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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 12/06/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 748 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023, relativa alla sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace n. 187/2023, posta in deliberazione con ordinanza dell'01.04.2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ferrati Parte_1 P.IVA_1
appellante;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Tiziano Ferrante appellato in riassunzione
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 187/2023 emessa dal Giudice di Pace di Chieti.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del
26.03.2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la sig.ra citava in giudizio la società Controparte_1 Parte_1
esponendo che il giorno 12 aprile 2021, verso le ore 12, si trovava presso il supermercato
[...]
di Francavilla al Mare, allorquando nel fare ingresso ai locali, scivolava e cadeva a terra a Pt_1
causa della pavimentazione bagnata;
a causa della caduta riportava lesioni, dalle quali le erano derivati postumi di inabilità temporanea.
L'attrice sosteneva pertanto la responsabilità della e ne chiedeva la Parte_1
condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi nell'ammontare indicativamente esposto in euro
5.000,00, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria ed al rimborso delle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta la società contestava la domanda Parte_1
nell'an e nel quantum, negando i fatti dedotti nell'atto di citazione e, al contempo, deducendo che la presenza di acqua nel punto vendita era prevedibile per la clientela e che l'attrice avrebbe potuto evitare la caduta con l'ordinaria prudenza e diligenza. Chiedeva quindi il rigetto delle domande con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 13.03.2023 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva decisa con la sentenza n. 187/2023 che accoglieva la domanda attorea, dichiarando la responsabilità
esclusiva di nella produzione del danno, con condanna al pagamento, a titolo di Parte_1 risarcimento, dell'importo di euro 3.680,57, oltre agli interessi ed alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la decisione del Giudice di Pace la proponeva appello innanzi a Parte_1
questo Tribunale, chiedendo la riforma della impugnata sentenza con rigetto delle domande proposte da parte attrice ovvero, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata e riduzione del risarcimento. Con rifusione di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta la sig.ra chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'avversa impugnazione con conferma della sentenza di primo grado e contestualmente proponeva appello incidentale per l'accoglimento della domanda introduttiva, con condanna dell'appellante al pagamento della somma chiesta in citazione pari ad euro 5.000,00 oltre alle spese di giudizio.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 26.03.2025 per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter; con successiva ordinanza veniva quindi trattenuta in decisione. L'appello proposto da è infondato, per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
La responsabilità della società appellante è stata correttamente ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Tale fattispecie, dunque, impone al custode la prova rigorosa del caso fortuito, che in assenza di eccezionalità dell'evento meteorologico, non può ritenersi integrato.
Nel caso di specie, risulta pacifico che l'attrice sia caduta all'interno del punto vendita della società appellante, nella zona di ingresso, a causa della pavimentazione bagnata e verosimilmente resa scivolosa dalle precipitazioni atmosferiche in corso. Tale circostanza, confermata dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione medica prodotta in atti,
integra il presupposto oggettivo della responsabilità da custodia.
Invero, dalle testimonianze e dalla documentazione acquisita risulta che l'area d'ingresso del supermercato era munita di un tappeto assorbente, il quale tuttavia non copriva l'intera superficie. La caduta della sig.ra è avvenuta precisamente nella porzione di CP_1 pavimento non coperta dal tappeto, tra quest'ultimo e l'ingresso all'area vendita, in un tratto ove il pavimento si presentava bagnato e privo di segnaletica di pericolo.
E' altresì emerso, dalle dichiarazioni rese dai dipendenti del supermercato, che il cartello di avviso “pavimento bagnato” veniva collocato esclusivamente dopo l'utilizzo della lavasciuga e che nella mattinata del 12 aprile 2021 le operazioni di asciugatura e successiva apposizione del segnale di avviso erano state rinviate ad un momento successivo, proprio a causa della pioggia battente in corso.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che sia stata fornita adeguata prova della derivazione causale delle lesioni lamentate dall'attrice dal sinistro occorso all'interno del punto vendita Pt_1
Nella situazione di rischio derivante dalla presenza di acqua sul pavimento, il custode è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire il pericolo di cadute, mediante l'uso di presìdi idonei e l'esercizio di un'adeguata attività di vigilanza. L'obbligo di custodia impone, infatti, non solo di eliminare i pericoli già noti o segnalati, ma anche di prevedere quelli ragionevolmente conoscibili, adottando misure preventive atte a garantire l'incolumità degli utenti dell'area affidata alla propria disponibilità e controllo. Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, la Corte di
Cassazione ha in più occasioni escluso la configurabilità del caso fortuito o della forza maggiore, quale causa di esonero dalla responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché il danno trovi origine nell'inadeguatezza o insufficienza delle misure adottate per fronteggiare i rischi derivanti da tali eventi. Non si può invocare l'eccezionalità del fenomeno meteorologico quando le precipitazioni, pur abbondanti, rientrano nei canoni ordinari e il danno si è verificato a causa della mancata predisposizione di idonei presidi preventivi, come ad esempio tappeti assorbenti efficaci, segnaletica di pericolo, o interventi tempestivi di pulizia e vigilanza. In tal caso, la condotta omissiva del custode è da considerarsi causa efficiente dell'evento lesivo (Cass. civ., n. 2482/2018).
Nel caso di specie, non può in alcun modo ritenersi integrato il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché la pioggia con vento era già in corso dalle ore 8:30 del mattino e la caduta è avvenuta intorno alle ore 12:00. Trattandosi dunque di evento pienamente prevedibile e fronteggiabile, il custode aveva l'onere di adottare tutte le misure idonee a neutralizzare il pericolo connesso alla presenza di acqua all'ingresso. La condotta omissiva, aggravata dalla consapevolezza della situazione meteorologica e dalla mancata copertura dell'area critica con adeguata segnaletica o ulteriori tappeti assorbenti, esclude l'operatività della causa di esonero da responsabilità.
Prive di rilievo sono le considerazioni sulla responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c. dal momento che nessun elemento è stato offerto dall'appellante in tal senso.
Non risulta che la sig.ra abbia tenuto una condotta imprudente o CP_1
caratterizzata da disattenzione. Dalle risultanze istruttorie non emergono elementi che possano far ritenere sussistente una corresponsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento: non trasportava pesi, borse ingombranti o altri oggetti tali da comprometterne l'equilibrio o limitarne la capacità di percezione dell'ambiente circostante.
Deve, pertanto, escludersi che la caduta sia riconducibile a una condotta negligente della sig.ra risultando integralmente ascrivibile alle condizioni oggettivamente insidiose CP_1
della pavimentazione, scivolosa a causa della presenza di acqua – elemento per sua natura trasparente, incolore e inodore – accumulatasi in prossimità dell'ingresso del punto vendita e non segnalata in alcun modo, né agevolmente percepibile o evitabile da parte dell'utenza con l'ordinaria diligenza. Va altresì osservata la contraddittorietà della prospettazione difensiva dell'appellante il quale da un lato afferma che la situazione meteorologica rendeva “di per sé del tutto prevedibile la possibilità che, sul pavimento della zona di entrata al supermercato, vi fosse acqua trasportata dalle scarpe e dagli indumenti dei clienti”; dall'altro lato, sostiene che sarebbe stato
“imprevedibile che un cliente, camminando a piedi su una pavimentazione perfettamente visibile
e illuminata, possa non rilevare tale condizione e quindi cadere”.
Orbene, la consapevolezza della prevedibilità del pericolo impone al custode di un locale aperto al pubblico proprio l'adozione di misure preventive atte a neutralizzare il rischio per la clientela.
