TRIB
Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 747/2021 R.G.
TRIBUNALE SIRACUSA
SEZIONE CIVILE VG
Il Tribunale, composto dai sig.ri magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice
esaminati gli atti relativi al procedimento iscritto al n. 747/2021 V.G., promosso da
, nato ad [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Ursula Raniolo, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
) e residente in [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Giovanna Torbini, giusta procura in atti;
RESISTENTE udito il giudice relatore;
visto il parere del Pubblico ministero;
ha emesso il seguente
DECRETO
Rilevato che: con ricorso depositato il 16.03.2021 premettendo di avere aver avuto una Parte_1
relazione sentimentale con e che dalla relazione sono nate le figlie (il Controparte_1 Per_1
18.03.2015) e il 20.03.2017) ha agito, ex art. 337 bis e ss. c.c., per la regolamentazione Per_2
del regime di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori;
in particolare, il ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, come meglio indicato in ricorso e l'obbligo in capo allo stesso di versare alla ex compagna, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile complessiva di euro 300,00 (pari a 150,00 euro a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
ritualmente instaurato il contraddittorio il 5.07.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_2
quale non si opponeva alla richiesta di affidamento condiviso delle figlie, collocamento presso la madre e al diritto di visita paterno, ma chiedeva l'assegnazione della casa familiare, sita in
TA (SR) via Libertà n°135, dalla quale è stata costretta (al momento della rottura della relazione sentimentale) ad allontanarsi, unitamente alle figlie, e di porre a carico di Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori nella maggior somma di 700.00
[...]
euro (complessive), oltre al 50% delle spese straordinarie;
la causa veniva istruita documentalmente (anche con accertamenti della Guardia di Finanza); inoltre il G.I. preso atto della forte conflittualità tra le parti incaricava il Consultorio Familiare competente per aiutare i genitori in un percorso di mediazione familiare anche al fine di trovare un canale di comunicazione costruttivo nell'interesse delle figlie;
acquisita la relazione del C.F. il Giudice, ritenuta la causa per la decisione, rinviava all'udienza del 15.05.2025 per la discussione;
a tale udienza le parti concludevano come da verbale in atti e il
Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione;
Ritenuto che:
“L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per
l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico- fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017); sempre secondo la Corte di legittimità, “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per
l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente"
(Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587); nel caso di specie entrambi i genitori per gran parte del giudizio sono apparsi tesi a far valere le rispettive personali ragioni, con ciò tralasciando di adempiere al primario obbligo di fornire alle figlie un valido sostegno educativo in questa fase delicata della loro vita, durante la quale andrebbe garantito un rapporto sereno e costante con entrambi (v. relazione C.F. del 16.09.2024); pertanto, deve sottolinearsi ad entrambi che dovranno, anche in futuro, adoperarsi per evitare di coinvolgere le minori nella crisi di coppia e per assicurare a e un percorso di Per_1 Per_2
crescita sereno ed equilibrato, evitando che le reciproche rivendicazioni si traducano in una mancanza di volontà di collaborare, che possa rappresentare un ostacolo al sistema di affidamento privilegiato dalla legge;
senza recesso dalla superiore premessa, l'assenza di elementi di pregiudizio per le minori ulteriori rispetto all'elevata conflittualità tra i genitori e, soprattutto, la complessiva adeguatezza degli stessi a rispondere ai bisogni prioritari delle minori conducono all'applicazione del regime di affidamento condiviso di e d entrambi i genitori (così come richiesto da entrambi), Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la madre con la quale hanno sempre convissuto, anche dopo la separazione dei genitori;
un collocamento paritetico, come richiesto, solo nell'ultima difesa, dal resistente, in assenza di una capacità delle parti a dialogare serenamente e costruttivamente nell'interesse delle figlie, potrebbe dare ulteriore adito a situazioni di contrasto e conflitto, pregiudizievoli per le minori;
Ritenuto che: merita accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla resistente;
ciò perchè la ratio dell'art. 337 sexies c.c. è quella di assegnare la casa familiare tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate;
in altre parole, il presupposto per l'assegnazione della casa coniugale è rappresentato dall'esigenza di assicurare alla prole minorenne (o maggiorenne non economicamente indipendente), nel tumulto ingenerato dalla disgregazione del nucleo familiare, la conservazione del medesimo habitat domestico. Esulano, pertanto, valutazioni di ordine economico ovvero considerazioni di altra natura ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 337 sexies c.c., atteso che la ratio protettiva del minore costituisce l'unico criterio che il giudice può valorizzare ai fini dell'assegnazione della casa coniugale;
nel caso di specie, è rimasto incontestato che le minori in costanza di convivenza dei genitori hanno sempre vissuto nell'abitazione sita ad TA in Via Libertà n. 135, ove attualmente abita il , che sono state costrette a lasciare allorquando è intervenuta la crisi tra i genitori, Pt_1
trasferendosi con la madre (da gennaio 2021) in una abitazione in locazione (come risulta dal contratto di locazione prodotto); ne consegue che appare funzionale all'interesse prioritario di e il ripristino della Per_2 Per_1
situazione pregressa al fine di garantire loro di mantenere il legame con l'habitat domestico, ovvero con il luogo ove sono cresciute e che rappresenta il centro dei loro affetti, interessi e delle consuetudini in cui si è articolata la vita familiare (Cass. civ. 4 novembre 2015, n. 22581);
d'altro canto, la circostanza che siano passati quattro anni dall'allontanamento da casa anche a causa della lungaggine del procedimento, non può andare a loro sfavore;
Ritenuto che: per quanto concerne la determinazione dei tempi e modalità delle visite del padre, quale genitore non collocatario, esse potranno essere rimesse ai liberi accordi tra le parti;
in mancanza di accordo dovrà seguirsi la seguente regolamentazione: il padre potrà vedere e tenere con sé le minori due giorni a settimana (il martedi e giovedi) dalle
15.00, alle 20.00 e a fine settimana alternati (dal venerdi pomeriggio, ore 15.00, alla domenica sera, ore 20.00), con facoltà di sostituire i giorni predetti in ragione dei turni di lavoro e previa congrua comunicazione alla resistente;
dispone inoltre che possa tenere con sé i minori per 20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive e per lo stesso periodo potrà tenerli la madre, giorni da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
dispone infine che durante le vacanze natalizie e pasquali la minori trascorrano alternativamente dal 24 al 30 o dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, nonché dal venerdì santo al pomeriggio della domenica di Pasqua oppure dal pomeriggio della domenica di Pasqua alla sera del lunedì santo con il padre.
Ritenuto che: fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze delle figlie;
2) il tenore di vita goduto dalle medesime in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Rilevato che: dalle allegazioni e dalle dichiarazioni rese dalle parti, dalla documentazione prodotta, e, infine, dalla relazione della Guardia di Finanza è emerso che:
dipendente della e socio e amministratore al Parte_1 Controparte_3
50% della esercente attività di commercio di carburanti), negli anni di imposta 2017 CP_4
2018 e 2019 ha percepito un reddito di circa 17.00,00 euro lorde;
nell'anno 2020 di 9.175,00 e nell'anno 2021 di 4.779,00. risulta invece titolare di un centro estetico (il cui volume d'affari è Controparte_1
incrementato negli anni: da euro 43.557,00 nel 2018 a euro 126.000,00 nel 2021); quanto ai redditi: nell'anno d'imposta 2018 risultano redditi pari a circa 12.800,00 euro e nel 2019 di
4.000,00 euro;
entrambe le parti sono proprietarie di immobili ad TA (come da documentazione in atti); alla luce di quanto sopra e considerati per un verso i costi necessari al soddisfacimento delle esigenze di due minori dell'età delle figlie della coppia e, per altro verso, la circostanza la casa familiare viene oggi assegnata alla resistente, si stima equo porre in capo ad Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla entro giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di CP_1
euro 450,00 per il mantenimento delle figlie minori, rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie considerato che in ragione della soccombenza reciproca le spese saranno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, visti gli articoli 337 bis e ss. c.c.: dispone che le figlie minori siano affidate in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
regolamenta il diritto di visita del padre come in parte motiva; assegna la casa familiare sita ad TA in Via Libertà n. 135 a per viverci Controparte_1
unitamente alle figlie;
dispone che contribuisca al mantenimento delle figlie minori versando alla Parte_1
resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
e ciò con decorrenza dalla data della domanda;
compensa le spese di lite;
Così deciso in Siracusa, il 3 giugno 2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
