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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3724/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 3724 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], nella persona C.F._1
dell'Amministratore di sostegno Avvocato , come da Decreto di nomina del Parte_2
Tribunale ordinario di Cagliari, Giudice Tutelare Dott.ssa S. Carboni, e relativo Verbale di giuramento, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Paola Rita, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
C.F. , residente in [...]-34, ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata nella Piazza Galilei 12 presso lo studio dell'avv. Carlitria Bellu (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine del presente atto C.F._3
-RESISTENTE- Conclusioni: per la parte ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
a) rigettare l'avversa eccezione preliminare di asserita irricevibilità del ricorso e/o asserita nullità
dello stesso, poiché infondata in fatto ed in diritto;
b) rigettare le avverse difese, domande e conclusioni, poiché tutte infondate in fatto ed in diritto e,
con riferimento al deposito fuori termine di parte resistente del 26.10.2023, dichiarare la decadenza processuale ex art. 473-bis.17, comma secondo, c.p.c.;
c) per le ragioni esposte e documentate negli atti di causa, accertare e dichiarare la sopravvenienza di giustificati motivi per la modifica della Sentenza del Tribunale di Cagliari, passata in giudicato n.
1129/2017 del 31.03.2017, pubblicata il 05.04.2017, nel senso della revoca integrale delle statuizioni in materia di contributi economici di cui ai punti 2) e 3) a suo tempo disposti in favore della signora nata a [...] il [...] (C.F. ) e CP_1 C.F._2
residente in [...], cittadina italiana;
d) per l'effetto, revocare integralmente le statuizioni in materia di contributi economici di cui ai punti 2) e 3) della Sentenza del Tribunale di Cagliari, passata in giudicato, n. 1129/2017 del
31.03.2017, pubblicata il 05.04.2017, a suo tempo disposti in favore della signora , nata CP_1
a CAGLIARI il 18.04.1946 (C.F. ) e residente in [...]
Nazionale n. 34, cittadina italiana, dichiarando il Dott. non più tenuto alla corresponsione Pt_1
di assegno divorzile in favore della signora con revoca immediata dell'ordine di CP_1
pagamento diretto;
e) con vittoria di spese ed onorari della presente procedura..”
Per la parte resistente: “ Voglia Ill.mo Tribunale:
- dare atto della cessazione della materia del contendere, con spese compensate.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 - bis.29 c.p.c., depositato in data 22.05.2023, Parte_1
ha adito questo Tribunale domandando, a modifica di quanto disposto nella sentenza di
[...]
cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1129/2017 emessa dal Tribunale di Cagliari in data
31.03.2017, la revoca integrale delle statuizioni in materia di contributi economici di cui ai punti 2)
e 3) a suo tempo disposti in favore della resistente. A fondamento delle domande formulate, il ricorrente ha esposto che nella sentenza di divorzio emessa dal tribunale ordinario di Cagliari era stato posto a suo carico l'obbligo di versare un assegno divorzile di importo mensile pari ad euro 400,00 in favore della resistente;
che la coppia non ha generato figli;
di essere andato incontro nel 2018 ad un inesorabile degrado psicofisico e di essere stato inizialmente accudito nel proprio domicilio dalla sorella e dal cognato e,
successivamente, di essere stato ricoverato a causa di un ulteriore peggioramento presso il Presidio
Ospedaliero Policlinico Universitario di Monserrato;
che in occasione di tale ricovero è stata accertata la sua incapacità di provvedere a sé a causa della patologia di cui risulta affetto (demenza grave ecc.); di essere attualmente, beneficiario di amministrazione di sostegno ed di essersi trasferito presso una Rsa di avendo necessità di ricevere supporto medico-sanitario CP_2
psichiatrico; che tale mutamento ha inciso sui redditi e sulla sua capacità economica residuale;
di sostenere, difatti, un esborso totale mensile medio per i costi di rsa e spese accessorie pari ad Euro
2.428,00 oltre alle ulteriori spese personali che per l'anno 2022 sono state di Euro 1.120,00; che a fronte della insorgenza di tali esborsi, la sua situazione pensionistica e patrimoniale è rimasta invariata;
di essere percettore della pensione da lavoro dipendente INPS, il cui importo mensile, detratto quanto corrisposto a titolo di assegno divorzile e l'importo di euro 335,00 quale rata per il finanziamento, ammonta ad euro 2.111,16, nonché di una minima pensione ENPAM dell'importo netto mensile di € 99,27 e al riconosciuto assegno di accompagnamento di l'importo mensile pari ad euro 521,10; di non possedere provviste finanziarie se non il saldo del conto corrente di circa euro
6600,00.