Pretendere che l'evento sia prevedibile per il custode ma non pericoloso per l'utente, perché quest'ultimo avrebbe dovuto autonomamente percepirlo e gestirlo, equivale a spostare in modo arbitrario l'onere precauzionale sul danneggiato, in aperta violazione dell'impianto normativo dell'art. 2051 c.c., che fonda la responsabilità del custode sull'oggettiva pericolosità della cosa custodita e non sull'eventuale colpa del terzo.
Come da giurisprudenza consolidata, la condotta colposa della vittima, come una eventuale disattenzione, può rilevare ai fini dell'esclusione o della riduzione della responsabilità del custode solo quando presenti i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, degradando la condizione della cosa a mera occasione del danno (Cass. ord. n. 37059 del 19 dicembre 2022; Cass. ord. n.
36901 del 16 dicembre 2022).
In definitiva, la riconduzione della caduta a una presunta distrazione della parte attrice non trova riscontro nei fatti né può validamente contraddire l'ammissione, implicita nella stessa difesa dell'appellante, della concreta possibilità che la zona d'ingresso fosse bagnata e scivolosa per effetto della pioggia, circostanza che conferma la sussistenza del rischio e la mancata adozione di misure idonee a prevenirlo.
Per quanto concerne l'appello incidentale, non emergono elementi idonei a giustificare la modifica della liquidazione del danno non patrimoniale operata dal Giudice di Pace, la quale risulta correttamente determinata sia in base ai periodi di invalidità temporanea indicati dalla difesa, sia in conformità ai criteri previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano, ormai consolidati quale parametro di riferimento uniforme nella quantificazione del danno. Del resto “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni
normative vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. civ., sez. III, n. 12408/2011).
Orbene, alla luce della considerazione congiunta di tutte le risultanze sopra richiamate,
sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere rigettati e la sentenza n. 187/23 emessa dal Giudice di Pace di Chieti deve essere confermata.
Quanto alle spese, considerata la reciproca soccombenza delle parti, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da e, conseguentemente, conferma la sentenza Parte_1
n. 187/2023 emessa dal giudice di Pace di Chieti;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Chieti, 27 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 748 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023, relativa alla sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace n. 187/2023, posta in deliberazione con ordinanza dell'01.04.2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ferrati Parte_1 P.IVA_1
appellante;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Tiziano Ferrante appellato in riassunzione
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 187/2023 emessa dal Giudice di Pace di Chieti.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del
26.03.2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la sig.ra citava in giudizio la società Controparte_1 Parte_1
esponendo che il giorno 12 aprile 2021, verso le ore 12, si trovava presso il supermercato
[...]
di Francavilla al Mare, allorquando nel fare ingresso ai locali, scivolava e cadeva a terra a Pt_1
causa della pavimentazione bagnata;
a causa della caduta riportava lesioni, dalle quali le erano derivati postumi di inabilità temporanea.
L'attrice sosteneva pertanto la responsabilità della e ne chiedeva la Parte_1
condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi nell'ammontare indicativamente esposto in euro
5.000,00, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria ed al rimborso delle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta la società contestava la domanda Parte_1
nell'an e nel quantum, negando i fatti dedotti nell'atto di citazione e, al contempo, deducendo che la presenza di acqua nel punto vendita era prevedibile per la clientela e che l'attrice avrebbe potuto evitare la caduta con l'ordinaria prudenza e diligenza. Chiedeva quindi il rigetto delle domande con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 13.03.2023 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva decisa con la sentenza n. 187/2023 che accoglieva la domanda attorea, dichiarando la responsabilità
esclusiva di nella produzione del danno, con condanna al pagamento, a titolo di Parte_1 risarcimento, dell'importo di euro 3.680,57, oltre agli interessi ed alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la decisione del Giudice di Pace la proponeva appello innanzi a Parte_1
questo Tribunale, chiedendo la riforma della impugnata sentenza con rigetto delle domande proposte da parte attrice ovvero, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata e riduzione del risarcimento. Con rifusione di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta la sig.ra chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'avversa impugnazione con conferma della sentenza di primo grado e contestualmente proponeva appello incidentale per l'accoglimento della domanda introduttiva, con condanna dell'appellante al pagamento della somma chiesta in citazione pari ad euro 5.000,00 oltre alle spese di giudizio.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 26.03.2025 per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter; con successiva ordinanza veniva quindi trattenuta in decisione. L'appello proposto da è infondato, per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
La responsabilità della società appellante è stata correttamente ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Tale fattispecie, dunque, impone al custode la prova rigorosa del caso fortuito, che in assenza di eccezionalità dell'evento meteorologico, non può ritenersi integrato.
Nel caso di specie, risulta pacifico che l'attrice sia caduta all'interno del punto vendita della società appellante, nella zona di ingresso, a causa della pavimentazione bagnata e verosimilmente resa scivolosa dalle precipitazioni atmosferiche in corso. Tale circostanza, confermata dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione medica prodotta in atti,
integra il presupposto oggettivo della responsabilità da custodia.
Invero, dalle testimonianze e dalla documentazione acquisita risulta che l'area d'ingresso del supermercato era munita di un tappeto assorbente, il quale tuttavia non copriva l'intera superficie. La caduta della sig.ra è avvenuta precisamente nella porzione di CP_1 pavimento non coperta dal tappeto, tra quest'ultimo e l'ingresso all'area vendita, in un tratto ove il pavimento si presentava bagnato e privo di segnaletica di pericolo.
E' altresì emerso, dalle dichiarazioni rese dai dipendenti del supermercato, che il cartello di avviso “pavimento bagnato” veniva collocato esclusivamente dopo l'utilizzo della lavasciuga e che nella mattinata del 12 aprile 2021 le operazioni di asciugatura e successiva apposizione del segnale di avviso erano state rinviate ad un momento successivo, proprio a causa della pioggia battente in corso.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che sia stata fornita adeguata prova della derivazione causale delle lesioni lamentate dall'attrice dal sinistro occorso all'interno del punto vendita Pt_1
Nella situazione di rischio derivante dalla presenza di acqua sul pavimento, il custode è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire il pericolo di cadute, mediante l'uso di presìdi idonei e l'esercizio di un'adeguata attività di vigilanza. L'obbligo di custodia impone, infatti, non solo di eliminare i pericoli già noti o segnalati, ma anche di prevedere quelli ragionevolmente conoscibili, adottando misure preventive atte a garantire l'incolumità degli utenti dell'area affidata alla propria disponibilità e controllo. Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, la Corte di
Cassazione ha in più occasioni escluso la configurabilità del caso fortuito o della forza maggiore, quale causa di esonero dalla responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché il danno trovi origine nell'inadeguatezza o insufficienza delle misure adottate per fronteggiare i rischi derivanti da tali eventi. Non si può invocare l'eccezionalità del fenomeno meteorologico quando le precipitazioni, pur abbondanti, rientrano nei canoni ordinari e il danno si è verificato a causa della mancata predisposizione di idonei presidi preventivi, come ad esempio tappeti assorbenti efficaci, segnaletica di pericolo, o interventi tempestivi di pulizia e vigilanza. In tal caso, la condotta omissiva del custode è da considerarsi causa efficiente dell'evento lesivo (Cass. civ., n. 2482/2018).
Nel caso di specie, non può in alcun modo ritenersi integrato il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché la pioggia con vento era già in corso dalle ore 8:30 del mattino e la caduta è avvenuta intorno alle ore 12:00. Trattandosi dunque di evento pienamente prevedibile e fronteggiabile, il custode aveva l'onere di adottare tutte le misure idonee a neutralizzare il pericolo connesso alla presenza di acqua all'ingresso. La condotta omissiva, aggravata dalla consapevolezza della situazione meteorologica e dalla mancata copertura dell'area critica con adeguata segnaletica o ulteriori tappeti assorbenti, esclude l'operatività della causa di esonero da responsabilità.
