Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3504/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/05/1967, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cannavò, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
E DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Domenica Matraxia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione all'udienza del 27/01/2025 come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 3504/2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 Parte_2
1
Dall'unione sono nati i figli (il 28/04/1989), (il Persona_1 Persona_2
10/06/1990) e (il 14/03/1993). Per_3
I ricorrenti esponevano di essersi separati con sentenza n. 690/2024 emessa dal
Tribunale di Catania in data 12/01/2024 (proc. 10687/2023 RG), con cui è stata omologata la separazione consensuale, e di non essersi più riconciliati.
Il Giudice fissava l'udienza del 27/01/2025 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 27/01/2025, dinanzi al Giudice le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e i loro procuratori chiedevano che la causa venisse posta in decisione;
quindi, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 690/2024 pronunciata da questo Tribunale il 12/01/2024 e depositata in cancelleria il 01/02/2024 nel procedimento recante RG n. 10687/2023.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a mantenere la propria residenza in luoghi diversi.
2. Per i figli , e , tutti maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 Per_3
economicamente autosufficienti, nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento.
2 3. Il sig. non sarà tenuto alla corresponsione di alcunché in favore Parte_2
della sig.ra , giusta la capacità della stessa di provvedere alle Parte_1
proprie incombenze in modo autonomo.
4. I ricorrenti, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti o altri documenti equipollenti.
5. Per quanto riguarda la previsione delle spese legali della presente procedura i ricorrenti concordano sul fatto che le spese vengano compensate tra le parti senza il vincolo di solidarietà”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Il Collegio prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Misterbianco (CT) in data 28/09/1992 tra , nata a [...] Parte_1
il 02/05/1967 e , nato a [...] il [...], trascritto nel registro Parte_2
degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Misterbianco (CT) al n. 86, parte 2, serie A, anno 1992, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Misterbianco (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 23 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
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