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Con memoria difensiva depositata in data 26.9.2023, si è costituita domandando in via CP_1
preliminare, la dichiarazione di irricevibilità del ricorso e/o la nullità dello stesso, per evidenti carenze probatorie, in subordine, in via istruttoria e nel merito l'ordine di produzione in giudizio della documentazione fiscale, quella sanitaria e della denuncia di successione della di lui madre e nel merito, il rigettato dell'avversa domanda perché infondata.
La resistente ha sostenuto che il ricorso introduttivo presenterebbe carenze probatorie, non risultando prodotta in atti la documentazione fiscale, sanitaria e di successione;
che, difatti, il decesso della genitrice del ricorrente ha verosimilmente comportato l'apertura della successione a favore degli aventi diritto, essendo la stessa proprietaria di un vasto appartamento sito in Cagliari.
In ordine alla propria condizione economica, parte resistente ha dedotto di essere titolare di una modestissima pensione di importo pari ad euro 1.183,57 mensili e di percepire con trattenuta diretta dall'Inps l'assegno divorzile (euro 356,63 mensili); di sostenere spese per cure mediche e di dimorare presso l'abitazione acquistata dal ricorrente che richiede interventi di manutenzione.
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All'udienza del 27.10.2023 il procuratore di parte ricorrente ha dato preliminarmente atto che nelle more è stato sostituito l'ADS del ricorrente, ora nominato nella persona dell'avv. Valeria Francesca
Medda.
Cont L avv. Medda, presente personalmente, ha dato atto di avere preso visione delle spese documentate che il ricorrente deve sostenere (tra le quali anche spese di trasporto con ambulanza cc). Ha riferito di essere venuta a conoscenza di una scrittura privata dalla quale emerge che il ricorrente è gravato anche da spese di rimborso di alcune cambiali e da spese dentistiche.
Ha rilevato, infine, che le spese continue potrebbero non essere coperte dagli introiti dell'amministrazione.
Il procuratore di parte resistente ha confermato il contenuto della comparsa, rilevando che l' percepisce un reddito annuo netto di euro 32.000,00 e che le spese dallo stesso sostenute Pt_1
sono inferiori a quanto allegato e, infine, che lo stesso sarebbe usufruttuario di un appartamento nella via Deledda 33 a Cagliari.
Cont L ha precisato che anche se l' avesse l'usufrutto della casa di Cagliari via Deledda non Pt_1
potrebbe trarne un reddito.
Il Giudice ha, quindi, pronunciato l'ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., disponendo la revoca con effetto immediato dell'assegno divorzile a carico dell' Inoltre, non essendovi Pt_1
istanze di ammissione di prove costituende, ha assegnato i termini indicati di cui all'art. 473 bis 28
per il deposito di note scritte, comparse conclusionali e repliche.
Con note scritte depositate in data 25.01.2024 il procuratore della resistente ha rappresentato la rinuncia alla domanda formulata dalla sua assistita nella comparsa di costituzione e risposta concludendo per la pronuncia della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La causa, istruita con produzioni documentali è stata quindi trattenuta a decisione sulle domande formulate.
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Preliminarmente deve darsi atto che parte resistente con note depositate in data 25.01.2024, ha rinunciato alle istanze contenute nella comparsa di costituzione, domandando la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente ha concluso come in epigrafe, rilevando che la resistente non ha formulato domande ma solo difese, finalizzate alla paralisi/rigetto della domanda risultando, quindi, infondata la richiesta di cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e da accogliere, nei termini e per le ragioni che seguono.
