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220013517416000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220026991803000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230024258386000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P803321 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica in data 18.07.2025 Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamenton.10020259003900343000muovendo una serie di motivi contestando la mancata alligazione all'atto impugnato degli atti presupposti in esso richiamati sostenendo la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi.Formula ulteriori motivazioni finalizzate alla richiesta di annullamento dell'atto impugnato. Si costituiscono sia l'A.E.D.P. di Salerno che l'A.E.R. di Salerno contestando in toto quanto sostenuto da parte ricorrente e documentando la notifica degli agli di loro competenza. Il ricorso è discusso in pubblica udienza con la sola partecipazione materiale della rappresentante della A.E.D.P. di Salerno e da remoto del difensore dell'A.E.R. di Salerno che insistono nell'accoglimento delle loro tesi difensive e conseguenziale rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
La Corte trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene del tutto infondato il ricorso che parte da un'errata indicazione del numero dell'atto di intimazione costituito sicuramente da un refuso non riscontrato all'atto della stampa del ricorso. Nel merito la Corte rileva la genericità delle contestazioni in quanto non analiticamente attribuibili a singoli atti prodromici richiamati nel corpo dell'atto di intimazione impugnato. La costituzione in giudizio dell'A.E.R. ha evidenziato con satisfattiva documentazione probatoria la corretta notifica degli atti prodromici richiamati per cui non sussiste alcun ulteriore onere probatorio a carico delle parti resistenti che correttamente hanno fornito prova dell'avvenuta ricezione da parte della ricorrente degli atti che, in verità, non vengono nemmeno indicati nel corpo del ricorso. La memoria difensiva depositata soltanto in data
23.10.25 non viene presa in esame dalla Corte stante la sua tardività nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
Alla luce di quanto innanzi dedotto la Corte, rilevata anche la mancata presenza in udienza del difensore di parte ricorrente, rigetta il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000,00 a favore della 'A.E.D.P. di Salerno ed A.E.R di Salerno, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio così come liquidate in motivazione.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GRASSO GAETANO, Presidente e Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
MUSIO ANTONIO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3811/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259003900343000 INTERESSI 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170020894227000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180008350732000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180012770050000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180014786938000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180018858318000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190001334669000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190006997157000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190014476882000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190023967637000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190029648321000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190055398708000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200013842950000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210002093801000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210029300038000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220002257843000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220013517416000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220026991803000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230024258386000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P803321 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica in data 18.07.2025 Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamenton.10020259003900343000muovendo una serie di motivi contestando la mancata alligazione all'atto impugnato degli atti presupposti in esso richiamati sostenendo la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi.Formula ulteriori motivazioni finalizzate alla richiesta di annullamento dell'atto impugnato. Si costituiscono sia l'A.E.D.P. di Salerno che l'A.E.R. di Salerno contestando in toto quanto sostenuto da parte ricorrente e documentando la notifica degli agli di loro competenza. Il ricorso è discusso in pubblica udienza con la sola partecipazione materiale della rappresentante della A.E.D.P. di Salerno e da remoto del difensore dell'A.E.R. di Salerno che insistono nell'accoglimento delle loro tesi difensive e conseguenziale rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
La Corte trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene del tutto infondato il ricorso che parte da un'errata indicazione del numero dell'atto di intimazione costituito sicuramente da un refuso non riscontrato all'atto della stampa del ricorso. Nel merito la Corte rileva la genericità delle contestazioni in quanto non analiticamente attribuibili a singoli atti prodromici richiamati nel corpo dell'atto di intimazione impugnato. La costituzione in giudizio dell'A.E.R. ha evidenziato con satisfattiva documentazione probatoria la corretta notifica degli atti prodromici richiamati per cui non sussiste alcun ulteriore onere probatorio a carico delle parti resistenti che correttamente hanno fornito prova dell'avvenuta ricezione da parte della ricorrente degli atti che, in verità, non vengono nemmeno indicati nel corpo del ricorso. La memoria difensiva depositata soltanto in data
23.10.25 non viene presa in esame dalla Corte stante la sua tardività nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
Alla luce di quanto innanzi dedotto la Corte, rilevata anche la mancata presenza in udienza del difensore di parte ricorrente, rigetta il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000,00 a favore della 'A.E.D.P. di Salerno ed A.E.R di Salerno, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio così come liquidate in motivazione.