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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/12/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2715 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
, n.q. di eredi di (C.F. C.F._4 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Falduto, con il C.F._5
quale sono elettivamente domiciliati in NO (RC), Via Corso Garibaldi n.
368
Ricorrenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Lilia Bonicioli, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC),
Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia operativa dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito 2
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2022, il sig. ha esposto: Persona_1
- che, con missiva del 16/06/2021, l' ha comunicato di aver CP_1
effettuato dei pagamenti non dovuti, per il periodo dal 01/01/2005 al
31/05/2021, sulla pensione categoria AS n. 04301936, per un importo pari a €
90.480,49, a titolo di “interessi legali da reincassi” e “esecuzione sentenza
Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 768 del 12/11/2019 R.G. 228/2018”;
- che la richiesta avanzata dall' è generica, infondata e priva di CP_2
motivazione ai sensi dell'art. 3, L. n. 241/1990;
- che, in particolare, la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria riguarda un periodo differente (01/01/2005 – 31/03/2012), già oggetto di accertamento da parte dell' ; CP_2
- che, con accertamenti effettuati in data 25/9/2012 e 11/1/2013, l' ha CP_1
richiesto al ricorrente il rimborso dell'importo pari a € 37.029,50 in quanto
“sono state riscosse rate di prestazioni assistenziali non spettanti in quanto è venuto meno il diritto alla prestazione a seguito del trasferimento all'estero della dimora effettiva ed abituale”;
- che, come statuito dalla sentenza n. 768/2019 della Corte d'Appello di
Reggio Calabria, nel periodo dal 1/1/2005 al 31/03/2012 il sig. Persona_1
non aveva diritto alla percezione dell'assegno sociale a causa del trasferimento della propria dimora abituale all'estero;
- che l ha illegittimamente esteso la carenza del requisito CP_2
necessario per ottenere il beneficio previdenziale ad un momento successivo rispetto a quello oggetto di giudizio, ricomprendendo anche l'intervallo di tempo dal 01/04/2012 al 31/5/2021 e quantificando l'ammontare dell'indebito in €
90.480,49;
- che la sentenza della Corte di Appello non può statuire su periodi successivi rispetto a quelli esposti nel dispositivo;
3
- che, in ogni caso, l'importo residuo legittimamente fruito dal ricorrente
(€ 53.450,99) è già stato riscosso dall;
CP_2
- che l' ha contestato esclusivamente l'iscrizione del ricorrente CP_1
all'Anagrafe Italiana dei Residenti all'Estero, deducendo automaticamente uno spostamento della residenza effettiva nel luogo della residenza anagrafica;
- che la mera iscrizione del cittadino all'Anagrafe Italiana dei Residenti all'Estero non costituisce elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato la residenza;
- che l' non ha mai dimostrato l'abbandono del territorio italiano da CP_1
parte del ricorrente, che ha comunque percepito in buona fede la prestazione previdenziale;
- che ha proposto ricorso al competente Comitato Provinciale CP_1
rimasto privo di esito.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:”In via principale: I) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullare il provvedimento notificato in data 16/6/2021, in quanto illegittimo nella parte in cui dispone la ripetizione della somma fruita per il periodo 01/04/2012 – 31/5/2021; II)
Accertare e dichiarare che il Sig. ha diritto alla fruizione del Persona_1
beneficio economico dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, sussistendo in capo al ricorrente tutti i requisiti di legge;
III) Per l'effetto, condannare l' al pagamento di tutte le somme indebitamente trattenute, CP_1
con interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché al pagamento, per il prosieguo, dell'assegno sociale, nella misura dovuta per legge;
IV) In subordine, dichiarare che il pensionato ha diritto a ritenere quanto percepito dal momento che NON può essergli addebitato alcun comportamento che possa supportare la qualificazione di “indebita percezione” della pensione visto che lo stesso aveva ottemperato a rendere edotto l' della reale situazione CP_1
legittimante l'erogazione del trattamento assistenziale quanto ai requisiti necessari;
egli, invero, ha percepito, e ritenuto, in buona fede la pensione, in 4
costanza del legittimo affidamento dovuto alla genuinità della sua convinzione di averne diritto, visto che ha avuto la residenza effettiva (dimora Pt_5
abituale) a NO, in Italia;
V) In ogni caso a) Accertare e dichiarare la legittimità del comportamento del Sig. b) Condannare l' Parte_6 CP_1
resistente al pagamento delle spese, competenze e onorari di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Pasquale Falduto, quale procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che il sig. è deceduto in data 08/10/2022, come si evince Persona_1
dall'estratto anagrafico in possesso dell'Istituto;
- che, con provvedimento del 16/06/2021, l ha richiesto la CP_1
restituzione delle somme indebitamente percepite dall'istante a titolo di assegno sociale nel periodo dal 01/01/2005 al 31/05/2021, per un importo complessivo pari a € 90.480,49 a titolo di interessi legali su reincassi e in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n.768/2019;
- che, in particolare, il ricorrente ha presentato all'Istituto domanda di assegno sociale (art. 3, comma 6, L. n. 335/1995), indicando la residenza effettiva ed abituale presso il Comune di NO (RC) e omettendo di dichiarare di essere residente in [...];
- che l'assegno sociale, liquidato con decorrenza dal 01/02/2005, è stato regolarmente riscosso dal ricorrente dapprima presso lo sportello delle di CP_3
NO (fino al 28/02/2006) e, successivamente, mediante accredito sul conto corrente attivo presso il Banco di Napoli di NO (dal 01/03/2006 al
31/03/2012);
- che, in data 13/03/2012, la Guardia di Finanza – Compagnia di Locri
(RC) ha richiesto il blocco del pagamento dell'assegno sociale, successivamente sospeso dall'Istituto con decorrenza dalla rata di aprile 2012; 5
- che, in data 11/09/2012, il Comune di NO (RC) ha certificato l'iscrizione all'AIRE del Sig. sin dal 30/04/2001; Per_1
- che, conseguentemente, la prestazione è stata revocata dando luogo al provvedimento di indebito n. 1005170 (periodo dal 01/02/2005 al 31/10/2012), che è stato notificato al sig. in data 18/09/2012; Per_1
- che, inoltre, tale provvedimento è stato rettificato sia con riferimento all'importo (€ 37.029,50) che al periodo (dal 01/02/2005 al 31/03/2012), in virtù della rendicontazione dei pagamenti da parte dell'ufficio pagatore e della sospensione avvenuta dal mese di aprile 2012;
- che la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 769/2019, ha confermato l'indebito del sig. per il periodo dal 01/02/2005 al Persona_1
31/03/2012 per carenza del requisito della residenza in Italia, condannandolo alla restituzione nei confronti dell' della somma pari a € 37.029,50; CP_1
- che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, tale somma non è mai stata riscossa dall' ; CP_2
- che, in ogni caso, incombe sull'odierno ricorrente la prova del possesso dei requisiti legittimanti il diritto all'assegno sociale nel periodo 01/04/2012-
31/05/2021, che l' ha erogato in forza della sentenza emessa da giudice di CP_2
prime cure, che aveva erroneamente stabilito il diritto al ripristino dell'assegno sociale;
- che il sig. , dal 2012 sino alla data del decesso, ha sempre risieduto Per_1
all'estero e non ha mai cessato di essere iscritto all'AIRE;
- che, nello specifico, la permanenza dell'iscrizione all'AIRE comporta una presunzione di sussistenza di dimora abituale all'estero, per i cittadini italiani che intendono trasferire la loro residenza dall'Italia ad un Paese estero per un periodo superiore a 12 mesi;
- che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il rimpatrio ed il rientro definitivo in Italia per il periodo dal 2012 al 2021; 6
- che, tuttavia, dalla documentazione allegata (passaporto) si evince che il sig. era residente in [...]e, inoltre, non ha fornito la prova del Persona_1
requisito reddituale per il diritto alla prestazione per gli anni dal 2012 al 2021;
- che, pertanto, il sig. è tenuto a restituire le somme indebitamente Per_1
percepite a titolo di assegno sociale, in esecuzione della sentenza emessa dalla
Corte di Appello di Reggio Calabria;
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con comparsa di intervento volontario depositata in data 26/09/2023, si sono costituiti i sigg. Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in qualità di eredi del ricorrente, deceduto
[...] Parte_4
nelle more del giudizio.
Istruita la causa, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con un primo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce l'irripetibilità delle somme richieste in ripetizione relativamente al periodo dal 1/04/2012 al
3/05/2021, sull'assunto che la sentenza della Corte di Appello di Reggio
Calabria n. 768/2019, la cui esecuzione è richiamata nel provvedimento impugnato tra le ragioni dell'indebito, riguarda esclusivamente il periodo dal
1/1/2005 – 31/03/2012 e non può disporre per periodi successivi.
Ed invero la sentenza in questione, che è passata in giudicato (allegato n.
2 bis al ricorso introduttivo), in riforma alla sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Locri, ha stabilito la legittimità della revoca dell'assegno sociale, per il periodo dal 1/1/2005 al 31/03/2012, riconosciuto al sig. Persona_1
sulla base di un'auto certificazione in cui dichiarava di essere residente a
NO, sottacendo di aver spostato la propria residenza in Canada. 7
In particolare, parte ricorrente lamenta che l' sulla base della CP_1
sentenza in questione, avrebbe illegittimamente dedotto che il ricorrente non possedeva i requisiti legittimanti la fruizione dell'assegno sociale anche per il periodo successivo, senza svolgere alcun accertamento ma basandosi esclusivamente sull'accertamento relativo al periodo precedente.
A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente deduce che il sig. , Per_1
per il periodo dal 1/04/2012 al 31/05/2021, ha percepito legittimamente l'assegno sociale, in ragione della sua permanenza e stabile dimora nel territorio dello stato.
Orbene, l'assegno sociale trova la sua disciplina normativa nell'art. 3 comma 6 l. 335/1995 che stabilisce che: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari 8
corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno
e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
La lettura della norma rende evidente che l'assegno spetta in via provvisoria, sulla base della mera prognosi di non conseguire redditi incompatibili nell'anno immediatamente successivo, dichiarata dall'interessato ex ante. La valutazione sulla spettanza in via definitiva della provvidenza avviene invece ex post, sulla scorta di una verifica dei redditi effettivamente conseguiti e dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione, tra cui la residenza nel territorio italiano.
Orbene, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sulla parte che reclama l'accertamento del diritto alla prestazione l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie e, dunque, nella specie, l'onere di provare il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione, tra cui la residenza nel territorio italiano, contestata dall' e motivo fondante la richiesta di ripetizione di indebito. CP_1
Nel caso di specie, detto onere della prova non può dirsi assolto da parte dell'originario ricorrente.
Giova premettere che l' ha allegato che il sig. era CP_1 Persona_1
iscritto all'AIRE, anagrafe italiani residenti all'estero, circostanza che parte ricorrente non ha confutato ma, al contrario, in qualche modo ha confermato. 9
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 470 del 1988: “
1. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.
2. Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.
3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.
4. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'articolo
6.
5. La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della
Repubblica o vi ha mai risieduto.
6. Ai fini di cui al comma 5, l'ufficio dello stato civile di Roma comunica all'anagrafe del Ministero dell'interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.
7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe di cui ai commi 4 e 5, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della
Repubblica.
8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
9. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi:
a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
10
b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.
10. Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 4 è costituito dal centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali.
11. Ad uno o più funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.
12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici”.
L'iscrizione all'anagrafe presuppone, dunque, il trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, mentre non sono iscritti all'anagrafe i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi, o che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali.
Pertanto, l'iscrizione all'AIRE presuppone uno stabile trasferimento all'estero, superiore ad un anno e permanente, incompatibile con la stabile dimora in Italia e che, di conseguenza, rappresenta un indice presuntivo molto forte della effettiva permanenza dell'iscritto all'estero (in quanto in caso contrario l'iscrizione non avrebbe ragion d'essere), che può essere superato solo da dati concreti di segno contrario, che l'interessato ha l'onere di fornire.
Orbene, l'originario ricorrente, per sostenere di aver stabilmente vissuto in
Italia – e segnatamente a NO via dei Tigli - nonostante l'iscrizione all'Aire nel periodo successivo a quello oggetto della sentenza della Corte di appello, ossia dal 1/04/2012, allega innanzitutto documentazione relativa al pagamento di bollette e fatture dell'abitazione indicata come luogo di stabile dimora.
Tuttavia, la documentazione in questione non assume rilievo dirimente in quanto la circostanza che vi fossero delle utenze attive, indipendentemente 11
dall'intestazione delle stesse e che venissero regolarmente pagate le bollette non implica necessariamente che fosse il sig. a fruire delle utenze ma Per_1
soprattutto non prova che lo stesso risiedesse in maniera stabile presso l'abitazione in questione.
Né assume rilievo dirimente la documentazione medica allegata dall'odierno ricorrente, dalla quale si evincono dei periodi di ricovero, peraltro tra essi distanziati, in Italia per l'esecuzione di interventi chirurgici o di cure.
Ed infatti, la circostanza che il sig. si sia sottoposto ad un Persona_1
intervento e abbia ricevuto delle cure in Italia (peraltro a Roma e in Puglia, località distanti dalla dichiarata residenza in NO, circostanza che implica una scelta precisa del luogo di ricovero, non già un'emergenza occorsa quando il ricorrente era in quello che ha qualificato con il luogo di stabile dimora), in periodi tra loro anche non ravvicinati nel tempo, non implica automaticamente che lo stesso risiedesse stabilmente in NO, ben potendo una persona scegliere dove essere curata e dove trascorrere i periodi di degenza e convalescenza, pur non risiedendo stabilmente in Italia.
Pertanto, tale documentazione, se non suffragata da altri dati, non confuta quanto emerge dall'iscrizione all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero.
Nondimeno, nulla è emerso dall'istruttoria processuale avendo i testi riferito circostanze vaghe e generiche, dalle quali può ricavarsi che il sig. Per_1
si recasse per dei periodi dell'anno in NO, ma non che vi risiedesse e dimorasse stabilmente e che non sono in grado di confutare il dato certo dell'iscrizione
Infatti, il teste , cognato del sig. , ha Testimone_1 Persona_1
genericamente riferito che: “io e il sig. ci frequentavamo Persona_1
assiduamente anche negli anni dal 2016 al 2018; lui abitava in quel periodo e ha sempre abitato a NO in via dei Tigli;
da quando l'ho conosciuto il sig.
ha sempre abitato nello stesso posto”. Inoltre, il teste, in maniera Persona_1 12
altrettanto generica e senza offrire uno specifico parametro temporale, ha riferito che: “Mi pare che il sig. abbia subito un intervento alla schiena e Persona_1
mi pare che sia stato operato a Roma;
infatti, se non sbaglio, il problema alla schiena è stato uno dei motivi per i quali non ha rinnovato la licenza di caccia;
anche quando è stato operato il sig. abitava a NO in via dei Persona_1
Tigli, ma non ricordo in che periodo è stato operato”.
Nondimeno il teste si è limitato a confermare che il sig. , in alcuni Per_1
periodi dell'anno ben determinati (come il periodo estivo e il periodo della raccolta delle pive), si recava a NO, circostanza dalla quale non si può ricavare una stabile dimora, avendo egli riferito che: “ogni estate andavamo a raccogliere i fichi che venivano anche lavorati e in autunno facevamo insieme la campagna olearia, raccogliendole olive e portandole al frantoio;
ogni anno, se
c'erano le olive, facevamo insieme la campagna olearia;
io e il sig. Per_1
insieme ai suoi fratelli non raccoglievamo le olive ma controllavamo
[...]
coloro che se ne occupavano;
si trattava di terreni di proprietà del sig. Per_1
e dei fratelli;
ogni anno ci ritrovavamo per la campagna olearia e
[...]
controllavamo gli operai che raccoglievano le olive e spostavamo le cassette”.
Altrettando generica e non dirimente è la circostanza, peraltro svincolata da qualsiasi parametro temporale, secondo cui il ricorrente: “Prima dell'intervento alla schiena mi risulta che il sig. giocasse a tennis Persona_1
e andava a giocare presso i campetti sul lungomare di NO, ma io non andavo a vederlo”.
Allo stesso modo il teste , altro cognato del ricorrente, ha Testimone_2
dichiarato che: “Il sig. abitava a NO in via dei Tigli ma anche Persona_1
in Canada e veniva spesso in Italia;
abitava sia in Canada che a NO nel senso che, nell'arco dell'anno, trascorreva dei periodi in Canada e dei periodi a
NO; è sempre stato così; in estate era sempre a NO e inoltre era sempre a NO a novembre e nel periodo della raccolta delle olive;
era un amante della campagna e si occupava della raccolta dei fichi che si fa in estate 13
tra luglio e agosto;
nei periodi di raccolta delle olive e di raccolta dei fichi era sempre a NO e quando era a NO abitava in via dei Tigli;
mi pare che il nome della strada sia via dei Tigli;
a NO ha sempre abitato nello stesso posto. Nei mesi di ottobre novembre sicuramente anche negli anni dal 2016 al
2018 il sig. era a NO perché è periodo della raccolta delle Persona_1
olive” confermando che il ricorrente viveva in Canada e che trascorreva dei periodi, ben determinati legati alla raccolta dei fichi e delle olive, in NO.
Il teste ha, inoltre, confermato, senza peraltro offrire parametri temporali precisi, che l'originario ricorrente ha subito un intervento a Roma e un intervento a Taranto e che ha trascorso la convalescenza in Italia, dichiarando che: “ Il sig. ha subito più di un intervento;
un intervento a Persona_1
Taranto, dove l'ho accompagnato io ma non ricordo quando;
inoltre più di recente ha subito un intervento per problemi alla colonna vertebrale ed è stato operato a Roma ma non ricordo con esattezza in che periodo;
non ricordo se sia stato ricoverato per una settimana o più; inoltre, lui faceva riabilitazione dopo
l'intervento, ma a volte anche prima, a Taurianova presso lo studio Monea;
a volte l'ho accompagnato anche io”: da tali dichiarazioni, non può evincersi che il sig. avesse stabile dimora in Italia, ma soltanto che lo stesso Persona_1
trascorreva dei soggiorni in Italia, peraltro a volte motivati da ragioni di salute, in località che non presentano alcun legame con il comune di NO, il che implica che lo stesso avesse scelto di curarsi in Itali non che fosse stato ricoverato in urgenza in Italia perché vi dimorasse stabilmente.
