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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c.( scadenza note 18/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 414/2022 R.G.L. avverso sentenza n. 1138/2021 emessa in data 10.12.2021 dal Giudice del Lavoro di OC , e vertente TRA
, nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
c.da Giardino n. 19 Monasterace (RC), cf , C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Loredana Pelle
-APPELLANTE-
(Cod. Fisc. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante “pro tempore” P.IVA_1 rapprseentato e difeso dall'Avv. Domenico Spanò;
-APPELLATA-
- CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con appello, depositato il 10/6/2022, impugna la Parte_1 sentenza n. 1138/2021, emessa dal Tribunale di OC, con cui era stata dichiarata inammissibile la sua domanda di accertamento negativo dei crediti portati negli estratti di ruolo che si era fatto rilasciare dal in esito ad istanza di accesso. CP_2
Con l'impugnazione l'appellante assume la sussistenza dell'interesse ad agire eccependo nuovamente l'accertamento della prescrizione. Si è costituito chiedendo la conferma della sentenza ed CP_3 eccependo nuovamente la mancanza di interesse ad agire. La causa è stata decisa con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. , previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare. Sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Motivi della decisione Premessi i motivi di impugnativa dell'appello riportati nello svolgimento del processo va quindi esaminata la questione dell'interesse ad agire.
L'appello è infondato.
Va condiviso l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di interesse ad agire con la sentenza n. 26283 del 2022. La sentenza citata ha preso le mosse dall'art.3 l'art.
3-bis del d.l. n.
146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La Suprema Corte precisato che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie e che in base, in particolare, per quel che interessa, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 opera anche in relazione ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21) ha affermato che detta previsione opera nei processi in corso.
Richiamata la differenza fra estratto di ruolo e ruolo, che trae fonte dalla propria giurisprudenza consolidata, ha osservato che il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitivo della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili.
Pertanto, posto che ciò che si impugna è l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo, ha affermato è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).
Si è quindi soffermata sulla previsione ( non interpretativa, né retroattiva) che concerne l'azione diretta che è possibile esperire in specifici casi "diretta", sostenendo che con essa il legislatore ha stabilito le ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e sussista l'interesse ad agire.
Trattandosi di condizione dell'azione che ha natura dinamica, e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione, ha ritenuto che la disciplina sopravvenuta si applichi, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
In tale ottica l'interesse ad agire va dimostrato e la prova può essere fornita anche nel corso dei giudizi pendenti. Nello specifico la Suprema Corte ha affermato che se il pregiudizio è < momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo >> e può essere allegato e dimostrato ( con la produzione di documenti) anche in sede di legittimità”.
Nel caso in esame, l'appellato non ha illustrato alcuna specifica difesa intesa a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire nella presente controversia.
Premessa la piena legittimità della scelta legislativa, non irragionevole, né arbitraria, ha sostanzialmente ravvisato la ratio legis dell'intervento normativo nell'<esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.>>. Si è pertanto circoscritta la facoltà di tutela ai soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e < stabilite>>, che sono stati ritenuti dalla Suprema Corte <tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri>>.
Con riferimento alla riscossione dei crediti previdenziali, la Corte al punto 24.1. ha precisato che in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). >>.
Pertanto, l'appello va rigettato e va dichiarata l'inammissibilità della domanda originaria per difetto di interesse ad agire.
Considerato che la norma sopravvenuta e l'orientamento delle Sezioni Unite che ha rimeditato i termini della questione dell'interesse ad agire nella riscossione mediante ruolo discostandosi dal precedente e diverso orientamento di legittimità seguito da questa Corte, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese dei due gradi.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_2
contro dall' con ricorso
[...] Controparte_1 depositato in data 10 giugno 22 con riferimento alla sentenza n. 1138/2021, pubblicata in data 10.12.2021 dal Tribunale di OC , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
.
2) dichiara compensate integralmente le spese del presente grado.
Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto.
Reggio Calabria, 19/3/2025.
Il relatore Il presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c.( scadenza note 18/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 414/2022 R.G.L. avverso sentenza n. 1138/2021 emessa in data 10.12.2021 dal Giudice del Lavoro di OC , e vertente TRA
, nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
c.da Giardino n. 19 Monasterace (RC), cf , C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Loredana Pelle
-APPELLANTE-
(Cod. Fisc. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante “pro tempore” P.IVA_1 rapprseentato e difeso dall'Avv. Domenico Spanò;
-APPELLATA-
- CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con appello, depositato il 10/6/2022, impugna la Parte_1 sentenza n. 1138/2021, emessa dal Tribunale di OC, con cui era stata dichiarata inammissibile la sua domanda di accertamento negativo dei crediti portati negli estratti di ruolo che si era fatto rilasciare dal in esito ad istanza di accesso. CP_2
Con l'impugnazione l'appellante assume la sussistenza dell'interesse ad agire eccependo nuovamente l'accertamento della prescrizione. Si è costituito chiedendo la conferma della sentenza ed CP_3 eccependo nuovamente la mancanza di interesse ad agire. La causa è stata decisa con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. , previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare. Sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Motivi della decisione Premessi i motivi di impugnativa dell'appello riportati nello svolgimento del processo va quindi esaminata la questione dell'interesse ad agire.
L'appello è infondato.
Va condiviso l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di interesse ad agire con la sentenza n. 26283 del 2022. La sentenza citata ha preso le mosse dall'art.3 l'art.
3-bis del d.l. n.
146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La Suprema Corte precisato che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie e che in base, in particolare, per quel che interessa, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 opera anche in relazione ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21) ha affermato che detta previsione opera nei processi in corso.
Richiamata la differenza fra estratto di ruolo e ruolo, che trae fonte dalla propria giurisprudenza consolidata, ha osservato che il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitivo della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili.
Pertanto, posto che ciò che si impugna è l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo, ha affermato è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).
Si è quindi soffermata sulla previsione ( non interpretativa, né retroattiva) che concerne l'azione diretta che è possibile esperire in specifici casi "diretta", sostenendo che con essa il legislatore ha stabilito le ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e sussista l'interesse ad agire.
Trattandosi di condizione dell'azione che ha natura dinamica, e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione, ha ritenuto che la disciplina sopravvenuta si applichi, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
In tale ottica l'interesse ad agire va dimostrato e la prova può essere fornita anche nel corso dei giudizi pendenti. Nello specifico la Suprema Corte ha affermato che se il pregiudizio è < momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo >> e può essere allegato e dimostrato ( con la produzione di documenti) anche in sede di legittimità”.
Nel caso in esame, l'appellato non ha illustrato alcuna specifica difesa intesa a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire nella presente controversia.
Premessa la piena legittimità della scelta legislativa, non irragionevole, né arbitraria, ha sostanzialmente ravvisato la ratio legis dell'intervento normativo nell'<esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato.>>. Si è pertanto circoscritta la facoltà di tutela ai soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e < stabilite>>, che sono stati ritenuti dalla Suprema Corte <tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri>>.
Con riferimento alla riscossione dei crediti previdenziali, la Corte al punto 24.1. ha precisato che in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.). >>.
Pertanto, l'appello va rigettato e va dichiarata l'inammissibilità della domanda originaria per difetto di interesse ad agire.
Considerato che la norma sopravvenuta e l'orientamento delle Sezioni Unite che ha rimeditato i termini della questione dell'interesse ad agire nella riscossione mediante ruolo discostandosi dal precedente e diverso orientamento di legittimità seguito da questa Corte, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese dei due gradi.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_2
contro dall' con ricorso
[...] Controparte_1 depositato in data 10 giugno 22 con riferimento alla sentenza n. 1138/2021, pubblicata in data 10.12.2021 dal Tribunale di OC , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
.
2) dichiara compensate integralmente le spese del presente grado.
Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto.
Reggio Calabria, 19/3/2025.
Il relatore Il presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti