TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/06/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Patti
All'udienza del 06.06.2025 il Giudice del lavoro Lucia Maria Catena Amato ha emesso la seguente
Sentenza contestuale
Nel procedimento iscritto al n. 172/2022 R.G. promosso da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
(C.F.: ed elettivamente domiciliata in S.Agata Militello Via S. Martino n. 56 presso e CodiceFiscale_1 nello studio dell'Avv. Rita Lazzara, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
e
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore;
Resistenti
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento – iscrizione alla gestione commercianti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.01.2022 la ricorrente proponeva opposizione avverso Parte_1 CP_ l'avviso di addebito n. 595 2021 00022964 08 000 emesso nei suoi confronti dall ricevuto in data
18/12/2021 ed intimante il pagamento della complessiva somma di €. € 49.769,67 in ragione di un presunto CP_ credito dell' afferente l'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti in conseguenza della iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti per l'attività di scuola guida dagli stessi esercitata in relazione agli anni dal 2013 al 2019 chiedendone l'annullamento ed, in subordine, l'accoglimento delle domande, come da ricorso.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del credito e l'illegittimità delle richieste avanzate.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale contestava il ricorso. CP_1
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento. Si rileva, preliminarmente, che, dopo aver proposto ricorso per Cassazione, il Tribunale di Patti con sentenza n. 542/2018 – ormai passata in giudicato – ha accertato la natura artigiana dell'attività svolta in relazione a contributi della stessa natura di quelli oggetto del giudizio, ma riferiti ad anni diversi. Pertanto, con riferimento ai contributi dovuti per il periodo successivo al 10 marzo 2004 ed essendovi stata identità tra le parti del giudizio, la sentenza definitiva fa stato tra le stesse, senza che il fatto possa essere oggetto di nuova valutazione.
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
[...]
Sul punto si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle
Sezioni Unite n. 7514 del 2022, che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce, comunque, effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412) Cassazione civile, sez. un. 08/03/2022 n. 7514 citata).
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr ex multis Cass. civ sez lav
5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208 e di recente Cassazione civile sez. lav.
19/3/2024, n. 7372 “Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese,
"alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n.
7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
Il presente giudizio riguarda esclusivamente il merito della pretesa;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione crediti inp spa della quale se ne dichiara la contumacia.
Ciò posto, deve darsi atto che la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 41026/2021 accogliendo il primo motivo di ricorso, ha dichiarato prescritti i contributi relativi al periodo fino al 10.3.2004. Quanto alla questione della natura artigiana o commerciale dell'attività svolta dalla , in virtù della Parte_1 quale è stata iscritta alla gestione commercianti, è stato da ultimo attestato dalla ricorrente il passaggio in giudicato della sentenza n. 542/2018 con la quale il Tribunale di Patti, pronunciando sull'opposizione ad alcune cartelle esattoriali e ad un avviso di addebito aventi tutti ad oggetto contributi dovuti alla gestione commercianti in virtù dell'attività di scuola guida di cui la è titolare, ha dichiarato che trattasi di Parte_1 attività artigiana per la quale non sono dovuti i contributi alla gestione commercianti.
Orbene, l'autorità del giudicato esterno formatosi in data antecedente alla pronuncia in Cassazione può essere invocata nel giudizio di rinvio “qualora quest'ultima abbia annullato la sentenza impugnata per vizi di motivazione e non contenga alcuna, neppure implicita, pronuncia sulla questione del giudicato, atteso che in tal caso il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice del merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, e dunque può nuovamente prendere in considerazione l'intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno…..” (Cassazione civile sez. II,
14/07/2021, n.20063; Cassazione civile sez. III, 20/08/2018, n.20790).
Ciò posto, in ordine alla efficacia del giudicato nei rapporti di durata si richiamano i principi affermati dalla
Corte di Cassazione nella sentenza delle Sezioni Unite del 16/6/2006, n. 13916 con la quale la Corte è stata esaminata la questione, in materia tributaria, della efficacia di giudicato esterno dell'accertamento definitivo contenuto in una decisione resa tra le stesse parti ma relativa ad annualità diverse dello stesso tributo o a tributi diversi pur in presenza dei medesimi presupposti di fatto. Le Sezioni Unite hanno richiamato l'orientamento espresso dalla sezione lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2003, n. 15497) secondo cui “In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” e hanno ritenuto che il medesimo principio si applichi in materia tributaria non trovando ostacolo nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta.
Il principio è stato confermato dalla giurisprudenza più recente: “si è affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass. 20765 del
2018)” (Cassazione civile, sez. VI 29/11/2021 n. 37269; cfr. ex multis Cass. 8379/2009).
Dalle pronunce richiamate, i cui principi sono condivisi dal presente giudicante, emerge che l'efficacia di giudicato può estendersi a periodi diversi rebus sic stantibus, cioè a condizione che la situazione normativa e fattuale sia immutata.
Ebbene, dalla sentenza del Tribunale di Patti emerge che l'accertamento ha riguardato la medesima situazione di fatto e normativa oggetto del presente giudizio, ossia la qualificazione come artigiana o commerciale dell'attività di autoscuola svolta sempre con le medesime modalità. Ne consegue che va annullato l'indebito impugnato.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annullare l'avviso di addebito n. 595 2021 00022964 08 000 così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_1 processuali che liquida in complessivi euro: 8.886,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali
15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Rita Lazzara, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 06.06.2025
Il Giudice
Dr. Amato Lucia Maria Catena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Patti
All'udienza del 06.06.2025 il Giudice del lavoro Lucia Maria Catena Amato ha emesso la seguente
Sentenza contestuale
Nel procedimento iscritto al n. 172/2022 R.G. promosso da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
(C.F.: ed elettivamente domiciliata in S.Agata Militello Via S. Martino n. 56 presso e CodiceFiscale_1 nello studio dell'Avv. Rita Lazzara, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
e
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore;
Resistenti
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento – iscrizione alla gestione commercianti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.01.2022 la ricorrente proponeva opposizione avverso Parte_1 CP_ l'avviso di addebito n. 595 2021 00022964 08 000 emesso nei suoi confronti dall ricevuto in data
18/12/2021 ed intimante il pagamento della complessiva somma di €. € 49.769,67 in ragione di un presunto CP_ credito dell' afferente l'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti in conseguenza della iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti per l'attività di scuola guida dagli stessi esercitata in relazione agli anni dal 2013 al 2019 chiedendone l'annullamento ed, in subordine, l'accoglimento delle domande, come da ricorso.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del credito e l'illegittimità delle richieste avanzate.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale contestava il ricorso. CP_1
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa con contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento. Si rileva, preliminarmente, che, dopo aver proposto ricorso per Cassazione, il Tribunale di Patti con sentenza n. 542/2018 – ormai passata in giudicato – ha accertato la natura artigiana dell'attività svolta in relazione a contributi della stessa natura di quelli oggetto del giudizio, ma riferiti ad anni diversi. Pertanto, con riferimento ai contributi dovuti per il periodo successivo al 10 marzo 2004 ed essendovi stata identità tra le parti del giudizio, la sentenza definitiva fa stato tra le stesse, senza che il fatto possa essere oggetto di nuova valutazione.
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
[...]
Sul punto si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle
Sezioni Unite n. 7514 del 2022, che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce, comunque, effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412) Cassazione civile, sez. un. 08/03/2022 n. 7514 citata).
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr ex multis Cass. civ sez lav
5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208 e di recente Cassazione civile sez. lav.
19/3/2024, n. 7372 “Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese,
"alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n.
7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
Il presente giudizio riguarda esclusivamente il merito della pretesa;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione crediti inp spa della quale se ne dichiara la contumacia.
Ciò posto, deve darsi atto che la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 41026/2021 accogliendo il primo motivo di ricorso, ha dichiarato prescritti i contributi relativi al periodo fino al 10.3.2004. Quanto alla questione della natura artigiana o commerciale dell'attività svolta dalla , in virtù della Parte_1 quale è stata iscritta alla gestione commercianti, è stato da ultimo attestato dalla ricorrente il passaggio in giudicato della sentenza n. 542/2018 con la quale il Tribunale di Patti, pronunciando sull'opposizione ad alcune cartelle esattoriali e ad un avviso di addebito aventi tutti ad oggetto contributi dovuti alla gestione commercianti in virtù dell'attività di scuola guida di cui la è titolare, ha dichiarato che trattasi di Parte_1 attività artigiana per la quale non sono dovuti i contributi alla gestione commercianti.
Orbene, l'autorità del giudicato esterno formatosi in data antecedente alla pronuncia in Cassazione può essere invocata nel giudizio di rinvio “qualora quest'ultima abbia annullato la sentenza impugnata per vizi di motivazione e non contenga alcuna, neppure implicita, pronuncia sulla questione del giudicato, atteso che in tal caso il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice del merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, e dunque può nuovamente prendere in considerazione l'intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno…..” (Cassazione civile sez. II,
14/07/2021, n.20063; Cassazione civile sez. III, 20/08/2018, n.20790).
Ciò posto, in ordine alla efficacia del giudicato nei rapporti di durata si richiamano i principi affermati dalla
Corte di Cassazione nella sentenza delle Sezioni Unite del 16/6/2006, n. 13916 con la quale la Corte è stata esaminata la questione, in materia tributaria, della efficacia di giudicato esterno dell'accertamento definitivo contenuto in una decisione resa tra le stesse parti ma relativa ad annualità diverse dello stesso tributo o a tributi diversi pur in presenza dei medesimi presupposti di fatto. Le Sezioni Unite hanno richiamato l'orientamento espresso dalla sezione lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 16/10/2003, n. 15497) secondo cui “In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” e hanno ritenuto che il medesimo principio si applichi in materia tributaria non trovando ostacolo nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta.
Il principio è stato confermato dalla giurisprudenza più recente: “si è affermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass. 20765 del
2018)” (Cassazione civile, sez. VI 29/11/2021 n. 37269; cfr. ex multis Cass. 8379/2009).
Dalle pronunce richiamate, i cui principi sono condivisi dal presente giudicante, emerge che l'efficacia di giudicato può estendersi a periodi diversi rebus sic stantibus, cioè a condizione che la situazione normativa e fattuale sia immutata.
Ebbene, dalla sentenza del Tribunale di Patti emerge che l'accertamento ha riguardato la medesima situazione di fatto e normativa oggetto del presente giudizio, ossia la qualificazione come artigiana o commerciale dell'attività di autoscuola svolta sempre con le medesime modalità. Ne consegue che va annullato l'indebito impugnato.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annullare l'avviso di addebito n. 595 2021 00022964 08 000 così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_1 processuali che liquida in complessivi euro: 8.886,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali
15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Rita Lazzara, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 06.06.2025
Il Giudice
Dr. Amato Lucia Maria Catena