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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.est.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza del 25 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1595/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 11089/2022 emessa in data 29 dicembre 2022 dal
Tribunale- GL di Roma e vertente tra
, C.F. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Riccardo Cruciani PEC Email_1
[...]
[...]
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Michele Sordillo, PEC:
t, in virtù di procura generale alle liti, a Email_2 rogito Notaio in Fiumicino (RM), del 22.03.2024, Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. n. 7313; -APPELLATO-
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del 22.06.2023 Rep. Persona_2
n. 180134, Racc. n. 12348, dall'Avv. Loretta Salvatore PEC
-APPELLATO- Email_3
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il giorno 28 giugno 2023, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 11089/2022 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Roma il giorno 29 dicembre 2022.
La sentenza rigettava il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2021
9024360003 000 opposta, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto appello , articolando i motivi Parte_1 di cui si dirà appresso.
L' ed regolarmente convenuti in Controparte_2 CP_1 giudizio, si sono costituiti, con le rispettive memorie, ed hanno chiesto entrambi il rigetto dell'appello, mentre ha preliminarmente affermato il proprio CP_3 difetto di legittimazione passiva.
La causa fissata per la decisione all'udienza, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., del 25 novembre 2025, è definita dal Collegio con sentenza, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, adiva il Giudice del Lavoro presso il Parte_1
Tribunale di Roma proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2021 9024360003 000 notificata il 17 gennaio 2022, limitatamente alla parte riferita alla complessiva somma di € 22.079,76, afferenti contributi dovuti all' e relative sanzioni, di cui ai seguenti avvisi di addebito: CP_1
Pag. 2 di 9 a) avviso di addebito n. 397 2014 0012724413000 asseritamente notificato il
13.10.2014 (€ 2.460,83) relativamente all'omesso/ritardato pagamento rate premio e contributi IVS anno 2013 e 2014; CP_1
b) avviso di addebito n. 397 2014 0024045543000 asseritamente notificato il
20.1.2015 (€ 2.485,73) relativamente all'omesso/ritardato pagamento rate premio e contributi IVS anno 2014; CP_1
c) avviso di addebito n. 397 2015 0011399344000 asseritamente notificato il
13.11.2015 (€ 2.434,36) relativamente all'omesso/ritardato pagamento rate premio e contributi IVS anno 2014 e 2015; CP_1
d) avviso di addebito n. 397 2016 0024405070000 asseritamente notificato il
28.11.2016 (€ 2.338,23) relativamente all'omesso/ritardato pagamento rate premio e contributi IVS anno 2015 e 2016; CP_1
e) avviso di addebito n. 397 2017 0010688462000 asseritamente notificato il
29.10.2017 (€ 4.613,93) relativamente all'omesso/ritardato pagamento rate premio e contributi IVS anno 2016 e 2017; CP_1
f) avviso di addebito n. 397 2018 0012861009000 asseritamente notificato il
12.9.2018 (€ 3.387,34) relativamente all'omesso/ritardato pagamento rate premio e contributi IVS anno 2017 e 2018; CP_1
g) avviso di addebito n. 397 2019 0008759381000 asseritamente notificato il
29.8.2019 (€ 2.201,52) relativamente all'omesso/ritardato pagamento rate premio e contributi IVS anno 2018 e 2019; CP_1
h) avviso di addebito n. 397 2019 0026317680000 asseritamente notificato il
20.12.2019 (€ 2.157,82) relativamente all'omesso/ritardato pagamento rate premio e contributi IVS anno 2018 e 2019. CP_1
L'originario ricorrente preliminarmente eccepiva la nullità, sotto vari profili, dell'intimazione di pagamento e la non debenza delle somme di cui all'intimazione di pagamento, per mancata previa notifica degli avvisi in essa richiamati, e per l'infondatezza della richiesta di pagamento di cui agli avvisi di addebito, perché relativi a crediti prescritti.
Pag. 3 di 9 Affermava, altresì, l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo e l'incongruità delle somme richieste a titolo di maggiorazioni.
Chiedeva, dunque, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento.