TRIBUNALE SIRACUSA
SEZIONE CIVILE VG
Il Tribunale, composto dai sig.ri magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice
esaminati gli atti relativi al procedimento iscritto al n. 747/2021 V.G., promosso da
, nato ad [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Ursula Raniolo, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
) e residente in [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Giovanna Torbini, giusta procura in atti;
RESISTENTE udito il giudice relatore;
visto il parere del Pubblico ministero;
ha emesso il seguente
DECRETO
Rilevato che: con ricorso depositato il 16.03.2021 premettendo di avere aver avuto una Parte_1
relazione sentimentale con e che dalla relazione sono nate le figlie (il Controparte_1 Per_1
18.03.2015) e il 20.03.2017) ha agito, ex art. 337 bis e ss. c.c., per la regolamentazione Per_2
del regime di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori;
in particolare, il ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno, come meglio indicato in ricorso e l'obbligo in capo allo stesso di versare alla ex compagna, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile complessiva di euro 300,00 (pari a 150,00 euro a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
ritualmente instaurato il contraddittorio il 5.07.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_2
quale non si opponeva alla richiesta di affidamento condiviso delle figlie, collocamento presso la madre e al diritto di visita paterno, ma chiedeva l'assegnazione della casa familiare, sita in
TA (SR) via Libertà n°135, dalla quale è stata costretta (al momento della rottura della relazione sentimentale) ad allontanarsi, unitamente alle figlie, e di porre a carico di Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori nella maggior somma di 700.00
[...]
euro (complessive), oltre al 50% delle spese straordinarie;
la causa veniva istruita documentalmente (anche con accertamenti della Guardia di Finanza); inoltre il G.I. preso atto della forte conflittualità tra le parti incaricava il Consultorio Familiare competente per aiutare i genitori in un percorso di mediazione familiare anche al fine di trovare un canale di comunicazione costruttivo nell'interesse delle figlie;
acquisita la relazione del C.F. il Giudice, ritenuta la causa per la decisione, rinviava all'udienza del 15.05.2025 per la discussione;
a tale udienza le parti concludevano come da verbale in atti e il
Tribunale rimetteva la causa al Collegio per la decisione;
Ritenuto che:
“L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per
l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico- fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017); sempre secondo la Corte di legittimità, “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per
l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente"
(Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587); nel caso di specie entrambi i genitori per gran parte del giudizio sono apparsi tesi a far valere le rispettive personali ragioni, con ciò tralasciando di adempiere al primario obbligo di fornire alle figlie un valido sostegno educativo in questa fase delicata della loro vita, durante la quale andrebbe garantito un rapporto sereno e costante con entrambi (v. relazione C.F. del 16.09.2024); pertanto, deve sottolinearsi ad entrambi che dovranno, anche in futuro, adoperarsi per evitare di coinvolgere le minori nella crisi di coppia e per assicurare a e un percorso di Per_1 Per_2
crescita sereno ed equilibrato, evitando che le reciproche rivendicazioni si traducano in una mancanza di volontà di collaborare, che possa rappresentare un ostacolo al sistema di affidamento privilegiato dalla legge;
senza recesso dalla superiore premessa, l'assenza di elementi di pregiudizio per le minori ulteriori rispetto all'elevata conflittualità tra i genitori e, soprattutto, la complessiva adeguatezza degli stessi a rispondere ai bisogni prioritari delle minori conducono all'applicazione del regime di affidamento condiviso di e d entrambi i genitori (così come richiesto da entrambi), Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la madre con la quale hanno sempre convissuto, anche dopo la separazione dei genitori;
un collocamento paritetico, come richiesto, solo nell'ultima difesa, dal resistente, in assenza di una capacità delle parti a dialogare serenamente e costruttivamente nell'interesse delle figlie, potrebbe dare ulteriore adito a situazioni di contrasto e conflitto, pregiudizievoli per le minori;
Ritenuto che: merita accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla resistente;
ciò perchè la ratio dell'art. 337 sexies c.c. è quella di assegnare la casa familiare tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate;
in altre parole, il presupposto per l'assegnazione della casa coniugale è rappresentato dall'esigenza di assicurare alla prole minorenne (o maggiorenne non economicamente indipendente), nel tumulto ingenerato dalla disgregazione del nucleo familiare, la conservazione del medesimo habitat domestico. Esulano, pertanto, valutazioni di ordine economico ovvero considerazioni di altra natura ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 337 sexies c.c., atteso che la ratio protettiva del minore costituisce l'unico criterio che il giudice può valorizzare ai fini dell'assegnazione della casa coniugale;
nel caso di specie, è rimasto incontestato che le minori in costanza di convivenza dei genitori hanno sempre vissuto nell'abitazione sita ad TA in Via Libertà n. 135, ove attualmente abita il , che sono state costrette a lasciare allorquando è intervenuta la crisi tra i genitori, Pt_1
trasferendosi con la madre (da gennaio 2021) in una abitazione in locazione (come risulta dal contratto di locazione prodotto); ne consegue che appare funzionale all'interesse prioritario di e il ripristino della Per_2 Per_1
situazione pregressa al fine di garantire loro di mantenere il legame con l'habitat domestico, ovvero con il luogo ove sono cresciute e che rappresenta il centro dei loro affetti, interessi e delle consuetudini in cui si è articolata la vita familiare (Cass. civ. 4 novembre 2015, n. 22581);
d'altro canto, la circostanza che siano passati quattro anni dall'allontanamento da casa anche a causa della lungaggine del procedimento, non può andare a loro sfavore;
Ritenuto che: per quanto concerne la determinazione dei tempi e modalità delle visite del padre, quale genitore non collocatario, esse potranno essere rimesse ai liberi accordi tra le parti;
in mancanza di accordo dovrà seguirsi la seguente regolamentazione: il padre potrà vedere e tenere con sé le minori due giorni a settimana (il martedi e giovedi) dalle
15.00, alle 20.00 e a fine settimana alternati (dal venerdi pomeriggio, ore 15.00, alla domenica sera, ore 20.00), con facoltà di sostituire i giorni predetti in ragione dei turni di lavoro e previa congrua comunicazione alla resistente;
dispone inoltre che possa tenere con sé i minori per 20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive e per lo stesso periodo potrà tenerli la madre, giorni da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
dispone infine che durante le vacanze natalizie e pasquali la minori trascorrano alternativamente dal 24 al 30 o dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, nonché dal venerdì santo al pomeriggio della domenica di Pasqua oppure dal pomeriggio della domenica di Pasqua alla sera del lunedì santo con il padre.
Ritenuto che: fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze delle figlie;
2) il tenore di vita goduto dalle medesime in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Rilevato che: dalle allegazioni e dalle dichiarazioni rese dalle parti, dalla documentazione prodotta, e, infine, dalla relazione della Guardia di Finanza è emerso che:
dipendente della e socio e amministratore al Parte_1 Controparte_3
50% della esercente attività di commercio di carburanti), negli anni di imposta 2017 CP_4
2018 e 2019 ha percepito un reddito di circa 17.00,00 euro lorde;
nell'anno 2020 di 9.175,00 e nell'anno 2021 di 4.779,00. risulta invece titolare di un centro estetico (il cui volume d'affari è Controparte_1
incrementato negli anni: da euro 43.557,00 nel 2018 a euro 126.000,00 nel 2021); quanto ai redditi: nell'anno d'imposta 2018 risultano redditi pari a circa 12.800,00 euro e nel 2019 di
4.000,00 euro;
entrambe le parti sono proprietarie di immobili ad TA (come da documentazione in atti); alla luce di quanto sopra e considerati per un verso i costi necessari al soddisfacimento delle esigenze di due minori dell'età delle figlie della coppia e, per altro verso, la circostanza la casa familiare viene oggi assegnata alla resistente, si stima equo porre in capo ad Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla entro giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di CP_1
euro 450,00 per il mantenimento delle figlie minori, rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie considerato che in ragione della soccombenza reciproca le spese saranno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima sezione civile, visti gli articoli 337 bis e ss. c.c.: dispone che le figlie minori siano affidate in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
regolamenta il diritto di visita del padre come in parte motiva; assegna la casa familiare sita ad TA in Via Libertà n. 135 a per viverci Controparte_1
unitamente alle figlie;
dispone che contribuisca al mantenimento delle figlie minori versando alla Parte_1
resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
e ciò con decorrenza dalla data della domanda;
compensa le spese di lite;
Così deciso in Siracusa, il 3 giugno 2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone