Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/06/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2227/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
Riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2227/2025, promossa con ricorso depositato il 07/05/2025 da:
1) nata a [...], il [...], cod. fisc. Parte_1
, cittadina italiana, residente in [...], con C.F._1
Avv. Katia Broggini del Foro di Busto Arsizio,
e
2) nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
, cittadino italiano, residente in [...]
Garibaldi n. 25, con l'Avv. Cristina Pescatore del Foro di Busto Arsizio,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MA LO (Va) il 18/09/2004,
Nr. 58, Parte II, Serie A, Anno 2004, in regime di comunione dei beni
□ con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_3 C.F._3
maggiorenne ed economicamente autosufficiente,
✓ , nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_4 C.F._4
maggiorenne ed economicamente autosufficiente,
✓ nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_5 C.F._5
minorenne, studente di scuola media superiore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 07/05/2025, chiedevano la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
'Voglia il Tribunale adito, previe declaratorie del caso,
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CONDIZIONI
1 - affidare il figlio minore congiuntamente ai genitori, con collocamento dello stesso presso Per_1
la madre;
2 - assegnare la casa coniugale alla moglie con quanto l'arreda, che la abiterà con i figli;
3 – porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento del figlio , l'importo mensile complessivo di € 150,00 (Euro Per_1
centocinquanta) entro e non oltre il 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, utili o necessarie nell'interesse dello stesso, come da linee guida della Corte D'Appello di Milano, da intendersi qui integralmente ritrascritte e recepite;
4 - in virtù del collocamento del minore presso la madre, gli assegni familiari saranno dalla stessa percepiti e trattenuti, cosi come l'assegno unico universale e ogni altro beneficio/agevolazione fiscale alla stessa riconosciuto, con impegno del signor a sottoscrivere eventuali autorizzazioni a Pt_2 favore della moglie;
5- stante l'età di il padre potrà vedere e tenere con sé , senza limitazione alcuna, nel Per_1 Per_1 rispetto degli impegni scolastici e ricreativi del minore e dei suo desiderata, accordandosi direttamente con il figlio. Analogamente per le festività.
6- dichiarare che i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, nulla si verseranno per il reciproco mantenimento.
Ex art. 473 bis.49 cpc, chiedevano ordinarsi alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza di separazione, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile di MA LO, affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge e
Con il citato ricorso chiedevano inoltre
Che, decorso il periodo di legge, la causa venga rimessa in decisione, per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni esposte nel ricorso e sopra ritrascritte.
2 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte congiunte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis 51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi e in data 18/09/2004, in regime di comunione Parte_1 Parte_2
dei beni, con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MA LO
(Va) il 22/09/20204, Nr. 58, Parte II, Serie A, Anno 2004, e parimenti trascritto nel Comune di
Torretta al n. 5, Parte II, serie B anno 2004, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __4.6.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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