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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1580/2021 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 30.1.2025 ad ore 12:12 innanzi alla dott.ssa Cristina Bandiera, sono comparsi:
Per , l'avv. PICCIONE GUIDO. Parte_1
Per , l'avv. BAROLO PIETRO;
CP_1 per e , l'avv CHIARO NICOLA. Controparte_2 CP_3
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Il difensore di parte attrice si riporta ai propri atti e precisa le conclusioni come da pagine 11 e 12 della memoria conclusiva del 16.1.2025.
Il difensore di parte convenuta si riporta ai propri atti richiamando le conclusioni di cui a pag. 14 della comparsa conclusionale.
Il difensore dei terzi chiamati si richiama al contenuto degli atti depositati e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
***
Il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Treviso, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Cristina Bandiera, ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1580/2021 R.G. promosso da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. PICCIONE GUIDO Parte_1 C.F._1
- attore opponente - contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. BAROLO PIETRO;
CP_1 C.F._2
- convenuto opposto –
e con la chiamata in causa di
- (C.F.: ) Controparte_2 C.F._3
- (C.F.: ) CP_3 C.F._4 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CHIARO NICOLA
- terzi chiamati -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette,
1. nel merito:
– dichiarare nullo e inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3689/2020 in data 23.12.2020 del
Tribunale di Treviso, per insussistenza del credito ingiunto, e per mancanza di validi legittimi ed efficaci causa e titolo negoziale;
– in ogni caso respingere le domande tutte della parte opposta dichiarando che nulla è dovuto dal Sig. al Sig. Parte_1 così come ai Signori e CP_1 Controparte_2 CP_3
2. in via riconvenzionale subordinata, anche nei confronti dei terzi chiamati:
2 qualora in tutto od in parte, dovesse essere confermata l'ingiunzione opposta, o comunque dovesse il Tribunale dichiarare dovuta qualsiasi somma da a condannare in solido e Parte_1 CP_1 CP_1 Controparte_2 al pagamento in favore del Sig. dell'importo di Euro 650.000,00 quale somma a lui ancora CP_3 Parte_1 dovuta e non corrisposta per la vincita del Biglietto Lottomatica di cui è causa, e ciò in forza della pattuizione denominata
'Mandato senza rappresentanza' in data 4.2.2016;
3. in ogni caso, anche nei confronti dei terzi chiamati: compensare ogni e qualsiasi somma dovesse risultare dovuta al Sig.
e/o ai Signori e da parte di a qualsiasi titolo, con gli CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1 importi di cui sopra a credito del Sig. ed oggetto della domanda riconvenzionale estesa ai terzi chiamati e Parte_1 costituti, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;
4. con rifusione di spese e compensi di lite, anche nei confronti dei terzi chiamati.
Per parte convenuta: nel merito e in via riconvenzionale:
- accertata l'infondatezza della opposizione proposta da per i motivi tutti esposti nelle scritture, respingersi Parte_1
l'opposizione medesima e confermarsi, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 3689/2020 emesso dal Tribunale di
Treviso;
- Condannarsi, comunque, a pagare, in favore di l'importo di € 400.000,00 oltre gli Parte_1 CP_1 interessi dal dì della messa in mora al saldo e la svalutazione monetaria a titolo di risarcimento del maggior danno;
- respingersi, in ogni caso, la domanda riconvenzionale proposta da perché infondata in fatto e in diritto. Con Parte_1 vittoria di spese e competenze di lite.
Condannare l'opponente al pagamento, a favore dell'opposto della somma che il Tribunale riterrà giusta CP_1 ed equa, ex art. 96 comma 3 cpc.
In via subordinata istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova per interpello dell'opponente e per testi sulle circostanze capitolate nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 cpc di data 28 aprile 2023.
In via subordinata istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova per interpello dell'opponente e per testi sulle circostanze capitolate nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 cpc di data 28 aprile 2023”.
Per parte terza chiamata:
“nel merito:
- dichiararsi la nullità della domanda volta all'accertamento che nulla deve a e Parte_1 Controparte_2 CP_3 per indeterminatezza della stessa;
[...]
- respingere ogni altra domanda svolta nei confronti di e in quanto Parte_1 Controparte_2 CP_3 infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
3 DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, il sig. Parte_1 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 3689/2020 emesso dal Tribunale di Treviso (proc. R.G.
