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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9225 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra e i fideiussori Parte_1 Parte_2
, e tutti rapp.ti e
[...] Parte_3 Parte_4 difesi dagli avv.ti Leonardo Salato e Maria Grazia Raineri con elezione di domicilio ad Alcamo, via Madonna dell'Altomare n. 23 attori/opponenti contro e per essa n.q. di mandataria Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Messina, con elezione di domicilio a
Palermo, via Salvatore Meccio n. 25. convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 23.01.1025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'artt. 171 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
3148/2020 emesso da questo Tribunale il 10.06.2020, su istanza della per l'importo di euro 24.386,25 oltre gli interessi e le spese, per le CP_3 causali meglio indicate in atti.
In particolare, gli attori lamentano preliminarmente la carenza probatoria della pretesa fatta valere dall'Istituto di credito in via monitoria, affermando che essa sarebbe supportata unicamente dalla certificazione ex art. 50 T.U.B., mentre non sarebbero stati depositati gli estratti conto relativi al rapporto, così da impedirne la ricostruzione.
Contestano poi l'omessa pattuizione di alcune spese e la previsione di interessi usurari oltre che la non corretta applicazione della cms e della capitalizzazione;
i fideiussori denunciano inoltre la nullità delle fideiussioni per contrasto con la disciplina antitrust, in quanto conterrebbero le clausole conformi allo schema ABI già sanzionato dalla Banca D'Italia nel 2005 e tutti pertanto invocano la revoca del d.i..
Costituitosi l'istituto di credito ha contestato tutte le censure sollevate dagli opponenti e in particolare ha evidenziato di avere allegato tutta la documentazione contrattuale ivi compresi gli estratti conto relativi al rapporto in esame. Con riferimento invece all'eccepita nullità delle fideiussioni ha rilevato l'assoluta carenza probatoria, evidenziando che ad esse, in quanto risalenti al 2006, non sarebbe riferibile il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia del 2005.
La causa – istruita mediante produzione documentale e c.t.u. contabile,
è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
Così ricostruita brevemente la vicenda, si osserva: “L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (cfr. ex multis cass. sez. III civ. n. 20613/11). Inoltre, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione
(cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Con specifico riferimento alla materia bancaria, la S.C. ha poi affermato
(Cass. sez. 1^ civ. n. 9201/15) che, “quando è la banca ad agire, “una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero” (cfr. Cass. sez. 1 civ. n. 21466/13).
Orbene, nel caso di specie la ha prodotto tutti gli estratti conto CP_3 relativi al rapporto in contestazione, ma non ha allegato i contratti relativi a tale rapporto, limitandosi a produrre soltanto un duplicato del documento di sintesi delle condizioni non sottoscritto dal correntista.
Ed infatti, la banca erroneamente ha imputato la somma pretesa ad una esposizione del conto corrente originariamente individuato con il n.
351253 (successivamente identificato con il n.300603827), la cui documentazione contrattuale è stata prodotta, mentre la pretesa è piuttosto riferibile al conto corrente n. 39497 (successivamente identificato al n. 300221738), pure aperto a nome della società opponente e del quale tuttavia la come detto, non ha prodotto il CP_3 contratto originario né le successive modifiche (v. ctu pag. 10 e ss).
Consegue che, escludendo tutti i costi (interessi, commissioni e spese) addebitati e non pattuiti, senza alcuna capitalizzazione degli interessi e applicando il solo tasso legale e la data contabile in luogo della data valuta, si perviene ad un saldo del c/c n. 300221738 (già n. 39497) al
21/06/2012 di euro 2.103,81 a debito del correntista a fronte di un saldo banca negativo di euro 23.099,28.
L'opposizione proposta va pertanto accolta nei limiti suddetti.
Passando ad analizzare la doglianza degli opponenti circa la sussistenza di una possibile violazione da parte della Banca delle norme sulla libera concorrenza del mercato che avrebbe causato la nullità delle fideiussioni, si osserva innanzi tutto che i contratti di fideiussione risultano specificatamente sottoscritti, mentre difetta la prova della mancanza di trattative tra le parti.
Ed invero, se pure le clausole in materia di fideiussione di cui agli artt.
2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI, in quanto ritenute dalla
Banca d'Italia contrastanti con il disposto di cui all'art. 2 comma 2 della legge n. 287/1990, debbono considerarsi nulle, posto che il c.d. contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti e che l'intesa vietata ai sensi della predetta norma è nulla “a ogni effetto” come sancito dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 287/1990, non vi è dubbio tuttavia che perché si possa riconoscere a taluno un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, l.287/1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità dell'intesa ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul contratto “ a valle” sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti, dovendo peraltro verificarsi, sulla base degli elementi offerti dal deducente, se il predetto, nonostante la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI, avrebbe egualmente concluso il contratto, laddove, nella specie, gli opponenti si sono limitati ad eccepire la nullità della fideiussione prestata alla luce dei principi enunciati dai giudici di legittimità con le pronunce n. 28910/2017 e n. 21878 del 2019, senza nulla aggiungere ed allegare.
Parimenti non è stato in alcun modo dimostrato che gli opponenti siano stati costretti ad accettare il contenuto predeterminato ed immodificabile delle fideiussioni. Anzi, al contrario è ragionevole presumere che i fideiussori (tra cui anche Parte_4 amministratore della società debitrice principale), avrebbero in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo persone legate al debitore principale e, quindi, portatrici di un interesse economico al finanziamento bancario.
La Suprema Corte di Cassazione ha al riguardo osservato che la nullità assoluta del contratto a valle non è automatica ma può essere invocata soltanto ai sensi dell'art. 1419 cc ossia se il fideiussore dimostra che non avrebbe concluso il contratto in mancanza delle clausole nulle;
circostanza che non ricorre qualora il fideiussore sia, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, cointeressato alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia (Cassazione Sezioni
Unite 30 dicembre 2021 n. 41994). Non può neppure addivenirsi ad una pronuncia di nullità parziale delle singole clausole contenute nei contratti di fideiussione che a detta degli opponenti sarebbero affette da nullità, atteso che pur potendo il
Giudice rilevare d'ufficio la nullità parziale, qualora viene prospettata erroneamente la nullità assoluta (come nella specie), in tal caso occorre comunque che il fideiussore dimostri in concreto la violazione della libera concorrenza, ovvero di non avere avuto altra possibilità di scelta e che lo schema contrattuale gli è stato imposto.
Ebbene, nella specie, anche sotto tale profilo la domanda è rimasta priva di supporto probatorio.
Va peraltro evidenziato che i contratti di fideiussione nella specie sono stati sottoscritti nell'anno 2006 e dunque successivamente al provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia del 2005, con la conseguenza che gli odierni opponenti avrebbero dovuto dimostrare la persistenza della intesa antitrust fino al momento di rilascio della garanzia personale, mentre si sono limitati ad allegare che le fideiussioni contenessero le clausole corrispondenti al modello ABI e ad invocarne pertanto la nullità.
In linea con altra giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 14-20 luglio
2022; Trib. Milano, 19 gennaio 2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n.
486), condivisa anche dal Collegio di Coordinamento dell'ABF
(decisione n. 16511/2022), ritiene, infatti, il decidente che “mentre le fideiussioni sottoscritte anteriormente all'accertamento che ha portato all'emanazione del Provvedimento sanzionatorio possono senz'altro giovarsi della sua massima portata presuntiva, confidando integralmente sulla natura di prova privilegiata, diversa conclusione deve essere tratta per le fideiussioni stipulate in epoca successiva”, avendo l'onere in tale caso il garante di dimostrare la persistenza dell'intesa antitrust fino alla sottoscrizione del proprio contratto, per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI. In altri termini, gli odierni opponenti avrebbero dovuto provare che «un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione» (così, testualmente, Trib. Padova, 3 marzo 2020, n. 453), stante la circostanza per cui «il provvedimento numero 55/2005 della
Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della banca medesima» (in tal senso si è espresso Trib. Milano, 19 gennaio 2022).
Gli opponenti invece nulla hanno dimostrato, né può trarsi alcun indizio dal solo fatto che nelle singole fideiussioni siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate dalla Banca d'Italia nel 2005, tanto più considerando che dette clausole non sono contrarie a norme imperative, ma il profilo di nullità si basa unicamente sulla violazione dell'art. 2 L. n. 297/1990. Pertanto, in assenza di una indicazione – da parte degli attori – sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità della fideiussione omnibus (e/o di alcune clausole della medesima) non può essere accolta.
