Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01046/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01751/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1751 del 2024, proposto da
Cooperativa Sociale Family Center, quale gestore della Scuola dell'Infanzia "Baby Kinder Park", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, 34;
per l'annullamento
del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 30 agosto 2024, n. 0024338, con cui è stato revocato lo status di parità scolastica alla scuola dell’infanzia “Baby Kinder Park Family Center”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ove occorra anche della relazione ispettiva presupposta e della comunicazione di avvio del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La cooperativa sociale ricorrente gestisce in Cirò Marina la scuola dell’infanzia Baby Kinder Park Family Center.
Ebbene, con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha revocato a detta struttura scolastica lo status di parità, e ciò per diversi ordini di ragioni.
1.1, - In primo luogo, benché nella dichiarazione di regolare funzionamento della Baby Kinder Park Family Center il legale rappresentante abbia dichiarato di aver attivato 4 sezioni ordinarie (esclusa la sezione primavera), per un totale di 64 alunni (16 alunni per sezione), dall’esame dei registri delle presenze quotidiane degli alunni, dalle risultanze della visita ispettiva e dal quaderno/registro delle preiscrizioni, risultavano invece 3 sezioni (sezione anni 3, con 26 alunni in elenco; sezione anni 4, con 15 alunni in elenco; sezione anni 5, con 25 alunni in elenco), con elusione delle norme vigenti in materia di sicurezza, dettate dal d.m. n. 81 del 2008, e controvertendo alle disposizioni di capienza delle aule previste dalle relazioni tecniche (in particolare, dalla relazione tecnica redatta il 18 gennaio 2021 dall’ing. Vincenzo Leccadito e dalla planimetria allegata emerge che l’area adibita a scuola dell’infanzia è suddivisa in 5 aule con una capienza massima pari a 74 bambini così suddivisi: aula 1 e aula 4 capienza di 15 alunni, aula 2 e aula 3 capienza di 16 alunni, aula 5 capienza di 12 alunni).
Di conseguenza, la scuola avrebbe beneficiato impropriamente, in base al d.d.g. del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 27 febbraio 2023, n. 262, relativo all’assegnazione delle risorse finanziarie, dei contributi per le scuole paritarie per l’esercizio finanziario 2023 relativi a 4 sezioni e non alle 3 effettivamente attivate.
1.2. - In merito al personale docente, è risultato che i contratti stipulati con i docenti non coprivano il monte ore necessario al regolare svolgimento delle attività in tutte le sezioni dichiarate; da ciò si dedurrebbe che la scuola dell’infanzia utilizzava le figure degli educatori per attività frontale in sezione atteso che solo calcolando le ore di contratto degli educatori si arriverebbe a coprire il monte ore delle sezioni.
Il fabbisogno dell’offerta formativa dichiarata dalla scuola risulta essere pari a 190 ore di insegnamento. Il monte ore dei contratti stipulati con il personale docente risulta essere invece pari a 117 ore di insegnamento (dal prospetto del personale estrapolato dal SIDI si evince che il monte ore di insegnamento fosse pari a 156 ore, comunque inferiore al fabbisogno dichiarato dalla scuola).
1.3. -I docenti, inseriti nell’elenco del Personale Educatori – Insegnanti – Ata, risultano in possesso della Laurea in Scienze dell’Educazione e della formazione (L-19), titolo non valido per l’insegnamento nelle scuole l’infanzia. Il personale docente presente negli elenchi consegnati dalla scuola non risultava corrispondente all’elenco inserito al SIDI in data 4 ottobre 2024 e mai aggiornato.
1.4. – Ancora, in contrasto con quanto disposto dall’art. 1, comma 4, punto h l. 10 marzo 2000, n. 62 e dall’art. 3, comma 3.4, lettera i) del d.m. n. 83 del 2008, la scuola aveva stipulato con gli insegnati un contratto di lavoro individuale non conforme ai contratti collettivi nazionali di categoria per il personale docente della scuola.
2. – La Cooperativa Sociale Family Center è insorta avverso tale provvedimento, impugnandolo d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale e chiedendone l’annullamento.
Ha dedotto, innanzitutto, che il provvedimento gravato sarebbe frutto di un atteggiamento malevolo dell’amministrazione nei suoi confronti, ricordando che questo Tribunale, con sentenza del 27 dicembre 2022, n. 2336, ha accolto il ricorso iscritto al n. 1129/2022 R.G., proposto avverso il diniego di riconoscimento della parificazione per l’anno scolastico 2022/2023, decisione confermata dal Consiglio di Stato con sentenza della Sezione VII, dell’11 marzo 2024, n. 2304; e che con sentenza del 3 febbraio 2023, n. 171, ha accolto il ricorso iscritto al n. 1650/2021 R.G., proposto contro il decreto del 31 agosto 2021, n. 15259, con cui era stata decretata la revoca con decorrenza 1° settembre 2020 dello status di scuola paritaria.
2.1. – In realtà, non sarebbe vero che siano state attivate 3 sezioni anziché 4, essendo state formate invece le sezioni Arcobaleno, Girasoli, Delfini, Bruchi e Farfalle. Non a caso, gli insegnanti assunti erano 8, numero che sarebbe stato eccessivo con sole tre sezioni. Purtroppo, in sede di ispezione erano insorti due equivoci. Durante l’ispezione, infatti, i bambini sono stati raggruppati in tre classi, poiché l’insegnante della quarta classe ha dovuto abbandonare la sua aula al fine di accompagnare l’ispettore durante il sopralluogo; si è trattato, pertanto, di un’esigenza contingente, causata dalla stessa ispezione. Il secondo equivoco deriverebbe dal fatto che le iscrizioni dei bambini avvengono per anno solare, per cui, facendo riferimento a tre distinti anni, sono state riunite dalla scuola in tre gruppi; ma ciò non significherebbe che tali gruppi abbiano costituito le successive classi, che invece sono state distribuite in maniera differente proprio al fine di suddividere gli iscritti in 4 distinte sezioni.
2.2. – In secondo luogo, il progetto educativo approvato dal Ministero dell’Istruzione prevede un monte orario di 171 ore, tenuto conto che molti bambini nel primo pomeriggio ritorna a casa. Questo spiegherebbe la differenza rispetto al monte orario di 190 ore erroneamente preso in considerazione dall’amministrazione
2.3. – Ancora, i docenti indicati dalla scuola ricorrente sarebbero legittimati ad insegnare, in quanto in possesso di diploma magistrale o diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001- 2002, che è titolo abilitante all’insegnamento.
È vero che qualche docente, nell’approssimarsi alla fine dell’anno scolastico si è dimesso ed è stato sostituito, ma ciò sarebbe irrilevante.
2.4. – Infine, premessa l’irrilevanza dei rapporti economici ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento di status di scuola paritaria, sarebbero stati comunque pedissaquamente applicate le clausole del CCNL di categoria.
3. – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha resistito al ricorso, che è stato trattato e spedito in decisione all’udienza pubblica dell’11 giugno 2025.
4. – Innanzitutto, va premesso che la sentenza di questa Sezione del 27 dicembre 2022, n. 2336, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza del 11 marzo 2024, n. 2304, nonché la successiva sentenza del 3 febbraio 2023, n. 171, riguardano vicende amministrative in nulla assimilabili a quella odierna.
Nella vicenda definita con la prima sentenza, l’amministrazione aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della parità perché erroneamente aveva ritenuto non prodotta la necessaria documentazione relativa all’elenco dei docenti, all’agibilità della struttura scolastica e alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari per il funzionamento del servizio mensa.
Nella vicenda definita con la seconda sentenza, era stata disposta la revoca, con effetto retroattivo, dello status di scuola paritaria, e il Tribunale aveva ritenuto legittimo il provvedimento, salvo che, per difetto di istruttoria e per violazione di legge, per quanto riguarda la decorrenza della revoca, la quale non poteva essere retroattiva dal 1° settembre 2021.
5. – Venendo al caso oggi in esame, il rilievo svolto in sede istruttoria dell’ispettore incaricato per la verifica della permanenza dei requisiti, circa la distribuzione degli alunni della scuola per l’infanzia in sole tre classi, trova riscontro nei registri di presenza relativi al mese di maggio.
Le giustificazioni avanzate in questa sede contenziosa, dal canto loro, non risultano credibili: la visita ispettiva si è infatti svolta in presenza del rappresentante legale Noemi Grisolia, del coordinatore didattico, Lucia Sacco e del coordinatore pedagogico, l’insegnante Valentina Santoro. Pertanto, non vi è alcun elemento che induca a ritenere che l’insegnante della quarta classe abbia dovuto abbandonare la propria aula per poter accompagnare l’ispettore durante il sopralluogo, dovendo perciò raggruppare i bambini delle quattro sezioni in tre classi.
D’altra parte, una delle cinque aule, e cioè quella che avrebbe ospitato la quarta sezione ordinaria, si presentava, nel corso dell’istruzione, vuota e contenente del materiale accatastato.
6. – Va ulteriormente osservato che i rilievi circa l’insufficienza del monte ore contrattualizzato agli insegnanti per la copertura delle ore di svolgimento delle attività didattiche non sono superati dalle argomentazioni contenute in ricorso.
Infatti, la parte ricorrente, che pure poteva agevolmente farlo, non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che il monte ore lavorato dagli insegnanti fosse sufficiente a coprire quello previsto.
7. – I primi due, e più rilevanti, motivi di revoca della parità scolastica resistono alle censure mosse dalla parte ricorrente.
Trattandosi di provvedimento plurimotivato, ciò giustifica già il rigetto del ricorso.
8. – Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la Cooperativa Sociale Family Center, quale gestore della Scuola dell'Infanzia "Baby Kinder Park", in persona del legale rappresentante pro tempore , alla rifusione, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 4.000,00,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO