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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 5802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5802 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9813/2024 a cui sono riuniti i fascicoli n. R.G. 9815/2024,
9816/2024, 9817/2024, 9818/2024
TRA
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] C.F. , Pt_2 C.F._2 Parte_3 nato a [...] il [...] C.F. nato a [...] C.F._3 Parte_4
(NA) il 10/03/1973 C.F. e nato a [...] C.F._4 Parte_5
Equense (NA) il 15.09.1978 C.F. , elettivamente domiciliati in Napoli al C.F._5
C.so Meridionale n. 47 presso lo studio dell'avv. Paola Esposito che li rappresenta e difende come in atti
RICORRENTI
E
socio unico p.iva , Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Roberto Bocchini, con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Filangieri, 21
RESISTENTE
1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23 aprile 2024 il sig. esponeva: Parte_1 che, assunto in data 20 luglio 2004 dalla aveva ottenuto con sentenza n. Parte_6
21423/2010 del Tribunale di Napoli il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con la (poi fusasi per incorporazione in sin Controparte_2 CP_1 dall'inizio del rapporto, a causa di un'intermediazione illecita di manodopera;
che, per il periodo dal 2008 al 2010, la pur avendo operato le relative trattenute Parte_6 mensili, non aveva versato i contributi per la previdenza complementare al fondo Priamo, e pertanto, proponeva ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di S. Maria Capua Vetere per ottenere la condanna al versamento dell'importo di euro 3.864,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché per la condanna al versamento dell'importo pari ad € 3.250,87 per gli anni 2004 – 2010 non avendo ricevuto, all'atto della cessazione dell'intercorso rapporto di lavoro, nulla a titolo di
TFR; che aveva successivamente tentato di insinuarsi nel passivo del fallimento della per Parte_6 il recupero di tali somme, quantificate complessivamente in euro 7.114,87, ma la sua domanda era stata respinta, così come la successiva opposizione, sul presupposto che l'unico datore di lavoro effettivo fosse la Circumvesuviana, e dunque su quest'ultima (ora incombesse CP_1
l'obbligo di versamento;
che la formale richiesta di regolarizzazione ad rimaneva senza riscontro. CP_1
Sosteneva, inoltre, l'indisponibilità del diritto ai contributi previdenziali e del TFR.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta dalla società convenuta la somma di euro 3.250,87 a titolo di trattamento di fine rapporto relativamente al periodo 2004 – 2010, per le ragioni esposte in punto di fatto e di diritto sub A), e per l'effetto condannare l' ad accantonare detta Controparte_1 somma oltre interessi e rivalutazione come per legge. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedere versati i contributi di previdenza complementare Fondo Priamo relativi al periodo 2008 - 2010 dalla società convenuta per la complessiva somma di euro 3.864,00 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi su detta somma per le ragioni esposte in punto di fatto e di diritto sub B) Vinte le spese da attribuirsi all'avv. Antistatario.
Si costituiva l che rilevava, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda per carenza di interesse ad agire e di legittimazione
2 attiva del ricorrente. Sosteneva infatti che il sig. avesse rinunciato a ogni pretesa relativa Pt_1 al rapporto di lavoro per il periodo 2004-2010 con un verbale di conciliazione sottoscritto in data 22 aprile 2015.
Contestava l'iniziativa processuale del ricorrente come un esercizio distorto e abusivo del diritto.
In via subordinata, eccepiva la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, non avendo quest'ultimo provato l'adesione al fondo Priamo nel periodo in questione e rilevando che, in quanto dipendente della cui si applicava il CCNL FISE, avrebbe potuto al più Parte_6 aderire al Controparte_3 Contr Contestava, inoltre, la tesi circa la responsabilità di , sostenendo che l'azione avrebbe dovuto essere coltivata nei confronti del fallimento , e che il ricorrente aveva Pt_6 colpevolmente fatto acquiescenza al rigetto della sua domanda di ammissione al passivo.
Eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale del diritto ai contributi, essendo ampiamente decorsi i termini per le annualità 2008, 2009 e 2010.
Nel merito, impugnava la quantificazione della pretesa come non provata.
Pertanto, chiedeva di rigettare la domanda siccome inammissibile, infondata e temeraria in fatto ed in diritto con la condanna del ricorrente a versare alla una somma da liquidarsi CP_1 equitativamente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese diritti ed onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P.
La causa veniva iscritta al n. R.G. 9813/2024 e successivamente riunita con le cause intentate dagli altri lavoratori in epigrafe avente oggetto analogo. Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Con riferimento ai ricorrenti (R.G. 9815/2024) ed (R.G. Parte_2 Parte_5
9818/2024) va rilevato che, come dichiarato dal legale degli stessi con le note depositate in data
25 marzo 2025, costoro hanno rinunciato al giudizio avendo raggiunto un accordo transattivo con la Società resistente. Va quindi dichiarata, limitatamente ai suddetti giudizi, cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato
3 che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno in parte l'oggetto del contendere relativamente ai giudizi R.G. 9815/2024 e R.G. 9818/2024 rispettivamente intentati dai ricorrenti e dal momento che vi Parte_2 Parte_7 hanno rinunciato.
Per i restanti giudizi, ovvero R.G. 9813/2024, 9816/2024 e 9817/2024, la domanda è inammissibile.
La controversia ha ad oggetto la pretesa dei ricorrenti di ottenere dalla società il CP_1 versamento dei contributi omessi al fondo di previdenza complementare “Priamo” per il periodo 2008-2010, nonché il versamento delle somme dovute a titolo di TFR per il periodo
2004-2010 per il ricorrente . Pt_1
In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dalla resistente, fondata sulla sottoscrizione da parte dei lavoratori di verbali di conciliazione.
La società convenuta ha depositato in giudizio gli atti transattivi.
Si tratta di verbali di conciliazione sottoscritti in sede assistita in data 22 aprile 2015, con i quali ciascuno dei ricorrenti, a fronte del riconoscimento di una somma di euro 5.000,00, dichiarava di rinunciare “ad ogni e qualsivoglia diritto, azione, pretesa ragione dedotta e/o ancora deducibile in relazione al periodo compreso tra il 20.07.2004 (data di assunzione del lavoratore alle dipendenze della , giusta le statuizioni contenute nella sentenza n. Controparte_2
21423/2010 del Tribunale di Napoli) sino alla data di effettiva assunzione in servizio”.
Per il ricorrente inoltre vi è un secondo verbale di conciliazione in sede sindacale del Pt_3
20 luglio 2023, con cui il lavoratore, a fronte della corresponsione di un “bonus transattivo
4 generale”, dichiarava di essere “completamente soddisfatto, riconoscendo con il presente accordo rinunciata o transatta, in via definitiva e generale ogni eventuale ragione di credito che possa vantare nei confronti di , in dipendenza del pregresso rapporto di lavoro, in CP_1 particolare, esemplificativamente: (...) per maggiori retribuzioni o contribuzioni”.
L'ampiezza e l'onnicomprensività di tali clausole di rinuncia appaiono inequivocabilmente idonee a ricomprendere anche le pretese oggi azionate, relative a presunti omessi versamenti contributivi per gli anni 2008-2010 e mancato versamento TFR per gli anni 2004-2010, periodi pacificamente inclusi nell'ambito temporale oggetto delle transazioni.
I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili in quanto il diritto azionato risulta estinto per effetto di validi ed efficaci atti di transazione.
Non si ravvisano i presupposti della mala fede o colpa grave necessari per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta dalla parte resistente.
In ordine alla regolamentazione delle spese, le stesse seguono la soccombenza per i ricorrenti
, e e si liquidano come da dispositivo, mentre la natura della decisione Pt_1 Pt_3 Pt_4 in relazione agli altri ricorrenti giustifica la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo
Scognamiglio definitivamente pronunziando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai giudizi n. R.G. 9815/2024 e n. R.G.
9818/2024;
- dichiara l'inammissibilità dei ricorsi n. R.G. 9813/2024, n. R.G. 9816/2024 e n. R.G.
9817/2024;
- condanna i ricorrenti , e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_3 Parte_4 alla rifusione delle spese di lite in favore della società Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 1.200,00 oltre IVA e CPA.