8173/2020), con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore del sig. la somma di euro CP_1
400.000,00 oltre agli interessi legali e alle spese di procedura liquidate.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo il sig. aveva sostenuto di vantare tale credito nei CP_1 confronti di per avergli prestato la predetta somma a titolo di mutuo nel febbraio del 2016, Parte_1 allegando al ricorso il relativo atto di riconoscimento di debito sottoscritto in data 24 febbraio 2016 dall'opponente (doc. 3 allegato al presente ricorso).
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, tempestivamente notificata il 09/03/2021, negava la Parte_1 sussistenza del debito dando conto di una versione dei fatti che è necessario riassumere ai fini della risoluzione della presente controversia.
Parte opponente, infatti, esponeva che nel gennaio del 2016 l'amico gli chiedeva aiuto per CP_1 una questione particolarmente delicata.
A suo dire, il sig. gli riferiva che la moglie , titolare di una tabaccheria, era entrata in CP_1 Parte_2 possesso di un biglietto del tipo 'Lotteria Nazionale Nuovo Maxi Miliardario', risultato vincente del premio pari ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni).
Temendo contestazioni per la legittimità della vincita, avendo la moglie acquistato il tagliando vincente in proprio presso la tabaccheria di cui era proprietaria, il sig. proponeva al sig. di dichiararsi CP_1 Pt_1 vincitore del premio assieme a lui stesso e ai suoi due figli, e . Controparte_2 CP_3
In cambio il sig. prometteva al sig. l'eguale suddivisione del premio tra i quattro, chiedendogli, CP_1 Pt_1 tuttavia, di attingere alle sue personali conoscenze al fine di individuare stimati professionisti in grado di assisterli nella riscossione della vincita.
Pertanto, il sig. contattava il proprio commercialista, Dott. il quale a sua volta Pt_1 Persona_2 contattava il Notaio . Persona_3
Quest'ultimo raccoglieva le volontà dei quattro predisponendo un contratto di “mandato senza rappresentanza alla riscossione di vincita al gioco”, stipulato in data 04/02/2016.
Con tale accordo le parti incaricavano il Dott. e il Notaio a riscuotere la vincita per loro Per_2 Per_3 conto, garantendone così l'anonimato, e contestualmente definivano già le quote di spettanza di ciascuno, impartendo ai mandanti l'ordine di suddividere la somma incassata in egual misura tra tutti (25% ciascuno), al netto delle imposte dovute.
Successivamente, dopo il versamento della somma vinta effettuato da parte di Lottomatica all'interno dei conti correnti intestati al notaio, i quattro si riunivano per predisporre le “istruzioni al mandatario per il
4 trasferimento delle somme riscosse” (doc. 4 allegato al presente ricorso).
Con tale scrittura i quattro incaricavano il notaio di trasferire la vincita incassata (per un netto di Per_3 euro 4.700.030,00) secondo una suddivisione diversa da quella precedentemente concordata, e in particolare: euro 500.000,00 ad (in luogo del 25% originariamente previsto) ed euro Parte_1
1.366.676,66 ciascuno a , e (confermando, come da CP_1 Controparte_2 CP_3 accordo iniziale, la somma di euro 50.000,00 a ciascun mandatario a titolo di compenso professionale, così distribuendo integralmente la somma incassata).
A latere, rilasciava nei confronti di riconoscimento di debito per euro Parte_1 CP_1
400.000,00.
Proprio in forza di tale riconoscimento ricorreva al Tribunale ottenendo il decreto CP_1 ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, oggetto dell'odierna opposizione.
Tuttavia, a detta del sig. tale ricognizione di debito era stata rilasciata in favore del sig. Pt_1 CP_1 quale “deterrente” per paralizzare future pretese da parte dello stesso sig. eventualmente rivolte a Pt_1 ottenere la differenza necessaria a integrare la sua porzione di spettanza come inizialmente concordato dalle parti nel contratto di mandato.
Pertanto, avendo tale ricognizione di debito una funzione di garanzia, quell'impegno da parte del sig. Pt_1 non era coercibile per mancanza di avveramento della condizione sospensiva presupposta al suo rilascio, ossia la richiesta del residuo di sua spettanza pari ad euro 650.075,00.
Negava, quindi, di aver ricevuto la somma di euro 400.000,00 a titolo di mutuo, denunciando l'assenza di causa giustificativa della ricognizione di debito rilasciata, non avendo egli più preteso la sopra citata differenza.
Al contrario e in aggiunta, l'opponente deduceva l'inefficacia della scrittura che riconosceva al sig. la Pt_1 minor somma di euro 500.00,00, affermando pertanto che l'unico contratto valido a cui riferirsi fosse il primo. Di conseguenza, domandava l'integrazione della sua quota come previsto dal primo accordo, chiedendo al convenuto opposto e ai terzi chiamati il pagamento “dell'importo di Euro 650.000,00 quale somma
a lui ancora dovuta e non corrisposta per la vincita del Biglietto Lottomatica di cui è causa, e ciò in forza della pattuizione denominata 'Mandato senza rappresentanza' in data 4.2.2016”.
Secondo l'opponente, infatti, il secondo accordo sarebbe stato inefficace poiché non sottoscritto anche da parte dei mandatari.
Ciò in quanto il contratto di mandato prevedeva all'art. 11 la comminatoria di nullità per qualsiasi modifica successiva dell'accordo in assenza di sottoscrizione di tutte le parti contraenti, risultando quindi la seconda scrittura inefficace per mancata sottoscrizione del Dott. e del Notaio , anch'essi parti Per_2 Per_3 dell'accordo in qualità di mandatari.
In subordine, nella denegata ipotesi che la nullità dell'accordo non fosse riconosciuta per tale difetto,
5 prospettava l'illiceità del negozio di ricognizione di debito configurando tale atto quale artificio concepito per nascondere un presunto carattere “illecito” della vincita, trattandosi di un'operazione simulatoria nei confronti di Lottomatica, avendo le parti dichiarato di essere acquirenti del biglietto al posto della sig.
(pag. 8 ricorso introduttivo). Pt_2
Per questi motivi
il sig. agiva in giudizio chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria Pt_1 esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, in via principale di revocare il decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale subordinata la condanna del sig. al pagamento del residuo ad egli CP_1 dovuto pari ad euro 650.075,00 in forza del contratto denominato “mandato senza rappresentanza” sottoscritto in data 04/02/2016.
Ritenendo la causa comune anche ai sig. e chiedeva altresì di estendere Controparte_2 CP_3 il contraddittorio anche ad essi ex artt. 106 e 269 c.p.c., anche al fine di proporre nei loro confronti la domanda riconvenzionale come sopra formulata.
Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare la conferma della provvisoria CP_1 concessione di esecutorietà del decreto, contestando nel merito le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento di euro 400.000,00 oltre a interessi dal giorno di messa in mora al saldo e la svalutazione monetaria a titolo di risarcimento del maggior danno.
Il giudice con ordinanza del 7/10/2021 rigettava la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto per inconsistenza delle deduzioni di parte;
rilevata la richiesta di estensione del contraddittorio, assegnava tuttavia, in via preliminare, visto l'art. 5 comma II di cui al d.lgs. 28 / 10 (per come modificato), termine perentorio di giorni 15 per introdurre il procedimento di mediazione;
fissava nuova udienza al 28/04/2022 per la verifica del tentativo di mediazione e per le valutazioni di prima udienza, anche in riferimento alla chiamata in causa dei soggetti terzi.
Successivamente, constatato l'insuccesso del tentativo di mediazione, con provvedimento del 29/04/2022 autorizzava la chiamata in causa di e . Controparte_2 CP_3
Si costituivano, pertanto, questi ultimi contestando in fatto e in diritto l'iniziativa giudiziale dell'opponente, chiedendone l'integrale rigetto.
I terzi chiamati rappresentavano di essere totalmente estranei all'atto di riconoscimento del debito, siccome rilasciato unicamente nei confronti di , confermando in ogni caso la ricostruzione dei fatti CP_1 come narrata dal padre, parte opposta del giudizio.
La causa veniva quindi istruita con concessione di termine per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c., come richiesto dalle parti.
All'udienza del 30 ottobre 2023 il G.I. formulava la seguente proposta di conciliazione, ex art. 185 bis c.p.c.:
1) corresponsione da parte del convenuto della somma capitale di cui al decreto opposto, esclusi interessi a fini conciliativi, oltre
6 spese legali ivi previste;
2) spese di questo giudizio integralmente compensate, a fini conciliativi;
3) conseguente dichiarazione delle parti di nulla avere più a che pretendere reciprocamente;
Con note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 04/07/2023 parte opposta e i terzi chiamati aderivano integralmente alla proposta conciliativa formulata dal giudice;
diversamente parte opponente riferiva “di non essere in grado di prendere posizione al riguardo, in quanto la sua situazione patrimoniale riflette altre posizioni debitorie, del tutto indipendenti, ma che gli impediscono di assumere oggi impegni di pagamento che non sarebbe in grado di mantenere”.
Non essendo stata possibile la conciliazione tra le parti, il giudice ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di memoria conclusiva.
* * *
L'opposizione formulata dal sig. non può essere accolta per le seguenti motivazioni. Parte_1
- Come noto la funzione del riconoscimento del debito (art. 1988 c.c.) è quella di determinare un'inversione dell'onere probatorio in capo a chi rende la ricognizione, esonerando il soggetto verso cui è resa di provare l'esistenza del rapporto obbligatorio sottostante che si presume fino a prova contraria.
- Tuttavia, è altrettanto noto, in base al principio di causalità dei negozi giuridici, che ogni trasferimento deve essere adeguatamente sorretto da una causa giustificativa, non essendo ammesso all'interno dell'ordinamento il c.d. negozio puramente astratto.
- Pertanto, la ricognizione di debito rappresenta un'attenuazione del rigore causalistico, avendo l'effetto di operare un'astrazione processuale del rapporto sottostante, “dalla cui esistenza e validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale;
con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido o si è estinto”, come precisato dalla giurisprudenza (Cass.
Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022).
- Pertanto, in tanto potrà essere riconosciuta l'insussistenza del debito da parte del dichiarante in quanto questo sia in grado di soddisfare adeguatamente l'onere probatorio gravante su di esso a seguito del riconoscimento di debito effettuato, dovendo dimostrare l'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto obbligatorio fondamentale.
- Sul punto, il sig. afferma di aver rilasciato tale ricognizione su invito del sig. , il quale Pt_1 CP_1 avrebbe mirato all'obiettivo di precostituirsi una ragione di garanzia nel caso in cui lo stesso avesse Pt_1 successivamente avanzato pretese ulteriori rispetto all'ultima suddivisione concordata tra i quattro circa la fortunata vincita.
- Questa ricostruzione dei fatti non appare verosimile per le seguenti ragioni.
- In primo luogo, perché non vi è prova per ritenere (nonostante le odierne deduzioni sulla validità dello stesso, su cui infra) che l'accordo denominato “istruzioni al mandatario per il trasferimento delle somme riscosse”
7 non fosse considerato a suo tempo valido e vincolante anche da parte del sig. il quale infatti lo accettò Pt_1
e lo sottoscrisse.
- Di conseguenza, non vi è ragione per credere che l'ultima suddivisione così come concordata dalle parti potesse essere successivamente posta in discussione a tal punto da indurre il sig. a CP_1 premunirsi di un titolo che si appalesa, in tale ottica, del tutto ultroneo.
- Appare, invece, astrattamente verosimile la ricostruzione di parte opposta, anche sulla base della contestualità con cui è avvenuta la sottoscrizione dell'accordo di suddivisione e la successiva ed immediata ricognizione di debito.
- Tuttavia, a differenza della ricostruzione fornita dal convenuto opposto, (pagg.
2-3 memoria depositata il
19/05/2023) che qualifica giuridicamente la vicenda nei termini della simulazione negoziale, pare preferibile dare una diversa qualificazione giuridica dei fatti.
- La simulazione relativa, infatti, si verifica quando le parti intendono far apparire all'esterno una situazione diversa da quella realmente voluta. In questo caso, tuttavia, la transazione sulla spartizione delle somme appare proprio lo scopo principale del regolamento di interessi.
Diversamente, infatti, la suddivisione delle quote sarebbe avvenuta come originariamente concordato (25
% ciascuno).
Pertanto, l'accordo non sembra nascondere (soltanto) un sottostante contratto di mutuo, in quanto è lecito supporre che le parti intendessero prioritariamente dividere il premio secondo quote diverse dall'originario accordo, e solo quale fine ulteriore (peraltro perseguito solo da alcuni dei contraenti, cioè CP_1 ed dare corso a un'ulteriore volontà: il prestito di denaro, tratto dalla somma incassata a titolo Parte_1 di vincita, da un contraente all'altro.
- L'unità del contesto rende pertanto più verosimile l'ipotesi di un negozio indiretto, da intendersi nel caso specifico quale atto avente un fine ulteriore rispetto a quello principale.
Di qui, la contestuale e successiva ricognizione di debito rilasciata da parte dello stesso sig. atto che Pt_1 rappresenta l'emersione del negozio di mutuo concepito in un tutt'uno con l'accordo transattivo.