Si costituivano in giudizio l' e l' che, Controparte_4 CP_1 con i rispettivi atti, contrastavano le difese del ricorrente.
Il Tribunale di Roma rigettava integralmente l'opposizione, ritenendo provata la notifica degli avvisi di addebito che era avvenuta, a seconda dei casi, mediante consegna a mano di persona incaricata o mediante compiuta giacenza.
Affermava che, ad ogni modo, qualunque vizio della notifica doveva ritenersi superato per il raggiungimento dello scopo e che, nel caso, gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta dovevano ritenersi giunti a a conoscenza del destinatario, dal momento che il ricorrente aveva dedotto specifici vizi di regolarità della loro notifica, avvenuta a mani del portiere o per compiuta giacenza, prima che l' avesse proceduto alla loro produzione in giudizio;
CP_1 dimostrando in tal modo di averne avuto comunque conoscenza.
Pronunciandosi in ordine alla lamentata mancanza di copia dei titoli notificati richiamava l'orientamento della Suprema Corte gli stessi, secondo cui che «in caso di notifica a mezzo posta, la cartella è emessa in unico originale, consegnato al contribuente, mentre all'Agente rimane soltanto l'avviso di ricevimento, non l'atto notificato. Sicché, a tal proposito, la Suprema Corte ha statuito che “la prova del perfezionamento del procedimento di notifica [della cartella esattoriale] e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (Cass. 23/1/2019 n. 1792 e Cass. 11/10/2017 n.
23902), precisando che siffatte affermazioni valgono anche per la notifica degli avvisi di addebito. Una volta ritenuta provata la notifica, escludeva che potesse formare oggetto di vaglio giudiziale l'originaria esistenza del credito in mancanza dell'opposizione agli avvisi di addebito nel termine perentorio di 40 giorni
Pag. 4 di 9 previsto dall'art. 24 d. lgs. n. 46 del 1999 e così pure i vizi formali, quali la presunta mancata redazione e sottoscrizione del ruolo, in assenza di una impugnativa nel termine di 20 giorni dalla notifica degli stessi.
Quanto alla prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, la negava ritenendo documentata da la notifica dell'intimazione di pagamento n. CP_3
09720179003551325000 il 20 febbraio 2017, oltre a quella oggetto del giudizio.
Avverso tale statuizione interpone gravame , articolando tre Parte_1 motivi di impugnazione.
Con il primo motivo censura la statuizione di primo grado sulla notifica per compiuta giacenza, assumendo che la prova della notifica degli avvisi di addebito o degli atti successivi non sarebbe stata fornita in mancanza dell'attestazione delle “vane ricerche”, nonché per il difetto di prova della raccomandata A/R successiva inviata al destinatario nel caso di notifica che non avvenga a mani del destinatario.
Con il secondo motivo, in connessione al primo, assume che al tempo della notifica della intimazione opposta (17 gennaio 2022) era, non essendo stata provata la notifica degli avvisi di addebito, sarebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione relativamente agli avvisi di addebito
Con l'ultimo motivo, deduce che, non avendo avuto conoscenza degli Pt_1 avvisi di addebito prima della notifica dell'intimazione di pagamento ciò configurerebbe un vizio di motivazione capace di causare la nullità o illegittimità dei provvedimenti alla stregua delle decisioni della Commissione Tributaria del
Lazio. Secondo tale Giudice il concessionario nell'attuare un provvedimento deve dare una motivazione completa, adeguata e idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito sia per l'emanazione dell'atto che per la scelta della tipologia del provvedimento emanato rispetto a tutti gli atti possibili, non potendosi limitare a richiamare il mancato pagamento derivante dal carico scaduto.
Va in via preliminare vagliata la legittimazione passiva di dalla stessa CP_3 negata. E' noto con la sentenza n. 7514/2022 le Sez. Unite della Cassazione hanno affermato, in materia di riscossione di crediti contributivi per vizi attinenti al
Pag. 5 di 9 merito della pretesa creditoria, che la legittimazione passiva compete al solo CP_1 ed hanno negato pure il litisconsorzio necessario tra ente impositore ed
[...]
, ma nel caso alcune censure constavano, come si vedrà, anche Controparte_5 come opposizioni agli atti esecutivi, per cui non può, limitatamente a tali aspetti, escludersi la legittimazione del concessionario della riscossione che si è occupato della notifica dell'intimazione di pagamento.
Passando all'esame dell'appello, esso consta di censure, trasfuse nei motivi di impugnazione, in parte infondate ed in parte inammissibili.
Le prime due, fra loro connesse, sono infondate.
Nel caso, la notifica degli avvisi di addebito è stata eseguita dall' direttamente in CP_1 base all'art.26, comma 1 seconda parte, dpr 602/1973 (si ricorda che in base all'art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10 deve ritenersi che le facoltà previste dall'originario testo normativo per il concessionario della riscossione valgano, nel caso di avviso di addebito, per l'ente impositore che proceda alla notifica del titolo impositivo).
La Cassazione, anche di recente (3017/2024), ha ribadito la differenza fra notifica degli atti impositivi eseguita in base alla L. n. 890 del 1982 che riguarda la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta e quella prevista dal succitato art.26.
Ha quindi confermato che la speciale disciplina contemplata nell'ultima previsione citata si pone in termini di alternatività rispetto a quelle dettate dal codice di rito e dalla L. n. 890 del 1982 ed è sottoposta a un regime differenziato (cfr., ex ceteris, Cass.
n. 33236/2023, Cass. n. 27275/2017, Cass. n. 23511/2016)
Ai sensi dell'art. 26, comma 1, 2° periodo, del D.P.R. n. 602 del 1973 nel caso in cui il plico non sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a riceverlo, trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale, le quali, in presenza di una siffatta ipotesi, non prescrivono l'invio di una comunicazione di avvenuto deposito (CAD), ma si limitano a prevedere il rilascio di un avviso di giacenza (cd. ) e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l'ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni (artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R. n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008).
Pag. 6 di 9 In tale evenienza, la notificazione deve intendersi perfezionata -in applicazione non diretta, ma analogica dei commi 4 e 5 dell'art. 8 L. n. 890 del 1982, relativi alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta- decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza o da quella di spedizione della raccomandata mediante la quale l'agente postale, pur non essendovi tenuto, abbia trasmesso il suddetto avviso, oppure, se anteriore, dalla data di ritiro del plico (cfr. Cass. n.
6857/2019, Cass. n. 4049/2018, Cass. n. 2047/2016).
Come si vede, nessun'ulteriore attività doveva essere compiuta una volta che fosse stato lasciato l'avviso di giacenza, come nel caso avvenuto.
Tale prescrizione è stata ripetutamente oggetto di vaglio costituzionale e ritenuta legittima dalla Consulta, dapprima con la sentenza n. 175/2018 e poi con le ordinanze nn. 104/2019 e 2/2020.
In tali occasioni sono stati enucleati i seguenti rilievi: a)la facoltà di notificazione
”diretta“ della cartella di pagamento trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione, il quale, in forza dell'espressa previsione dell'art. 24 D.P.R. n. 602 del
1973, è depositario del ruolo formato dall'Amministrazione Finanziaria e procede per conto di quest'ultima alla riscossione coattiva, operando come organo indiretto della stessa Amministrazione;
b)i previsti scostamenti rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo del servizio postale, costituenti il proprium della semplificazione insita nella notificazione ”diretta“, pur segnando un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell'atto, non superano il limite di compatibilità con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, e 111, commi 1
e 2, della Carta fondamentale, in quanto risulta comunque assicurato un sufficiente livello di conoscibilità -cioè di possibilità di effettiva conoscenza- dell'atto da parte del destinatario;
c)la mancanza di effettiva conoscenza dell'atto dovuta a causa a lui non imputabile consente al destinatario di richiedere la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., tanto più in ragione del fatto che l'art. 6 L. n. 212 del 2000
(Statuto del contribuente) legittima un'applicazione estensiva dell'anzidetto istituto.
Da ultimo con sentenza 21847/2025 la Suprema Corte ha ribadito che, in esecuzione delle regole proprie del servizio postale deve solo essere lasciato
Pag. 7 di 9 l'avviso che indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio
(ex art. 25 comma 4) qualora non sia possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 - 28 - 29 e 30.
(In questo senso si veda anche Cass. n. 31369 del 2024 nella quale si è affermato che “La notificazione è conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982. Nell'interpretazione della disciplina vigente, rivestono rilievo essenziale anche le finalità dell'intervento normativo. 16.2. Il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra la disposizione dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, che concede all'Istituto di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali (cfr. Cass. n. 31369 del 2024 cit.).
Nel caso, nelle tre cartoline AR, riferite agli avvisi di addebito n. 397 2017
0010688462000, n.397 2018 0012861009000 e n. 397 2019 0008759381000, in cui il recapito non è potuto avvenire per assenza del destinatario o di altra persona abilitata alla ricezione, risulta l'annotazione LA (lasciato avviso) sicché la notifica deve ritenersi regolarmente avvenuta.
L'ultimo motivo va ritenuto inammissibile in quanto il lamentato difetto di motivazione integra un vizio formale e dunque un'opposizione agli atti esecutivi
(art.617 cpc) (vedasi, da ultimo: Cass. 22453/2025) insuscettibile del rimedio dell'appello (art.618, ultimo comma, cpc che dispone “ Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma”), ma unicamente del ricorso per Cassazione ex art.111 Cost. .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa pari all'ammontare dei crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento (€
22.079,76).
In ragione dell'esito del gravame, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi
Pag. 8 di 9 dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 28 giugno 2023 nei confronti dell' e dell' CP_1 [...]
in persona dei rispettivi legali Controparte_2 rappresentanti pro-tempore, con riferimento alla sentenza n. 11089/2022 emessa il giorno 29 dicembre 2022 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in € 3.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto;
Roma, 25 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.est.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza del 25 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1595/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 11089/2022 emessa in data 29 dicembre 2022 dal
Tribunale- GL di Roma e vertente tra
, C.F. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Riccardo Cruciani PEC Email_1
[...]
[...]
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Michele Sordillo, PEC:
t, in virtù di procura generale alle liti, a Email_2 rogito Notaio in Fiumicino (RM), del 22.03.2024, Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. n. 7313; -APPELLATO-
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del 22.06.2023 Rep. Persona_2
n. 180134, Racc. n. 12348, dall'Avv. Loretta Salvatore PEC
-APPELLATO- Email_3
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il giorno 28 giugno 2023, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 11089/2022 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Roma il giorno 29 dicembre 2022.
La sentenza rigettava il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2021
9024360003 000 opposta, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto appello , articolando i motivi Parte_1 di cui si dirà appresso.
L' ed regolarmente convenuti in Controparte_2 CP_1 giudizio, si sono costituiti, con le rispettive memorie, ed hanno chiesto entrambi il rigetto dell'appello, mentre ha preliminarmente affermato il proprio CP_3 difetto di legittimazione passiva.
La causa fissata per la decisione all'udienza, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., del 25 novembre 2025, è definita dal Collegio con sentenza, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, adiva il Giudice del Lavoro presso il Parte_1
Tribunale di Roma proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2021 9024360003 000 notificata il 17 gennaio 2022, limitatamente alla parte riferita alla complessiva somma di € 22.079,76, afferenti contributi dovuti all' e relative sanzioni, di cui ai seguenti avvisi di addebito: CP_1
Pag. 2 di 9 a) avviso di addebito n. 397 2014 0012724413000 asseritamente notificato il
13.10.2014 (€ 2.460,83) relativamente all'omesso/ritardato pagamento rate premio e contributi IVS anno 2013 e 2014; CP_1
b) avviso di addebito n. 397 2014 0024045543000 asseritamente notificato il
20.1.2015 (€ 2.485,73) relativamente all'omesso/ritardato pagamento rate premio e contributi IVS anno 2014; CP_1
c) avviso di addebito n. 397 2015 0011399344000 asseritamente notificato il
13.11.2015 (€ 2.434,36) relativamente all'omesso/ritardato pagamento rate premio e contributi IVS anno 2014 e 2015; CP_1
d) avviso di addebito n. 397 2016 0024405070000 asseritamente notificato il
28.11.2016 (€ 2.338,23) relativamente all'omesso/ritardato pagamento rate premio e contributi IVS anno 2015 e 2016; CP_1
e) avviso di addebito n. 397 2017 0010688462000 asseritamente notificato il
29.10.2017 (€ 4.613,93) relativamente all'omesso/ritardato pagamento rate premio e contributi IVS anno 2016 e 2017; CP_1
f) avviso di addebito n. 397 2018 0012861009000 asseritamente notificato il
12.9.2018 (€ 3.387,34) relativamente all'omesso/ritardato pagamento rate premio e contributi IVS anno 2017 e 2018; CP_1
g) avviso di addebito n. 397 2019 0008759381000 asseritamente notificato il
29.8.2019 (€ 2.201,52) relativamente all'omesso/ritardato pagamento rate premio e contributi IVS anno 2018 e 2019; CP_1
h) avviso di addebito n. 397 2019 0026317680000 asseritamente notificato il
20.12.2019 (€ 2.157,82) relativamente all'omesso/ritardato pagamento rate premio e contributi IVS anno 2018 e 2019. CP_1
L'originario ricorrente preliminarmente eccepiva la nullità, sotto vari profili, dell'intimazione di pagamento e la non debenza delle somme di cui all'intimazione di pagamento, per mancata previa notifica degli avvisi in essa richiamati, e per l'infondatezza della richiesta di pagamento di cui agli avvisi di addebito, perché relativi a crediti prescritti.
Pag. 3 di 9 Affermava, altresì, l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo e l'incongruità delle somme richieste a titolo di maggiorazioni.
Chiedeva, dunque, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento.
Si costituivano in giudizio l' e l' che, Controparte_4 CP_1 con i rispettivi atti, contrastavano le difese del ricorrente.
Il Tribunale di Roma rigettava integralmente l'opposizione, ritenendo provata la notifica degli avvisi di addebito che era avvenuta, a seconda dei casi, mediante consegna a mano di persona incaricata o mediante compiuta giacenza.
Affermava che, ad ogni modo, qualunque vizio della notifica doveva ritenersi superato per il raggiungimento dello scopo e che, nel caso, gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta dovevano ritenersi giunti a a conoscenza del destinatario, dal momento che il ricorrente aveva dedotto specifici vizi di regolarità della loro notifica, avvenuta a mani del portiere o per compiuta giacenza, prima che l' avesse proceduto alla loro produzione in giudizio;
CP_1 dimostrando in tal modo di averne avuto comunque conoscenza.
Pronunciandosi in ordine alla lamentata mancanza di copia dei titoli notificati richiamava l'orientamento della Suprema Corte gli stessi, secondo cui che «in caso di notifica a mezzo posta, la cartella è emessa in unico originale, consegnato al contribuente, mentre all'Agente rimane soltanto l'avviso di ricevimento, non l'atto notificato. Sicché, a tal proposito, la Suprema Corte ha statuito che “la prova del perfezionamento del procedimento di notifica [della cartella esattoriale] e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (Cass. 23/1/2019 n. 1792 e Cass. 11/10/2017 n.
23902), precisando che siffatte affermazioni valgono anche per la notifica degli avvisi di addebito. Una volta ritenuta provata la notifica, escludeva che potesse formare oggetto di vaglio giudiziale l'originaria esistenza del credito in mancanza dell'opposizione agli avvisi di addebito nel termine perentorio di 40 giorni
Pag. 4 di 9 previsto dall'art. 24 d. lgs. n. 46 del 1999 e così pure i vizi formali, quali la presunta mancata redazione e sottoscrizione del ruolo, in assenza di una impugnativa nel termine di 20 giorni dalla notifica degli stessi.
Quanto alla prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, la negava ritenendo documentata da la notifica dell'intimazione di pagamento n. CP_3
09720179003551325000 il 20 febbraio 2017, oltre a quella oggetto del giudizio.
Avverso tale statuizione interpone gravame , articolando tre Parte_1 motivi di impugnazione.
Con il primo motivo censura la statuizione di primo grado sulla notifica per compiuta giacenza, assumendo che la prova della notifica degli avvisi di addebito o degli atti successivi non sarebbe stata fornita in mancanza dell'attestazione delle “vane ricerche”, nonché per il difetto di prova della raccomandata A/R successiva inviata al destinatario nel caso di notifica che non avvenga a mani del destinatario.
Con il secondo motivo, in connessione al primo, assume che al tempo della notifica della intimazione opposta (17 gennaio 2022) era, non essendo stata provata la notifica degli avvisi di addebito, sarebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione relativamente agli avvisi di addebito
Con l'ultimo motivo, deduce che, non avendo avuto conoscenza degli Pt_1 avvisi di addebito prima della notifica dell'intimazione di pagamento ciò configurerebbe un vizio di motivazione capace di causare la nullità o illegittimità dei provvedimenti alla stregua delle decisioni della Commissione Tributaria del
Lazio. Secondo tale Giudice il concessionario nell'attuare un provvedimento deve dare una motivazione completa, adeguata e idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito sia per l'emanazione dell'atto che per la scelta della tipologia del provvedimento emanato rispetto a tutti gli atti possibili, non potendosi limitare a richiamare il mancato pagamento derivante dal carico scaduto.
Va in via preliminare vagliata la legittimazione passiva di dalla stessa CP_3 negata. E' noto con la sentenza n. 7514/2022 le Sez. Unite della Cassazione hanno affermato, in materia di riscossione di crediti contributivi per vizi attinenti al
Pag. 5 di 9 merito della pretesa creditoria, che la legittimazione passiva compete al solo CP_1 ed hanno negato pure il litisconsorzio necessario tra ente impositore ed
[...]
, ma nel caso alcune censure constavano, come si vedrà, anche Controparte_5 come opposizioni agli atti esecutivi, per cui non può, limitatamente a tali aspetti, escludersi la legittimazione del concessionario della riscossione che si è occupato della notifica dell'intimazione di pagamento.
Passando all'esame dell'appello, esso consta di censure, trasfuse nei motivi di impugnazione, in parte infondate ed in parte inammissibili.
Le prime due, fra loro connesse, sono infondate.
Nel caso, la notifica degli avvisi di addebito è stata eseguita dall' direttamente in CP_1 base all'art.26, comma 1 seconda parte, dpr 602/1973 (si ricorda che in base all'art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10 deve ritenersi che le facoltà previste dall'originario testo normativo per il concessionario della riscossione valgano, nel caso di avviso di addebito, per l'ente impositore che proceda alla notifica del titolo impositivo).
La Cassazione, anche di recente (3017/2024), ha ribadito la differenza fra notifica degli atti impositivi eseguita in base alla L. n. 890 del 1982 che riguarda la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta e quella prevista dal succitato art.26.
Ha quindi confermato che la speciale disciplina contemplata nell'ultima previsione citata si pone in termini di alternatività rispetto a quelle dettate dal codice di rito e dalla L. n. 890 del 1982 ed è sottoposta a un regime differenziato (cfr., ex ceteris, Cass.
n. 33236/2023, Cass. n. 27275/2017, Cass. n. 23511/2016)
Ai sensi dell'art. 26, comma 1, 2° periodo, del D.P.R. n. 602 del 1973 nel caso in cui il plico non sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a riceverlo, trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale, le quali, in presenza di una siffatta ipotesi, non prescrivono l'invio di una comunicazione di avvenuto deposito (CAD), ma si limitano a prevedere il rilascio di un avviso di giacenza (cd. ) e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l'ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni (artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R. n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008).
Pag. 6 di 9 In tale evenienza, la notificazione deve intendersi perfezionata -in applicazione non diretta, ma analogica dei commi 4 e 5 dell'art. 8 L. n. 890 del 1982, relativi alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta- decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza o da quella di spedizione della raccomandata mediante la quale l'agente postale, pur non essendovi tenuto, abbia trasmesso il suddetto avviso, oppure, se anteriore, dalla data di ritiro del plico (cfr. Cass. n.
6857/2019, Cass. n. 4049/2018, Cass. n. 2047/2016).
Come si vede, nessun'ulteriore attività doveva essere compiuta una volta che fosse stato lasciato l'avviso di giacenza, come nel caso avvenuto.
Tale prescrizione è stata ripetutamente oggetto di vaglio costituzionale e ritenuta legittima dalla Consulta, dapprima con la sentenza n. 175/2018 e poi con le ordinanze nn. 104/2019 e 2/2020.
In tali occasioni sono stati enucleati i seguenti rilievi: a)la facoltà di notificazione
”diretta“ della cartella di pagamento trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione, il quale, in forza dell'espressa previsione dell'art. 24 D.P.R. n. 602 del
1973, è depositario del ruolo formato dall'Amministrazione Finanziaria e procede per conto di quest'ultima alla riscossione coattiva, operando come organo indiretto della stessa Amministrazione;
b)i previsti scostamenti rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo del servizio postale, costituenti il proprium della semplificazione insita nella notificazione ”diretta“, pur segnando un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell'atto, non superano il limite di compatibilità con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, e 111, commi 1
e 2, della Carta fondamentale, in quanto risulta comunque assicurato un sufficiente livello di conoscibilità -cioè di possibilità di effettiva conoscenza- dell'atto da parte del destinatario;
c)la mancanza di effettiva conoscenza dell'atto dovuta a causa a lui non imputabile consente al destinatario di richiedere la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., tanto più in ragione del fatto che l'art. 6 L. n. 212 del 2000
(Statuto del contribuente) legittima un'applicazione estensiva dell'anzidetto istituto.
Da ultimo con sentenza 21847/2025 la Suprema Corte ha ribadito che, in esecuzione delle regole proprie del servizio postale deve solo essere lasciato
Pag. 7 di 9 l'avviso che indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio
(ex art. 25 comma 4) qualora non sia possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 - 28 - 29 e 30.
(In questo senso si veda anche Cass. n. 31369 del 2024 nella quale si è affermato che “La notificazione è conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982. Nell'interpretazione della disciplina vigente, rivestono rilievo essenziale anche le finalità dell'intervento normativo. 16.2. Il legislatore, nell'introdurre l'avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s'inquadra la disposizione dell'art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, che concede all'Istituto di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali (cfr. Cass. n. 31369 del 2024 cit.).
Nel caso, nelle tre cartoline AR, riferite agli avvisi di addebito n. 397 2017
0010688462000, n.397 2018 0012861009000 e n. 397 2019 0008759381000, in cui il recapito non è potuto avvenire per assenza del destinatario o di altra persona abilitata alla ricezione, risulta l'annotazione LA (lasciato avviso) sicché la notifica deve ritenersi regolarmente avvenuta.
L'ultimo motivo va ritenuto inammissibile in quanto il lamentato difetto di motivazione integra un vizio formale e dunque un'opposizione agli atti esecutivi
(art.617 cpc) (vedasi, da ultimo: Cass. 22453/2025) insuscettibile del rimedio dell'appello (art.618, ultimo comma, cpc che dispone “ Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma”), ma unicamente del ricorso per Cassazione ex art.111 Cost. .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa pari all'ammontare dei crediti previdenziali oggetto degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento (€
22.079,76).
In ragione dell'esito del gravame, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi
Pag. 8 di 9 dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 28 giugno 2023 nei confronti dell' e dell' CP_1 [...]
in persona dei rispettivi legali Controparte_2 rappresentanti pro-tempore, con riferimento alla sentenza n. 11089/2022 emessa il giorno 29 dicembre 2022 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in € 3.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto;
Roma, 25 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
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