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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/03/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8930/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8930/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DELLA MONICA UGO, elettivamente domiciliato in VIALE
GARIBALDI 19 84013 CAVA DE' TIRRENIpresso il difensore avv.
DELLA MONICA UGO
ATTORE IN OPPOSIZIONE pagina 1 di 9 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
CAPELLI MICHELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA
GIUSEPPE GARIBALDI 26 40053 VALSAMOGGIA - FRAZIONE
BAZZANOpresso il difensore avv. CAPELLI MICHELA
CONVENUTA, GIA' INGIUNGENTE ED OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 19 dicembre 2024.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Decreto ingiuntivo ottenuto da ( in breve): Controparte_1 CP_1
decreto 3018 del 2022.
Il decreto veniva emesso per la vendita di energia elettrica alla opponente.
La società attrice indicata sopra in intestazione (nel seguito ) si opponeva al decreto. Affermava come le fatture fossero state rigettate con pec. Nel merito, affermava non esistere il diritto fatto valere. In effetti, per la parte , era necessario verificare il contatore, cosa che la stessa aveva richiesto. Il contatore, in sintesi, non era fedele;
con la pagina 2 di 9 conseguenza che la non era debitrice e, in via probatoria, chiedeva consulenza.
Si costituiva CP_1
Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Affermava come i profili contestati – relativi al contatore –
riguardassero anni diversi (anteriori) da quelli delle fatturazioni. Con la conseguenza che la affermazione della opponente era puramente defatigatoria.
Concessa la provvisoria esecuzione in prima udienza, la causa si svolgeva per alcune udienze, come da verbale.
Alla udienza indicata sopra, la causa veniva trattenuta in decisione (19 dicembre 2024).
La circostanza che lo svolgimento del processo non sia più previsto come elemento indefettibile della sentenza consentirebbe anche di ometterlo integralmente. E' comunque sufficiente, a maggior ragione, quanto sopra.
Per quanto qui non narrato, si richiamano atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è infondata.
pagina 3 di 9 La opposizione si basa sulla asserita erroneità delle quantità di energia erogata.
La allegazione è del tutto generica e priva di elementi di convincimento;
di talché, anche come contestazione, non raggiunge la precisione richiesta dall'articolo 115 c.p.c. (“specificamente contestati”). Non sono infatti contestati i quantitativi ma, genericamente, “costi eccessivi” della energia. Il che, all'evidenza, è contestazione del tutto generica e compatibile con la allegazione di (la energia è aumentata di prezzo;
CP_1
non vi è contestazione sulla quantificazione non già della energia quanto,
piuttosto, del costo totale, irrilevante).
La parte avrebbe potuto, in contestazione precisa, affermare che quei consumi erano incompatibili con la attività svolta ed indicare elementi di convincimento in questo senso. Indicando picchi di consumi anomali
(per la attività) o simili.
In questo senso, la contestazione non è precisa e già sarebbe sufficiente per il rigetto della opposizione.
Privo di portata è il dato del contatore, che si riferisce a periodo diversi.
Al primo elemento – mancata specifica contestazione – si aggiunge il dato della produzione da parte di di documento, che Controparte_2
pagina 4 di 9 accerta i consumi. E' noto che è il distributore generale che indica i dati di energia erogata. Tale la prova data da CP_1
La opposizione è dunque infondata.
Il dispositivo deve essere di conferma del decreto ingiuntivo.
Infatti, pur se vi è stato pagamento, il titolo va confermato. E' appena il caso di sottolineare che non potrà pretendere la stessa somma una CP_1
seconda volta (se il decreto è stato pagato, non potrà essere richiesta la medesima somma due volte;
salve le spese di questa fase, qui liquidate).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Non vi è luogo a disporre condanna per lite temeraria, in danno di parte opponente (articolo 96 c.p.c.); come adombrato da CP_1
In via generale e di analisi in diritto della norma, si osserva come tale comma preveda una possibilità di liquidazione di somme, non necessariamente collegata al danno, come invece la condanna del primo comma del medesimo articolo. La norma, di cui al terzo comma, è
estremamente sintetica, soprattutto se rapportata a quella di cui al primo comma;
il primo comma prevede infatti una complessa fattispecie:
a) una condotta qualificata (mala f. o colpa grave); b) un evento (danno);
c) una distinzione fra parte della fattispecie che opera istanza di parte e una
liquidazione “anche di ufficio”. La norma del terzo comma non richiede pagina 5 di 9 alcun danno e non è dunque necessario il requisito di cui al punto b). In ordine al regime della domanda, la liquidazione di cui al terzo comma non richiede nemmeno una domanda di parte. Rimane dubbio se quanto meno il requisito sub a) una condotta qualificata (mala f. o colpa grave)
sia, comunque, necessario. Pur se la norma, di cui al terzo comma cit.,
non lo prevede, deve ritenersi che tale requisito sia necessario;
ché, altrimenti, la responsabilità aggravata sarebbe del tutto ingiustificata;
non si comprende, infatti, senza tale profilo, per quale ragione alcuni soccombenti ricevano la condanna aggravata ed altri no. Solo una condotta processuale analoga a quella del primo comma può giustificare una condanna di tal fatta;
che, a quel punto, assume ragionevolezza, anche in un'ottica lato sensu sanzionatoria.
Pertanto, è coessenziale al sistema ed alla logica dello stesso che il requisito, di cui si è detto, sia parte della fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo 96 codice di procedura civile.
Ritiene questo giudice che possano inquadrarsi nella fattispecie tutte quelle condotte processuali che siano ispirate o da mala fede o da colpa grave, interpretate come subito oltre.
Per mala fede, si deve intendere una ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia pagina 6 di 9 possibile discutere in punto a veridicità di una certa questione di fatto.
Ben è consapevole questo giudice che la riflessione chiovendiana - in ordine al dovere di dire la verità in capo alle parti nel processo civile - non sia assestata. E' però quanto meno da ritenere contraria a buona fede quella affermazione, falsa, che non può essere considerata suscettiva di errore dalla parte: l'esempio è di chi neghi la veridicità di una sottoscrizione propria o affermi la veridicità di una sottoscrizione della
controparte (in questa ultima sottoipotesi, quanto chi utilizzi un documento con firma falsa sia consapevole della falsità della stessa). Per
colpa grave, a sua volta, si deve intendere una difesa che sia talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o della eccezione;
la gravità della condotta non è necessariamente legata ad intenti defatigatori o di allungamento della procedura (intenti che comunque aggraverebbero la condotta ulteriormente); quanto piuttosto alla sola inverosimiglianza della difesa.
In tal modo, sia pure per grave negligenza o imprudenza, si perviene ad un vero e proprio uso non ortodosso dello strumento processuale che,
proprio perché a tutela di diritti e garanzia costituzionale (24 Cost.) richiede un uso, da parte dei consociati, ispirato a prudenza e diligenza.
Nel caso di specie, non si rinviene una condotta di tal fatta.
pagina 7 di 9 E' pur vero che, nelle prime difese, non era ben chiarito che i malfunzionamenti erano riferiti ad anni precedenti;
si intende i malfunzionamenti (asseriti) del contatore.
Non vi è in questo una condotta contraria ai doveri di cui ad articolo 88
c.p.c.; né mala fede, nel senso di una volontaria rappresentazione inesatta della realtà.
Per il resto, le difese di parte opponente, pur se in una situazione di chiara ed indubitabile soccombenza, sono comunque coerenti con i canoni di buona fede.
Alla corta: opposizione infondata, non temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
8930/2022;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE la opposizione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi previsti, spese del monitorio quali liquidate in decreto.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
pagina 8 di 9 4. CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di questa fase di opposizione, spese che si aggiungono a quelle del monitorio e che si liquidano in: euro 5.077,00 per compensi;
euro 761,55 per spese generali;
per un totale di euro 5.838,55. Su tale somma,
ed Iva, secondo il regime di competenza. Pt_2
5. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 11 marzo 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8930/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DELLA MONICA UGO, elettivamente domiciliato in VIALE
GARIBALDI 19 84013 CAVA DE' TIRRENIpresso il difensore avv.
DELLA MONICA UGO
ATTORE IN OPPOSIZIONE pagina 1 di 9 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
CAPELLI MICHELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA
GIUSEPPE GARIBALDI 26 40053 VALSAMOGGIA - FRAZIONE
BAZZANOpresso il difensore avv. CAPELLI MICHELA
CONVENUTA, GIA' INGIUNGENTE ED OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 19 dicembre 2024.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Decreto ingiuntivo ottenuto da ( in breve): Controparte_1 CP_1
decreto 3018 del 2022.
Il decreto veniva emesso per la vendita di energia elettrica alla opponente.
La società attrice indicata sopra in intestazione (nel seguito ) si opponeva al decreto. Affermava come le fatture fossero state rigettate con pec. Nel merito, affermava non esistere il diritto fatto valere. In effetti, per la parte , era necessario verificare il contatore, cosa che la stessa aveva richiesto. Il contatore, in sintesi, non era fedele;
con la pagina 2 di 9 conseguenza che la non era debitrice e, in via probatoria, chiedeva consulenza.
Si costituiva CP_1
Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Affermava come i profili contestati – relativi al contatore –
riguardassero anni diversi (anteriori) da quelli delle fatturazioni. Con la conseguenza che la affermazione della opponente era puramente defatigatoria.
Concessa la provvisoria esecuzione in prima udienza, la causa si svolgeva per alcune udienze, come da verbale.
Alla udienza indicata sopra, la causa veniva trattenuta in decisione (19 dicembre 2024).
La circostanza che lo svolgimento del processo non sia più previsto come elemento indefettibile della sentenza consentirebbe anche di ometterlo integralmente. E' comunque sufficiente, a maggior ragione, quanto sopra.
Per quanto qui non narrato, si richiamano atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è infondata.
pagina 3 di 9 La opposizione si basa sulla asserita erroneità delle quantità di energia erogata.
La allegazione è del tutto generica e priva di elementi di convincimento;
di talché, anche come contestazione, non raggiunge la precisione richiesta dall'articolo 115 c.p.c. (“specificamente contestati”). Non sono infatti contestati i quantitativi ma, genericamente, “costi eccessivi” della energia. Il che, all'evidenza, è contestazione del tutto generica e compatibile con la allegazione di (la energia è aumentata di prezzo;
CP_1
non vi è contestazione sulla quantificazione non già della energia quanto,
piuttosto, del costo totale, irrilevante).
La parte avrebbe potuto, in contestazione precisa, affermare che quei consumi erano incompatibili con la attività svolta ed indicare elementi di convincimento in questo senso. Indicando picchi di consumi anomali
(per la attività) o simili.
In questo senso, la contestazione non è precisa e già sarebbe sufficiente per il rigetto della opposizione.
Privo di portata è il dato del contatore, che si riferisce a periodo diversi.
Al primo elemento – mancata specifica contestazione – si aggiunge il dato della produzione da parte di di documento, che Controparte_2
pagina 4 di 9 accerta i consumi. E' noto che è il distributore generale che indica i dati di energia erogata. Tale la prova data da CP_1
La opposizione è dunque infondata.
Il dispositivo deve essere di conferma del decreto ingiuntivo.
Infatti, pur se vi è stato pagamento, il titolo va confermato. E' appena il caso di sottolineare che non potrà pretendere la stessa somma una CP_1
seconda volta (se il decreto è stato pagato, non potrà essere richiesta la medesima somma due volte;
salve le spese di questa fase, qui liquidate).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Non vi è luogo a disporre condanna per lite temeraria, in danno di parte opponente (articolo 96 c.p.c.); come adombrato da CP_1
In via generale e di analisi in diritto della norma, si osserva come tale comma preveda una possibilità di liquidazione di somme, non necessariamente collegata al danno, come invece la condanna del primo comma del medesimo articolo. La norma, di cui al terzo comma, è
estremamente sintetica, soprattutto se rapportata a quella di cui al primo comma;
il primo comma prevede infatti una complessa fattispecie:
a) una condotta qualificata (mala f. o colpa grave); b) un evento (danno);
c) una distinzione fra parte della fattispecie che opera istanza di parte e una
liquidazione “anche di ufficio”. La norma del terzo comma non richiede pagina 5 di 9 alcun danno e non è dunque necessario il requisito di cui al punto b). In ordine al regime della domanda, la liquidazione di cui al terzo comma non richiede nemmeno una domanda di parte. Rimane dubbio se quanto meno il requisito sub a) una condotta qualificata (mala f. o colpa grave)
sia, comunque, necessario. Pur se la norma, di cui al terzo comma cit.,
non lo prevede, deve ritenersi che tale requisito sia necessario;
ché, altrimenti, la responsabilità aggravata sarebbe del tutto ingiustificata;
non si comprende, infatti, senza tale profilo, per quale ragione alcuni soccombenti ricevano la condanna aggravata ed altri no. Solo una condotta processuale analoga a quella del primo comma può giustificare una condanna di tal fatta;
che, a quel punto, assume ragionevolezza, anche in un'ottica lato sensu sanzionatoria.
Pertanto, è coessenziale al sistema ed alla logica dello stesso che il requisito, di cui si è detto, sia parte della fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo 96 codice di procedura civile.
Ritiene questo giudice che possano inquadrarsi nella fattispecie tutte quelle condotte processuali che siano ispirate o da mala fede o da colpa grave, interpretate come subito oltre.
Per mala fede, si deve intendere una ipotesi nella quale la parte abbia affermato il falso o negato il vero, in situazioni nelle quali non sia pagina 6 di 9 possibile discutere in punto a veridicità di una certa questione di fatto.
Ben è consapevole questo giudice che la riflessione chiovendiana - in ordine al dovere di dire la verità in capo alle parti nel processo civile - non sia assestata. E' però quanto meno da ritenere contraria a buona fede quella affermazione, falsa, che non può essere considerata suscettiva di errore dalla parte: l'esempio è di chi neghi la veridicità di una sottoscrizione propria o affermi la veridicità di una sottoscrizione della
controparte (in questa ultima sottoipotesi, quanto chi utilizzi un documento con firma falsa sia consapevole della falsità della stessa). Per
colpa grave, a sua volta, si deve intendere una difesa che sia talmente priva di verosimiglianza da essere assolutamente impossibile un accoglimento della domanda o della eccezione;
la gravità della condotta non è necessariamente legata ad intenti defatigatori o di allungamento della procedura (intenti che comunque aggraverebbero la condotta ulteriormente); quanto piuttosto alla sola inverosimiglianza della difesa.
In tal modo, sia pure per grave negligenza o imprudenza, si perviene ad un vero e proprio uso non ortodosso dello strumento processuale che,
proprio perché a tutela di diritti e garanzia costituzionale (24 Cost.) richiede un uso, da parte dei consociati, ispirato a prudenza e diligenza.
Nel caso di specie, non si rinviene una condotta di tal fatta.
pagina 7 di 9 E' pur vero che, nelle prime difese, non era ben chiarito che i malfunzionamenti erano riferiti ad anni precedenti;
si intende i malfunzionamenti (asseriti) del contatore.
Non vi è in questo una condotta contraria ai doveri di cui ad articolo 88
c.p.c.; né mala fede, nel senso di una volontaria rappresentazione inesatta della realtà.
Per il resto, le difese di parte opponente, pur se in una situazione di chiara ed indubitabile soccombenza, sono comunque coerenti con i canoni di buona fede.
Alla corta: opposizione infondata, non temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
8930/2022;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RESPINGE la opposizione.
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi previsti, spese del monitorio quali liquidate in decreto.
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
pagina 8 di 9 4. CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di questa fase di opposizione, spese che si aggiungono a quelle del monitorio e che si liquidano in: euro 5.077,00 per compensi;
euro 761,55 per spese generali;
per un totale di euro 5.838,55. Su tale somma,
ed Iva, secondo il regime di competenza. Pt_2
5. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 11 marzo 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
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