Di conseguenza perde di rilevanza anche l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cc, atteso che l'art. 6 delle condizioni generali di contratto prevede un'esplicita deroga, in favore del creditore, alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. (in ordine alla legittimità di tale rinuncia, cfr. cass. sez. 6-1, ord. n. 21867/13 secondo la quale: “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”). In ogni caso poi la ha CP_3 dimostrato che al momento della revoca dei rapporti garantiti, si è immediatamente attivata al fine di tutelare il proprio credito, inviando lettere raccomandate regolarmente ricevute dal debitore principale e dai garanti, con cui è stata comunicata l'avvenuta revoca di ogni facilitazione creditizia e intimato il pagamento di quanto dovuto (doc.8
-11 del fascicolo depositato a sostegno del ricorso monitorio).
Le domande proposte in merito alla validità delle fideiussioni vanno, dunque, tutte rigettate.
Infine, le spese, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle contestazioni mosse dagli opponenti, ritiene il decidente che sussistono le condizioni per compensarle tra le parti nella misura del 50% dell'intero che si liquida in complessivi euro 685,00 oltre accessori (iva, cpa e spese generali), per il procedimento monitorio ed in complessivi euro 2.567,00, di cui euro 145,50 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali, per il presente giudizio, mentre la restante parte va posta a carico degli opponenti in solido maggiormente soccombenti.
Le spese della ctu vanno invece definitivamente posti a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: revoca il d.i. n.3148/2020 emesso da questo Tribunale il 10.06.2020. Condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della banca della somma di euro 2.103,81, quale saldo debitore del c/c n.300221738
(già n. 39497) al 21/06/2012, oltre interessi dalla domanda monitoria al soddisfo.
Rigetta tutte le altre domande.
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% dell'intero che liquida in complessivi euro 685,00 oltre accessori (iva, cpa e spese generali), per il procedimento monitorio ed in complessivi euro
2.567,00, di cui euro 145,50 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali, per il presente giudizio. Pone la restante parte (pari al 50% dell'intero già liquidato) a carico degli opponenti maggiormente soccombenti.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della ctu
(già liquidate con decreto del 06.04.2022).
Così deciso a Palermo, in data 17/04/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9225 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra e i fideiussori Parte_1 Parte_2
, e tutti rapp.ti e
[...] Parte_3 Parte_4 difesi dagli avv.ti Leonardo Salato e Maria Grazia Raineri con elezione di domicilio ad Alcamo, via Madonna dell'Altomare n. 23 attori/opponenti contro e per essa n.q. di mandataria Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Messina, con elezione di domicilio a
Palermo, via Salvatore Meccio n. 25. convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 23.01.1025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'artt. 171 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
3148/2020 emesso da questo Tribunale il 10.06.2020, su istanza della per l'importo di euro 24.386,25 oltre gli interessi e le spese, per le CP_3 causali meglio indicate in atti.
In particolare, gli attori lamentano preliminarmente la carenza probatoria della pretesa fatta valere dall'Istituto di credito in via monitoria, affermando che essa sarebbe supportata unicamente dalla certificazione ex art. 50 T.U.B., mentre non sarebbero stati depositati gli estratti conto relativi al rapporto, così da impedirne la ricostruzione.
Contestano poi l'omessa pattuizione di alcune spese e la previsione di interessi usurari oltre che la non corretta applicazione della cms e della capitalizzazione;
i fideiussori denunciano inoltre la nullità delle fideiussioni per contrasto con la disciplina antitrust, in quanto conterrebbero le clausole conformi allo schema ABI già sanzionato dalla Banca D'Italia nel 2005 e tutti pertanto invocano la revoca del d.i..
Costituitosi l'istituto di credito ha contestato tutte le censure sollevate dagli opponenti e in particolare ha evidenziato di avere allegato tutta la documentazione contrattuale ivi compresi gli estratti conto relativi al rapporto in esame. Con riferimento invece all'eccepita nullità delle fideiussioni ha rilevato l'assoluta carenza probatoria, evidenziando che ad esse, in quanto risalenti al 2006, non sarebbe riferibile il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia del 2005.
La causa – istruita mediante produzione documentale e c.t.u. contabile,
è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
Così ricostruita brevemente la vicenda, si osserva: “L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (cfr. ex multis cass. sez. III civ. n. 20613/11). Inoltre, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione
(cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).