- Riassumendo, con l'ultimo accordo le parti intendevano perseguire più scopi: modificare il precedente accordo, dividere la vincita tra i cointestatari del biglietto, pagare quanto dovuto ad (euro Parte_1
100.000), e infine effettuare un prestito dal sig. allo stesso Fior. CP_1
- Così ricostruita la vicenda, anche l'obiezione mossa da parte opponente (a pag.
8-9 della memoria conclusiva) quanto alla mancata perfezione del contratto di mutuo per carenza della “pattuizione circa il relativo obbligo restitutorio” appare infondata.
- Come noto caratteristica peculiare del negozio indiretto è proprio l'assenza della forma prescritta per il contratto fine. Nel negozio indiretto, infatti, la forma del contratto coincide con quella del negozio mezzo.
- Resta inverosimile, invece, tra le diverse ipotesi, la ricostruzione di parte opponente anche in virtù
8 dell'ammissione da parte dello stesso di non aver partecipato alla giocata (come descritto dall'opponente a pag. 2 del ricorso introduttivo).
- Data la sua estraneità alla giocata è improbabile che fosse proposta al sig. una cifra così cospicua Pt_1
(pari ad euro 500.000) per il ruolo svolto dal suddetto all'interno della vicenda. Di talché è possibile che in tale porzione vi fosse anche un prestito di danaro in suo favore.
- A fortiori, appare ancora più irragionevole che le parti intendessero attribuirgli il 25% della vincita (pari a circa euro 1.150.000,00 al netto dei compensi pagati ai professionisti) per l'opera fiduciaria e di intermediazione svolta, come in origine previsto.
- È altresì ragionevole supporre che sia stata una suddivisione temporanea, come confermato dal fatto che successivamente le quote sono state riviste con altro accordo, probabilmente concepita in quel modo per rendere più agevole la richiesta di pagamento nei confronti di Lottomatica e al contempo coinvolgere nell'operazione. Parte_1
- La somma di euro 100.000,00 appare del tutto congrua per la funzione svolta dal sig. alla luce del Pt_1 caso concreto, anche rispetto alle attribuzioni effettuate nei confronti di soggetti estranei alla giocata, quali i professionisti incaricati (pari ad euro 50.000,00 ciascuno).
- Ad ulteriore riprova di quanto detto, la ricostruzione fornita dal sig. non ha neppure riscontro Pt_1 numerico rispetto a quanto da egli affermato. Se, infatti, la spettanza del sig. fosse stata realmente da Pt_1 considerarsi per il 25% della vincita totale, la ricognizione di debito a garanzia della richiesta del residuo avrebbe dovuto essere maggiore di euro 400.000,00 (in particolare avrebbe dovuto essere pari a circa
650.000 euro).
- Inoltre, non risulta smentita dall'opponente la circostanza secondo cui il sig. avesse già CP_1 prestato in passato del danaro al sig. in particolare la somma di euro 150.000,00 (come allegato da Pt_1 parte opposta al doc. 7 della comparsa di costituzione).
Tale circostanza, unita ai rapporti di amicizia allora intercorrenti tra le parti, non rende implausibile l'ipotesi che il sig. fosse disposto a prestare ulteriore denaro, come già fatto in passato, all'amico in CP_1 difficoltà.
È emerso, infatti, che il sig. presentasse un'importante esposizione debitoria nei confronti di due Pt_1 diversi istituti di credito, come riferito dall'opposto e come non contestato da controparte.
- Per le sopra descritte circostanze non risulta soddisfatto adeguatamente l'onere in capo al sig. di Pt_1 dimostrare l'inesistenza di un sottostante rapporto obbligatorio associato alla ricognizione di debito rilasciata al sig. . Onere che, si rammenta, incombe sulla parte che rilascia la ricognizione di CP_1 debito.
- Non va pertanto accolta l'obiezione di parte opponente (svolta più in dettaglio a pagg.
8-9 della memoria conclusiva) che l'onere di provare l'esistenza del mutuo resti in capo all'opposto.
9 - Quanto alla presunta inefficacia dell'accordo denominato “istruzioni al mandatario per il trasferimento delle somme riscosse” (doc. 4) per violazione dell'art. 11 del precedente accordo “mandato senza rappresentanza alla riscossione di vincita di gioco” (doc.3), anche tale obiezione non pare condivisibile.
