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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore
LE TO, Giudice
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 862/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025GE0107605
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio.
Resistente: estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20.7.2025, i sig.ri Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2, impugnavano, congiuntamente, l'avviso di accertamento catastale n. 2025GE0107605, rappresentando quanto segue: - di aver acquistato, in virtù di atto di compravendita stipulato in data 7.2.2025, a rogito notaio Nominativo_1, rispettivamente, la nuda proprietà (la sig.ra Ricorrente_2) ed il diritto di usufrutto (i sig. ri Ricorrente_1 e Ricorrente_3), dell'unità immobiliare ubicata in Carasco, Indirizzo_1 civ.4 p.t., identificata al Dati_catastali_1; - che i precedenti proprietari dell'immobile de quo, sig.ri Nominativo_3 e Nominativo_2, avevano presentato 2 denunce di variazione DOCFA, la prima in data 5.2.2024 per mutamento di destinazione d'uso da industriale a commerciale (da categoria
D/1 a C/1 classe 1, rendita catastale 4.044,89), la seconda in data 24.4.2024 avente causale “Esatta rappresentazione grafica”; - che, in data 20.5.2025, l'Ufficio aveva notificato l'avviso di accertamento catastale n. 2025GE0107605 rettificando il classamento proposto, in categoria C/1 classe 6, variando la rendita da € 4.044,89 a € 10.135,21. Avverso la rettifica effettuata, la parte ha proposto ricorso, deducendo motivazioni sia di diritto, che di merito. L'ufficio si è costituito in giudizio evidenziando che le parti hanno definito la controversia con conciliazione. Le parti chiedono congiuntamente l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto dell'intervenuta conciliazione e rileva di conseguenza la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere compensate tra le parti per espressa richiesta in tal senso da entrambe le contendenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore
LE TO, Giudice
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 862/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025GE0107605
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio.
Resistente: estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20.7.2025, i sig.ri Ricorrente_1, Ricorrente_3 e Ricorrente_2, impugnavano, congiuntamente, l'avviso di accertamento catastale n. 2025GE0107605, rappresentando quanto segue: - di aver acquistato, in virtù di atto di compravendita stipulato in data 7.2.2025, a rogito notaio Nominativo_1, rispettivamente, la nuda proprietà (la sig.ra Ricorrente_2) ed il diritto di usufrutto (i sig. ri Ricorrente_1 e Ricorrente_3), dell'unità immobiliare ubicata in Carasco, Indirizzo_1 civ.4 p.t., identificata al Dati_catastali_1; - che i precedenti proprietari dell'immobile de quo, sig.ri Nominativo_3 e Nominativo_2, avevano presentato 2 denunce di variazione DOCFA, la prima in data 5.2.2024 per mutamento di destinazione d'uso da industriale a commerciale (da categoria
D/1 a C/1 classe 1, rendita catastale 4.044,89), la seconda in data 24.4.2024 avente causale “Esatta rappresentazione grafica”; - che, in data 20.5.2025, l'Ufficio aveva notificato l'avviso di accertamento catastale n. 2025GE0107605 rettificando il classamento proposto, in categoria C/1 classe 6, variando la rendita da € 4.044,89 a € 10.135,21. Avverso la rettifica effettuata, la parte ha proposto ricorso, deducendo motivazioni sia di diritto, che di merito. L'ufficio si è costituito in giudizio evidenziando che le parti hanno definito la controversia con conciliazione. Le parti chiedono congiuntamente l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio prende atto dell'intervenuta conciliazione e rileva di conseguenza la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere compensate tra le parti per espressa richiesta in tal senso da entrambe le contendenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per intervenuta conciliazione. Spese compensate.