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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/11/2025, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 334/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 334/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Vincenzo Parte_1 C.F._1
CO e GI LV, elettivamente domiciliato in Castel San Giorgio (SA) alla via Alveo Noce del Principe n.8;
ATTORE
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Angela Controparte_1 C.F._2
Falcone, elettivamente domiciliato in Salerno (SA) alla via Gelso n. 51/Condominio Siniscalco;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ex art 617 co. 1 c.p.c. proposta il 21.1.2025 da nei confronti di avverso l'atto di precetto di pagamento di Parte_1 Controparte_1 euro 4.222,31 notificato il 3.01.2025 adi stanza di . Controparte_1
L'intimazione di pagamento si fonda sul decreto ingiuntivo n. 769/2024 reso il 12.07.2024 dal
Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale al veniva ingiunto il Controparte_2 pagamento di complessivi euro 49.614,50 (oltre interessi e spese).
Il precettante ha intimato all'odierno opponente il pagamento di euro 4.222,31 quale obbligazione pro quota del condominio a carico del condomino moroso.
1 ha chiesto dichiararsi la nullità del precetto, sul presupposto dell'omessa Parte_1 notifica al del titolo esecutivo emesso nei confronti del . CP_2 CP_2
Con comparsa di costituzione del 14.05.2025 si è costituito il quale ha Controparte_1 preliminarmente dichiarato di rinunciare al precetto, con conseguente dichiarazione cessata materia del contendere.
Parte opposta ha tuttavia chiesto la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, deducendo che il avesse avuto notizia del decreto ingiuntivo per aver partecipato alle CP_2 assemblee condominiali durante le quali era stata discussa la necessità di adempiere all'obbligazione di cui al provvedimento monitorio.
Viceversa, parte opponente ha chiesto la condanna di al pagamento delle Controparte_1 spese in forza del principio della soccombenza virtuale.
Tanto premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo parte opposta rinunciato al precetto oggetto di opposizione.
Le spese di lite vanno regolate in forza dei principi della soccombenza virtuale e di causalità delle stesse.
In particolare, al pagamento va condannato risultando incontestata Controparte_1
l'omessa notifica al condomino del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del condominio.
Al caso di specie è dunque applicabile l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “il creditore che intenda promuovere un'azione esecutiva nei confronti del singolo condomino, "pro quota", sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del
, deve previamente notificare il titolo in forma esecutiva a tale condomino, al fine di CP_2 consentirgli lo spontaneo adempimento o le opportune contestazioni circa il proprio "status" di partecipe al oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione CP_2 condominiale, pena la nullità del precetto, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare alcun ulteriore pregiudizio, diverso da quello insito nel mancato rispetto della predetta formalità” (cfr. Cass. civ. n. 20590/2022).
La notifica personale del titolo esecutivo al condomino non può essere sostituita dalla notifica dello stesso al condominio o dalla conoscenza aliunde acquisita dell'esistenza di una statuizione di condanna dell'ente, giacché quest'ultima di per sé non è sintomatica della volontà del creditore di mettere in esecuzione il titolo nei confronti del CP_2
Le spese di lite si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n.
55/2014 relativi ai giudizi di valore fino ad euro 5.200,00.
L'assenza di attività istruttoria e l'iter semplificato della fase decisoria giustificano una parziale
2 riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in misura di euro 1.300,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e
[...] cpa, con attribuzione al procuratore Avv. GI LV dichiaratasi antistataria nella nota depositata in data 8.11.2025.
Nocera Inferiore, 13.11.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 334/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Vincenzo Parte_1 C.F._1
CO e GI LV, elettivamente domiciliato in Castel San Giorgio (SA) alla via Alveo Noce del Principe n.8;
ATTORE
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Angela Controparte_1 C.F._2
Falcone, elettivamente domiciliato in Salerno (SA) alla via Gelso n. 51/Condominio Siniscalco;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ex art 617 co. 1 c.p.c. proposta il 21.1.2025 da nei confronti di avverso l'atto di precetto di pagamento di Parte_1 Controparte_1 euro 4.222,31 notificato il 3.01.2025 adi stanza di . Controparte_1
L'intimazione di pagamento si fonda sul decreto ingiuntivo n. 769/2024 reso il 12.07.2024 dal
Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale al veniva ingiunto il Controparte_2 pagamento di complessivi euro 49.614,50 (oltre interessi e spese).
Il precettante ha intimato all'odierno opponente il pagamento di euro 4.222,31 quale obbligazione pro quota del condominio a carico del condomino moroso.
1 ha chiesto dichiararsi la nullità del precetto, sul presupposto dell'omessa Parte_1 notifica al del titolo esecutivo emesso nei confronti del . CP_2 CP_2
Con comparsa di costituzione del 14.05.2025 si è costituito il quale ha Controparte_1 preliminarmente dichiarato di rinunciare al precetto, con conseguente dichiarazione cessata materia del contendere.
Parte opposta ha tuttavia chiesto la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, deducendo che il avesse avuto notizia del decreto ingiuntivo per aver partecipato alle CP_2 assemblee condominiali durante le quali era stata discussa la necessità di adempiere all'obbligazione di cui al provvedimento monitorio.
Viceversa, parte opponente ha chiesto la condanna di al pagamento delle Controparte_1 spese in forza del principio della soccombenza virtuale.
Tanto premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo parte opposta rinunciato al precetto oggetto di opposizione.
Le spese di lite vanno regolate in forza dei principi della soccombenza virtuale e di causalità delle stesse.
In particolare, al pagamento va condannato risultando incontestata Controparte_1
l'omessa notifica al condomino del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del condominio.
Al caso di specie è dunque applicabile l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “il creditore che intenda promuovere un'azione esecutiva nei confronti del singolo condomino, "pro quota", sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del
, deve previamente notificare il titolo in forma esecutiva a tale condomino, al fine di CP_2 consentirgli lo spontaneo adempimento o le opportune contestazioni circa il proprio "status" di partecipe al oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione CP_2 condominiale, pena la nullità del precetto, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare alcun ulteriore pregiudizio, diverso da quello insito nel mancato rispetto della predetta formalità” (cfr. Cass. civ. n. 20590/2022).
La notifica personale del titolo esecutivo al condomino non può essere sostituita dalla notifica dello stesso al condominio o dalla conoscenza aliunde acquisita dell'esistenza di una statuizione di condanna dell'ente, giacché quest'ultima di per sé non è sintomatica della volontà del creditore di mettere in esecuzione il titolo nei confronti del CP_2
Le spese di lite si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n.
55/2014 relativi ai giudizi di valore fino ad euro 5.200,00.
L'assenza di attività istruttoria e l'iter semplificato della fase decisoria giustificano una parziale
2 riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in misura di euro 1.300,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e
[...] cpa, con attribuzione al procuratore Avv. GI LV dichiaratasi antistataria nella nota depositata in data 8.11.2025.
Nocera Inferiore, 13.11.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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