A ulteriore riprova che il sig. si recava in NO per dei periodi e Per_1
non vi soggiornava stabilmente, il teste ha riferito che: “Il sig. da Persona_1
giovane giocava a tennis;
poi ha avuto il problema alla colonna. Io e il sig.
, nei periodi in cui era a NO, ci ritrovavamo spesso presso Persona_1
l'hotel President per giocare a carte e per andare al mare insieme;
con noi
c'era anche il fratello;
io e il sig. ci ritrovavamo al President Persona_1
perché lui era uno dei soci”. 14
Infine, il teste , amico del fratello del sig. Testimone_3 Per_1
, ha confermato che quest'ultimo si recava in NO nel periodo estivo,
[...]
dichiarando che: “ Io e il sig. ci frequentavamo in estate;
infatti, io Persona_1
prendo sempre da tanti anni l'ombrellone presso l'hotel President e il sig.
era lì e anche lui aveva l'ombrellone lì; non so se il sig. Persona_1 Per_1
fosse uno socio dell'hotel President” per poi genericamente riferire,
[...]
senza offrire alcun parametro temporale, che: “Frequentavo il sig. Persona_1
anche in inverno;
io andavo sempre presso l'hotel President a trovare il fratello di , e trovavo lì anche il sig. ; andavo al Persona_1 Tes_1 Persona_1
President a trovare quando mi chiamava e trovavo lì anche il sig. Tes_1
; lo trovavo fuori in giardino o al bar;
era lì con i fratelli;
Ricordo Persona_1
di aver visto il sig. anche nei periodi della raccolta delle olive;
lo Persona_1
vedevo in quei periodi sempre in albergo di sera;
il sig. non Persona_1
raccoglieva le olive ma so che andava sui terreni per la raccolta delle olive perché lo diceva lui, ma non so se i terreni fossero di sua proprietà”.
Dimostrando di non avere avuto immediata percezione di quanto riferito, il teste ha genericamente dichiarato che: “So che il sig. abitava a Persona_1
NO anche se non conosco il nome della via in cui si trova la sua casa dove credo abiti la moglie ora;
lui andava anche a Toronto a trovare i figli ma non so se andasse per periodi lunghi o brevi”.
Infine, il teste ha confermato la circostanza non dirimente riferita anche dagli altri testi, in ordine alle cure ricevute dal sig. in Italia, Persona_1
dichiarando che: “Mi risulta che il sig. negli ultimi anni abbia Persona_1
subito un intervento alla schiena e mi sembra si sia operato a Roma;
non ricordo con esattezza in che anno;
non so quanto tempo sia stato ricoverato a
Roma; so che dopo ha fatto una riabilitazione;
infatti, io stesso lo accompagnavo dal dott. Monea a Polistena;
lo accompagnavo io perché non se la sentiva di guidare e negli ultimi tempi lo accompagnavo sempre;
l'ho accompagnato per più di un mese ogni giorno dopo l'intervento”. 15
Pertanto, alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria processuale, parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, volto a provare il possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell'assegno sociale per il periodo dal 1/04/2012 al 31/05/2021 e, in particolare, volto a provare il requisito della residenza in Italia, a fronte di un dato certo, quale l'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, opposta dall' in sede di rivendica delle somme versate per il periodo oggetto di CP_1
contestazione.
Ne discende l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
Con un secondo motivo di ricorso l'originario ricorrente, in via subordinata, eccepisce l'irripetibilità delle somme richieste in restituzione dall' in quanto percepite in buona fede da parte del sig. . CP_1 Persona_1
Orbene, secondo un costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall' a titolo CP_1
di trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione 16
dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso , già prima della liquidazione della CP_1
pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore (Sez. L
- , Sentenza n. 10337 del 18/04/2023; Sez. L - , Ordinanza n. 5984 del
23/02/2022; Sez. L - , Ordinanza n. 5984 del 23/02/2022)
Al dolo dell'interessato, è parificata "quoad effectum" l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Nella specie, il sig. , all'atto della presentazione della Persona_1
domanda volta al conseguimento dell'assegno sociale, ha dichiarato di essere residente in Italia, omettendo di segnalare l'iscrizione all'AIRE.
Orbene, in presenza dell'iscrizione all'Aire, che non può essere occultata o non nota all'interessato, non può ritenersi che il sig. abbia percepito in Per_1
buona fede delle rate di una prestazione che si fonda, tra l'altro, sulla residenza in Italia, laddove l'ignoranza sugli elementi costitutivi della fattispecie non può essere scusabile.
Pertanto, è infondato e non provato anche il secondo motivo di ricorso.
Infine, l'originario ricorrente, con un terzo motivo di ricorso, ha eccepito il difetto di motivazione del provvedimento di ripetizione di indebito, ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/1990.
Premettendo che, nella specie, non trova applicazione la legge sul procedimento amministrativo, non venendo in considerazione alcuna discrezionalità della pubblica amministrazione, ma vertendosi in materia di accertamento del diritto del singolo a conseguire una prestazione assistenziale, ritiene il giudicante che, dal provvedimento impugnato (all. n. 2 al ricorso introduttivo), si evincano le ragioni poste a fondamento del recupero dell'indebito, tanto che la parte ricorrente è stata in condizioni di difendersi in giudizio. 17
Essendo, dunque, infondati tutti i motivi di ricorso, lo stesso va rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto del concreto dispiegarsi del giudizio e della dichiarazione ai sensi dell'art, 152 disp. Att. c.p.c. depositata dall'originario ricorrente restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da e proseguito da Persona_1 Pt_1
e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
n.q. di eredi di , N.R.G. 2715 / 2022, disattesa ogni contraria Persona_1
istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso:
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 11/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2715 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
, n.q. di eredi di (C.F. C.F._4 Persona_1
), rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Falduto, con il C.F._5
quale sono elettivamente domiciliati in NO (RC), Via Corso Garibaldi n.
368
Ricorrenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Lilia Bonicioli, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC),
Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia operativa dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito 2
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2022, il sig. ha esposto: Persona_1
- che, con missiva del 16/06/2021, l' ha comunicato di aver CP_1
effettuato dei pagamenti non dovuti, per il periodo dal 01/01/2005 al
31/05/2021, sulla pensione categoria AS n. 04301936, per un importo pari a €
90.480,49, a titolo di “interessi legali da reincassi” e “esecuzione sentenza
Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 768 del 12/11/2019 R.G. 228/2018”;
- che la richiesta avanzata dall' è generica, infondata e priva di CP_2
motivazione ai sensi dell'art. 3, L. n. 241/1990;
- che, in particolare, la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria riguarda un periodo differente (01/01/2005 – 31/03/2012), già oggetto di accertamento da parte dell' ; CP_2
- che, con accertamenti effettuati in data 25/9/2012 e 11/1/2013, l' ha CP_1
richiesto al ricorrente il rimborso dell'importo pari a € 37.029,50 in quanto
“sono state riscosse rate di prestazioni assistenziali non spettanti in quanto è venuto meno il diritto alla prestazione a seguito del trasferimento all'estero della dimora effettiva ed abituale”;
- che, come statuito dalla sentenza n. 768/2019 della Corte d'Appello di
Reggio Calabria, nel periodo dal 1/1/2005 al 31/03/2012 il sig. Persona_1
non aveva diritto alla percezione dell'assegno sociale a causa del trasferimento della propria dimora abituale all'estero;
- che l ha illegittimamente esteso la carenza del requisito CP_2
necessario per ottenere il beneficio previdenziale ad un momento successivo rispetto a quello oggetto di giudizio, ricomprendendo anche l'intervallo di tempo dal 01/04/2012 al 31/5/2021 e quantificando l'ammontare dell'indebito in €
90.480,49;
- che la sentenza della Corte di Appello non può statuire su periodi successivi rispetto a quelli esposti nel dispositivo;
3
- che, in ogni caso, l'importo residuo legittimamente fruito dal ricorrente
(€ 53.450,99) è già stato riscosso dall;
CP_2
- che l' ha contestato esclusivamente l'iscrizione del ricorrente CP_1
all'Anagrafe Italiana dei Residenti all'Estero, deducendo automaticamente uno spostamento della residenza effettiva nel luogo della residenza anagrafica;
- che la mera iscrizione del cittadino all'Anagrafe Italiana dei Residenti all'Estero non costituisce elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato la residenza;
- che l' non ha mai dimostrato l'abbandono del territorio italiano da CP_1
parte del ricorrente, che ha comunque percepito in buona fede la prestazione previdenziale;
- che ha proposto ricorso al competente Comitato Provinciale CP_1
rimasto privo di esito.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:”In via principale: I) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullare il provvedimento notificato in data 16/6/2021, in quanto illegittimo nella parte in cui dispone la ripetizione della somma fruita per il periodo 01/04/2012 – 31/5/2021; II)
Accertare e dichiarare che il Sig. ha diritto alla fruizione del Persona_1
beneficio economico dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, sussistendo in capo al ricorrente tutti i requisiti di legge;
III) Per l'effetto, condannare l' al pagamento di tutte le somme indebitamente trattenute, CP_1
con interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché al pagamento, per il prosieguo, dell'assegno sociale, nella misura dovuta per legge;
IV) In subordine, dichiarare che il pensionato ha diritto a ritenere quanto percepito dal momento che NON può essergli addebitato alcun comportamento che possa supportare la qualificazione di “indebita percezione” della pensione visto che lo stesso aveva ottemperato a rendere edotto l' della reale situazione CP_1
legittimante l'erogazione del trattamento assistenziale quanto ai requisiti necessari;
egli, invero, ha percepito, e ritenuto, in buona fede la pensione, in 4
costanza del legittimo affidamento dovuto alla genuinità della sua convinzione di averne diritto, visto che ha avuto la residenza effettiva (dimora Pt_5
abituale) a NO, in Italia;
V) In ogni caso a) Accertare e dichiarare la legittimità del comportamento del Sig. b) Condannare l' Parte_6 CP_1
resistente al pagamento delle spese, competenze e onorari di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Pasquale Falduto, quale procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che il sig. è deceduto in data 08/10/2022, come si evince Persona_1
dall'estratto anagrafico in possesso dell'Istituto;
- che, con provvedimento del 16/06/2021, l ha richiesto la CP_1
restituzione delle somme indebitamente percepite dall'istante a titolo di assegno sociale nel periodo dal 01/01/2005 al 31/05/2021, per un importo complessivo pari a € 90.480,49 a titolo di interessi legali su reincassi e in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n.768/2019;
- che, in particolare, il ricorrente ha presentato all'Istituto domanda di assegno sociale (art. 3, comma 6, L. n. 335/1995), indicando la residenza effettiva ed abituale presso il Comune di NO (RC) e omettendo di dichiarare di essere residente in [...];
- che l'assegno sociale, liquidato con decorrenza dal 01/02/2005, è stato regolarmente riscosso dal ricorrente dapprima presso lo sportello delle di CP_3
NO (fino al 28/02/2006) e, successivamente, mediante accredito sul conto corrente attivo presso il Banco di Napoli di NO (dal 01/03/2006 al
31/03/2012);
- che, in data 13/03/2012, la Guardia di Finanza – Compagnia di Locri
(RC) ha richiesto il blocco del pagamento dell'assegno sociale, successivamente sospeso dall'Istituto con decorrenza dalla rata di aprile 2012; 5
- che, in data 11/09/2012, il Comune di NO (RC) ha certificato l'iscrizione all'AIRE del Sig. sin dal 30/04/2001; Per_1
- che, conseguentemente, la prestazione è stata revocata dando luogo al provvedimento di indebito n. 1005170 (periodo dal 01/02/2005 al 31/10/2012), che è stato notificato al sig. in data 18/09/2012; Per_1
- che, inoltre, tale provvedimento è stato rettificato sia con riferimento all'importo (€ 37.029,50) che al periodo (dal 01/02/2005 al 31/03/2012), in virtù della rendicontazione dei pagamenti da parte dell'ufficio pagatore e della sospensione avvenuta dal mese di aprile 2012;
- che la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 769/2019, ha confermato l'indebito del sig. per il periodo dal 01/02/2005 al Persona_1
31/03/2012 per carenza del requisito della residenza in Italia, condannandolo alla restituzione nei confronti dell' della somma pari a € 37.029,50; CP_1
- che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, tale somma non è mai stata riscossa dall' ; CP_2
- che, in ogni caso, incombe sull'odierno ricorrente la prova del possesso dei requisiti legittimanti il diritto all'assegno sociale nel periodo 01/04/2012-
31/05/2021, che l' ha erogato in forza della sentenza emessa da giudice di CP_2
prime cure, che aveva erroneamente stabilito il diritto al ripristino dell'assegno sociale;
- che il sig. , dal 2012 sino alla data del decesso, ha sempre risieduto Per_1
all'estero e non ha mai cessato di essere iscritto all'AIRE;
- che, nello specifico, la permanenza dell'iscrizione all'AIRE comporta una presunzione di sussistenza di dimora abituale all'estero, per i cittadini italiani che intendono trasferire la loro residenza dall'Italia ad un Paese estero per un periodo superiore a 12 mesi;
- che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il rimpatrio ed il rientro definitivo in Italia per il periodo dal 2012 al 2021; 6
- che, tuttavia, dalla documentazione allegata (passaporto) si evince che il sig. era residente in [...]e, inoltre, non ha fornito la prova del Persona_1
requisito reddituale per il diritto alla prestazione per gli anni dal 2012 al 2021;
- che, pertanto, il sig. è tenuto a restituire le somme indebitamente Per_1
percepite a titolo di assegno sociale, in esecuzione della sentenza emessa dalla
Corte di Appello di Reggio Calabria;
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con comparsa di intervento volontario depositata in data 26/09/2023, si sono costituiti i sigg. Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in qualità di eredi del ricorrente, deceduto
[...] Parte_4
nelle more del giudizio.
Istruita la causa, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con un primo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce l'irripetibilità delle somme richieste in ripetizione relativamente al periodo dal 1/04/2012 al
3/05/2021, sull'assunto che la sentenza della Corte di Appello di Reggio
Calabria n. 768/2019, la cui esecuzione è richiamata nel provvedimento impugnato tra le ragioni dell'indebito, riguarda esclusivamente il periodo dal
1/1/2005 – 31/03/2012 e non può disporre per periodi successivi.
Ed invero la sentenza in questione, che è passata in giudicato (allegato n.
2 bis al ricorso introduttivo), in riforma alla sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Locri, ha stabilito la legittimità della revoca dell'assegno sociale, per il periodo dal 1/1/2005 al 31/03/2012, riconosciuto al sig. Persona_1
sulla base di un'auto certificazione in cui dichiarava di essere residente a
NO, sottacendo di aver spostato la propria residenza in Canada. 7
In particolare, parte ricorrente lamenta che l' sulla base della CP_1
sentenza in questione, avrebbe illegittimamente dedotto che il ricorrente non possedeva i requisiti legittimanti la fruizione dell'assegno sociale anche per il periodo successivo, senza svolgere alcun accertamento ma basandosi esclusivamente sull'accertamento relativo al periodo precedente.
A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente deduce che il sig. , Per_1
per il periodo dal 1/04/2012 al 31/05/2021, ha percepito legittimamente l'assegno sociale, in ragione della sua permanenza e stabile dimora nel territorio dello stato.
Orbene, l'assegno sociale trova la sua disciplina normativa nell'art. 3 comma 6 l. 335/1995 che stabilisce che: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari 8
corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno
e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
La lettura della norma rende evidente che l'assegno spetta in via provvisoria, sulla base della mera prognosi di non conseguire redditi incompatibili nell'anno immediatamente successivo, dichiarata dall'interessato ex ante. La valutazione sulla spettanza in via definitiva della provvidenza avviene invece ex post, sulla scorta di una verifica dei redditi effettivamente conseguiti e dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione, tra cui la residenza nel territorio italiano.
Orbene, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sulla parte che reclama l'accertamento del diritto alla prestazione l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie e, dunque, nella specie, l'onere di provare il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione, tra cui la residenza nel territorio italiano, contestata dall' e motivo fondante la richiesta di ripetizione di indebito. CP_1
Nel caso di specie, detto onere della prova non può dirsi assolto da parte dell'originario ricorrente.
Giova premettere che l' ha allegato che il sig. era CP_1 Persona_1
iscritto all'AIRE, anagrafe italiani residenti all'estero, circostanza che parte ricorrente non ha confutato ma, al contrario, in qualche modo ha confermato. 9
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 470 del 1988: “
1. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.
2. Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.
3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.
4. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'articolo
6.
5. La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della
Repubblica o vi ha mai risieduto.
6. Ai fini di cui al comma 5, l'ufficio dello stato civile di Roma comunica all'anagrafe del Ministero dell'interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.
7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe di cui ai commi 4 e 5, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della
Repubblica.
8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
9. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi:
a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
10
b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.
10. Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 4 è costituito dal centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali.
11. Ad uno o più funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.
12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici”.
L'iscrizione all'anagrafe presuppone, dunque, il trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, mentre non sono iscritti all'anagrafe i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi, o che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali.
Pertanto, l'iscrizione all'AIRE presuppone uno stabile trasferimento all'estero, superiore ad un anno e permanente, incompatibile con la stabile dimora in Italia e che, di conseguenza, rappresenta un indice presuntivo molto forte della effettiva permanenza dell'iscritto all'estero (in quanto in caso contrario l'iscrizione non avrebbe ragion d'essere), che può essere superato solo da dati concreti di segno contrario, che l'interessato ha l'onere di fornire.
Orbene, l'originario ricorrente, per sostenere di aver stabilmente vissuto in
Italia – e segnatamente a NO via dei Tigli - nonostante l'iscrizione all'Aire nel periodo successivo a quello oggetto della sentenza della Corte di appello, ossia dal 1/04/2012, allega innanzitutto documentazione relativa al pagamento di bollette e fatture dell'abitazione indicata come luogo di stabile dimora.
Tuttavia, la documentazione in questione non assume rilievo dirimente in quanto la circostanza che vi fossero delle utenze attive, indipendentemente 11
dall'intestazione delle stesse e che venissero regolarmente pagate le bollette non implica necessariamente che fosse il sig. a fruire delle utenze ma Per_1
soprattutto non prova che lo stesso risiedesse in maniera stabile presso l'abitazione in questione.
Né assume rilievo dirimente la documentazione medica allegata dall'odierno ricorrente, dalla quale si evincono dei periodi di ricovero, peraltro tra essi distanziati, in Italia per l'esecuzione di interventi chirurgici o di cure.
Ed infatti, la circostanza che il sig. si sia sottoposto ad un Persona_1
intervento e abbia ricevuto delle cure in Italia (peraltro a Roma e in Puglia, località distanti dalla dichiarata residenza in NO, circostanza che implica una scelta precisa del luogo di ricovero, non già un'emergenza occorsa quando il ricorrente era in quello che ha qualificato con il luogo di stabile dimora), in periodi tra loro anche non ravvicinati nel tempo, non implica automaticamente che lo stesso risiedesse stabilmente in NO, ben potendo una persona scegliere dove essere curata e dove trascorrere i periodi di degenza e convalescenza, pur non risiedendo stabilmente in Italia.
Pertanto, tale documentazione, se non suffragata da altri dati, non confuta quanto emerge dall'iscrizione all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero.
Nondimeno, nulla è emerso dall'istruttoria processuale avendo i testi riferito circostanze vaghe e generiche, dalle quali può ricavarsi che il sig. Per_1
si recasse per dei periodi dell'anno in NO, ma non che vi risiedesse e dimorasse stabilmente e che non sono in grado di confutare il dato certo dell'iscrizione
Infatti, il teste , cognato del sig. , ha Testimone_1 Persona_1
genericamente riferito che: “io e il sig. ci frequentavamo Persona_1
assiduamente anche negli anni dal 2016 al 2018; lui abitava in quel periodo e ha sempre abitato a NO in via dei Tigli;
da quando l'ho conosciuto il sig.
ha sempre abitato nello stesso posto”. Inoltre, il teste, in maniera Persona_1 12
altrettanto generica e senza offrire uno specifico parametro temporale, ha riferito che: “Mi pare che il sig. abbia subito un intervento alla schiena e Persona_1
mi pare che sia stato operato a Roma;
infatti, se non sbaglio, il problema alla schiena è stato uno dei motivi per i quali non ha rinnovato la licenza di caccia;
anche quando è stato operato il sig. abitava a NO in via dei Persona_1
Tigli, ma non ricordo in che periodo è stato operato”.
Nondimeno il teste si è limitato a confermare che il sig. , in alcuni Per_1
periodi dell'anno ben determinati (come il periodo estivo e il periodo della raccolta delle pive), si recava a NO, circostanza dalla quale non si può ricavare una stabile dimora, avendo egli riferito che: “ogni estate andavamo a raccogliere i fichi che venivano anche lavorati e in autunno facevamo insieme la campagna olearia, raccogliendole olive e portandole al frantoio;
ogni anno, se
c'erano le olive, facevamo insieme la campagna olearia;
io e il sig. Per_1
insieme ai suoi fratelli non raccoglievamo le olive ma controllavamo
[...]
coloro che se ne occupavano;
si trattava di terreni di proprietà del sig. Per_1
e dei fratelli;
ogni anno ci ritrovavamo per la campagna olearia e
[...]
controllavamo gli operai che raccoglievano le olive e spostavamo le cassette”.
Altrettando generica e non dirimente è la circostanza, peraltro svincolata da qualsiasi parametro temporale, secondo cui il ricorrente: “Prima dell'intervento alla schiena mi risulta che il sig. giocasse a tennis Persona_1
e andava a giocare presso i campetti sul lungomare di NO, ma io non andavo a vederlo”.
Allo stesso modo il teste , altro cognato del ricorrente, ha Testimone_2
dichiarato che: “Il sig. abitava a NO in via dei Tigli ma anche Persona_1
in Canada e veniva spesso in Italia;
abitava sia in Canada che a NO nel senso che, nell'arco dell'anno, trascorreva dei periodi in Canada e dei periodi a
NO; è sempre stato così; in estate era sempre a NO e inoltre era sempre a NO a novembre e nel periodo della raccolta delle olive;
era un amante della campagna e si occupava della raccolta dei fichi che si fa in estate 13
tra luglio e agosto;
nei periodi di raccolta delle olive e di raccolta dei fichi era sempre a NO e quando era a NO abitava in via dei Tigli;
mi pare che il nome della strada sia via dei Tigli;
a NO ha sempre abitato nello stesso posto. Nei mesi di ottobre novembre sicuramente anche negli anni dal 2016 al
2018 il sig. era a NO perché è periodo della raccolta delle Persona_1
olive” confermando che il ricorrente viveva in Canada e che trascorreva dei periodi, ben determinati legati alla raccolta dei fichi e delle olive, in NO.
Il teste ha, inoltre, confermato, senza peraltro offrire parametri temporali precisi, che l'originario ricorrente ha subito un intervento a Roma e un intervento a Taranto e che ha trascorso la convalescenza in Italia, dichiarando che: “ Il sig. ha subito più di un intervento;
un intervento a Persona_1
Taranto, dove l'ho accompagnato io ma non ricordo quando;
inoltre più di recente ha subito un intervento per problemi alla colonna vertebrale ed è stato operato a Roma ma non ricordo con esattezza in che periodo;
non ricordo se sia stato ricoverato per una settimana o più; inoltre, lui faceva riabilitazione dopo
l'intervento, ma a volte anche prima, a Taurianova presso lo studio Monea;
a volte l'ho accompagnato anche io”: da tali dichiarazioni, non può evincersi che il sig. avesse stabile dimora in Italia, ma soltanto che lo stesso Persona_1
trascorreva dei soggiorni in Italia, peraltro a volte motivati da ragioni di salute, in località che non presentano alcun legame con il comune di NO, il che implica che lo stesso avesse scelto di curarsi in Itali non che fosse stato ricoverato in urgenza in Italia perché vi dimorasse stabilmente.
A ulteriore riprova che il sig. si recava in NO per dei periodi e Per_1
non vi soggiornava stabilmente, il teste ha riferito che: “Il sig. da Persona_1
giovane giocava a tennis;
poi ha avuto il problema alla colonna. Io e il sig.
, nei periodi in cui era a NO, ci ritrovavamo spesso presso Persona_1
l'hotel President per giocare a carte e per andare al mare insieme;
con noi
c'era anche il fratello;
io e il sig. ci ritrovavamo al President Persona_1
perché lui era uno dei soci”. 14
Infine, il teste , amico del fratello del sig. Testimone_3 Per_1
, ha confermato che quest'ultimo si recava in NO nel periodo estivo,
[...]
dichiarando che: “ Io e il sig. ci frequentavamo in estate;
infatti, io Persona_1
prendo sempre da tanti anni l'ombrellone presso l'hotel President e il sig.
era lì e anche lui aveva l'ombrellone lì; non so se il sig. Persona_1 Per_1
fosse uno socio dell'hotel President” per poi genericamente riferire,
[...]
senza offrire alcun parametro temporale, che: “Frequentavo il sig. Persona_1
anche in inverno;
io andavo sempre presso l'hotel President a trovare il fratello di , e trovavo lì anche il sig. ; andavo al Persona_1 Tes_1 Persona_1
President a trovare quando mi chiamava e trovavo lì anche il sig. Tes_1
; lo trovavo fuori in giardino o al bar;
era lì con i fratelli;
Ricordo Persona_1
di aver visto il sig. anche nei periodi della raccolta delle olive;
lo Persona_1
vedevo in quei periodi sempre in albergo di sera;
il sig. non Persona_1
raccoglieva le olive ma so che andava sui terreni per la raccolta delle olive perché lo diceva lui, ma non so se i terreni fossero di sua proprietà”.
Dimostrando di non avere avuto immediata percezione di quanto riferito, il teste ha genericamente dichiarato che: “So che il sig. abitava a Persona_1
NO anche se non conosco il nome della via in cui si trova la sua casa dove credo abiti la moglie ora;
lui andava anche a Toronto a trovare i figli ma non so se andasse per periodi lunghi o brevi”.
Infine, il teste ha confermato la circostanza non dirimente riferita anche dagli altri testi, in ordine alle cure ricevute dal sig. in Italia, Persona_1
dichiarando che: “Mi risulta che il sig. negli ultimi anni abbia Persona_1
subito un intervento alla schiena e mi sembra si sia operato a Roma;
non ricordo con esattezza in che anno;
non so quanto tempo sia stato ricoverato a
Roma; so che dopo ha fatto una riabilitazione;
infatti, io stesso lo accompagnavo dal dott. Monea a Polistena;
lo accompagnavo io perché non se la sentiva di guidare e negli ultimi tempi lo accompagnavo sempre;
l'ho accompagnato per più di un mese ogni giorno dopo l'intervento”. 15
Pertanto, alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria processuale, parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, volto a provare il possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell'assegno sociale per il periodo dal 1/04/2012 al 31/05/2021 e, in particolare, volto a provare il requisito della residenza in Italia, a fronte di un dato certo, quale l'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, opposta dall' in sede di rivendica delle somme versate per il periodo oggetto di CP_1
contestazione.
Ne discende l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
Con un secondo motivo di ricorso l'originario ricorrente, in via subordinata, eccepisce l'irripetibilità delle somme richieste in restituzione dall' in quanto percepite in buona fede da parte del sig. . CP_1 Persona_1
Orbene, secondo un costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall' a titolo CP_1
di trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione 16
dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso , già prima della liquidazione della CP_1
pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore (Sez. L
- , Sentenza n. 10337 del 18/04/2023; Sez. L - , Ordinanza n. 5984 del
23/02/2022; Sez. L - , Ordinanza n. 5984 del 23/02/2022)
Al dolo dell'interessato, è parificata "quoad effectum" l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Nella specie, il sig. , all'atto della presentazione della Persona_1
domanda volta al conseguimento dell'assegno sociale, ha dichiarato di essere residente in Italia, omettendo di segnalare l'iscrizione all'AIRE.
Orbene, in presenza dell'iscrizione all'Aire, che non può essere occultata o non nota all'interessato, non può ritenersi che il sig. abbia percepito in Per_1
buona fede delle rate di una prestazione che si fonda, tra l'altro, sulla residenza in Italia, laddove l'ignoranza sugli elementi costitutivi della fattispecie non può essere scusabile.
Pertanto, è infondato e non provato anche il secondo motivo di ricorso.
Infine, l'originario ricorrente, con un terzo motivo di ricorso, ha eccepito il difetto di motivazione del provvedimento di ripetizione di indebito, ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/1990.
Premettendo che, nella specie, non trova applicazione la legge sul procedimento amministrativo, non venendo in considerazione alcuna discrezionalità della pubblica amministrazione, ma vertendosi in materia di accertamento del diritto del singolo a conseguire una prestazione assistenziale, ritiene il giudicante che, dal provvedimento impugnato (all. n. 2 al ricorso introduttivo), si evincano le ragioni poste a fondamento del recupero dell'indebito, tanto che la parte ricorrente è stata in condizioni di difendersi in giudizio. 17
Essendo, dunque, infondati tutti i motivi di ricorso, lo stesso va rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto del concreto dispiegarsi del giudizio e della dichiarazione ai sensi dell'art, 152 disp. Att. c.p.c. depositata dall'originario ricorrente restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da e proseguito da Persona_1 Pt_1
e ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
n.q. di eredi di , N.R.G. 2715 / 2022, disattesa ogni contraria Persona_1
istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso:
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 11/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci