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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 329/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(CF ), nato il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
Veneto (TV) in Via Achille Grandi n. 1, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv.
Simone Forte (CF ) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio sito in Milano, Galleria San Babila n. 4/A, il quale difensore ha chiesto di ricevere comunicazioni all'indirizzo PEC ed al fax 0287152806 Email_1
Parte appellante contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
in qualità di Responsabile Contenzioso Veneto, a ciò autorizzato per procura Controparte_2
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr Persona_1
12348 del 22/06/2023, rilasciata da , con sede in Roma, alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ente pubblico P.IVA_1
economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193,
1 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017,
subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del
Gruppo , tra cui , svolgenti le funzioni della riscossione CP_3 Controparte_4
nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, elettivamente domiciliata in Linguaglossa (CT) via Nello Stagnitti n. 17, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Vecchio
(C.F. ) del Foro di Catania che la rappresenta e difende per procura speciale CodiceFiscale_3
in atti e ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni, avvisi di cancelleria e notifiche al proprio indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Parte appellata nonché contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, c.f. , in C.F._4
forza di procura ad lites del Presidente dell rilasciata con il ministero del Notaio CP_5 Per_2
in Fiumicino, rep. n. 37875, racc. n. 7313, del 22.03.2024, elettivamente domiciliato ai fini del
[...]
presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce, 929, 30135 – Venezia,
dichiarando, per le comunicazioni di Cancelleria, il numero di fax dello studio del difensore 0422
581541 e l'indirizzo di p.e.c. , nonché l'indirizzo di p.e. Email_3
Email_5
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 525/2022 del Tribunale di TREVISO – sezione lavoro
IN PUNTO: impugnazione dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito
Conclusioni:
Per parte appellante:
“in accoglimento del presente APPELLO ed in RIFORMA DELLA SENTENZA N. 525/2022 DEL TRIBUNALE DI TREVISO, SEZ. LAV.,
DEL 01/12/2022 NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. N. 737/2022,
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza degli avvisi di addebito n.41320180003587660 e n.41320180003587761, con
conseguente estinzione del ruolo e del debito sottostante;
- accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.11320229001923703 e l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque
la mancata notifica degli avvisi di addebito n.41320180000933928, n.41320180003587660, n.41320180003587761,
2 n.41320190001507271 e n.41320190003162671, conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante, nonché di tutti gli atti
(dedotti da controparte prodromici o successivi) impugnati, conseguentemente annullando detti atti poiché nulli e/o inesistenti;
- accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.11320229001923703, per la mancanza del calcolo degli interessi;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore
anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il
proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi
evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.”
Per parte appellata : Controparte_1
“dichiarare che:
- è divenuto definitivo per essere coperto dal giudicato interno il capo della sentenza che dichiara che 'l'Ente creditore ha dato prova di
aver risposto, confermando la pretesa creditoria, all'istanza di sospensione legale della riscossione entro i termini di legge';
- in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza a Sez Un. n. 7514/2022, pubblicata
CP_ l'08/03/2022, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle eccezioni di decadenza per gli avvisi di addebito e di
omessa notifica/inesistenza giuridica delle notifiche degli avvisi di addebito;
- rigettare l'appello proposto da , confermando la impugnata sentenza n. 525/2022 emessa dal Tribunale di Treviso– Parte_1
Sezione Lavoro- pubblicata l'01/12/2022 anche in punto di condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata : CP_5
“PRELIMINARMENTE, previa conferma del Concessionario per la riscossione, dichiarsi cessata la materia del contendere a fronte
dell'intervenuta definizione agevolata nel corso del 2023 e dei successivi pagamenti per tutti gli AVA oggetto di causa, ovvero sospendersi
il giudizio in attesa della conclusione dei pagamenti;
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in appello e confermarsi l'impugnata sentenza, previa, ove necessario, dichiarazione di tardività
delle contestazioni formali e sostanziali svolte contro gli AVA oggetto di causa.
CP IN VIA SUBORDINATA, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo grado, e precisamente: 'PRELIMINARMENTE:
dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze
formali) dalla notifica degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento;
NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in caso di dichiarazione di invalidità degli opposti avvisi di addebito per asseriti vizi formali,
condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme negli stessi portate.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi, o, in denegata ipotesi di soccombenza,
poste a carico del Concessionario cui è affidata la riscossione dei crediti per cui è causa, in capo al quale si fosse verificata l'eccepita
prescrizione”.
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande del ricorrente, volte all'annullamento dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito per complessivi €
17.064,72.
3 Il sig. in data 9.7.2022 ha ricevuto dall' Pt_1 Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 11320229001923703 relativa agli avvisi di addebito n.
41320180000933928, n. 41320180003587660, n. 41320180003587761, n. 41320190001507271 e n. 41320190003162671 per crediti previdenziali dell . In data 12.7.2022 presentava istanza di CP_5
sospensione legale della riscossione ex L. 228/2012, che non veniva accolta. Ha instaurato la presente causa asserendo l'inesistenza o la nullità della notifica degli avvisi di addebito.
Il primo giudice ha rigettato le domande del sig. , così motivando: Pt_1
“L' ha dimostrato la regolarità della notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito con la produzione dei files in formato CP_5 '.eml' delle ricevute telematiche di avvenuta accettazione e consegna. All'esito di tale produzione documentale, parte ricorrente non ha negato di aver ricevuto le pec in questione, né ha affermato che il proprio indirizzo pec fosse diverso rispetto a quello utilizzato per le notifiche. Si è limitata a rilevare un asserito vizio di notifica in ragione del fatto che l'indirizzo utilizzato per la spedizione non fosse inserito in pubblici registri. Sul punto si deve osservare che l'art.60 del D.P.R. n.600 del 1973, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato "… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI -PEC)", ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo
p.e.c. del mittente. Conseguentemente, trattandosi di disposizione speciale, non trova applicazione il disposto dell'art.3bis della L. n.53 del 1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Peraltro, al messaggio di posta elettronica afferente alla notificazione di cui trattasi era, ovviamente, allegato l'atto recante la chiara intestazione dell'Ufficio mittente, sicché nessun dubbio si poteva nutrire sulla provenienza dell'atto e la sua riferibilità all'Ufficio titolare del potere di emetterlo. In questo senso si richiamano Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XI, 01/06/2021, n.2803, Corte App. Milano, sez. lav., 20/09/2021, n.783, Trib. Venezia, sez. lav., 01/03/2022,
n.140, nonché ulteriori diverse pronunce di questo Ufficio, tra cui Trib. Treviso n. 429 del 28.09.2022.
Ne deriva che i titoli esecutivi indicati erano stati ritualmente notificati ben prima della notifica dell'intimazione di pagamento. Attesa la regolarità della notifica degli avvisi di addebito, risulta inammissibile ogni contestazione di merito e formale in relazione ai titoli esecutivi qui in contestazione per mancata opposizione nel termine di 40 giorni, compresa l'eccepita decadenza ex art. 25 d.l. n. 46/1999. Anche la doglianza relativa alla mancanza del computo analitico degli interessi maturati non è fondata posto che 'gli accessori dei crediti di previdenza obbligatoria ed i compensi previsti a favore del concessionario sono dovuti in base a criteri fissi di legge, ossia, partendo dalla sorte, e data la scadenza pure stabilita dalla legge, è possibile determinarne l'ammontare in base ad una mera operazione matematica' (cfr. Trib. Roma, sez. lav., 19.02.2018, est. dott. Conte). Ora, nelle cause disciplinate dal rito lavoro, ispirate ad un canone di doverosa collaborazione alla rapida decisione, vale il principio per cui le contestazioni sul "quantum" debbono essere specifiche, essendo altrimenti inammissibili (Cass. 10116/2015, 4051/2011, 945/2006; Cass SU n. 761/2002). La misura degli interessi è una mera questione di fatto, matematica e di calcolo: ove mai il conto fosse sbagliato, con onere di specifica contestazione da parte del ricorrente, non deriverebbe alcun annullamento, ma si tratterebbe solo di rideterminare il dovuto nella misura esatta. In tal senso la S.C. ha già avuto modo di stabilire che se la pretesa è eccedente, la cartella resta efficace per il dovuto effettivo. Nel caso di specie parte ricorrente non ha specificamente contestato il calcolo degli interessi non avendo chiarito perché la somma indicata non sarebbe corretta e non avendo formulato un conteggio alternativo (peraltro, negli avvisi di addebito, notificati al ricorrente, si trova anche una spiegazione in merito alla determinazione delle sanzioni e degli interessi).
Infine, si rileva che l'Ente creditore ha dato prova di aver risposto, confermando la pretesa creditoria, all'istanza di sospensione legale della riscossione entro i termini di legge che, peraltro, neppure sono scaduti (doc. 19 e 20 . Il disconoscimento della CP_5 documentazione dimessa dall risulta del tutto generico e neppure viene espressamente negata la ricezione del messaggio pec CP_5 con cui l' ha risposto all'istanza presentata. Del tutto inconferente è poi il rilievo svolto in udienza relativo all'irregolarità della CP_5 notifica dell'intimazione di pagamento atteso che è il ricorrente stesso in ricorso ad affermare di aver ricevuto l'intimazione in data 9.07.2022, peraltro anche producendo stampa della tracciatura della spedizione estratta dal sito di . CP_7 In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo” (pagg. 3-5).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di quattro Pt_1
motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello il sig. ha impugnato la sentenza per difetto di Pt_1
motivazione ovvero insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge con riguardo all'inutilizzabilità ed invalidità delle difese di . Controparte_1
L'appellante rileva il difetto di valida procura per violazione del paragrafo 3.4 del protocollo d'intesa tra l e l'Avvocatura Generale del 22.6.2017, il quale prevede Controparte_1
4 che per la difesa nelle liti concernenti l'attività di riscossione l'ente si avvalga dell'Avvocatura dello
Stato.
2.2. Con il secondo motivo di appello il sig. ha impugnato la sentenza per difetto di Pt_1
motivazione ovvero insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge con riguardo all'inesistenza giuridica della notifica in quanto proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi.
L'appellante ribadisce che la notifica eseguita dall'agente della riscossione e/o dall'ente impositore tramite un indirizzo pec non risultante in alcun registro pubblico è giuridicamente inesistente e tale vizio è insanabile.
2.3. Con il terzo motivo di appello il sig. ha impugnato la sentenza per difetto di Pt_1
motivazione ovvero insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge con riguardo all'eccepita decadenza.
L'appellante ribadisce l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione in riferimento agli avvisi n. 41320180003587660000 e n. 41320180003587761000, in quanto non è avvenuta l'iscrizione a ruolo nei termini previsti dal combinato disposto degli artt. 25, comma 1, e 38, comma
12, D.Lgs. 46/1999. Evidenzia che l'avviso di addebito n. 41320180003587660000 si riferisce a contributi del 2017, l'avviso di addebito n. 41320180003587761000 si riferisce a contributi del 2013
ed entrambi sono stati presuntivamente notificati in data 17.1.2019.
2.4. Con il quarto motivo di appello il sig. ha impugnato la sentenza per difetto di Pt_1
motivazione ovvero insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge con riguardo alla nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi.
2.5. L'appellante infine ribadisce la contestazione dei titoli e di tutta la documentazione avversaria, ritenuta insufficiente e inconferente.
3. Si è costituita l contestando l'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto. Sostiene che si è formato il giudicato interno sul capo della sentenza non impugnato relativamente all'avvenuta risposta negativa dell all'istanza di sospensione legale CP_5
della riscossione. Eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c. per carente
5 individuazione dei motivi di appello, delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo di appello, l ne eccepisce la tardività e comunque CP_1
l'infondatezza alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. S.U. 30008/2019, n.
31917/2022, n. 34191/2022, n. 6058/2023, n. 4788/2024, n. 15365/2024). Precisa che la presente controversia non rientra tra quelle per le quali il protocollo d'intesa prevede l'esclusivo patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Osserva che in ogni caso il giudice può acquisire d'ufficio la documentazione necessaria a verificare la tempestività dell'opposizione e il compimento di atti interruttivi della prescrizione (ex multis Cass. n. 11798 del 2006 e n. 14755/2018).
Quanto al secondo motivo di appello, l eccepisce il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva sul punto (Cass. n. 24371/2019, S.U. 7514/2022); osserva comunque che l ha CP_5
depositato le ricevute di accettazione e di consegna delle pec e che la giurisprudenza richiamata ex
adverso è inconferente al caso di specie;
afferma poi la correttezza della sentenza impugnata alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 15979/2022, n. 982/2023, n.
6015/2023, n. 18684/2023, n. 5263/2024, n. 883/2024, n. 7175/2023) e di merito.
Quanto al terzo motivo di appello, l eccepisce il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva sul punto in quanto l'iscrizione a ruolo, la formazione del ruolo e tutta l'attività antecedente alla consegna del ruolo sono di competenza esclusiva dell'ente impositore ex D.P.R. 602/1973.
Rileva comunque la correttezza della sentenza impugnata atteso che controparte avrebbe dovuto far valere l'eccezione di decadenza ex art. 25 D.L. 46/1999 impugnando gli avvisi di addebito nel termine di 40 giorni dalla loro notifica (art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999).
Quanto al quarto motivo di appello, l evidenzia che il richiamo agli atti impositivi CP_1
divenuti definitivi assolve all'obbligo di motivazione: infatti il contribuente è già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, anche al fine del controllo
(meramente aritmetico) sull'esattezza delle somme a titolo di interessi (cfr. Cass. n. 8613/2011, n.
n. 2260/2022, S.U. 22281/2022).
4. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Precisa che – nelle CP_5
more del giudizio di appello – per tutti gli avvisi di addebito de quibus è stata chiesta e ottenuta la definizione agevolata, e rileva che pertanto è venuto meno l'interesse all'impugnazione. In ogni caso,
6 l si è difeso anche nel merito sostenendo l'infondatezza dei motivi di appello. CP_5
5. All'udienza del 3.4.2025 parte appellante ha aderito alla richiesta di cessazione della
CP_ materia del contendere a spese compensate. L ha confermato la richiesta di cessazione della materia del contendere in relazione a quanto depositato in atti. L si è rimessa Controparte_1
alla decisione della Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ 6. Il Collegio rileva che, a fronte del deposito da parte dell della documentazione relativa alle domande di definizione agevolata ed ai relativi pagamenti in relazione ai debiti per cui è causa,
alcuna contestazione specifica sul perfezionamento delle definizioni medesime e sugli avvenuti pagamenti è stata sollevata dalle parti. Anzi, come detto, parte appellante ha aderito alla richiesta
CP_ dell di dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
In riforma dell'impugnata sentenza deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate anche nei confronti dell Controparte_1
. In una valutazione globale dell'esito di entrambi i gradi di giudizio, deve essere
[...]
valorizzato il corretto comportamento dell'appellante che si è avvalso dell'istituto deflattivo
CP_ completando i pagamenti prima della costituzione, nel presente grado di giudizio, sia dell che dell e ponendo così definitivamente fine al presente contenzioso: Controparte_1
CP_ dalla documentazione dimessa dall emerge che gli ultimi pagamenti sono stati eseguiti nel luglio
CP_ 2024, mentre l e l'Agenzia si sono costituiti nel settembre 2024.
Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra tutte le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Venezia, il giorno 3.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
7 Silvia Burelli Paolo Talamo
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