Si ricorda in primis la sostanziale valenza di giudicato delle statuizioni assunte con la sentenza di separazione o di divorzio, ovvero la valenza negoziale vincolante degli accordi in tale sede intervenuti tra i coniugi, nel senso che le parti non possono più ridiscuterne il contenuto, salvo che non sopravvengano situazioni diverse e non considerate in quella sede.
Tale conclusione trova invero un primo fondamento normativo nell'art. 156 ult. comma c.c. - che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza della stessa disposizione al sopravvenire di "giustificati motivi" - e quindi nell'art. 9 L. n. 898 del 1970 in tema di divorzio, che riproduce una formula sostanzialmente analoga, ripetuta anche nell'attuale art. 473 bis 29 c.p.c.;
sicché, non è dato in realtà attribuire al procedimento di modifica natura di "revisio prioris istantiae", ossia di rivisitazione ("melius re perpensa") delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, trattandosi piuttosto di "novum iudicium", finalizzato a(…)adeguare la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, se e(…)in quanto siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio rispetto al momento della separazione (cfr. Cass. civ. sez. I, 8/05/08 n. 11489,
che rinvia a sez. I 5/03/01n. 3149. V. anche, circa la idoneità della pronuncia sull'assegno di mantenimento intervenuta in sede di separazione a dar luogo a(…)un giudicato, atto a coprire il dedotto e(…)il deducibile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, Cass. civ. sez. I 17/06/09 n.
14093).
In punto di rito, viene in rilievo il già citato art. 473 bis 29 c.p.c. (senz'altro applicabile anche al presente procedimento), secondo il quale "Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici". Dunque, operano le decadenze previste dagli artt. 473 bis 14 e 473 bis 17 c.p.c. (salvo quanto previsto dall'art. 473 bis
19 c.p.c.).
L'onere probatorio circa la sopravvenienza di giustificati motivi ricade sul soggetto che richiede la modifica, e quindi sull'obbligato.
Nella specie, il ricorrente ha in sostanza addotto, a sostegno delle proprie richieste, un peggioramento della propria condizione di salute che ha comportato la necessità di un inserimento dello stesso presso una rsa per ricevere assistenza e cure mediche e, pertanto, un incremento di spese che non gli consente di continuare a provvedere al pagamento dell'assegno divorzile a favore della resistente.
Più precisamente, il ricorrente ha documentato spese per la sola retta per il ricovero presso la RSA
di euro 74,88 giornaliera pari a circa euro 2300,00 mensili oltre ad ulteriori spese relative alla propria persona, alla lavanderia, al trasporto in ambulanza in occasione di visite mediche.; spese non sussistenti all'atto della pronuncia del divorzio.
La resistente si è inizialmente opposta alla domanda del ricorrente rilevando il mancato deposito della situazione reddituale del ricorrente che, invece è stata documentata con il versamento in atti dei modelli 730 (da cui è emerso un reddito netto di poco superiore a euro 2600,00) e,
successivamente, solamente dopo la pronuncia dell'ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c., ha rinunciato alle istanze formulate nella comparsa di , domandando la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Alla stregua delle allegazioni e produzioni effettuate, si ritiene congruo confermare quanto disposto nell'ordinanza resa ai sensi dell'art 473 bis n. 22 c.p.c. in quanto gli assunti di parte ricorrente sono risultati veritieri, perché documentati, né in sé contestati.
Sussistono, pertanto, nella specie, “giustificati motivi” nonché fatti nuovi, sopraggiunti ed ulteriori rispetto a quelli valutati in sede di divorzio, che hanno comportato un'alterazione dell'equilibrio economico tra le parti sancito in quella sede e che giustificano la revoca dell'obbligo del ricorrente di corrispondere l'assegno divorzile in favore della resistente.
Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della limitata attività istruttoria, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, a modifica della sentenza n.
1129/2017 del 31.03.2017, pubblicata il 05.04.2017, pronunciata dal Tribunale di Cagliari, così
dispone:
- revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere alla ex coniuge Parte_1
l'assegno divorzile;
CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
liquidate in complessivi euro 2000,00 , oltre a quanto altro dovuto per legge.
[...]
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice rel.
Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti