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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16091 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53397 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(MESSINA (ME), 19/07/1970), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GALLETTA CATERINA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
OM (RM), 27/03/1970); Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , Parte_1
premesso che in data 05/04/2002 ha contratto matrimonio civile con che dall'unione è nata la figlia (10/10/2001), Controparte_1 Per_1
ha dedotto che con decreto del 28/12/2010 il Tribunale di Messina ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali egli è obbligato a corrispondere per il mantenimento di la somma mensile di euro 1.000,00, oltre al 50% delle spese extra, Per_1
essendo il restante 50% a carico della madre;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente evocata,
[...]
he deve, pertanto, essere dichiarata contumace. CP_1
Alla prima udienza del 03/11/2025 il giudice delegato, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e preso atto dell'impossibilità
di esperire il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 05/04/2002,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, tenuto anche 3 conto del contegno processuale della resistente.
Relativamente alle statuizioni accessorie, deve essere confermato anche in questa sede l'obbligo del padre di corrispondere la somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento per la figlia direttamente a Per_1
quest'ultima, cui il ricorrente sta versando tale importo sin dal raggiungimento della maggiore età, come dal medesimo dedotto e chiesto,
mentre devono essere poste a carico di entrambi i genitori in eguale misura le spese straordinarie afferenti , non convivente più con la madre. Per_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla contumacia della resistente, per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53397/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia di Controparte_1
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in MESSINA in data 05/04/2002 tra (MESSINA (ME), 19/07/1970) Parte_1
e (OM (RM), 27/03/1970) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di MESSINA al n. 58, Parte I, Anno
2002, alle seguenti condizioni:
dispone che il padre corrisponda alla figlia per il di lei Per_1
mantenimento, a far data dalla domanda (13/12/2024) ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 1.000,00, da rivalutare annualmente 4 secondo gli indici Istat con base dicembre 2024, e condanna il al Pt_1
versamento dei relativi importi in favore della figlia;
Per_1
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni, in quanto compatibili, di Per_1
cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53397 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(MESSINA (ME), 19/07/1970), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GALLETTA CATERINA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
OM (RM), 27/03/1970); Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , Parte_1
premesso che in data 05/04/2002 ha contratto matrimonio civile con che dall'unione è nata la figlia (10/10/2001), Controparte_1 Per_1
ha dedotto che con decreto del 28/12/2010 il Tribunale di Messina ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali egli è obbligato a corrispondere per il mantenimento di la somma mensile di euro 1.000,00, oltre al 50% delle spese extra, Per_1
essendo il restante 50% a carico della madre;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente evocata,
[...]
he deve, pertanto, essere dichiarata contumace. CP_1
Alla prima udienza del 03/11/2025 il giudice delegato, acquisita la documentazione complessivamente prodotta e preso atto dell'impossibilità
di esperire il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 05/04/2002,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, tenuto anche 3 conto del contegno processuale della resistente.
Relativamente alle statuizioni accessorie, deve essere confermato anche in questa sede l'obbligo del padre di corrispondere la somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di mantenimento per la figlia direttamente a Per_1
quest'ultima, cui il ricorrente sta versando tale importo sin dal raggiungimento della maggiore età, come dal medesimo dedotto e chiesto,
mentre devono essere poste a carico di entrambi i genitori in eguale misura le spese straordinarie afferenti , non convivente più con la madre. Per_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla contumacia della resistente, per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53397/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia di Controparte_1
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in MESSINA in data 05/04/2002 tra (MESSINA (ME), 19/07/1970) Parte_1
e (OM (RM), 27/03/1970) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di MESSINA al n. 58, Parte I, Anno
2002, alle seguenti condizioni:
dispone che il padre corrisponda alla figlia per il di lei Per_1
mantenimento, a far data dalla domanda (13/12/2024) ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 1.000,00, da rivalutare annualmente 4 secondo gli indici Istat con base dicembre 2024, e condanna il al Pt_1
versamento dei relativi importi in favore della figlia;
Per_1
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni, in quanto compatibili, di Per_1
cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi