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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5476/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
22/09/1989 (C.F. ), rappresentata e C.F._1
difesa dall'avv. TOMASELLI CARMELO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a CATANIA il Controparte_1
17/12/1987 (C.F. ; C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
1 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
CP_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è
operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a
2 seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza n. 1715/2023 di questo
Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n.
2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/7/2011 in
Trecastagni e trascritto nel Registro di Stato Civile del predetto comune al n. 72 Parte 2 Serie A Ufficio 1 anno 2011.
Per quanto attiene al regime di affidamento della figlia minorenne , va ricordato che la legge n. 54/2006, Per_1
improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della Potestà (ora responsabilità) genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore).
3 Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I
17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono emerse circostanze in concreto pregiudizievoli la minore, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso
Va dunque disposto l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso madre, con la quale vive, per come richiesto dalla ricorrente.
A , di conseguenza, va assegnata la Parte_1
casa coniugale sita in Trecastagni, via Delle Ginestre n. 27/D con le pertinenze ed i mobili che l'arredano.
Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé , nel rispetto della sua volontà, due pomeriggi alla Per_1
settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per tre settimane anche non
4 continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Deve porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile che va determinato nella misura richiesta dalla ricorrente di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della minore e delle condizioni patrimoniali delle parti (la ricorrente ha dedotto che “non è titolare di alcun reddito” e ha depositato autocertificazione nella quale attesta di non avere percepito reddito negli anni 2021, 2022, 2023; ha allegato che il resistente lavora presso “Bar del Tabacco” sito in Riposto e che percepisce € 1.400,00 mensili;
le allegazioni circa le condizioni patrimoniali del resistente sono prive di riscontro documentale).
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5476/2024 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 [...]
il 14/7/2011 in Trecastagni e trascritto nel CP_1
Registro di Stato Civile del predetto comune al n. 72 Parte 2
Serie A Ufficio 1 anno 2011;
5 Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello
Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR
396/2000;
Affida ad entrambe le parti la figlia , con Parte_2
collocazione presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Assegna a la casa coniugale sita in Parte_1
Trecastagni, via Delle Ginestre n. 27/D con le pertinenze ed i mobili che l'arredano;
Pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a per il mantenimento di Parte_1 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5476/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
22/09/1989 (C.F. ), rappresentata e C.F._1
difesa dall'avv. TOMASELLI CARMELO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a CATANIA il Controparte_1
17/12/1987 (C.F. ; C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
1 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
CP_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è
operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a
2 seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza n. 1715/2023 di questo
Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n.
2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/7/2011 in
Trecastagni e trascritto nel Registro di Stato Civile del predetto comune al n. 72 Parte 2 Serie A Ufficio 1 anno 2011.
Per quanto attiene al regime di affidamento della figlia minorenne , va ricordato che la legge n. 54/2006, Per_1
improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della Potestà (ora responsabilità) genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore).
3 Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I
17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono emerse circostanze in concreto pregiudizievoli la minore, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso
Va dunque disposto l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso madre, con la quale vive, per come richiesto dalla ricorrente.
A , di conseguenza, va assegnata la Parte_1
casa coniugale sita in Trecastagni, via Delle Ginestre n. 27/D con le pertinenze ed i mobili che l'arredano.
Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé , nel rispetto della sua volontà, due pomeriggi alla Per_1
settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per tre settimane anche non
4 continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Deve porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile che va determinato nella misura richiesta dalla ricorrente di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della minore e delle condizioni patrimoniali delle parti (la ricorrente ha dedotto che “non è titolare di alcun reddito” e ha depositato autocertificazione nella quale attesta di non avere percepito reddito negli anni 2021, 2022, 2023; ha allegato che il resistente lavora presso “Bar del Tabacco” sito in Riposto e che percepisce € 1.400,00 mensili;
le allegazioni circa le condizioni patrimoniali del resistente sono prive di riscontro documentale).
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5476/2024 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 [...]
il 14/7/2011 in Trecastagni e trascritto nel CP_1
Registro di Stato Civile del predetto comune al n. 72 Parte 2
Serie A Ufficio 1 anno 2011;
5 Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello
Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR
396/2000;
Affida ad entrambe le parti la figlia , con Parte_2
collocazione presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Assegna a la casa coniugale sita in Parte_1
Trecastagni, via Delle Ginestre n. 27/D con le pertinenze ed i mobili che l'arredano;
Pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a per il mantenimento di Parte_1 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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