Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/06/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.667/2023 R.G. promossa in grado di appello da
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Pasut.
APPELLANTE Contro
rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Clara Grassa, Luigi Maino CP_1
Lo Casto e Alberto Romano.
APPELLATA
Oggetto: prestazione - malattia.
All'udienza del 5.6.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 3.11.2022 contestava la legittimità dei CP_1 provvedimenti comunicati con raccomandate n. 61807685432-2 e n. 61807685439- Pt_1
9 - relativi all'assenza alle visite di controllo del 28/4/2021 e del 27/5/2021 - e chiedeva dichiararsi il proprio diritto “al riconoscimento del trattamento economico di malattia con riferimento ai periodi di malattia indicati nei provvedimenti impugnati o comunque nel diverso periodo che risulterà di giustizia”, e “conseguentemente, concedere i relativi benefici economici relativi ai periodi di malattia indicati nei provvedimenti impugnati”, nonché condannare l al pagamento di quanto dovuto “a titolo di trattamento Pt_1 economico di malattia o la diversa somma che risulterà dovuta all' esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.”
Resisteva in giudizio l' ribadendo la legittimità degli impugnati provvedimenti, Pt_1 riferendo a tal fine che il medico fiscale incaricato di effettuare entrambe le visite mediche di controllo non aveva trovato l'indirizzo dell'abitazione della ricorrente, indicato come luogo di reperibilità, in quanto lo stesso era stato riportato in maniera errata nei relativi certificati medici trasmessi telematicamente, laddove la lavoratrice risultava residente a
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto di all'indennità di malattia per i periodi indicati nei provvedimenti CP_1 impugnati e, per l'effetto, condannava l al pagamento delle relative somme, oltre Pt_1 spese di lite.
Rilevava il decidente che:
- l convenuto era a conoscenza dell'esatto indirizzo della ricorrente, indicato anche Pt_1 nel verbale di visita medica di controllo e nelle comunicazioni trasmesse dal medesimo alla ivi comprese quelle impugnate, sicché un eventuale errore, commesso peraltro CP_1 dal medico curante, non avrebbe potuto compromettere il diritto della ricorrente alle prestazioni richieste;
- per la Suprema Corte, come da giurisprudenza all'uopo richiamata, se è vero che il lavoratore, in caso di assenza per malattia, ha sempre l'onere di verificare che nel relativo certificato medico sia stato indicato il proprio indirizzo, senza potere addurre alcun motivo a giustificazione dell'eventuale inosservanza di tale onere, è altrettanto vero che il lavoratore medesimo ha comunque la possibilità di provare che l'istituto previdenziale
“era nelle condizioni, con siffatta diligenza, di desumere aliunde il dato carente”;
- l' aveva altresì la possibilità, come dedotto dalla ricorrente e non contestato Pt_1 dall'ente convenuto, di verificare l'errore nel quale era incorso il medico certificatore mediante l'archivio anagrafico unico “che comprende le posizioni anagrafiche presenti in tutti gli archivi di gestione”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 6.7.2023, l lamentando: Pt_1
- la violazione dell'art.112 c.p.c. per omessa valutazione delle eccezioni di prescrizione per decorso di oltre un anno dall'insorgere del diritto alla prestazione e di decadenza per effetto del combinato disposto dell'art.4 D.L. n.384/1992 e art.47 d.P.R. n.639/1970;
- l'inottemperanza della lavoratrice al disposto dell'art.5, comma 14, D.L. 463/1983, conv. in L.638/83 (“Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà' per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”), laddove l'indirizzo contenuto nel certificato di malattia “deve essere quello in cui l'ammalato è reperibile per la visita, e deve essere indicato solo se diverso da quello di residenza riportato sul retro;
pertanto, la compilazione dello spazio destinato alla "reperibilità durante la malattia" fondava l'affidamento in capo all' che la “si Pt_1 CP_1 trovasse in luogo diverso da quello della propria residenza, e precisamente in quello appositamente indicato”, conseguentemente l'Istituto “non aveva altra possibilità che disporre la visita di controllo presso tale indirizzo indicato nel certificato medico, senza potersi assumere la arbitraria e illegittima decisione di inviare il medico ad altro indirizzo”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 26.05.2025, variamente CP_1 contestando la fondatezza degli avversi assunti. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 5.6.2025, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni di cui in seguito.
In via del tutto preliminare devono essere rigettate le eccezioni di prescrizione e di decadenza avanzate dall' e sulle quali non si è pronunciato il Tribunale di prime cure. Pt_1
Il pacifico (e documentato) proponimento il 7.10.2021 da parte di di un CP_1 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale del Lavoro avverso il provvedimento
, ricevuto il 22.07.2021, che aveva disconosciuto l'indennizzabilità delle giornate di Pt_1 malattia, ha determinato l'interruzione del termine annuale di prescrizione per l'avvio dell'azione giudiziaria, poi utilmente iniziata, tenuto conto dei centottanta giorni per la formazione del silenzio rigetto, il 2.12.2022.
Presentazione del prodromico ricorso amministrativo che ha inevitabilmente prorogato anche il termine annuale di decadenza per il deposito del ricorso giudiziale, dovendosi considerare centoventi giorni per la pronuncia sull'istanza amministrativa ex art.7 L.n533/1973, oltre novanta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo ed ulteriori novanta giorni per la decisione del ricorso, a norma dell'art.46 L.88/1989.
Passando al merito della vertenza, l appellante, non negando la possibilità di Pt_1 accertare aliunde l'effettivo indirizzo della lavoratrice anche avvalendosi dell'archivio anagrafico unico, afferma “la totale irrilevanza di altri indirizzi presenti negli archivi dell' in quanto la compilazione del campo relativo all'indirizzo nel certificato ha Pt_1 esattamente la funzione di indirizzare il medico di controllo verso quello specifico indirizzo a prescindere da altri in precedenza comunicati o registrati negli archivi dell' ”. Pt_1
Tale assunto non può essere condiviso perché fondato sull'erroneo presupposto che il medico curante della abbia indicato nei certificati di malattia inviati all' un CP_1 Pt_1 recapito, ove rinvenire la lavoratrice durante il periodo di convalescenza, diverso dall'ordinaria residenza di quest'ultima.
Ricostruzione fattuale immediatamente smentita da una lettura dei due attestati di malattia telematici allegati alla produzione dell'appellante, nei quali il medico compilatore si è limitato a trascrivere i dati della nello spazio dedicato alla “RESIDENZA O CP_1
DOMICILIO ABITUALE” (in Palermo viale Regione Siciliana n.2035), lasciando del tutto vuoto lo spazio attinente alla “REPERIBILITA' DURANTE LA MALATTIA (dati dichiarati dal lavoratore - da indicare solo se diversi da quelli di residenza o domicilio abituale riportati sopra)”.
In estrema sintesi il compilatore ha guidato il medico di controllo verso il domicilio abituale della come già pacificamente noto all , il quale avrebbe potuto CP_1 Pt_1 agevolmente reperirlo nei propri archivi utilmente perfezionando la visita fiscale nei confronti di un soggetto che, nulla risultando diversamente dagli atti di causa, non si è mai allontanato durante gli orari di reperibilità dalla propria abitazione.
E' vero, dunque, che “la compilazione dello spazio dedicato alla reperibilità durante la malattia determina l'affidamento in capo all' che il visitando in malattia si trovi in Pt_1 luogo diverso da quello della propria residenza” (cfr. pag, 9 del ricorso d'appello), ma ciò non è avvenuto nella fattispecie in oggetto in quanto il medico curante della non CP_1 ha compilato lo “spazio dedicato alla reperibilità”, ragion per cui l'Istituto avrebbe dovuto verificare la presenza dell'appellata presso la propria residenza anche avvalendosi, a fronte di un così evidente errore nell'inversione dei numeri identificativi del civico, dei dati relativi alla lavoratrice conservati nei propri archivi e riportanti, come attestato dal positivo esito delle successive comunicazioni, l'indirizzo esatto.
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.2407/2023 emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 29 giugno 2023.
Condanna parte appellante al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_1 che liquida in €3.291,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo il 5 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco