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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/10/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 561/2020 RGAC
CORTE D'APPELLO
DI GG RI
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 561/2020 vertente
TRA
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp. p.t. (C.F. ), con Avv. Debora Raso Parte_2 C.F._1
(c.f. ) - pec: C.F._2 Email_1
-appellante-
CONTRO
(GIÀ ) (C.F. COroparte_1 COroparte_2
) con avv. Cesare Giovanni Grassini (c.f. ) - pec: P.IVA_2 C.F._3
Email_2
-appellata- OGGETTO: somministrazione;
appello avverso la sentenza n. 128/2020 emessa e pubblicata dal Tribunale di Palmi in data 07/02/2020 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 1948/2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione in primo grado notificato il 22.11.2018, la società
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
607/2018 (RG 1638/2018) emesso dal Tribunale di Palmi il 09.10.2018 e notificato il
06.11.2018, con cui si ingiungeva il pagamento della somma € 14.044,49 oltre accessori di legge per delle forniture di energia elettrica non pagate.
A sostegno dell'opposizione parte opponente lamentava la mancanza di contratto sottoscritto tra le parti nonché l'assenza di contatore che rendeva pertanto impossibile la misurazione e la prova del consumo.
Deduceva, altresì, che il prospetto contabile prodotto in sede di giudizio monitorio fosse privo di elementi oggettivi (prezzo unitario, dettaglio consumi) e, pertanto, non idoneo a fondare la pretesa e che comunque la stessa era prescritta, considerato che la diffida di pagamento era stata inviata a mezzo della società privata “Nexive”, senza prova di ricezione, e che, pertanto, la stessa doveva reputarsi inidonea a interrompere la prescrizione.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 16.05.2019 si costituiva in giudizio la società (già ) che COroparte_1 COroparte_2 contestava l'opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto con formale richiesta di provvisoria esecuzione.
Deduceva, in particolare, che il contratto era stato sottoscritto tra le parti attraverso l'accettazione di un preventivo datato 13.05.2014 e regolarmente allegato alla comparsa.
Precisava che il contatore risultava regolarmente installato al momento della erogazione cui le fatture si riferivano e che proprio la presenza del contratto e dei consumi rilevati dal distributore confermavano l'effettiva erogazione del servizio.
Dava atto che la diffida di pagamento era stata regolarmente notificata e che, in ogni caso, non erano maturati i termini prescrizionali quinquennali. Evidenziava, infine, la specificità dei consumi contabilizzati dalla società opposta, apparendo la contestazione di controparte pretestuosa e priva di fondamento. La causa veniva istruita sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 07.02.2020 il Tribunale di Palmi disponeva procedersi alla discussione orale della causa ed in pari dati emetteva la sentenza n. 128/2020, a mezzo della quale respingeva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e compensava tra le parti le spese di lite.
2.Con atto di citazione in appello notificato il 29.10.2020 ed iscritto a ruolo il 07.11.2020 parte appellante impugnava la sentenza n. 128/2020 del Tribunale di Palmi lamentando, con un primo motivo di appello, l'inesistenza del contratto. Precisava, al riguardo, che il documento prodotto in primo grado dall'odierna appellata fosse un semplice preventivo e non un contratto firmato e che la società non aveva mai sostenuto Pt_1 le spese di allacciamento necessarie ai fine della effettiva conclusione di un contratto tra le parti.
Con un secondo motivo di appello lamentava l'inesistenza di un contatore. In particolare CO lamentava che il non produceva alcuna prova circa l'esistenza di un contatore e del luogo ove l'asserita fornitura di energia elettrica veniva presuntivamente erogata, ma si limitava a sostenere di aver fornito energia alla “ presso Via Parte_1
Telesio 4 in Rosarno (RC), contraddistinta dal codice POD IT001E79132341, con emissione di fatture, però, relative ad una diversa fornitura di energia in Loc. Carmine
B SN – 89025 Rosarno, contraddistinta da diverso codice POD IT001E791323461 . CO Evidenziava la lacunosa documentazione prodotta dal in merito al metodo di contabilizzazione dei consumi utilizzato, atteso che nessuna traccia esisterebbe dell'installazione di un contatore e del suo corretto funzionamento (nessun verbale di ricognizione tecnica del contatore, nessuna lettura dei dati, ecc..).
Con un terzo motivo di appello parte appellante contestava l'efficacia probatoria delle fatture poste a sostegno della pretesa creditoria. La loro natura di atti unilaterali li renderebbe meri documenti contabili, privi di valore probatorio autonomo in sede di cognizione piena. A fronte della contestazione dei consumi controparte avrebbe omesso di fornire adeguata prova degli stessi, sicchè avrebbe errato il giudice nel confermare il decreto ingiuntivo.
Con un quarto ed ultimo motivo di appello chiedeva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione su cui il giudice aveva omesso di pronunciarsi.
L'appellante insisteva, pertanto, per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per l'integrale riforma della stessa e la conseguente revoca del decreto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.05.2021 si costituiva il
[...]
(già ) che, in via preliminare, COroparte_1 COroparte_2 eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Sempre in via preliminare chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata;
nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 28.05.2021, a scioglimento della riserva assunta, la Corte riteneva l'insussistenza dei presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con successiva ordinanza del 11.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata in sede di costituzione, è infondata.
La fattispecie in esame va inquadrata nella casistica antecedente alla riforma disposta dal D. Lgs. n. 149/2022, con la quale è stato modificato l'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore.
Il precedente testo dell'art. 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n.83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare a delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'interpretazione del citato articolo ha sollecitato più volte l'intervento della giurisprudenza di legittimità e in particolare delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con sentenza n.27199 del 16 novembre 2017 (in senso conforme anche
Ord. SS.UU. n. 36481 del 13.12.2022), hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012,
n.83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o chen debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”
Sulla scorta di tale principio, non vi è la necessità di redazione di un progetto alternativo di sentenza, né di alcun “vacuo formalismo” o di una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata.
Ciò che rileva, piuttosto, è la chiara ed inequivoca indicazioni delle censure mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice.
Nel caso de quo, dall'esame dell'atto di appello emerge che l'appellante ha manifestato le ragioni poste a sostegno della propria impugnazione, deducendo le critiche alla sentenza di primo grado, che si sostanziano nella errata valutazione delle risultanze istruttorie e nella omessa considerazione delle circostanze fattuali da parte del giudice di prime cure. Alla luce di siffatte considerazioni e valutazioni, la Corte ritiene che l'atto rispetti i requisiti minimi richiesti dall'art. 342 c.p.c. per consentire il vaglio dell'impugnazione nel merito, essendo individuabili le ragioni della contestazione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
4.Nel merito, tuttavia, l'appello risulta infondato e non può trovare accoglimento.
Ritiene infatti la Corte di concordare con le conclusioni a cui è giunto il Giudice di primo grado e quindi di ritenere infondata la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
E, infatti, privi di pregio appaiono i motivi di appello proposti che, per ragioni argomentative ed espositive, possono trattarsi congiuntamente.
Ritiene infatti l'odierno collegio giudicante che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sia stata fornita giudizialmente la prova del contratto sottoscritto tra le parti.
Giova in proposito osservare che, in primo luogo, non esiste un obbligo di forma scritta per i contratti di somministrazione diversi da quelli conclusi dalle pubbliche amministrazioni.
In proposito, costante è l'indirizzo di legittimità secondo cui “..il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem”: la sua conclusione può avvenire anche per “facta concludentia” e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici”. (Cass. Civ., n. 20267 del 14.07.2023).
Ciò detto deve, nondimeno, attribuirsi valore contrattuale al preventivo firmato per accettazione dalla società appellante del 13.05.14.
E infatti, la presenza in tale documento di elementi essenziali quali i corrispettivi economici, condizioni tecniche e le clausole relative al deposito cauzionale con l'indicazione del codice POD rendono il documento conforme ai requisiti di trasparenza e completezza richiesti ex lege.
Priva di pregio è, in proposito, la contestazione di parte appellante che vorrebbe negare la natura contrattuale del documento firmato per accettazione sulla scorta del mancato pagamento dei costi di allacciamento.
Osserva il collegio che tali spese cui fa esplicito riferimento il preventivo in discorso, risultano contabilizzate e richieste in pagamento proprio in una delle fatture rimaste impagate ovvero la fattura n..5062 finale del mese di luglio 2014).
Ancora, contrariamente a quanto riferito dall'appellante, nessun dubbio sussiste in ordine all'indirizzo di erogazione dell'energia elettrica.
E infatti le fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo individuano un codice
OD (identificativo del punto di prelievo e di immissione sulla rete del distributore) identificativo n. 791323461 loc. Carmine Rosarno corrispondente a quello indicato nel preventivo del 23.05.14, senza che assuma alcun rilievo l'indicazione errata, frutto di un mero errore materiale, del codice OD indicato in comparsa di costituzione nel giudizio instaurato a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Ancora proprio il riferimento all'addebito del contributo di allacciamento alla rete in fattura, appare sufficiente a ritenere in via presuntiva l'esistenza del contatore al momento dell'erogazione dell'energia a cui peraltro le stesse fatture si riferiscono, indicando anche il tipo di contatore utilizzato dalla società; peraltro, appare inverosimile che una società attiva nel settore delle costruzioni metalliche non riceva una fornitura di energia elettrica tenuto conto poi che non è stato neppure dedotta dall'appellante la fornitura di energia da parte di altra società operante nel settore.
Quanto alla quantificazione dei consumi, contrariamente a quanto riferito dall'appellante l'opposto/appellato ha fornito in primo grado prova dei consumi addebitati con la produzione in primo grado delle fatture contenenti indicazioni dettagliate dei consumi registrati e dei costi applicati e dei prezzi unitari dell'energia erogata, a fronte di una contestazione di eccessività degli stessi che appare assolutamente generica e pertanto priva di pregio, non avendo il cliente dedotto in alcun modo malfunzionamenti, attività illecite di terzi attraverso la produzione, in ossequio al principio di vicinanza della prova, anche di documentazione idonea a far presumere delle anomalie nelle rilevazioni dei consumi, non bastando, ad avviso dell'odierno collegio giudicante, una generica doglianza di eccessività della pretesa a confutare il valore probatorio presuntivo delle fatturazioni (Cass. 297.2020: Se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita.)
Cosi infatti scriveva nell'atto di opposizione la società (p.3 e 4 atto di opposizione):
La società opponente non ha mai consumato il quantitativo di energia riguardo al quale
l'opposta pretende la somma di € 14.044,49=. Appare davvero inverosimile che la
“ abbia omesso il pagamento di numerose fatture per Parte_1 diversi anni e il abbia continuato, comunque, a fornire COroparte_1
l'energia senza procedere alla sospensione della fornitura…Qualora il “
[...]
dovesse provare l'esistenza di un contratto, si contesta sin COroparte_1
d'adesso il quantum richiesto perché, si evidenzia, appare eccessivo e tutto da provare….Difatti, occorre dimostrare che esiste (ed esisteva al momento dell'asserita fornitura) un contatore, che questo abbia funzionato perfettamente, che ci sia stata una regolare rilevazione dei consumi e la prova della regolare trasmissione dei dati del contatore dal parte della società somministrante nei riguardi del somministrato)
È evidente che nei rapporti di somministrazione come quello in esame, i consumi sono contabilizzati mediante un contatore e la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità.
Priva di pregio appare anche il motivo di appello relativo alla prescrizione dei crediti azionati. In proposito, osserva l'odierno collegio giudicante che, come evidenziato dall'appellante, il giudice di prime cure, invocando il principio della ragione più liquida, ometteva di pronunciarsi sulla questione che, invero, costituiva un antecedente logico giuridico della decisione di rigetto che in alcun modo poteva reputarsi assorbito dalla decisione resa.
Nondimeno anche tale motivo di impugnazione appare privo di pregio.
E infatti le fatture emesse e per le quali è stato ottenuto il decreto ingiuntivo si riferiscono a periodi di fatturazione che vanno dal luglio 2014 al 2017.
La giurisprudenza di legittimità, con più pronunce, ha affermato che in materia di somministrazione con pagamento dei corrispettivi con ciclicità inferiore all'anno, al diritto dei corrispettivi si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c (Cass. Civ. sentenza n.6209/1999).
Considerato che il decreto ingiuntivo ottenuto è stato notificato il 06.11.18 deve ritenersi che il termine prescrizionale quinquennale non fosse ancora decorso al momento della richiesta di pagamento con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata, senza che rilevi ai fine della valutazione dell'interruzione della prescrizione, il valore legale della diffida di pagamento eseguita tramite posta privata.
Da quanto innanzi esposto ne consegue il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
5.Al totale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante società
[...]
” alle spese di lite in favore di Parte_1 COroparte_1
.
[...]
Le spese sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti in relazione al valore dichiarato della causa di appello (€ 14.044,49, complessità bassa, valori minimi).
Applicando il DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, le spese a favore del devono liquidarsi in € 2.906,00 per il presente grado COroparte_4
(fase di studio della controversia, valore minimo, € 567,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 461,00); fase istruttoria e/o trattazione € 922,00; fase decisionale, valore minimo € 956,00) oltre IVA, CPA e spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 c.1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art.1 comma
17 della L. 228/2012, certamente applicabile al presente atto di appello, proposto nel
2020, deve darsi atto di aver totalmente respinto l'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 128/2020 del Tribunale di Palmi emessa il 07.02.2020 e pubblicata in pari data, nel procedimento n.561/2020 R.G.A.C. così provvede:
- Rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- NA l'appellante (P.I. Parte_1
) in persona del legale rapp. p.t. (c.f. P.IVA_1 Parte_2
) alle spese di lite del presente grado che si liquidano, ai C.F._1 sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022, in € 2906,00, a favore di
[...]
(già ) oltre IVA, CPA e spese COroparte_1 COroparte_2 forfetarie come per legge;
Ai termini dell'art.13 del T.U. n. 115 del 30.05.2002, si attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 17.10.25
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente
Dott.ssa PA IT
CORTE D'APPELLO
DI GG RI
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 561/2020 vertente
TRA
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp. p.t. (C.F. ), con Avv. Debora Raso Parte_2 C.F._1
(c.f. ) - pec: C.F._2 Email_1
-appellante-
CONTRO
(GIÀ ) (C.F. COroparte_1 COroparte_2
) con avv. Cesare Giovanni Grassini (c.f. ) - pec: P.IVA_2 C.F._3
Email_2
-appellata- OGGETTO: somministrazione;
appello avverso la sentenza n. 128/2020 emessa e pubblicata dal Tribunale di Palmi in data 07/02/2020 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 1948/2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione in primo grado notificato il 22.11.2018, la società
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
607/2018 (RG 1638/2018) emesso dal Tribunale di Palmi il 09.10.2018 e notificato il
06.11.2018, con cui si ingiungeva il pagamento della somma € 14.044,49 oltre accessori di legge per delle forniture di energia elettrica non pagate.
A sostegno dell'opposizione parte opponente lamentava la mancanza di contratto sottoscritto tra le parti nonché l'assenza di contatore che rendeva pertanto impossibile la misurazione e la prova del consumo.
Deduceva, altresì, che il prospetto contabile prodotto in sede di giudizio monitorio fosse privo di elementi oggettivi (prezzo unitario, dettaglio consumi) e, pertanto, non idoneo a fondare la pretesa e che comunque la stessa era prescritta, considerato che la diffida di pagamento era stata inviata a mezzo della società privata “Nexive”, senza prova di ricezione, e che, pertanto, la stessa doveva reputarsi inidonea a interrompere la prescrizione.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 16.05.2019 si costituiva in giudizio la società (già ) che COroparte_1 COroparte_2 contestava l'opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto con formale richiesta di provvisoria esecuzione.
Deduceva, in particolare, che il contratto era stato sottoscritto tra le parti attraverso l'accettazione di un preventivo datato 13.05.2014 e regolarmente allegato alla comparsa.
Precisava che il contatore risultava regolarmente installato al momento della erogazione cui le fatture si riferivano e che proprio la presenza del contratto e dei consumi rilevati dal distributore confermavano l'effettiva erogazione del servizio.
Dava atto che la diffida di pagamento era stata regolarmente notificata e che, in ogni caso, non erano maturati i termini prescrizionali quinquennali. Evidenziava, infine, la specificità dei consumi contabilizzati dalla società opposta, apparendo la contestazione di controparte pretestuosa e priva di fondamento. La causa veniva istruita sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 07.02.2020 il Tribunale di Palmi disponeva procedersi alla discussione orale della causa ed in pari dati emetteva la sentenza n. 128/2020, a mezzo della quale respingeva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e compensava tra le parti le spese di lite.
2.Con atto di citazione in appello notificato il 29.10.2020 ed iscritto a ruolo il 07.11.2020 parte appellante impugnava la sentenza n. 128/2020 del Tribunale di Palmi lamentando, con un primo motivo di appello, l'inesistenza del contratto. Precisava, al riguardo, che il documento prodotto in primo grado dall'odierna appellata fosse un semplice preventivo e non un contratto firmato e che la società non aveva mai sostenuto Pt_1 le spese di allacciamento necessarie ai fine della effettiva conclusione di un contratto tra le parti.
Con un secondo motivo di appello lamentava l'inesistenza di un contatore. In particolare CO lamentava che il non produceva alcuna prova circa l'esistenza di un contatore e del luogo ove l'asserita fornitura di energia elettrica veniva presuntivamente erogata, ma si limitava a sostenere di aver fornito energia alla “ presso Via Parte_1
Telesio 4 in Rosarno (RC), contraddistinta dal codice POD IT001E79132341, con emissione di fatture, però, relative ad una diversa fornitura di energia in Loc. Carmine
B SN – 89025 Rosarno, contraddistinta da diverso codice POD IT001E791323461 . CO Evidenziava la lacunosa documentazione prodotta dal in merito al metodo di contabilizzazione dei consumi utilizzato, atteso che nessuna traccia esisterebbe dell'installazione di un contatore e del suo corretto funzionamento (nessun verbale di ricognizione tecnica del contatore, nessuna lettura dei dati, ecc..).
Con un terzo motivo di appello parte appellante contestava l'efficacia probatoria delle fatture poste a sostegno della pretesa creditoria. La loro natura di atti unilaterali li renderebbe meri documenti contabili, privi di valore probatorio autonomo in sede di cognizione piena. A fronte della contestazione dei consumi controparte avrebbe omesso di fornire adeguata prova degli stessi, sicchè avrebbe errato il giudice nel confermare il decreto ingiuntivo.
Con un quarto ed ultimo motivo di appello chiedeva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione su cui il giudice aveva omesso di pronunciarsi.
L'appellante insisteva, pertanto, per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per l'integrale riforma della stessa e la conseguente revoca del decreto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.05.2021 si costituiva il
[...]
(già ) che, in via preliminare, COroparte_1 COroparte_2 eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Sempre in via preliminare chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata;
nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 28.05.2021, a scioglimento della riserva assunta, la Corte riteneva l'insussistenza dei presupposti per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con successiva ordinanza del 11.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata in sede di costituzione, è infondata.
La fattispecie in esame va inquadrata nella casistica antecedente alla riforma disposta dal D. Lgs. n. 149/2022, con la quale è stato modificato l'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore.
Il precedente testo dell'art. 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n.83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare a delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'interpretazione del citato articolo ha sollecitato più volte l'intervento della giurisprudenza di legittimità e in particolare delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con sentenza n.27199 del 16 novembre 2017 (in senso conforme anche
Ord. SS.UU. n. 36481 del 13.12.2022), hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012,
n.83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o chen debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”
Sulla scorta di tale principio, non vi è la necessità di redazione di un progetto alternativo di sentenza, né di alcun “vacuo formalismo” o di una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata.
Ciò che rileva, piuttosto, è la chiara ed inequivoca indicazioni delle censure mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice.
Nel caso de quo, dall'esame dell'atto di appello emerge che l'appellante ha manifestato le ragioni poste a sostegno della propria impugnazione, deducendo le critiche alla sentenza di primo grado, che si sostanziano nella errata valutazione delle risultanze istruttorie e nella omessa considerazione delle circostanze fattuali da parte del giudice di prime cure. Alla luce di siffatte considerazioni e valutazioni, la Corte ritiene che l'atto rispetti i requisiti minimi richiesti dall'art. 342 c.p.c. per consentire il vaglio dell'impugnazione nel merito, essendo individuabili le ragioni della contestazione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
4.Nel merito, tuttavia, l'appello risulta infondato e non può trovare accoglimento.
Ritiene infatti la Corte di concordare con le conclusioni a cui è giunto il Giudice di primo grado e quindi di ritenere infondata la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
E, infatti, privi di pregio appaiono i motivi di appello proposti che, per ragioni argomentative ed espositive, possono trattarsi congiuntamente.
Ritiene infatti l'odierno collegio giudicante che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sia stata fornita giudizialmente la prova del contratto sottoscritto tra le parti.
Giova in proposito osservare che, in primo luogo, non esiste un obbligo di forma scritta per i contratti di somministrazione diversi da quelli conclusi dalle pubbliche amministrazioni.
In proposito, costante è l'indirizzo di legittimità secondo cui “..il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem”: la sua conclusione può avvenire anche per “facta concludentia” e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici”. (Cass. Civ., n. 20267 del 14.07.2023).
Ciò detto deve, nondimeno, attribuirsi valore contrattuale al preventivo firmato per accettazione dalla società appellante del 13.05.14.
E infatti, la presenza in tale documento di elementi essenziali quali i corrispettivi economici, condizioni tecniche e le clausole relative al deposito cauzionale con l'indicazione del codice POD rendono il documento conforme ai requisiti di trasparenza e completezza richiesti ex lege.
Priva di pregio è, in proposito, la contestazione di parte appellante che vorrebbe negare la natura contrattuale del documento firmato per accettazione sulla scorta del mancato pagamento dei costi di allacciamento.
Osserva il collegio che tali spese cui fa esplicito riferimento il preventivo in discorso, risultano contabilizzate e richieste in pagamento proprio in una delle fatture rimaste impagate ovvero la fattura n..5062 finale del mese di luglio 2014).
Ancora, contrariamente a quanto riferito dall'appellante, nessun dubbio sussiste in ordine all'indirizzo di erogazione dell'energia elettrica.
E infatti le fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo individuano un codice
OD (identificativo del punto di prelievo e di immissione sulla rete del distributore) identificativo n. 791323461 loc. Carmine Rosarno corrispondente a quello indicato nel preventivo del 23.05.14, senza che assuma alcun rilievo l'indicazione errata, frutto di un mero errore materiale, del codice OD indicato in comparsa di costituzione nel giudizio instaurato a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Ancora proprio il riferimento all'addebito del contributo di allacciamento alla rete in fattura, appare sufficiente a ritenere in via presuntiva l'esistenza del contatore al momento dell'erogazione dell'energia a cui peraltro le stesse fatture si riferiscono, indicando anche il tipo di contatore utilizzato dalla società; peraltro, appare inverosimile che una società attiva nel settore delle costruzioni metalliche non riceva una fornitura di energia elettrica tenuto conto poi che non è stato neppure dedotta dall'appellante la fornitura di energia da parte di altra società operante nel settore.
Quanto alla quantificazione dei consumi, contrariamente a quanto riferito dall'appellante l'opposto/appellato ha fornito in primo grado prova dei consumi addebitati con la produzione in primo grado delle fatture contenenti indicazioni dettagliate dei consumi registrati e dei costi applicati e dei prezzi unitari dell'energia erogata, a fronte di una contestazione di eccessività degli stessi che appare assolutamente generica e pertanto priva di pregio, non avendo il cliente dedotto in alcun modo malfunzionamenti, attività illecite di terzi attraverso la produzione, in ossequio al principio di vicinanza della prova, anche di documentazione idonea a far presumere delle anomalie nelle rilevazioni dei consumi, non bastando, ad avviso dell'odierno collegio giudicante, una generica doglianza di eccessività della pretesa a confutare il valore probatorio presuntivo delle fatturazioni (Cass. 297.2020: Se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, individuandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di controllo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita.)
Cosi infatti scriveva nell'atto di opposizione la società (p.3 e 4 atto di opposizione):
La società opponente non ha mai consumato il quantitativo di energia riguardo al quale
l'opposta pretende la somma di € 14.044,49=. Appare davvero inverosimile che la
“ abbia omesso il pagamento di numerose fatture per Parte_1 diversi anni e il abbia continuato, comunque, a fornire COroparte_1
l'energia senza procedere alla sospensione della fornitura…Qualora il “
[...]
dovesse provare l'esistenza di un contratto, si contesta sin COroparte_1
d'adesso il quantum richiesto perché, si evidenzia, appare eccessivo e tutto da provare….Difatti, occorre dimostrare che esiste (ed esisteva al momento dell'asserita fornitura) un contatore, che questo abbia funzionato perfettamente, che ci sia stata una regolare rilevazione dei consumi e la prova della regolare trasmissione dei dati del contatore dal parte della società somministrante nei riguardi del somministrato)
È evidente che nei rapporti di somministrazione come quello in esame, i consumi sono contabilizzati mediante un contatore e la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità.
Priva di pregio appare anche il motivo di appello relativo alla prescrizione dei crediti azionati. In proposito, osserva l'odierno collegio giudicante che, come evidenziato dall'appellante, il giudice di prime cure, invocando il principio della ragione più liquida, ometteva di pronunciarsi sulla questione che, invero, costituiva un antecedente logico giuridico della decisione di rigetto che in alcun modo poteva reputarsi assorbito dalla decisione resa.
Nondimeno anche tale motivo di impugnazione appare privo di pregio.
E infatti le fatture emesse e per le quali è stato ottenuto il decreto ingiuntivo si riferiscono a periodi di fatturazione che vanno dal luglio 2014 al 2017.
La giurisprudenza di legittimità, con più pronunce, ha affermato che in materia di somministrazione con pagamento dei corrispettivi con ciclicità inferiore all'anno, al diritto dei corrispettivi si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c (Cass. Civ. sentenza n.6209/1999).
Considerato che il decreto ingiuntivo ottenuto è stato notificato il 06.11.18 deve ritenersi che il termine prescrizionale quinquennale non fosse ancora decorso al momento della richiesta di pagamento con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata, senza che rilevi ai fine della valutazione dell'interruzione della prescrizione, il valore legale della diffida di pagamento eseguita tramite posta privata.
Da quanto innanzi esposto ne consegue il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
5.Al totale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante società
[...]
” alle spese di lite in favore di Parte_1 COroparte_1
.
[...]
Le spese sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti in relazione al valore dichiarato della causa di appello (€ 14.044,49, complessità bassa, valori minimi).
Applicando il DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, le spese a favore del devono liquidarsi in € 2.906,00 per il presente grado COroparte_4
(fase di studio della controversia, valore minimo, € 567,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 461,00); fase istruttoria e/o trattazione € 922,00; fase decisionale, valore minimo € 956,00) oltre IVA, CPA e spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 c.1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art.1 comma
17 della L. 228/2012, certamente applicabile al presente atto di appello, proposto nel
2020, deve darsi atto di aver totalmente respinto l'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 128/2020 del Tribunale di Palmi emessa il 07.02.2020 e pubblicata in pari data, nel procedimento n.561/2020 R.G.A.C. così provvede:
- Rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- NA l'appellante (P.I. Parte_1
) in persona del legale rapp. p.t. (c.f. P.IVA_1 Parte_2
) alle spese di lite del presente grado che si liquidano, ai C.F._1 sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022, in € 2906,00, a favore di
[...]
(già ) oltre IVA, CPA e spese COroparte_1 COroparte_2 forfetarie come per legge;
Ai termini dell'art.13 del T.U. n. 115 del 30.05.2002, si attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 17.10.25
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia La Presidente
Dott.ssa PA IT