Con specifico riferimento alla materia bancaria, la S.C. ha poi affermato
(Cass. sez. 1^ civ. n. 9201/15) che, “quando è la banca ad agire, “una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero” (cfr. Cass. sez. 1 civ. n. 21466/13).
Orbene, nel caso di specie la ha prodotto tutti gli estratti conto CP_3 relativi al rapporto in contestazione, ma non ha allegato i contratti relativi a tale rapporto, limitandosi a produrre soltanto un duplicato del documento di sintesi delle condizioni non sottoscritto dal correntista.
Ed infatti, la banca erroneamente ha imputato la somma pretesa ad una esposizione del conto corrente originariamente individuato con il n.
351253 (successivamente identificato con il n.300603827), la cui documentazione contrattuale è stata prodotta, mentre la pretesa è piuttosto riferibile al conto corrente n. 39497 (successivamente identificato al n. 300221738), pure aperto a nome della società opponente e del quale tuttavia la come detto, non ha prodotto il CP_3 contratto originario né le successive modifiche (v. ctu pag. 10 e ss).
Consegue che, escludendo tutti i costi (interessi, commissioni e spese) addebitati e non pattuiti, senza alcuna capitalizzazione degli interessi e applicando il solo tasso legale e la data contabile in luogo della data valuta, si perviene ad un saldo del c/c n. 300221738 (già n. 39497) al
21/06/2012 di euro 2.103,81 a debito del correntista a fronte di un saldo banca negativo di euro 23.099,28.
L'opposizione proposta va pertanto accolta nei limiti suddetti.
Passando ad analizzare la doglianza degli opponenti circa la sussistenza di una possibile violazione da parte della Banca delle norme sulla libera concorrenza del mercato che avrebbe causato la nullità delle fideiussioni, si osserva innanzi tutto che i contratti di fideiussione risultano specificatamente sottoscritti, mentre difetta la prova della mancanza di trattative tra le parti.
Ed invero, se pure le clausole in materia di fideiussione di cui agli artt.
2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI, in quanto ritenute dalla
Banca d'Italia contrastanti con il disposto di cui all'art. 2 comma 2 della legge n. 287/1990, debbono considerarsi nulle, posto che il c.d. contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti e che l'intesa vietata ai sensi della predetta norma è nulla “a ogni effetto” come sancito dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 287/1990, non vi è dubbio tuttavia che perché si possa riconoscere a taluno un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, l.287/1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità dell'intesa ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul contratto “ a valle” sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti, dovendo peraltro verificarsi, sulla base degli elementi offerti dal deducente, se il predetto, nonostante la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI, avrebbe egualmente concluso il contratto, laddove, nella specie, gli opponenti si sono limitati ad eccepire la nullità della fideiussione prestata alla luce dei principi enunciati dai giudici di legittimità con le pronunce n. 28910/2017 e n. 21878 del 2019, senza nulla aggiungere ed allegare.
Parimenti non è stato in alcun modo dimostrato che gli opponenti siano stati costretti ad accettare il contenuto predeterminato ed immodificabile delle fideiussioni. Anzi, al contrario è ragionevole presumere che i fideiussori (tra cui anche Parte_4 amministratore della società debitrice principale), avrebbero in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo persone legate al debitore principale e, quindi, portatrici di un interesse economico al finanziamento bancario.
La Suprema Corte di Cassazione ha al riguardo osservato che la nullità assoluta del contratto a valle non è automatica ma può essere invocata soltanto ai sensi dell'art. 1419 cc ossia se il fideiussore dimostra che non avrebbe concluso il contratto in mancanza delle clausole nulle;
circostanza che non ricorre qualora il fideiussore sia, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, cointeressato alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia (Cassazione Sezioni
Unite 30 dicembre 2021 n. 41994). Non può neppure addivenirsi ad una pronuncia di nullità parziale delle singole clausole contenute nei contratti di fideiussione che a detta degli opponenti sarebbero affette da nullità, atteso che pur potendo il
Giudice rilevare d'ufficio la nullità parziale, qualora viene prospettata erroneamente la nullità assoluta (come nella specie), in tal caso occorre comunque che il fideiussore dimostri in concreto la violazione della libera concorrenza, ovvero di non avere avuto altra possibilità di scelta e che lo schema contrattuale gli è stato imposto.
Ebbene, nella specie, anche sotto tale profilo la domanda è rimasta priva di supporto probatorio.
Va peraltro evidenziato che i contratti di fideiussione nella specie sono stati sottoscritti nell'anno 2006 e dunque successivamente al provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia del 2005, con la conseguenza che gli odierni opponenti avrebbero dovuto dimostrare la persistenza della intesa antitrust fino al momento di rilascio della garanzia personale, mentre si sono limitati ad allegare che le fideiussioni contenessero le clausole corrispondenti al modello ABI e ad invocarne pertanto la nullità.
In linea con altra giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 14-20 luglio
2022; Trib. Milano, 19 gennaio 2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n.
486), condivisa anche dal Collegio di Coordinamento dell'ABF
(decisione n. 16511/2022), ritiene, infatti, il decidente che “mentre le fideiussioni sottoscritte anteriormente all'accertamento che ha portato all'emanazione del Provvedimento sanzionatorio possono senz'altro giovarsi della sua massima portata presuntiva, confidando integralmente sulla natura di prova privilegiata, diversa conclusione deve essere tratta per le fideiussioni stipulate in epoca successiva”, avendo l'onere in tale caso il garante di dimostrare la persistenza dell'intesa antitrust fino alla sottoscrizione del proprio contratto, per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI. In altri termini, gli odierni opponenti avrebbero dovuto provare che «un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione» (così, testualmente, Trib. Padova, 3 marzo 2020, n. 453), stante la circostanza per cui «il provvedimento numero 55/2005 della
Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della banca medesima» (in tal senso si è espresso Trib. Milano, 19 gennaio 2022).
Gli opponenti invece nulla hanno dimostrato, né può trarsi alcun indizio dal solo fatto che nelle singole fideiussioni siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate dalla Banca d'Italia nel 2005, tanto più considerando che dette clausole non sono contrarie a norme imperative, ma il profilo di nullità si basa unicamente sulla violazione dell'art. 2 L. n. 297/1990. Pertanto, in assenza di una indicazione – da parte degli attori – sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità della fideiussione omnibus (e/o di alcune clausole della medesima) non può essere accolta.
Di conseguenza perde di rilevanza anche l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cc, atteso che l'art. 6 delle condizioni generali di contratto prevede un'esplicita deroga, in favore del creditore, alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. (in ordine alla legittimità di tale rinuncia, cfr. cass. sez. 6-1, ord. n. 21867/13 secondo la quale: “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”). In ogni caso poi la ha CP_3 dimostrato che al momento della revoca dei rapporti garantiti, si è immediatamente attivata al fine di tutelare il proprio credito, inviando lettere raccomandate regolarmente ricevute dal debitore principale e dai garanti, con cui è stata comunicata l'avvenuta revoca di ogni facilitazione creditizia e intimato il pagamento di quanto dovuto (doc.8
-11 del fascicolo depositato a sostegno del ricorso monitorio).
Le domande proposte in merito alla validità delle fideiussioni vanno, dunque, tutte rigettate.
Infine, le spese, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle contestazioni mosse dagli opponenti, ritiene il decidente che sussistono le condizioni per compensarle tra le parti nella misura del 50% dell'intero che si liquida in complessivi euro 685,00 oltre accessori (iva, cpa e spese generali), per il procedimento monitorio ed in complessivi euro 2.567,00, di cui euro 145,50 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali, per il presente giudizio, mentre la restante parte va posta a carico degli opponenti in solido maggiormente soccombenti.
Le spese della ctu vanno invece definitivamente posti a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: revoca il d.i. n.3148/2020 emesso da questo Tribunale il 10.06.2020. Condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della banca della somma di euro 2.103,81, quale saldo debitore del c/c n.300221738
(già n. 39497) al 21/06/2012, oltre interessi dalla domanda monitoria al soddisfo.
Rigetta tutte le altre domande.
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% dell'intero che liquida in complessivi euro 685,00 oltre accessori (iva, cpa e spese generali), per il procedimento monitorio ed in complessivi euro
2.567,00, di cui euro 145,50 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali, per il presente giudizio. Pone la restante parte (pari al 50% dell'intero già liquidato) a carico degli opponenti maggiormente soccombenti.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della ctu
(già liquidate con decreto del 06.04.2022).
Così deciso a Palermo, in data 17/04/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza