Articolo 42 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
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29 luglio 1945
Art. 42. (Uffici giudiziari, magistrati militari e funzionari di cancelleria o segreteria) .


Quando, nelle disposizioni di leggi non abrogate dai codici penali militari, sono indicati uffici giudiziari militari o magistrati militari o funzionari di cancelleria o segreteria con denominazioni diverse da quelle adottate nei codici suddetti, a essi corrispondono gli uffici giudiziari o i magistrati o i funzionari di cancelleria o segreteria, ai quali i nuovi codici attribuiscono funzioni corrispondenti.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945