Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 16 dell'Accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 16 dell'Accordo stesso.