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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5137 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 78/2022 del R.G.A.C. pendente TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, C.F._1 dagli avv.ti Maria Rosaria Chianese (C.F. ) e Antonio Chianese (C.F. C.F._2
); C.F._3
APPELLANTE E
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._4 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Giacomo Mauriello (C.F. ) e Rita Mauriello (C.F. ); C.F._5 C.F._6
APPELLATO MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, il germano Parte_1
asserendo, in sintesi, che: CP_1
-in data 11 gennaio 2003 aveva sottoscritto, unitamente ai germani e una CP_1 CP_2 scrittura privata con la quale i coeredi procedevano alla divisione dei beni dei genitori, Per_1
, deceduto il 04/10/1996, e , deceduta il 23/4/2002;
[...] Persona_2
-dopo tale accordo divisionale e, precisamente, dal 2003 al 2016, aveva pagato - su indicazione del "comune" commercialista, il dott. - imposte e tasse di importo superiore Parte_2
a quello da lei dovuto in relazione ai beni ereditari ricevuti, a tutto vantaggio di suo fratello
. In particolare, l'errore era dipeso dal fatto che detto commercialista aveva CP_1 ripartito ogni anno tra i coeredi in parti uguali le imposte e tasse da loro dovute per i cespiti ereditari e i relativi frutti giustificando tale ripartizione col fatto che la scrittura tra le parti del gennaio 2003 (il cd. accordo bonario) non era stata trascritta.
Conseguentemente, l'attrice chiedeva di:
-accertare e dichiarare che in relazione ai cespiti ereditari aveva pagato, per imposte e tasse, dal 2003 al 2016, € 21.000,00 in più rispetto al reale importo da lei dovuto, e ciò a tutto vantaggio del fratello CP_1
1 -condannare il fratello a restituirle tale importo;
-in subordine, condannare il fratello a versarle, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., detta somma di € 21.000,00 o quella ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi. Si costituiva in giudizio , il quale proponeva domanda riconvenzionale CP_1 affermando di vantare, a sua volta, nei confronti dell'attrice, un credito di € 9.474,72 per imposte, tasse e spese varie da lui pagate a vario titolo a vantaggio della sorella e, in particolare, la somma di € 4.641,66, quale quota dell'indennità di esproprio di un fondo sito in Marano di Napoli, a suo dire indebitamente incassata dalla sorella in forza di una scrittura privata del 17.04.2008. Nel corso dell'istruttoria, il Giudice di prime cure nominava un consulente tecnico conferendogli l'incarico di verificare gli eventuali esborsi tributari sostenuti reciprocamente per i beni immobili loro attribuiti con l'accordo del gennaio 2003 per il periodo, rispettivamente, dal 25.10.2007 a tutto l'anno di imposta 2016, per l'attrice e dal 24.09.2008, a tutto l'anno di Parte_1 imposta 2016 per il convenuto CP_1
Terminata la fase istruttoria e assunta la causa in decisione, il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 1582/2021, pubblicata in data 4.6.2021, così decideva:
“
1. in parziale accoglimento tanto della domanda attorea, quanto della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, accolte le rispettive eccezioni di prescrizione dalle parti reciprocamente sollevate ed operata la compensazione delle reciproche pretese creditorie/debitorie accertate all'esito del processo, condanna il convenuto
al pagamento, in favore dell'attrice , per le causali di cui in motivazione, CP_1 Parte_1 della somma complessiva di € 9.566,94 (novemilacinquecentosessantasei/94), oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al separato decreto di liquidazione emesso contestualmente alla presente decisione, pone le spese di C.T.U., nei soli rapporti interni tra le parti, a carico di entrambe loro, in parti uguali, con il conseguente reciproco diritto delle stesse di ripetere dall'altra quanto già versato o quanto sarà eventualmente versato al C.T.U., in virtù del predetto decreto di liquidazione, in eccedenza rispetto alle quote quivi sancite”. In sintesi, e per quanto di interesse ai fini del presente giudizio di appello, il Giudice di prime cure affermava:
- la natura, a tutti gli effetti, traslativa, immediata e consensualistica dell'atto di divisione contrattuale intercorso tra le parti in causa con il quale queste avevano inteso mettere fine alla comunione ereditaria sino a quel momento tra loro intercorsa;
- che nei rapporti interni tra le parti, dunque, da quel momento, in virtù del principio consensualistico, si erano realizzati gli effetti traslativi pattuiti con riguardo agli immobili ivi indicati, cosicchè la comunione ereditaria era cessata ed ognuno dei condividenti era divenuto proprietario esclusivo dei beni rispettivamente apporzionati;
- di conseguenza, sempre a partire da quel momento, ognuno degli (ex) comunisti era tenuto a sopportare gli oneri (e, correlativamente, a percepire i frutti) unicamente dei beni a lui attribuiti in proprietà esclusiva (o secondo le quote pattiziamente sancite);
- che, mentre ai terzi (tra cui rientra certamente anche l'IO) non poteva essere opposto l'accordo di divisione contrattuale concluso tra le parti, ma rimasto privo di pubblicità
2 dichiarativa — con la conseguenza che tutti gli (ex) coeredi erano in solido responsabili nei confronti dell'IO per il pagamento delle imposte e tasse gravanti sui beni ereditari — nei loro rapporti interni — a decorrere dal più volte menzionato accordo negoziale divisionale avente efficacia traslativa immediata — ognuna delle parti era tenuta al pagamento delle imposte e delle tasse gravanti sui soli beni immobili ricevuti in proprietà esclusiva, col conseguente diritto reciproco tra loro di rivalersi nei confronti degli altri per le eventuali somme pagate in eccesso o su beni attribuiti in divisione in via esclusiva ad altri coeredi.
- in tale ottica, la domanda attorea (e, specularmente, quella riconvenzionale parimenti proposta da parte convenuta) era pienamente giustificata — almeno in astratto — avendo avuto la stessa ad oggetto, appunto, una richiesta restitutoria di somme asseritamente pagate a titolo di imposte e tasse, su beni immobili attribuiti in proprietà esclusiva al convenuto in forza dell'accordo divisionale intercorso tra i coeredi nel gennaio 2003 (avendo, peraltro, l'istante espressamente circoscritto tale domanda proprio per il periodo dall'anno 2003 — ossia a partire dalla stipula del menzionato accordo divisionale — e sino a tutto l'anno d'imposta 2016).
- che l'eccezione preliminare di prescrizione, tempestivamente sollevata da parte convenuta sin dalla propria costituzione in giudizio, era fondata posto che il diritto restitutorio azionato da parte attrice era soggetto all'ordinario termine prescrizionale decennale, decorrente proprio dalla stipula dell'atto divisionale consensuale dell'11 gennaio 2003; di contro, nel caso di specie, la prima richiesta documentata in atti con cui l'attrice risultava aver, per la prima volta, manifestato al convenuto la volontà di azionare il diritto restitutorio fatto valere nel presente giudizio risultava essere una missiva del 16/10/2017, corredata da avviso di ricevimento attestatene la ricezione da parte del convenuto in data 25/10/2017; quindi tutte le domande restitutorie inerenti somme maturate nel decennio antecedente a tale missiva (ossia, a partire dall'accordo di divisione del 2003 e sino al 25/10/2007) risultavano essere irrimediabilmente prescritte.
- per gli stessi motivi doveva trovare accoglimento anche la pari eccezione di prescrizione, specularmente sollevata da parte attrice avverso la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta. Tale eccezione, infatti, risultava essere stata sollevata dall'attrice nella prima difesa utile rispetto alla costituzione del convenuto in riconvenzionale (ossia nelle note di udienza depositate telematicamente in occasione della celebrazione della prima udienza del 15/10/2018); in tal caso, tuttavia, il primo atto col quale il convenuto risultava aver, per la prima volta, azionato il diritto fatto valere risultava essere la stessa comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata nel giudizio di primo grado in data 24 settembre 2018; quindi tutte le domande restitutorie inerenti somme eventualmente maturate dalla stipula dell'atto divisionale del 2003 e sino al 24/09/2008 (ovvero il decennio antecedente la comparsa di costituzione del 2018) risultavano essere irrimediabilmente prescritte.
- che il CTU nominato in corso di causa, nella relazione depositata in data 23 dicembre 2020, in riscontro ai chiarimenti e alle integrazioni richieste con l'ordinanza del 08 ottobre 2020, aveva definitivamente appurato che:
per il periodo dall'anno d'imposta 2007 all'anno d'imposta 2016, aveva Parte_1 sicuramente sostenuto maggiori esborsi a titoli di IRPEF, addizionali, ICI e IMU rispetto agli
3 immobili ad ella effettivamente attribuiti in forza dell'accordo divisionale del 2003, per un totale di € 14.163,00;
- conseguentemente, in base alle risultanze della c.t.u., risultava che la aveva CP_1 sostanzialmente sostenuto esborsi tributari che dovevano, invece, ricadere esclusivamente sul fratello poiché inerenti ad immobili a lui attribuiti in forza del medesimo accordo CP_1 divisionale.
- quanto, invece, alla domanda riconvenzionale proposta da , la stessa si era CP_1 rivelata solo parzialmente fondata.
- che nella depositata comparsa di costituzione, il convenuto aveva richiesto la restituzione
“[…] delle somme corrisposte a titolo di imposte (Irpef, Ici/Imu, addizionali regionali, addizionale comunale, imposte di successione, contributi di bonifica, contributi previdenziali coltivatori diretti e indennità CP_3 di esproprio) in eccedenza, così come descritte dal consulente Dott. e pari ad € Parte_2
9.474,72=”; motivo per cui tutte le domande rivolte al conseguimento di ulteriori somme, anche per diversi titoli e causali, avanzate dal detto convenuto solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. e nella comparsa conclusionale (ossia ben oltre il maturare delle preclusioni assertive) dovevano ritenersi tardive ed inammissibili.
- che, per quanto attiene, dunque, alle sole domande tempestivamente azionate dal convenuto risultava fondata esclusivamente quella relativa alle maggiori spese rispetto a quelle di competenza (per contributi di bonifica e contributi previdenziali in relazione ai cespiti CP_4 ricevuti) e minor introiti rispetto a quelli astrattamente spettantegli (per indennità di esproprio di alcune porzioni di un terreno espropriato per pubblica utilità e attribuito dall'accordo di divisione del 2003 alla proprietà esclusiva di , ed i cui importi, invece, CP_1 risultavano essere stati suddivisi tra gli eredi in parti uguali tra loro, anziché secondo il menzionato accordo di divisione) per un totale di € 4.596,06 (cfr. pag. 13 della integrazione alla relazione tecnica d'Ufficio depositata dal CTU in data 23/12/2020). In conclusione, il Tribunale, avuto riguardo alle ragioni di credito/debito reciprocamente vantate tra le parti, decideva di compensare le rispettive partite di dare e avere condannando, così, al pagamento, in favore della attrice, della complessiva somma di € CP_1
(14.163,00 - 4.596,06= ) 9.566,94, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo. Per quanto riguarda le spese di lite e di c.t.u., il giudice di prime cure specificava che, data la reciproca e parziale soccombenza di entrambe le parti in relazione alle domande, principale e riconvenzionale, tra loro rispettivamente azionate, potevano ritenersi sussistenti i presupposti per pervenire all'integrale compensazione delle spese di lite. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo l'appellante censura la parte della sentenza di primo grado in cui il Giudice ha affermato che, grazie al supporto del consulente tecnico di ufficio, era stato possibile appurare che “l'istante , per il periodo dall'anno d'imposta 2007 all'anno d'imposta Parte_1
2016, ha sostenuto maggiori esborsi a titoli di IRPEF, addizionali, ICI e IMU rispetto agli immobili ad ella effettivamente attribuiti in forza del più volte menzionato accordo divisionale del 2003 pari ad € 14.163,00, cui è corrisposto un risparmio di imposta da parte del per € 23.735,22”. CP_1
4 L'appellante lamenta che il Tribunale, in relazione al quantum liquidatole, aveva deciso violando gli elementi probatori acquisiti agli atti, nonché con violazione del disposto dell'art. 132 c.p.c. poiché l'importo da lei pagato dall'anno di imposta 2007 all'anno di imposta 2016 non sarebbe pari ad € 14.163,00, bensì pari ad 16.728,00, come stabilito dal CTU nella prima relazione depositata nel giudizio di primo grado. Mediante, invece, il secondo motivo, ha impugnato la parte della sentenza Parte_1 di primo grado in cui si afferma che: “ è emerso che il convenuto ha sopportato maggiori CP_1 spese rispetto a quelle di competenza (per contributi di bonifica e contributi previdenziali in relazione ai CP_4 cespiti ricevuti) e minor introiti rispetto a quelli astrattamente spettantegli (per indennità di esproprio di alcune porzioni di un terreno espropriato per pubblica utilità e attribuito dall'accordo di divisione del 2003 alla proprietà esclusiva del , ed i cui importi, invece, risultano essere stati suddivisi tra gli eredi in CP_1 parti uguali tra loro, anziché secondo il menzionato accordo di divisione) per totali € 4.596,06” La sul punto ha, invece, specificato che la richiesta del convenuto avente ad oggetto la CP_1 restituzione dell'importo di € 4.596,06 quale quota dell'indennità di esproprio di un terreno da lei erroneamente percepita in forza della scrittura privata del 17.04.2008 in atti, si era prescritta come pure ritenuto dal Giudice di prime cure il quale aveva affermato che tutte le domande restitutorie del convenuto inerenti somme eventualmente maturate prima del 24/09/2008 si erano prescritte. Conseguentemente l'appellante ha chiesto di annullare detta decisione condannando l'appellato a restituirle l'importo di € 4.596,06 detratto dal Tribunale in sede di quantificazione della somma a lei spettante. Mediante, infine, il terzo motivo di appello la ha impugnato la parte della sentenza CP_1 relativa alla integrale compensazione delle spese di lite. Sul punto la ha affermato che la compensazione delle spese è errata per ragioni etiche CP_1 essendo stata già penalizzata dal germano con la iniqua divisione dei cespiti ereditari di CP_1 cui alla scrittura del gennaio 2003 oltre che dal commercialista che per anni le aveva Pt_2 fatto pagare importi per imposte e tasse in realtà a carico del convenuto. Sulla base di tali argomentazioni, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare dichiarare che il convenuto si è sottratto senza alcuna giustificazione alla procedura di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 conv. in legge n. 162/2014 alla quale era stato invitato dall'appellante come dalla documentazione in atti con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese processuali;
2) respingere la richiesta restitutoria del convenuto /appellato della somma di € 4.596,06 percepita dall'appellante in forza della scrittura in atti datata 17-04-2008 e ogni altra richiesta restitutoria eventualmente maturata prima del 24-09-2008 trattandosi di richieste prescritte, tardive e/o infondate con ogni consequenziale provvedimento a favore della istante;
3) condannare l'appellato a versare all'appellante per la indicata causale la somma di € 16.728,00 riconosciuta dal CTU nel primo elaborato in contraddittorio con i CTP detraendo dalla stessa l'importo di € 9.566,94 già pagato dall'appellato in forza della sentenza impugnata, oltre rivalutazione e interessi;
salvo ogni altro diritto della istante per i pagamenti relativi agli anni successivi al 2016;
4) condannare l'appellato a rimborsare all'appellante le seguenti spese di causa con gli accessori di legge ovvero : (a) l'importo di € 2500/00 pagato al commercialista dr. per la perizia ante causam allegata agli Pt_2
5 atti; (b) l'importo di € 800/00 pagato al CTP dr. per l'assistenza fornitale nella consulenza(c) il costo Per_3 della CTU. 5) condannare l'appellato a pagare all'appellante le spese e compensi di causa del doppio grado relative ai costituiti difensori oltre spese generali e accessori di legge con attribuzione diretta ai predetti quali antistatari;
(6) SUB/TE condannare l'appellato a versare alla istante a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. la somma di
€ 16.728,00 sempre detratto l'importo già pagato di € 9.566,94 in forza della sentenza impugnata o l'importo ritenuto di giustizia con rivaluta zione e interessi — oltre le indicate spese e compensi con relativi accessori. Con vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado ed attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”.
