Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 892 del 2025 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 892 del 2025 del ruolo generale v.g., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 in data 06.12.65
E
, C.F. , parte nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. DAMIS MARIA RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il
P.M., tempestivamente edotto, non ha formulato parere contrario. FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009) Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 14.05.25, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale pubblicato in data 23.5.14 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso. In particolare:
1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Saracena (CS), in data 27.09.1992 dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti;
2) revochi l'assegno di mantenimento altra spesa, ivi incluse quelle straordinarie, in Per_1 favore delle due figlie gemelle e atteso che entrambe sono Persona_2 Per_3 economicamente indipendenti ed autosufficienti;
3) dare atto che le parti hanno risolto ogni questione di natura economica e/o patrimoniale e rinunciano a richiedere vicendevolmente un contributo al mantenimento per sé stessi.
In assenza di figli minori il Tribunale si limita a prendere atto delle condizioni pattuite.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla sulle spese, attesa la natura della procedura attivata da parti aventi lo stesso difensore e in assenza di una soccombenza tecnicamente intesa.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Saracena in data
27.09.92 (atto n. 15 parte II serie A anno 1992) tra e Parte_1
, come sopra generalizzati, alle condizioni di cui al ricorso;
Parte_2
B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 28 maggio 2025.
Il Presidente
dott. Beatrice Magaro' Il Giudice estensore dott. Alessandro Caronia