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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 2242/2024 tra
(C.F.: : con l'Avv. Ilaria Celledoni del Foro Parte_1 C.F._1
di Gorizia
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: domiciliato Controparte_1 C.F._2
in PU (UD)
Resistente - Contumace
*
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con ricorso del 26.8.2024, depositato il 5.9.2024, la signora (di Parte_1
seguito anche: e/o ricorrente e/o locatrice) proprietaria dell'unità Parte_1
immobiliare ad uso abitativo sita in PU (UD) Via Calla n. 92, piano T-1, ha chiesto che sia dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per uso turistico del 4.5.2024 con il quale ha concesso in locazione il suddetto immobile al NO
(di seguito anche: e/o resistente e/o Controparte_1 CP_1
conduttore) e venga ordinato a quest'ultimo il rilascio immediato del suddetto immobile con condanna del resistente al pagamento delle somme dovute per i canoni di locazione arretrati pari a €.200,00 e le spese per le utenze pari ad
€.400,00 oltre interessi maturati dalle diverse scadenze;
in via subordinata ha chiesto la pronuncia di un provvedimento d'urgenza per l'immediato rilascio dell'immobile, ovvero che venga ordinato il rilascio per occupazione senza titolo alla scadenza del 6.9.2024 o per impossibilità sopravvenuta mancando all'immobile l'acqua potabile per responsabilità di terzi.
La ricorrente ha esposto:
➢ di aver stipulato in data 4.5.2024 con un contratto di locazione per uso CP_1
turistico della durata di quattro mesi dal 6.5.2024 al 6.9.2024, per l'importo complessivo di €.1.200,00 da pagarsi in rate mensili anticipate di €.300,00 ciascuna;
➢ che si è reso inadempiente al contratto di locazione non avendo versato CP_1
il deposito cauzionale di €.300,00, avendo pagato solo parzialmente in data
18.7.2024 la mensilità di luglio (€.200,00 anziché €.300,00), come pure quella di agosto sempre per soli €.200,00 in data 7.8.2024 e non avendo versato la somma di €.200,00 per le utenze relative ai mesi di maggio e giugno;
➢ che il resistente insiste nel voler rimanere nell'immobile oltre la scadenza e che quest'ultimo ha pure tentato di spostare la propria residenza presso il suddetto immobile;
➢ che l'immobile – circostanza nota al resistente – per ragioni dipendenti dal
Consorzio Acquedotto Friuli Centrale è privo dell'acqua potabile;
➢ di essere in attesa della certificazione alla BDSR, precisando che fino al suo rilascio non è possibile mettere a disposizione l'immobile in locazione senza incorrere in sanzioni;
➢ che la diffida ad adempiere, inviata tramite raccomandata A/R in data
31.7.2024, non è stata ritirata dal . CP_1
All'odierna udienza il legale della ricorrente ha dato atto che il resistente ha rilasciato l'immobile in data 26.10.2024 ed ha, pertanto, chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla risoluzione del contratto di locazione ed alla condanna al rilascio dell'immobile, rinunciando, invece, alla condanna del convenuto al pagamento delle spese dovute per i canoni di locazione e per le utenze, con vittoria delle spese di lite.
Nonostante sia venuta meno la materia del contendere a seguito della riconsegna dell'immobile locato da parte del resistente, persiste, però, tra le parti un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, di conseguenza, il Giudice dovrà decidere sul punto secondo il principio della soccombenza virtuale.
Va ricordato, in proposito, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza che dichiara l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, più precisamente, quando non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Pertanto, circa la domanda di condanna al pagamento delle spese di lite va, comunque, esaminato il merito del giudizio al fine di accertare anche la soccombenza virtuale.
La domanda formulata dalla ricorrente risulta fondata.
L'attrice ha, infatti, documentalmente provato:
➢ di aver concesso in locazione ad uso turistico l'unità immobiliare sita in PU
(UD) Via Calla n. 92 con contratto del 4.5.2024, regolarmente registrato, della durata di quattro mesi a partire dal 6.5.2024 e fino al 6.9.2024 (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo di parte ricorrente);
➢ che il resistente è moroso nel pagamento di parte dei canoni di locazione dei mesi di luglio ed agosto 2024, nonché dell'importo relativo alle utenze dei mesi di maggio e giugno (cfr. docc. 3 e 4 fascicolo di parte ricorrente) circostanza oltretutto ammessa e riconosciuta dallo stesso nella mail del 26.8.2024 (cfr. doc. 9 CP_1
fascicolo parte ricorrente) laddove afferma “intanto volevo dirti che per lunedì prossimo mando una parte di quello che ti devo e ad inizio settembre ti faccio il bonifico per il mese di settembre…. Per quello che ti devo, invece, invoco un poco di elasticità”;
➢ che inutile è stata la richiesta di pagamento del 31.7.2024 di rilascio dell'immobile e versamento di quanto dovuto (oltretutto si tratta di comunicazione antecedente alla mail del 26.8.2024 del resistente) (cfr. docc. 8 e 9 del fascicolo di parte ricorrente);
➢ che il al 30.9.2024, quindi, successivamente alla scadenza del contratto CP_1
del 6.9.2024, risultava ancora occupare l'immobile avendo ricevuto la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza del presente giudizio a mani proprie da parte dell'Ufficiale Giudiziario (cfr. copia del ricorso notificato dimesso dalla ricorrente il 16.10.2024);
Circostanza ulteriormente comprovata dalla dichiarazione resa all'odierna udienza dal legale di parte ricorrente che ha dichiarato che il ha riconsegnato CP_1
l'immobile solo in data 26.10.2024, permanendo, pertanto, nell'unità immobiliare per quasi due mesi ben oltre la naturale scadenza del contratto fissata per il
6.9.2024.
Visto il grave inadempimento del resistente che per una locazione di breve durata
(quattro mesi) non ha provveduto a corrispondere una parte dei canoni e delle spese di utenze, nonché a rilasciare l'immobile alla scadenza concordata, risulta fondata la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso turistico e condanna del resistente al rilascio dell'immobile.
Nulla, invece, va disposto in ordine alla condanna al pagamento dei canoni residui e delle spese per le utenze a fronte della espressa rinuncia oggi resa dal legale della ricorrente. *
Quanto alle spese del giudizio.
Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di e vengono liquidate come da dispositivo. Controparte_1
Considerato che il convenuto non ha svolto attività difensiva perché contumace e la non complessità della causa, la liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, con riduzione al 50% della fase decisionale ed esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di che liquida ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal Parte_1
D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi euro 362,00 (di cui euro
131,00 per la fase di studio della controversia, euro 131,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 100,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge, oltre contributo unificato, anticipazioni forfettarie e spese di notifica.
Così deciso in Udine il 10.2.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di Udine
3 Tribunale di Udine
4 Tribunale di Udine
5 Tribunale di Udine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 2242/2024 tra
(C.F.: : con l'Avv. Ilaria Celledoni del Foro Parte_1 C.F._1
di Gorizia
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: domiciliato Controparte_1 C.F._2
in PU (UD)
Resistente - Contumace
*
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con ricorso del 26.8.2024, depositato il 5.9.2024, la signora (di Parte_1
seguito anche: e/o ricorrente e/o locatrice) proprietaria dell'unità Parte_1
immobiliare ad uso abitativo sita in PU (UD) Via Calla n. 92, piano T-1, ha chiesto che sia dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per uso turistico del 4.5.2024 con il quale ha concesso in locazione il suddetto immobile al NO
(di seguito anche: e/o resistente e/o Controparte_1 CP_1
conduttore) e venga ordinato a quest'ultimo il rilascio immediato del suddetto immobile con condanna del resistente al pagamento delle somme dovute per i canoni di locazione arretrati pari a €.200,00 e le spese per le utenze pari ad
€.400,00 oltre interessi maturati dalle diverse scadenze;
in via subordinata ha chiesto la pronuncia di un provvedimento d'urgenza per l'immediato rilascio dell'immobile, ovvero che venga ordinato il rilascio per occupazione senza titolo alla scadenza del 6.9.2024 o per impossibilità sopravvenuta mancando all'immobile l'acqua potabile per responsabilità di terzi.
La ricorrente ha esposto:
➢ di aver stipulato in data 4.5.2024 con un contratto di locazione per uso CP_1
turistico della durata di quattro mesi dal 6.5.2024 al 6.9.2024, per l'importo complessivo di €.1.200,00 da pagarsi in rate mensili anticipate di €.300,00 ciascuna;
➢ che si è reso inadempiente al contratto di locazione non avendo versato CP_1
il deposito cauzionale di €.300,00, avendo pagato solo parzialmente in data
18.7.2024 la mensilità di luglio (€.200,00 anziché €.300,00), come pure quella di agosto sempre per soli €.200,00 in data 7.8.2024 e non avendo versato la somma di €.200,00 per le utenze relative ai mesi di maggio e giugno;
➢ che il resistente insiste nel voler rimanere nell'immobile oltre la scadenza e che quest'ultimo ha pure tentato di spostare la propria residenza presso il suddetto immobile;
➢ che l'immobile – circostanza nota al resistente – per ragioni dipendenti dal
Consorzio Acquedotto Friuli Centrale è privo dell'acqua potabile;
➢ di essere in attesa della certificazione alla BDSR, precisando che fino al suo rilascio non è possibile mettere a disposizione l'immobile in locazione senza incorrere in sanzioni;
➢ che la diffida ad adempiere, inviata tramite raccomandata A/R in data
31.7.2024, non è stata ritirata dal . CP_1
All'odierna udienza il legale della ricorrente ha dato atto che il resistente ha rilasciato l'immobile in data 26.10.2024 ed ha, pertanto, chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla risoluzione del contratto di locazione ed alla condanna al rilascio dell'immobile, rinunciando, invece, alla condanna del convenuto al pagamento delle spese dovute per i canoni di locazione e per le utenze, con vittoria delle spese di lite.
Nonostante sia venuta meno la materia del contendere a seguito della riconsegna dell'immobile locato da parte del resistente, persiste, però, tra le parti un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, di conseguenza, il Giudice dovrà decidere sul punto secondo il principio della soccombenza virtuale.
Va ricordato, in proposito, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza che dichiara l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, più precisamente, quando non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Pertanto, circa la domanda di condanna al pagamento delle spese di lite va, comunque, esaminato il merito del giudizio al fine di accertare anche la soccombenza virtuale.
La domanda formulata dalla ricorrente risulta fondata.
L'attrice ha, infatti, documentalmente provato:
➢ di aver concesso in locazione ad uso turistico l'unità immobiliare sita in PU
(UD) Via Calla n. 92 con contratto del 4.5.2024, regolarmente registrato, della durata di quattro mesi a partire dal 6.5.2024 e fino al 6.9.2024 (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo di parte ricorrente);
➢ che il resistente è moroso nel pagamento di parte dei canoni di locazione dei mesi di luglio ed agosto 2024, nonché dell'importo relativo alle utenze dei mesi di maggio e giugno (cfr. docc. 3 e 4 fascicolo di parte ricorrente) circostanza oltretutto ammessa e riconosciuta dallo stesso nella mail del 26.8.2024 (cfr. doc. 9 CP_1
fascicolo parte ricorrente) laddove afferma “intanto volevo dirti che per lunedì prossimo mando una parte di quello che ti devo e ad inizio settembre ti faccio il bonifico per il mese di settembre…. Per quello che ti devo, invece, invoco un poco di elasticità”;
➢ che inutile è stata la richiesta di pagamento del 31.7.2024 di rilascio dell'immobile e versamento di quanto dovuto (oltretutto si tratta di comunicazione antecedente alla mail del 26.8.2024 del resistente) (cfr. docc. 8 e 9 del fascicolo di parte ricorrente);
➢ che il al 30.9.2024, quindi, successivamente alla scadenza del contratto CP_1
del 6.9.2024, risultava ancora occupare l'immobile avendo ricevuto la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza del presente giudizio a mani proprie da parte dell'Ufficiale Giudiziario (cfr. copia del ricorso notificato dimesso dalla ricorrente il 16.10.2024);
Circostanza ulteriormente comprovata dalla dichiarazione resa all'odierna udienza dal legale di parte ricorrente che ha dichiarato che il ha riconsegnato CP_1
l'immobile solo in data 26.10.2024, permanendo, pertanto, nell'unità immobiliare per quasi due mesi ben oltre la naturale scadenza del contratto fissata per il
6.9.2024.
Visto il grave inadempimento del resistente che per una locazione di breve durata
(quattro mesi) non ha provveduto a corrispondere una parte dei canoni e delle spese di utenze, nonché a rilasciare l'immobile alla scadenza concordata, risulta fondata la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso turistico e condanna del resistente al rilascio dell'immobile.
Nulla, invece, va disposto in ordine alla condanna al pagamento dei canoni residui e delle spese per le utenze a fronte della espressa rinuncia oggi resa dal legale della ricorrente. *
Quanto alle spese del giudizio.
Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di e vengono liquidate come da dispositivo. Controparte_1
Considerato che il convenuto non ha svolto attività difensiva perché contumace e la non complessità della causa, la liquidazione delle spese di lite viene effettuata ex art. 5, comma 6, del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, con riduzione al 50% della fase decisionale ed esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di che liquida ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal Parte_1
D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi euro 362,00 (di cui euro
131,00 per la fase di studio della controversia, euro 131,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 100,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge, oltre contributo unificato, anticipazioni forfettarie e spese di notifica.
Così deciso in Udine il 10.2.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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