Compensa le altre spese
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9813/2024 a cui sono riuniti i fascicoli n. R.G. 9815/2024,
9816/2024, 9817/2024, 9818/2024
TRA
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] C.F. , Pt_2 C.F._2 Parte_3 nato a [...] il [...] C.F. nato a [...] C.F._3 Parte_4
(NA) il 10/03/1973 C.F. e nato a [...] C.F._4 Parte_5
Equense (NA) il 15.09.1978 C.F. , elettivamente domiciliati in Napoli al C.F._5
C.so Meridionale n. 47 presso lo studio dell'avv. Paola Esposito che li rappresenta e difende come in atti
RICORRENTI
E
socio unico p.iva , Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Roberto Bocchini, con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Filangieri, 21
RESISTENTE
1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23 aprile 2024 il sig. esponeva: Parte_1 che, assunto in data 20 luglio 2004 dalla aveva ottenuto con sentenza n. Parte_6
21423/2010 del Tribunale di Napoli il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con la (poi fusasi per incorporazione in sin Controparte_2 CP_1 dall'inizio del rapporto, a causa di un'intermediazione illecita di manodopera;
che, per il periodo dal 2008 al 2010, la pur avendo operato le relative trattenute Parte_6 mensili, non aveva versato i contributi per la previdenza complementare al fondo Priamo, e pertanto, proponeva ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di S. Maria Capua Vetere per ottenere la condanna al versamento dell'importo di euro 3.864,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché per la condanna al versamento dell'importo pari ad € 3.250,87 per gli anni 2004 – 2010 non avendo ricevuto, all'atto della cessazione dell'intercorso rapporto di lavoro, nulla a titolo di
TFR; che aveva successivamente tentato di insinuarsi nel passivo del fallimento della per Parte_6 il recupero di tali somme, quantificate complessivamente in euro 7.114,87, ma la sua domanda era stata respinta, così come la successiva opposizione, sul presupposto che l'unico datore di lavoro effettivo fosse la Circumvesuviana, e dunque su quest'ultima (ora incombesse CP_1
l'obbligo di versamento;
che la formale richiesta di regolarizzazione ad rimaneva senza riscontro. CP_1
Sosteneva, inoltre, l'indisponibilità del diritto ai contributi previdenziali e del TFR.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta dalla società convenuta la somma di euro 3.250,87 a titolo di trattamento di fine rapporto relativamente al periodo 2004 – 2010, per le ragioni esposte in punto di fatto e di diritto sub A), e per l'effetto condannare l' ad accantonare detta Controparte_1 somma oltre interessi e rivalutazione come per legge. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedere versati i contributi di previdenza complementare Fondo Priamo relativi al periodo 2008 - 2010 dalla società convenuta per la complessiva somma di euro 3.864,00 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi su detta somma per le ragioni esposte in punto di fatto e di diritto sub B) Vinte le spese da attribuirsi all'avv. Antistatario.
Si costituiva l che rilevava, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda per carenza di interesse ad agire e di legittimazione
2 attiva del ricorrente. Sosteneva infatti che il sig. avesse rinunciato a ogni pretesa relativa Pt_1 al rapporto di lavoro per il periodo 2004-2010 con un verbale di conciliazione sottoscritto in data 22 aprile 2015.
Contestava l'iniziativa processuale del ricorrente come un esercizio distorto e abusivo del diritto.
In via subordinata, eccepiva la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, non avendo quest'ultimo provato l'adesione al fondo Priamo nel periodo in questione e rilevando che, in quanto dipendente della cui si applicava il CCNL FISE, avrebbe potuto al più Parte_6 aderire al Controparte_3 Contr Contestava, inoltre, la tesi circa la responsabilità di , sostenendo che l'azione avrebbe dovuto essere coltivata nei confronti del fallimento , e che il ricorrente aveva Pt_6 colpevolmente fatto acquiescenza al rigetto della sua domanda di ammissione al passivo.
Eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale del diritto ai contributi, essendo ampiamente decorsi i termini per le annualità 2008, 2009 e 2010.
Nel merito, impugnava la quantificazione della pretesa come non provata.
Pertanto, chiedeva di rigettare la domanda siccome inammissibile, infondata e temeraria in fatto ed in diritto con la condanna del ricorrente a versare alla una somma da liquidarsi CP_1 equitativamente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese diritti ed onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P.
La causa veniva iscritta al n. R.G. 9813/2024 e successivamente riunita con le cause intentate dagli altri lavoratori in epigrafe avente oggetto analogo. Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa.
Con riferimento ai ricorrenti (R.G. 9815/2024) ed (R.G. Parte_2 Parte_5
9818/2024) va rilevato che, come dichiarato dal legale degli stessi con le note depositate in data
25 marzo 2025, costoro hanno rinunciato al giudizio avendo raggiunto un accordo transattivo con la Società resistente. Va quindi dichiarata, limitatamente ai suddetti giudizi, cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato
3 che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno in parte l'oggetto del contendere relativamente ai giudizi R.G. 9815/2024 e R.G. 9818/2024 rispettivamente intentati dai ricorrenti e dal momento che vi Parte_2 Parte_7 hanno rinunciato.
Per i restanti giudizi, ovvero R.G. 9813/2024, 9816/2024 e 9817/2024, la domanda è inammissibile.
La controversia ha ad oggetto la pretesa dei ricorrenti di ottenere dalla società il CP_1 versamento dei contributi omessi al fondo di previdenza complementare “Priamo” per il periodo 2008-2010, nonché il versamento delle somme dovute a titolo di TFR per il periodo
2004-2010 per il ricorrente . Pt_1
In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dalla resistente, fondata sulla sottoscrizione da parte dei lavoratori di verbali di conciliazione.
La società convenuta ha depositato in giudizio gli atti transattivi.
Si tratta di verbali di conciliazione sottoscritti in sede assistita in data 22 aprile 2015, con i quali ciascuno dei ricorrenti, a fronte del riconoscimento di una somma di euro 5.000,00, dichiarava di rinunciare “ad ogni e qualsivoglia diritto, azione, pretesa ragione dedotta e/o ancora deducibile in relazione al periodo compreso tra il 20.07.2004 (data di assunzione del lavoratore alle dipendenze della , giusta le statuizioni contenute nella sentenza n. Controparte_2
21423/2010 del Tribunale di Napoli) sino alla data di effettiva assunzione in servizio”.
Per il ricorrente inoltre vi è un secondo verbale di conciliazione in sede sindacale del Pt_3
20 luglio 2023, con cui il lavoratore, a fronte della corresponsione di un “bonus transattivo
4 generale”, dichiarava di essere “completamente soddisfatto, riconoscendo con il presente accordo rinunciata o transatta, in via definitiva e generale ogni eventuale ragione di credito che possa vantare nei confronti di , in dipendenza del pregresso rapporto di lavoro, in CP_1 particolare, esemplificativamente: (...) per maggiori retribuzioni o contribuzioni”.
L'ampiezza e l'onnicomprensività di tali clausole di rinuncia appaiono inequivocabilmente idonee a ricomprendere anche le pretese oggi azionate, relative a presunti omessi versamenti contributivi per gli anni 2008-2010 e mancato versamento TFR per gli anni 2004-2010, periodi pacificamente inclusi nell'ambito temporale oggetto delle transazioni.
I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili in quanto il diritto azionato risulta estinto per effetto di validi ed efficaci atti di transazione.
Non si ravvisano i presupposti della mala fede o colpa grave necessari per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta dalla parte resistente.
In ordine alla regolamentazione delle spese, le stesse seguono la soccombenza per i ricorrenti
, e e si liquidano come da dispositivo, mentre la natura della decisione Pt_1 Pt_3 Pt_4 in relazione agli altri ricorrenti giustifica la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo
Scognamiglio definitivamente pronunziando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai giudizi n. R.G. 9815/2024 e n. R.G.
9818/2024;
- dichiara l'inammissibilità dei ricorsi n. R.G. 9813/2024, n. R.G. 9816/2024 e n. R.G.
9817/2024;
- condanna i ricorrenti , e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_3 Parte_4 alla rifusione delle spese di lite in favore della società Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 1.200,00 oltre IVA e CPA.
Compensa le altre spese
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
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