- Innanzi tutto, perché l'art. 11 sottopone testualmente a nullità la “modifica” del mandato che è concetto giuridicamente distinto da un accordo transattivo (come denominato dalle parti stesse in premessa al secondo scritto).
- In ogni caso, perché l'accordo di suddivisione è stato sottoscritto da tutte le parti sostanzialmente legittimate e interessate alla ripartizione della vincita, a cui il notaio e il commercialista risultano senz'altro estranei.
- Come noto, in presenza di una clausola che preveda testualmente un'ipotesi di nullità convenzionale il giudice deve svolgere uno scrutinio sulla base della volontà delle parti attenendosi comunque alla valutazione del caso concreto, andando oltre il dato meramente letterale.
- Nella fattispecie concreta non può essere accolta la prospettazione di nullità dell'accordo transattivo, avendo l'accordo esclusivamente a oggetto la suddivisione della vincita, questione su cui i mandatari non vantavano alcun interesse o ulteriore pretesa, non essendo stato, infatti, concordato dalle parti di modificare la quota da attribuire a quest'ultimi a titolo di compenso professionale, restando invariata anche nel secondo atto la cifra di euro 50.000 ciascuno.
- Infine, l'opponente prospetta un'eventuale nullità dell'atto di ricognizione poiché atto facente parte di un'operazione simulatoria illecita concepita dalle parti nei confronti di Lottomatica per non far emergere che l'acquirente del biglietto fosse in realtà la moglie di , la sig. , titolare della CP_1 Pt_2 rivendita di tabacchi, che non avrebbe potuto acquistare il biglietto in proprio presso il suo stesso esercizio.
- Anche tale obiezione non può essere accolta.
Non risulta provato, infatti, che l'acquirente fosse la sig.ra . La circostanza è smentita dall'opposto Pt_2 sin dalla comparsa di costituzione, laddove è riportato che “è vero che a fronte della vincita CP_1 dell'ingente premio […]”, e ribadita con più precisione all'esordio della comparsa conclusionale “Nel gennaio
2016 (classe 1946), “casolino” in agro di Vedelago, veniva baciato dalla fortuna con la vincita dell'ingente CP_1 premio di € 5.000.000,00 per l'acquisto di un biglietto della “Lotteria Nazionale Nuovo Maxi Miliardario”.
- Pertanto, dal momento che l'opponente non ha fornito elementi di prova al riguardo, la contestazione va respinta in radice. Infatti, la prova che il biglietto sia stato in realtà acquistato dalla sig. è condizione Pt_2 necessaria e indefettibile affinché possa essere valutata nel merito la questione sollevata dall'opponente.
- Tutto ciò premesso, va integralmente respinto il presente ricorso, in ogni sua domanda, come proposto dall'odierno attore.
- Per l'effetto vanno accolte le domande del convenuto opposto, a eccezione della domanda di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c.
10 - Infatti, per come stabilito dalla giurisprudenza: “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art.
96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. […] e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo” (Cass.
Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023).
- Sul punto, data la complessità della vicenda, non appare abusiva l'iniziativa giudiziale del ricorrente anche sulla base della particolarità del titolo azionato dal convenuto opposto in fase monitoria, ossia una ricognizione di debito non titolata.
La natura di tale titolo, data la mancanza espressa di riferimento alla sottostante causa debendi, rende ulteriormente ragionevole l'intrapresa iniziativa dell'odierno attore opponente di smentire l'esistenza di un rapporto sottostante alla ricognizione.
- Quanto ai terzi chiamati in causa, rigettato integralmente il ricorso dell'opponente in ogni sua parte, premessa l'insussistenza di alcun rapporto obbligatorio tra essi e il sig. riguardo alla presente Pt_1 controversia, va accolta la domanda di rigetto di qualsiasi pretesa da parte dell'odierno opponente anche nei confronti dei suddetti terzi, e . Controparte_2 CP_3
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, valori minimi considerata la vicinanza del valore della lite allo scaglione inferiore e l'attività effettivamente espletata nelle varie fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
− rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 3689/2020 emesso dal Tribunale di Treviso in data 23/12/2020;
− rigetta le domande proposte da nei confronti dei terzi chiamati;
Parte_1
− rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
CP_1
− condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi € 14.598,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
− condanna alla rifusione, in favore di e delle spese di lite Parte_1 Controparte_2 CP_3 che liquida in complessivi € 14.598,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso, 30/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
11 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Treviso, 30.1.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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