Prive di rilievo sono le considerazioni sulla responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c. dal momento che nessun elemento è stato offerto dall'appellante in tal senso.
Non risulta che la sig.ra abbia tenuto una condotta imprudente o CP_1
caratterizzata da disattenzione. Dalle risultanze istruttorie non emergono elementi che possano far ritenere sussistente una corresponsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento: non trasportava pesi, borse ingombranti o altri oggetti tali da comprometterne l'equilibrio o limitarne la capacità di percezione dell'ambiente circostante.
Deve, pertanto, escludersi che la caduta sia riconducibile a una condotta negligente della sig.ra risultando integralmente ascrivibile alle condizioni oggettivamente insidiose CP_1
della pavimentazione, scivolosa a causa della presenza di acqua – elemento per sua natura trasparente, incolore e inodore – accumulatasi in prossimità dell'ingresso del punto vendita e non segnalata in alcun modo, né agevolmente percepibile o evitabile da parte dell'utenza con l'ordinaria diligenza. Va altresì osservata la contraddittorietà della prospettazione difensiva dell'appellante il quale da un lato afferma che la situazione meteorologica rendeva “di per sé del tutto prevedibile la possibilità che, sul pavimento della zona di entrata al supermercato, vi fosse acqua trasportata dalle scarpe e dagli indumenti dei clienti”; dall'altro lato, sostiene che sarebbe stato
“imprevedibile che un cliente, camminando a piedi su una pavimentazione perfettamente visibile
e illuminata, possa non rilevare tale condizione e quindi cadere”.
Orbene, la consapevolezza della prevedibilità del pericolo impone al custode di un locale aperto al pubblico proprio l'adozione di misure preventive atte a neutralizzare il rischio per la clientela.
Pretendere che l'evento sia prevedibile per il custode ma non pericoloso per l'utente, perché quest'ultimo avrebbe dovuto autonomamente percepirlo e gestirlo, equivale a spostare in modo arbitrario l'onere precauzionale sul danneggiato, in aperta violazione dell'impianto normativo dell'art. 2051 c.c., che fonda la responsabilità del custode sull'oggettiva pericolosità della cosa custodita e non sull'eventuale colpa del terzo.
Come da giurisprudenza consolidata, la condotta colposa della vittima, come una eventuale disattenzione, può rilevare ai fini dell'esclusione o della riduzione della responsabilità del custode solo quando presenti i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, degradando la condizione della cosa a mera occasione del danno (Cass. ord. n. 37059 del 19 dicembre 2022; Cass. ord. n.
36901 del 16 dicembre 2022).
In definitiva, la riconduzione della caduta a una presunta distrazione della parte attrice non trova riscontro nei fatti né può validamente contraddire l'ammissione, implicita nella stessa difesa dell'appellante, della concreta possibilità che la zona d'ingresso fosse bagnata e scivolosa per effetto della pioggia, circostanza che conferma la sussistenza del rischio e la mancata adozione di misure idonee a prevenirlo.
Per quanto concerne l'appello incidentale, non emergono elementi idonei a giustificare la modifica della liquidazione del danno non patrimoniale operata dal Giudice di Pace, la quale risulta correttamente determinata sia in base ai periodi di invalidità temporanea indicati dalla difesa, sia in conformità ai criteri previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano, ormai consolidati quale parametro di riferimento uniforme nella quantificazione del danno. Del resto “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni
normative vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass. civ., sez. III, n. 12408/2011).
Orbene, alla luce della considerazione congiunta di tutte le risultanze sopra richiamate,
sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere rigettati e la sentenza n. 187/23 emessa dal Giudice di Pace di Chieti deve essere confermata.
Quanto alle spese, considerata la reciproca soccombenza delle parti, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da e, conseguentemente, conferma la sentenza Parte_1
n. 187/2023 emessa dal giudice di Pace di Chieti;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Chieti, 27 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)