si è costituito nel presente giudizio evidenziando che: CP_1
-il CTU, dopo un attento controllo della documentazione presentata da entrambe le parti, era pervenuto all'indicazione esatta delle differenze del dare-avere intercorrenti tra gli stessi;
- il secondo motivo di appello era anch'esso infondato poiché nell'elaborato peritale e nelle successive integrazioni erano stati specificati gli importi indicando il corretto “dare e avere” in relazione ai periodi oggetto di mandato, già epurati dei periodi caduti in prescrizione. In merito alla censura relativa alla scelta del Giudice di prime cure di compensare le spese di lite, l'appellato ha, invece, chiesto di condannare la al pagamento delle spese di entrambi i CP_1 gradi di giudizio avendo la stessa intentato un contenzioso, a suo dire “inutile”, che si sussegue da anni, con dispendio di denaro ed energie. Conseguentemente, sulla base di tali argomentazioni, l'appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) rigettarsi l'appello integralmente in quanto inammissibile, improponibile ed infondato;
2)emettersi ogni altro provvedimento del caso;
3)condannarsi essa appellante al pagamento delle spese e competenze sia di I grado, ivi Parte_1 incluse quelle dei tecnici, sia quelle del presente grado. Per la liquidazione ci si affida all'ufficio in base alle tariffe vigenti.” All'udienza del 21.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è, in parte fondato e può essere accolto nei limiti che si precisano di seguito. Risulta infondato il primo motivo di appello. A seguito del deposito della prima relazione di CTU, il primo Giudice, con ordinanza resa in data 8.11.2020, evidenziava che il Consulente aveva proceduto ad acquisire da entrambe le parti documentazione non dalle stesse ritualmente prodotta in giudizio entro lo spirare delle preclusioni processuali istruttorie dando espressamente atto (come effettivamente evincibile dall'esame delle rispettive produzioni di parte) della mancata produzione in giudizio, da entrambe le parti, delle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo oggetto di indagine;
in particolare, il CTU risultava aver sopperito a tale mancanza acquisendo i detti dati dalle parti (tramite acquisizione di documentazione e accesso ai rispettivi cassetti fiscali assentiti dalle parti). Quindi, rilevato che il mandato conferito al Consulente conteneva la espressa e necessaria premessa di esaminare “esclusivamente la documentazione ritualmente prodotta in atti dalle parti entro lo spirare del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. (nella specie venuto a scadere in data 14/12/2018)” il Giudice sottoponeva al CTU le seguenti richieste integrative e di chiarimento:
6 “Si attenga il CTU, nelle risposte fornite ai quesiti lui posti con l'ordinanza del 25/09/2019, e nello sviluppo dei relativi conteggi, esclusivamente alla documentazione ritualmente e tempestivamente prodotta dalle parti entro il termine indicato nella stessa ordinanza del 25/09/2019; in particolare, facendo riferimento ai conteggi già eseguiti nel depositato elaborato peritale, proceda il CTU ad espungere dagli stessi i risultati raggiunti tramite l'esame di tutta la documentazione e i dati ad egli trasmessi dalle parti solo in sede di operazioni peritali e non, invece, precedentemente già in atti;
in particolare, se i dati già in atti si appalesino insufficienti per ricostruire i maggiori o i minori oneri sopportati dalle parti in relazione ai beni immobili loro attribuiti con l'accordo divisionale dell'11/01/2003, si astenga il CTU dal compimento del relativo conteggio ed operi, di contro, i soli conteggi resi possibili alla luce della documentazione già prodotta in atti dalle parti entro il termine innanzi indicato;
qualora alla luce dei suddetti dati, risulti possibile ricostruire i maggiori o minori oneri tributari sopportati dalle parti anche a titolo di IRPEF, in relazione ai cespiti loro rispettivamente attribuiti per effetto del richiamato accordo di divisione dell'11/01/2003, il CTU proceda ad effettuare il relativo conteggio escludendo dal computo tutti gli altri redditi non strettamente dipendenti dalle suddette proprietà immobiliari;
anche in relazione a quelle indicate nell'elaborato peritale già depositato sotto il nome di “Altre spese e Incassi”, proceda il CTU al computo delle relative somme solo ed esclusivamente se risultanti dalla documentazione già ritualmente e tempestivamente versata in atti dalle parti entro il termine indicato nella richiamata ordinanza del 25/09/2019. In punto di diritto la decisione del Giudice si rivela corretta alla stregua della giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte secondo cui “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, anche quando questa sia percipiente, ossia disposta per l'acquisizione di dati la cui valutazione sia poi rimessa all'ausiliario, quest'ultimo non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità, per il giudice, delle conclusioni del consulente fondate sugli stessi” (cfr., ex multis, Cass. 18770/2016). D'altra parte, sul punto, l'appellante non ha formulato nessuna specifica doglianza. A seguito dell'ordinanza sopra indicata, il CTU, in data 23.12.2020, depositava una nuova relazione nella quale i maggiori oneri tributari sopportati dall'attrice erano indicati in € 14.163,00, in luogo della somma di € 16.728,00 indicata nel primo elaborato. Dall'analisi delle due relazioni (in particolare confrontando le due Tabelle denominate “Risultati riepilogativi della parte quote 100% - 33,33%) emerge, con evidenza, che Parte_1 la differenza tra i due importi deriva esclusivamente dalla circostanza che, in quella contenuta nel secondo elaborato peritale, risultano sensibilmente inferiori le somme corrisposte dalla a titolo di IRPEF, evidentemente per l'impossibilità del CTU di tener Parte_1 conto delle rispettive dichiarazioni dei redditi acquisite dall'ausiliario direttamente dalle parti, in violazione delle preclusioni istruttorie, come segnalato dal Giudice di primo grado nell'ordinanza sopra ricordata. Evidenziata, dunque, la ragione per la quale gli importi a credito dell'attrice risultavano ridotti nella seconda relazione depositata dal CTU a seguito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale, va poi sottolineato che l'appellante non ha formulato nessuna ulteriore specifica censura rispetto alle modalità dei calcoli effettuati dall'ausiliario del Giudice sicché il primo motivo di appello risulta, come detto, infondato.
7 Al contrario, risulta fondato il secondo motivo di appello, relativo all'erronea detrazione della somma ricevuta da in relazione alla cessione di aree non di sua proprietà. Parte_1
Nella sentenza di primo grado, era stato espressamente statuito che, rispetto alla domanda riconvenzionale proposta da "tutte le pretese restitutorie inerenti somme CP_1 eventualmente maturate dalla stipula dell'atto divisionale del 2003 e sino al 24/09/2008 (ovvero il decennio antecedente il deposito della comparsa di costituzione in giudizio contenente la domanda riconvenzionale) risultavano essere irrimediabilmente prescritte"; tuttavia, risulta pacifico che la somma di € 4.433,34, riconosciuta nella sentenza impugnata al convenuto CP_1
, era relativa ad una quota di indennità di esproprio indebitamente incassata dall'attrice
[...] in forza della scrittura privata del 17/04/2008, ovvero in una data antecedente al 24/09/2008 e, dunque, il relativo credito vantato dal convenuto si era irrimediabilmente prescritto. Il Tribunale, nel disporre la detrazione, non si è avveduto di questa intrinseca contraddizione e, conseguentemente, la richiesta restitutoria del convenuto per l'importo di € 4.433,34 era a tutti gli effetti prescritta, come eccepito tempestivamente dalla difesa attorea In conclusione, il credito spettante all'appellante deve essere ridotto Parte_1 esclusivamente dell'importo di € 162,72 e, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, CP_1
deve essere condannato al pagamento, in favore dell'odierna appellante, dell'importo
[...] di € 14.000,28, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. comma 1 dalla domanda giudiziale (23/05/2018) al soddisfo. Infine, risulta fondato anche il terzo motivo di appello atteso che non sussistevano, nel caso di specie, i presupposti per la compensazione delle spese posto che, a fronte dell'accoglimento della domanda principale proposta dalla , per un importo non sensibilmente Parte_1 inferiore a quello richiesto con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la domanda riconvenzionale proposta da , all'esito del presente giudizio e in CP_1 accoglimento dell'appello proposto dalla sorella , risulta accolta limitatamente Parte_1 all'importo scarsamente significativo di € 162,72. Di conseguenza, il convenuto dovrà essere condannato a rimborsare CP_1 all'appellante le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio;
tali spese, vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione agli avv.ti Antonio Chianese e Maria Rosaria Chianese, dichiaratisene antistatari ex art. 93 c.p.c., facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e il riconoscimento, per il presente grado, del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria. Allo stesso modo le spese di CTU, già liquidate in € 2.451,531718, non possono rimanere a carico di entrambe le parti in egual misura, ma devono essere poste interamente a carico del soccombente prevalente, . CP_1
Di contro non può riconoscersi all'appellante il rimborso delle spese asseritamente sostenute per la perizia ante causam redatta dal Dr. , per € 2.500,00, e per l'assistenza del CTP Dr. Pt_2
, per € 800,00, non avendo la parte prodotto documentazione idonea a dimostrare Per_3
l'effettivo pagamento degli importi indicati sulle fatture emesse dai due professionisti e prodotte
8 nel giudizio di primo grado. Si è chiarito in giurisprudenza, infatti, che le scritture proveniente da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità. (Cfr. Cassazione civile sez. III, 07/11/2014, n.23788 nella quale è stato escluso che la fattura, pur quietanzata, relativa al noleggio di un'autovettura sostitutiva per il tempo richiesto dalla riparazione di quella danneggiata in occasione di un sinistro stradale, fosse idonea a supportare la richiesta di rimborso avanzata dal proprietario, trattandosi di scrittura proveniente da terzi non accompagnata da altri elementi di prova).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1582/2021, pubblicata in data 4.6.2021 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
1. accoglie, in parte, l'appello proposto da e, in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza,
2. condanna al pagamento, in favore di , della somma di CP_1 Parte_1
€ 14.000,28, (quattordicimila/28) oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. comma 1 dalla domanda giudiziale (23/05/2018) al soddisfo.;
3. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1 lite si liquidano, per il primo grado di giudizio, in: € 250,00 (ducentocinquanta/00) per spese ed € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per onorari e, per il presente grado di giudizio, in: € 382,50 (trecentottantadue/50) per spese ed € 4.888,00 (quattromilaottocentottantotto/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge con attribuzione agli avv.ti Antonio Chianese e Maria Rosaria Chianese, dichiaratisene antistatari ex art. 93 c.p.c.
4. Pone le spese di CTU, come già liquidate nella sentenza impugnata, esclusivamente a carico di Controparte_5
Così deciso in Napoli, il 15/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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