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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74/2022
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte in persona dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 74/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NAPOLITANO Parte_1 P.IVA_1
MARCO elettivamente domiciliato in VIA CAPITELLO N. 13/A MONTICELLO
presso il difensore avv. NAPOLITANO MARCO Parte_2
APPELLANTE
Contro
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. CANULLO LORENZO e dell'avv. P.IVA_2
PECORARI PAOLA ( ) V UNIVERSITA' 4 - C/O C.F._1
; elettivamente domiciliato in VIA UNIVERSITA' 4 C/0 Controparte_1
presso il difensore Controparte_1 avv. CANULLO LORENZO
pagina 1 di 27 APPELLATA
AD OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO E RISARCIMENTO DANNI IN GRADO DI APPELLO
PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 26.03.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTE << “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria e Parte_1
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, giudicare come segue:
i. In rito, previa declaratoria di illegittimità dell'ordinanza emessa senza previa conversione nel rito ordinario, disporsi la rimessione della causa al giudice di primo grado o comunque la celebrazione davanti a sé del nuovo giudizio previa fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. o comunque previa assunzione dei più opportuni provvedimenti di legge.
ii. Nel merito in via principale, in completa riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale di Pt_1
nei confronti del
[...]
nella procedura RDO n. Controparte_2
pagina 2 di 27 “Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova orale con i testimoni di seguito indicati, con riserva di ulteriore capitolazione e indicazione di testimoni entro i termini di legge:
1. Vero che nel periodo tra gennaio, febbraio e marzo del 2019 gli articoli 816X0 (relativo all'oggetto 4 di 18 della fornitura – doc. 3 e
7) e S53OUN-BQ086T (relativo all'oggetto 8 di 18 della fornitura – doc. 2 e 5) sono stati sottratti dal commercio dalle rispettive case madri e CP_3 CP_2
2. Vero che nel periodo tra gennaio, febbraio e marzo del 2019 i prodotti di cui ai docc. 6 e 8 che si mostrano al testimone erano prontamente reperibili sul mercato;
3. Vero che i prodotti di cui ai docc. 6 e 8 che si mostrano al testimone hanno caratteristiche tecniche e qualità (processore, scheda grafica, memoria Ram, hard disk ecc.) pari o più elevate rispetto ai prodotti di cui ai docc. 2/5 e 3/7;
4. Vero che le case madri e di prodotti tecnologici come CP_3 CP_2
personal computer e notebook avvisano preventivamente i distributori, i rivenditori e i clienti quando decidono di sottrarre un proprio prodotto dal commercio;
5. Vero che l'irreperibilità sul mercato di prodotti tecnologici come personal computer o notebook per decisione della casa madre dipende dalla cessata produzione del prodotto perché sostituito dalla rispettiva versione tecnologicamente più avanzata quanto a componentistica e prestazioni;
Si indica come testimone la sig.ra Ufficio Vendite Testimone_1
Esprinet S.p.a. sita in Building 04, Via Energy Park 20, 20871 Vimercate
(MB) su tutti i predetti capitoli di prova”
pagina 3 di 27 v. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio con diritto alla ripetizione di quanto medio tempore versato da parte di .” >> Pt_1
APPELLATA Controparte_1
: << “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita, contrariis reiectis,
[...]
- in via principale nel merito, rigettare l'appello perché totalmente infondato e per
l'effetto confermare la condanna al pagamento di € 5.291,00;
- in via subordinata nel merito, nonché in caso di riforma anche parziale della sentenza di primo grado, accertato l'inadempimento della nei confronti Parte_1
del Controparte_2
, nella procedura RDO n. 2092445, condannare la società a
[...]
risarcire all il danno patrimoniale quantificato in euro 335,00, per le CP_2
penali; più euro 995,80 per la differenza di quanto pagato dall a seguito di CP_2
aggiudicazione al secondo classificato;
nonché euro 960,30 - 10% sulla somma offerta
– per inadempimento;
per un importo complessivo pari ad euro 2.291,10;
- in ulteriore subordine, condannare la società a risarcire all il danno CP_2
patrimoniale quantificato in euro 335,00, per le penali più euro 995,80 per la differenza di quanto pagato dall a seguito di aggiudicazione al secondo CP_2
classificato, per un importo complessivo pari ad euro 1.330,80; con condanna al pagamento di tutte le spese, onorari e diritti” >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 15.1.2022, (anche Parte_1
solo chiedeva, in rito, previa declaratoria di illegittimità dell'ordinanza ex 702 Pt_1
ter cpc del G.I. dott. Masoni impugnata, la rimessione della causa al Giudice di primo grado o la celebrazione dinanzi alla Corte d'Appello del nuovo giudizio, previa fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. o comunque previa assunzione dei più opportuni provvedimenti di legge. Nel merito, in via principale, domandava la completa riforma dell'ordinanza impugnata, affidandosi a sei motivi di appello;
in via subordinata, chiedeva la riduzione dell'importo quantificato a titolo di risarcimento;
in pagina 4 di 27 via istruttoria, previa eventuale riforma dell'ordinanza impugnata, chiedeva disporsi l'assunzione di prova orale.
1.1 Si costituiva l'appellata Controparte_1
(di seguito ), chiedendo a vario titolo il rigetto del
[...] CP_2
gravame e la conferma della ordinanza di primo grado;
riproponeva altresì le domande subordinate già formulate e rimaste assorbite in primo grado.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello è parzialmente fondato e va, dunque, accolto per quanto di ragione.
Va premesso che con ordinanza n. 4232/2021, resa ex artt. 702 bis e ss. cpc in data 16.12.2021, comunicata in data 17.12.2021, il Tribunale di Modena per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha accolto la domanda, avanzata dall'odierna appellata, di accertamento dell'inadempimento contrattuale di Pt_1
odierna appellante, e la domanda di condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti danni richiesti dall . CP_2
3. L'ordinanza va confermata nella decisione relativa alla risoluzione del contratto di fornitura in oggetto, sebbene debba esserne corretta la motivazione limitatamente al computo dei giorni del termine di consegna, compiuta dal Giudice di prime cure;
l'ordinanza impugnata va conseguente riformata anche nella decisione relativa alla quantificazione dei danni subiti dall'odierna appellata. Vanno altresì escluse alcune penali come si andrà ad esporre.
3.1 Va premesso che con ricorso ex art. 702 bis cpc., notificato in data 16 gennaio 2020, l Controparte_1
conveniva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento Parte_1
dell'inadempimento della convenuta nella procedura RDO n. 2092445 per la fornitura pagina 5 di 27 di materiale informatico e, conseguentemente, la condanna di al risarcimento dei Pt_1
danni patrimoniali subiti.
Nello specifico, l quantificava il danno patrimoniale subito in €. CP_2
335,00 per la penale dovuta al ritardo;
in €. 995,80 per la differenza di quanto pagato dall a seguito di aggiudicazione del secondo classificato;
in €. 960,30 pari al CP_2
10% sulla somma offerta– per l'inadempimento; nonché in €. 3.000,00 per i danni patiti a causa dell'inadempimento ossia per “aggravio dell'attività procedurale”, il c.d.
“danno di disservizio”; e così definitivamente per un totale di €. 5.291,10.
3.2 Si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo, Pt_1
all'udienza del 5 novembre 2020, il mutamento del rito.
3.3 Nella stessa udienza il Giudice di prime cure non ammetteva le prove testimoniali richieste da in quanto << “contenenti giudizi e valutazioni o Pt_1
attenendo a circostanze documentali” >> (cfr. verbale udienza 5.10.2020), e rimetteva le parti dinanzi a sé alla successiva udienza del 4.3.2021, proseguendo nelle forme del procedimento sommario.
3.4 Sulla base delle produzioni documentali, la causa veniva decisa con l'ordinanza impugnata con la quale: < il Tribunale, sulla domanda avanzata ex art.
702 bis c.p.c,
1. dichiara risolto il contratto di fornitura in oggetto;
2. dichiara tenuta e condanna la resistente al risarcimento dei danni subiti che sono liquidati in complessivi € 5291;
3. dichiara tenuta e condanna la resistente al rimborso delle spese processuali che sono liquidate in € 2300 ed € 50 per anticipazioni oltre accessori. >>
3.4.1 Va premesso che l'ordinanza impugnata veniva decisa in ragione di tre essenziali statuizioni.
La prima riguarda l'interpretazione del termine di consegna fissato dal contratto in 30 giorni dalla stipula (doc. 3 fascicolo I grado appellata), qualificati dal
Tribunale come “giorni solari”, << decorsi i quali sarebbe divenuta applicabile la
pagina 6 di 27 “penale” (di cui all'art. 11, comma 1), pari a “1% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo”. >> (cfr. ordinanza impugnata pag. 2).
La seconda statuizione concerne il rigetto dell'eccezione di Pt_1
sull'applicabilità della proroga di 15 giorni del termine di consegna per ordinativi
“emessi o in consegna” durante il periodo natalizio di cui all'art. 10.4. dell'Allegato 11 al Bando (doc. 11 fascicolo I grado appellante). Difatti, il Giudice di prime cure ha sostenuto che l'ordinativo de quo << “doveva essere consegnato in data 13 gennaio
2019 (fuori dal periodo natalizio) ed era stato emesso in data 12 dicembre 2018.
Legittimamente quindi la ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa che ha condotto a risoluzione del contratto per inadempimento ed ha poi richiesto applicazione della penale per ritardo nell'indicata misura.” >> (cfr. ordinanza impugnata pag. 2).
La terza ragione concerne l'irrilevanza della circostanza << che due dei beni che doveva fornire siano stati posti fuori commercio, con conseguente Pt_1
impossibilità oggettiva di adempimento, a fronte di pacifico inadempimento concretatosi nella ritardata fornitura dei restanti.” >> (cfr. ordinanza impugnata pag.
2).
4. L'appellante affida le proprie censure a sei motivi, proponendo altresì istanza istruttoria [istanza già rigettata con ordinanza di questa Corte dell'8 giugno 2022 per cui << “ricordo che parte appellante non ha riproposto nelle note conclusive depositate in primo grado – introdotto con ricorso ex art. 702bis cpc – le istanze istruttorie che chiede di ammettere con l'appello, rigetta l'istanza […]” >> (cfr. ordinanza 8.6.2022)].
4.1 Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da una matrice comune d'ordine processuale.
4.1.1 Con il primo motivo si censura l'illegittimità del provvedimento impugnato per << “Omessa assunzione del provvedimento di mutamento dal rito sommario al rito in rito ordinario (art. 702ter c. 3 c.p.c.).” >> (cfr. Atto di citazione in pagina 7 di 27 appello pag. 5), sostenendosi letteralmente che << “[…] il Primo Giudice ha illegittimamente ritenuto che il giudizio potesse essere risolto con un'istruzione sommaria. Al contrario, alla luce delle difese svolte da parte resistente, il Primo
Giudice avrebbe dovuto correttamente emettere l'ordinanza di fissazione dell'udienza di prima comparizione e trattazione di cui all'art. 183 c.p.c. (come richiamato dall'art. 702ter c.p.c.).” >>.
4.1.2 Con il secondo motivo si censura l'erroneità dell'ordinanza impugnata per << “Omessa assunzione della prova orale richiesta da parte resistente nella propria memoria di costituzione del 05.06.2020” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 7).
4.1.3 Le censure non sono fondate.
In estrema sintesi l'appellante si duole del fatto che il Tribunale, a seguito della richiesta di procedere nelle forme del rito ordinario, ha statuito di proseguire con il rito semplificato. Difatti, sostiene di aver << “introdotto delle argomentazioni Pt_1
difensive che avrebbero richiesto un approfondimento fattuale e giuridico non marginale, con particolare riferimento al tema dell'impossibilità sopravvenuta di adempiere integralmente alla prestazione da parte di che è stato introdotto sia Pt_1
al fine di giustificare il ritardo sia, più in generale, l'inadempimento dedotto da parte ricorrente.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 6). La difesa di Pt_1
configurerebbe, sempre secondo la tesi dell'appellante, << “[…] una questione fattuale
e giuridica complessa per la quale, attenendo alla fase esecutiva del contratto, sarebbe stato necessario un adeguato approfondimento istruttorio. Il contenzioso pertanto non riguardava esclusivamente circostanze documentali.” >> (cfr. Comparsa conclusionale appellante pag. 2). Secondo l'appellante, << “Il Primo Giudice, in ogni caso, ha scorrettamente ritenuto di non ammettere la prova orale richiesta nel proprio atto introduttivo da parte di , che se assunta sarebbe stata dirimente ai fini della Pt_1
decisione” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 7), configurando la predetta prova pagina 8 di 27 orale richiesta quale “approfondimento istruttorio” necessario che avrebbe dovuto giustificare e imporre il mutamento di rito dal rito sommario al rito ordinario.
Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, il procedimento di cui agli artt. 702 bis e ss. cpc << “[…] non è un procedimento a cognizione sommaria ma un procedimento a cognizione piena con rito sommario. Diversamente dai procedimenti caratterizzati, sul piano strutturale, da una cognizione sommaria, in cui vengono assunte soltanto le prove indispensabili ai fini di un giudizio di verisimiglianza della sussistenza del diritto azionato, […] i procedimenti con rito sommario si caratterizzano per essere governati da un rito deformalizzato che li contrappone ai procedimenti con rito formale (proprio dell'ordinario processo di cognizione), ma mantengono pur sempre la pienezza della cognizione, ovverosia il carattere non superficiale dell'istruzione probatoria e del conseguente accertamento.”
-> (cfr. Cass. 22 maggio 2024, n. 14315); << “la verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14295 del 04/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 6563 del 14/03/2017). […] Deve essere, peraltro, rilevato che l'istruttoria semplificata che legittima il ricorso al procedimento sommario di cognizione non necessariamente presuppone che la causa sia matura per la decisione di merito allo stato degli atti, ossia che la lite possa essere definita su esclusiva base documentale, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova costituendi. Per converso, anche nel rito sommario possono essere articolati mezzi di prova costituendi, la cui assunzione possa avvenire senza eccessive difficoltà qualitative, quantitative e temporali.” >> (cfr. Cass. 10 maggio 2022, n. 14734).
pagina 9 di 27 Il preteso “approfondimento istruttorio” affermato dall'appellante quale circostanza comportante la necessità di disporre il mutamento di rito - dal procedimento sommario al rito ordinario - risulta nella fattispecie de qua insussistente.
Difatti, ad avviso di questa Corte di merito, risulta evidente la natura documentale del contenzioso de quo, concernente, nello specifico, l'interpretazione delle norme contrattuali relative al calcolo dei giorni del termine di consegna;
interpretazione effettuata dal giudice di prime cure sulla base delle produzioni documentali. Non si rinviene, pertanto, alcuna violazione delle norme relative al giudizio di cui agli artt.
702bis e ss. cpc, avendo il Tribunale correttamente statuito, stante la non complessità della causa (recte dell'istruttoria), di proseguire nelle forme del procedimento sommario.
Inoltre, questa Corte di merito rileva come la stessa prova per testimoni richiesta dall'odierna appellante quale preteso necessario “approfondimento istruttorio”, volto a dimostrare l'oggettiva impossibilità sopravvenuta alla consegna di due dei diciotto beni oggetto della fornitura, atteneva, come correttamente statuito dal
Tribunale nel rigettare l'istanza istruttoria, << “[…] a circostanze documentali” >>
(cfr. verbale udienza 5.11.2020). Difatti, emerge chiaramente dall'istanza istruttoria la coincidenza tra i capitoli di prova orale richiesti dall'odierna appellante e il contenuto dei docc. 2 – 8 depositati da in sede di costituzione, sicché i testi erano stati Pt_1
chiamati a mera conferma del contenuto di tali documenti. Pertanto, come correttamente affermato dalla difesa dell' , << “il contenzioso, anche con CP_2
riguardo all'eccepita sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per mancato reperimento sul mercato di due dei diciotto beni oggetto di ordinativo, aveva natura documentale;
tant'è che in sede di costituzione deposita documenti Parte_1
volti a provare l'eccepita impossibilità” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta appellata pag. 7).
Parte appellante contesta altresì la violazione del diritto di difesa, allorquando il
Tribunale, autorizzando la produzione documentale di parte ricorrente, ha disposto al pagina 10 di 27 contempo la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito sommario, << “[…] denegando così a parte resistente la possibilità di controreplicare alle deduzioni e alle produzioni dell' , con l'effetto di aver gravemente compromesso il CP_2
relativo diritto di difesa da esplicarsi correttamente nelle forme del rito ordinario.”
-> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 7).
Parte appellante tralascia di considerare che la produzione documentale di parte ricorrente, autorizzata dal Tribunale all'udienza del 5.11.2020, nello specifico i docc.
25 – 29 fascicolo I grado appellata, non concernevano, come correttamente affermato dalla difesa dell'Università, << “le ragioni dell'“l'impossibilità sopravvenuta ad adempiere” lamentata da . diversamente da quanto dalla stessa affermato Parte_1
(si veda quanto scritto da a pag. 6 dell'atto di appello). La sopra indicata Parte_1
produzione documentale nulla ha a che fare, neppure, con l'interpretazione delle clausole contrattuali inerenti le modalità di conteggio del termine finale di consegna dei beni, sulla quale ebbe modo di ampiamente argomentare sia in sede di Parte_1
costituzione e risposta che nelle successive note autorizzate.” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta appellata pag. 7).
Non si rinviene, pertanto, alcuna lesione del diritto di difesa di Pt_1
4.2 Con il terzo motivo, rubricato come “Erronea affermazione che alla data del 19.02.2018 il ritardo di nella consegna delle forniture ordinate fosse Pt_1
conclamato e che quindi l si sia correttamente avvalsa della clausola CP_2
risolutiva espressa di cui all'art. 13, comma 1 lett. l) delle Condizioni Generali”, si sostiene, letteralmente, che < “Ad avviso della scrivente difesa, tuttavia, non Pt_1
era in ritardo nella consegna della fornitura né alla data del 06.02.2019 né a quella del 19.02.2019.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 9).
4.2.1 La censura non è fondata
In sintesi, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale, in sede di interpretazione del termine di consegna di “30 giorni dalla stipula”, ha conteggiato il predetto termine in giorni solari e non in giorni lavorativi, sostenendo che il Giudice di pagina 11 di 27 prime cure << “[…] ha scorrettamente fatto richiamo al disposto di cui all'art. 11 del doc. 8 di controparte, il quale parla di “giorni solari” ma al solo fine di calcolare la penale per il ritardo (pari all'”1% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo”) e non al fine di computare il termine di consegna
[…]” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 9).
Secondo l'appellante, difatti, il conteggio del termine di consegna in giorni lavorativi si desume dal disposto dell'art. 10.4. dell'Allegato 11 al Bando (doc. 11 fascicolo I grado appellante) dove si statuisce che << “L'esplicitazione del Tempo di
Consegna è a discrezione del Fornitore, a patto che sia non superiore al tetto massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi […]” >>, dal disposto di cui all'art. 5, comma 3, delle
Condizioni Generali di Contratto (doc. 8 fascicolo I grado appellata) per cui il termine di consegna << “inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto” >>, nonché da quanto disposto dall'art. 6.2 delle Ulteriori Disposizioni
Contrattuali (doc. 4 fascicolo I grado appellata) laddove si afferma che, in caso di esito negativo della verifica dei prodotti, << “il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti” >>.
Sostiene, pertanto, che << “[…] il termine di consegna computato in giorni lavorativi sia venuto a scadenza il 28.01.2019 e non già il 12.01.2019.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 10).
La ricostruzione sin qui addotta dall'appellante è, ad avviso di questa Corte di merito, corretta. Le clausole contrattuali suindicate concernenti il “termine di consegna” sono chiare e univoche sul punto. Il termine di consegna della fornitura de qua deve essere, pertanto, computato in giorni lavorativi sulla base della disposizione di cui all'art. 10.4. dell'Allegato 11 al Bando (doc. 11 fascicolo I grado appellante) e del disposto di cui all'art. 5, comma 3, delle Condizioni Generali di Contratto (doc. 8 fascicolo I grado appellata), venendo pertanto a scadenza, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale in I grado, solamente il 28.1.2019. Si deve inoltre rilevare, ad ulteriore conferma dell'interpretazione del contestato termine di consegna in giorni pagina 12 di 27 lavorativi, l'espressa previsione contenuta a pag. 29 dell'Allegato 11 al Bando (doc. 11 fascicolo I grado appellante), in base alla quale il << “Tempo di Consegna […] Indica
l'intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi) intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine e l'esecuzione della Consegna. Tale termine decorre a partire dal giorno lavorativo successivo a quello d'invio dell'Ordine da parte del Punto Ordinante” >>
(cfr. doc. 11 fascicolo I grado appellante pag. 29). La disciplina contrattuale non lascia, pertanto, adito a dubbi sul punto. La statuizione del Tribunale concernente l'interpretazione del computo dei giorni del termine di consegna è chiaramente errata e va, pertanto, riformata, venendo il predetto termine a scadenza in data 28.1.2019 e non il 13.1.2019.
A tale termine, ossia quello del 28.1.2019, andava applicata, secondo la tesi dell'appellante, la proroga di ulteriori << “15 (quindici) giorni solari per ordinativi di fornitura emessi o in consegna […] dal 20 dicembre al 6 gennaio” >> prevista dall'art. 10.4 dell'Allegato 11 al Bando (doc. 11 fascicolo I grado appellante), rilevando che, essendo la consegna da perfezionarsi entro 30 giorni lavorativi, la stessa << “[…] debba ritenersi potenzialmente in consegna durante tutto il periodo di 30 giorni
(lavorativi) successivi alla stipula, quindi anche dal 20 dicembre al 6 gennaio” >>.
Pertanto, seguendo la ricostruzione addotta da i termini per la consegna della Pt_1
fornitura in oggetto << “[…] sono quindi definitivamente scaduti solo alla data del
12.02.2019” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 11), sicché, sempre secondo l'appellante, << […] deve ritenersi nulla o comunque priva di efficacia la contestazione (doc. 7 di controparte) formulata dall alla data del CP_2
06.02.2019 ai sensi dell'art. 11 comma 6 delle Condizioni Generali ai fini dell'applicazione delle penali per il ritardo previste dalla medesima norma. […] deve ritenersi nulla o comunque priva di efficacia la nota del 19.02.2019 (doc. 9 di controparte) a mezzo della quale l' ha preteso di avvalersi della clausola CP_2
risolutiva espressa prevista dall'art. 13, comma 1, lett. l) delle Condizioni Generali.
[…] sino al 12.03.2019, pertanto, avrebbe ancora potuto adempiere alle Pt_1
pagina 13 di 27 proprie prestazioni […] onde evitare la risoluzione del contratto.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pagg. 11-12).
La ricostruzione de qua, a partire dalla pretesa applicazione della proroga del termine di consegna di 15 giorni solari per ordinativi “emessi o in consegna” durante il periodo natalizio di cui all'art. 10.4 dell'Allegato 11 al Bando (doc. 11 fascicolo I grado appellata), è, ad avviso di questa Corte di merito, erronea. Il tenore letterale della suindicata disposizione contrattuale è chiaro e univoco. L'art. 10.4 dell'Allegato 11 al
Bando prevede la proroga di << “15 (quindici) giorni solari per ordinativi di fornitura emessi o in consegna […] dal 20 dicembre al 6 gennaio” >>. Nella fattispecie de qua
l'ordinativo di fornitura a carico di è stato emesso in data 12.12.2018, Pt_1
chiaramente fuori dal periodo natalizio, ed era in consegna il 28.1.2019, ossia in una data ampiamente successiva rispetto al periodo natalizio di proroga dei termini di consegna di cui all'art. 10.4 dell'Allegato 11 al Bando. Pertanto, non rientrando il caso de quo tra le ipotesi di proroga dei termini di cui alla fattispecie astratta dell'art. 10.4 dell'Allegato 11 al Bando, deve ritenersi inapplicabile l'eccepita proroga di 15 giorni solari del termine di consegna.
In parte qua, quindi, la decisione di prime cure è corretta.
Pertanto, essendo i termini per la consegna della fornitura in oggetto scaduti in data 28.1.2019, legittimamente l'odierna appellata si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13, comma 1 lett. l), delle Condizioni Generali di Contratto (doc.
8 fascicolo I grado appellata) mediante comunicazione del 19.2.2019 (doc. 9 fascicolo I grado appellata).
Difatti, l'art. 13, comma 1 lett. l), delle Condizioni Generali di Contratto (doc. 8 fascicolo I grado appellata) prevede espressamente la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc, previa dichiarazione del Punto Ordinante da comunicarsi per iscritto al Fornitore, nel caso di << “mancato rispetto del termine di consegna dei Prodotti, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella RdO”>>. La comunicazione dell di risoluzione del contratto de quo del 19.2.2019 risulta, CP_2
pagina 14 di 27 pertanto, conforme alla clausola risolutiva espressa sopra richiamata, essendo il termine di consegna de quo scaduto il 28.1.2019.
Quanto alle modalità di computo dei giorni di ritardo si rimanda al successivo paragrafo 4.5.2.1. e specificamente all'art. 11, comma 1, delle CGC.
4.3 Con il quarto motivo si censura l'ordinanza impugnata per << “Erronea affermazione circa l'irrilevanza del fatto che due dei beni della fornitura siano stati posti fuori commercio dato che avrebbe pacificamente ritardato la consegna Pt_1
dei restanti” >>, sostenendosi che << “Tale circostanza, al contrario, è di estrema rilevanza ai fini della decisione della causa, ferma restando che, come sopra accennato, avrebbe avuto sino al 12.03.2019 per la consegna della fornitura Pt_1
onde evitare la risoluzione del contratto.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag.
13).
4.3.1 La censura non è fondata
In sintesi, l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure ha statuito, letteralmente, che << “Appare poi irrilevante che due dei beni che doveva Pt_1
fornire siano stati posti fuori commercio, con conseguente impossibilità oggettiva di adempimento, a fronte di pacifico inadempimento concretatosi nella ritardata fornitura dei restanti” >> (cfr. ordinanza impugnata pag. 2), sostenendo che, coerentemente alla ricostruzione addotta dalla stessa appellante e contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, tale circostanza – ossia l'impossibilità sopravvenuta di adempiere alla prestazione di consegna dei beni n. 4 e 8 di 18 di cui all'ordine in oggetto – ha costituito << “[…] il presupposto fattuale che ha determinato la risoluzione del contratto per mutuo dissenso tra le parti o comunque per fatti concludenti […]” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 15). Difatti, sempre secondo la tesi di parte appellante, il contratto de quo si è risolto << “[…] in parte per
l'impossibilità sopravvenuta di adempiere alla prestazione di consegna dei beni n. 4 e
8 di 18 di cui all'ordine e per la restante parte per mutuo dissenso, a seguito della dichiarazione resa dell' di nulla più avere a pretendere da quel contratto e CP_2
pagina 15 di 27 alla conseguente accettazione da parte dell'odierna resistente mediante annullamento dell'ordine.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 15).
La statuizione del Tribunale circa l'irrilevanza della circostanza che due dei diciotto beni, che doveva fornire, siano stati posti fuori commercio, << “con Pt_1
conseguente impossibilità oggettiva di adempimento, a fronte di pacifico inadempimento concretatosi nella ritardata fornitura dei restanti” >> (cfr. ordinanza impugnata pag. 2), è, ad avviso di questa Corte di merito, corretta. Si deve, infatti, rilevare che il termine per la consegna della fornitura in oggetto, prescritto come
“termine essenziale” dall'art. 5, comma 3, delle Condizioni Generali di Contratto (doc.
8 fascicolo I grado appellata), fissato in “30 giorni dalla stipula” (doc. 3 fascicolo I grado appellata), ossia entro il termine del 28.1.2019, era inutilmente decorso;
l' , con comunicazione del 6.2.2019 (doc. 7 fascicolo I grado appellata), CP_2
manifestava a l'interesse all'adempimento della prestazione oggetto del Pt_1
contratto de quo, assegnando alla stessa << “il termine perentorio del 15 febbraio prossimo venturo” >> per la consegna della fornitura in oggetto;
all'ulteriore scadenza, in mancanza di adempimento, del succitato “termine perentorio” l CP_2
dichiarava la risoluzione del contratto de quo con comunicazione del 19.2.2019. La comunicazione di del 6.3.2019 (doc. 5 fascicolo I grado appellante), a distanza Pt_1
di ben 36 giorni dalla scadenza del termine per la consegna del 28.1.2019, concernente l'indisponibilità di due beni della fornitura in oggetto poiché posti fuori commercio dalle case produttrici, da cui l'odierna appellante ha fatto discendere “l'impossibilità sopravvenuta di adempiere alla prestazione di consegna” (cfr. Atto di citazione in appello pag. 15) dei due beni in oggetto, oltre ad essere manifestamente irrilevante, si mostra altresì pretestuosa in ragione del pacifico ritardo e, conseguentemente, inadempimento di in relazione ai restanti sedici beni della fornitura de qua. Pt_1
4.4 Con il quinto motivo l'appellante censura il provvedimento impugnato per
<< “Omessa pronuncia sull'eccezione di scarsa importanza dell'inadempimento” >>, sostenendo che << “[…] l'inadempimento avente ad oggetto la mancata consegna di
pagina 16 di 27 due dei beni originariamente indicati nell'offerta, ma di cui si è chiesta la sostituzione con altri dal valore equivalente, non sia di importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto e la richiesta risarcitoria conseguente.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pagg. 16-17).
4.4.1 La censura non è fondata
In estrema sintesi l'appellante sostiene, coerentemente alla ricostruzione dallo stesso addotta, che l'inadempimento di circoscritto alla mera impossibilità di Pt_1
consegnare 2 dei 18 beni facenti parte dell'RDO in oggetto, << “[…] non avrebbe assunto un'importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto e la conseguente richiesta risarcitoria.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 16).
La censura è manifestamente infondata. Difatti, l'appellante tralascia di considerare il suo pacifico inadempimento in relazione ai restanti beni della fornitura in oggetto. Si richiama, sul punto, quanto sopra esposto (v. par. 4.3.1).
4.5 Con il sesto motivo, comprensivo anche della riproposizione delle eccezioni e difese svolte dall'odierno appellante in primo grado circa il corretto computo e l'esatta quantificazione di danni e penali, si censura l'ordinanza per <<
“Omessa pronuncia sulle eccezioni e difese svolte da parte resistente con riferimento alla quantificazione delle penali e del risarcimento del danno” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 17).
4.5.1 Con riferimento alla prima ragione di doglianza, ossia l'omessa pronuncia, l'appellante sostiene letteralmente e unicamente che << “Tale omissione di giudizio costituisce una grave violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. nonché delle norme procedurali” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 17).
4.5.1.1 La censura non è fondata
In estrema sintesi l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure non si è pronunciato espressamente sulle eccezioni e difese svolte da con Pt_1
riguardo alla quantificazione dell'ammontare delle penali e del risarcimento del danno richiesto dall , odierna appellata. CP_2
pagina 17 di 27 La censura non ha pregio. Difatti, come correttamente affermato dalla difesa dell'Università, << “Il Giudice di Primo grado s'è pronunciato. Una volta stabilita che la consegna doveva essere effettuata entro il 13 gennaio 2019, il Giudice ha ritenuto che legittimamente l ha applicato le penali dall'indicata data e richiesto i CP_2
sopra illustrati danni (v. punto IV, di pag. 1; punto IV e V, di pag. 2, dell'impugnato provvedimento).” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta appellata pag. 13), ritenendo così assorbite ovvero superate per incompatibilità logico–giuridica rispetto alla ricostruzione addotta dal primo giudicante le questioni non trattate espressamente.
Si deve, infatti, evidenziare che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte <<
“Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.” >> (cfr. massima Cass. 26 settembre 2024, n. 25710; nello stesso senso anche massima Cass. 13 agosto 2018, n. 20718).
4.5.2 L'appellante invoca, poi, la << “Riduzione della penale a far data dall'effettivo decorso del ritardo” >>, sostenendo che << “[…] la scadenza del termine di consegna così come correttamente computato in giorni lavorativi e come prorogato ai sensi dell'art. 10.4 dell'Allegato 11 deve ritenersi integrata alla data del 12.02.2019
e solo da quel momento, quindi, andrebbe computata la predetta penale.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 17)
4.5.2.1 L'eccezione è solo parzialmente fondata e, quindi, va accolta per quanto di ragione.
In estrema sintesi, l'appellante, contestando il conteggio delle penali, invoca correttamente la << “Riduzione della penale a far data dall'effettivo decorso del
pagina 18 di 27 ritardo” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 17), sebbene erri nell'individuazione della data a partire dalla quale far decorrere il computo della penale de qua.
L'art. 11, comma 1, delle Condizioni Generali di Contratto (doc. 8 fascicolo I grado appellata) prevede espressamente che << “Per ogni giorno solare di ritardo […] rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna […] il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo […].” >>.
Secondo la ricostruzione addotta da questa Corte di merito nel par. 4.2.1, il termine di consegna della fornitura de qua è venuto a scadenza, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale e a quanto sostenuto dall'odierno appellante, in data 28.1.2019. Pertanto,
l'ammontare complessivo della penale di cui all'art. 11, comma 1, delle Condizioni
Generali di Contratto deve essere computato a partire dal 28.1.2019, dovendo, quindi, essere quantificato in € 201,00.
4.5.3 L'appellante contesta altresì l'<< “Illegittimità della penale per inadempimento pari al 10% sulla somma offerta in caso di inadempimento” >> (cfr.
Atto di citazione in appello pag. 18).
4.5.3.1 La censura è fondata
In sintesi, la lamenta correttamente << “l'illegittima applicazione della Pt_1
penale aggiuntiva per l'inadempimento pari al 10% sul valore dell'aggiudicazione, quantificata in totali € 960,30, posto che essa non trova alcun riferimento testuale né nelle Condizioni Generali né in quelle Particolari di contratto.
Non essendo stata, tale clausola, pattiziamente convenuta e accettata dalle parti deve ritenersi una richiesta del tutto arbitraria e priva di ogni fondamento.” >>
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 18).
Le argomentazioni difensive dell sulla censura de qua sono CP_2
inconferenti, oltre che pretestuose.
Difatti, l'odierna appellata sostiene letteralmente che << “La richiesta di danno pari al
10% del valore del contratto trova conforto nella giurisprudenza amministrativa (nella
pagina 19 di 27 quantificazione del danno subìto da un operatore economico) e in quella della Corte dei conti (nella quantificazione del danno erariale da lesione della concorrenza), che ne fanno applicazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc;
tale percentuale rappresenta l'utile che l'impresa avrebbe potuto conseguire nell'esecuzione del contratto stesso, applicando analogicamente l'art. 345 della legge 20.3.1865, n. 2249,
All. F, sul presupposto che tale norma sia espressiva del criterio di quantificazione del margine di profitto dell'appaltatore nei confronti delle amministrazioni pubbliche.” >>
(cfr. Comparsa di costituzione e risposta pagg. 14-15). La richiesta di un danno pari al
10% del valore del contratto, come si evince dalla sopracitata difesa dell , CP_2
concerne il risarcimento, quantificato in via equitativa, del c.d. lucro cessante, ossia dell'utile economico che l'impresa avrebbe potuto conseguire dall'esecuzione del contratto stesso. Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito non si ravvisa, invero, un “mancato guadagno patrimoniale” dell , derivante CP_2
dall'inadempimento contrattuale dell'odierna appellata, legittimante la richiesta di risarcimento del lucro cessante. I beni oggetto della fornitura de qua riguardavano, infatti, << “materiale informatico per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria dell'Università oggi appellata” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 2), ossia beni non finalizzati alla produzione di un incremento patrimoniale in capo all' ma destinati al consumo per obsolescenza. Pertanto, CP_2
come correttamente affermato dall'odierno appellante, << “[…] quella mancata fornitura, immediatamente sopperita dalla forniture del secondo classificato, non ha determinato per l un lucro cessante.” >> (cfr. Comparsa conclusionale pag. CP_2
7).
pagina 20 di 27 4.5.4 Si lamenta, inoltre, che << “L'importo complessivo delle penali non può superare il limite del 10% dell'importo del contratto” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 18) e che << “Non è cumulabile la richiesta risarcitoria per inadempimento con la penale per inadempimento” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 18).
4.5.4.1 Le eccezioni sono assorbite.
In sintesi, l'appellante sostiene che << “[…] l vorrebbe CP_2
scorrettamente addebitare a sia la penale per il ritardo che la penale per Pt_1
inadempimento per l'importo complessivo di € 1.295,30 (€ 335,00 + € 960,30) che apertamente viola il disposto di cui all'art. 11, comma 5 delle Condizioni Generali di contratto […]” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 18) in base al quale << “[…]
l'importo complessivo delle penali […] non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.
[…]” >> (doc. 8 fascicolo I grado appellata). Si contesta altresì che << “Ammesso e non concesso che l'invocata penale per inadempimento sia dovuta, deve rilevarsi che a tale importo non possa sommarsi l'ulteriore richiesta risarcitoria per presunto inadempimento a titolo di “differenza di prezzo” e di “aggravio dell'attività procedurale” quantificata in totali € 3.995,80 (€ 995,80 per “differenza di prezzo” e €
3.000,00 per “aggravio dell'attività procedurale”). È noto infatti che ai sensi dell'art.
1383 c.c. la clausola penale per inadempimento sortisce l'effetto di limitare il risarcimento alla mera prestazione prevista dalla medesima clausola penale da intendersi come liquidazione preventiva dell'ammontare dell'intero danno.” >> (cfr.
Atto di citazione in appello pagg. 18-19).
Le censure de qua non hanno motivo di essere esaminate, essendo state assorbite dall'accoglimento dell'eccezione relativa all' << “Illegittimità della penale per inadempimento pari al 10% sulla somma offerta in caso di inadempimento” >>
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 18).
pagina 21 di 27 Sulla base della ricostruzione addotta da questa Corte di merito, difatti,
l'importo complessivo delle penali, circoscritto alla sola penale di cui all' art. 11, comma 1, delle Condizioni Generali di Contratto, ammontando a € 201,00, è inferiore al 10% dell'importo complessivo del contratto de quo. Non si configura altresì, in ragione dell'accoglimento della sopra richiamata eccezione, il << “[…] cumulo tra la prestazione principale e la penale per inadempimento” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 19).
Pertanto, le eccezioni de qua sono assorbite.
4.5.5 L'appellante eccepisce l'<< “Insussistenza del danno differenziale quantificato in euro 995,80” >>, sostenendo << “l'insussistenza dei presupposti del danno che controparte pretende di addebitare a , quantificato nell'importo pari Pt_1
alla differenza tra quanto l avrebbe dovuto sborsare per il contratto CP_2
stipulato con la società assistita e quanto ha sborsato per l'affidamento al servizio al secondo classificato pari a € 995,80 […]” >> (cfr. Atto di Persona_1
citazione in appello pag. 19).
4.5.5.1 La censura non è fondata
In sintesi, l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure ha riconosciuto e addebitato alla l'importo del c.d. “danno differenziale”, ossia del Pt_1
<< “maggior costo sopportato per l'assegnazione della fornitura al secondo classificato, pari ad euro 995,80” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 3).
L'argomentazione addotta dall'appellante per cui << “Se non avesse Pt_1
partecipato alla procedura RDO indetta dall in quanto impossibilitato a CP_2
consegnare i beni entro il termine contrattuale, invero, quest'ultima avrebbe contrattualizzato l'acquisto dei beni direttamente con al prezzo Persona_1
offerto da quest'ultimo. In assenza di ulteriori alternative a prezzo più vantaggioso rispetto a quello offerto da la scelta sarebbe, pertanto, necessariamente Pt_1
ricaduta su come secondo classificato.” >> (cfr. Atto di citazione Persona_1
in appello pag. 19) è inconferente, oltre che pretestuosa.
pagina 22 di 27 Il contestato “danno differenziale” concretizza, difatti, la perdita economica subita dall quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento CP_2
contrattuale di ossia il c.d. danno emergente ex art. 1223 cc. Difatti, come Pt_1
correttamente affermato dalla difesa dell'appellata, << “E' un dato di fatto che
l' , dovendo ricorrere al secondo classificato, ha dovuto pagare una CP_2
differenza di euro 995,82 (v. doc. 10 fascicolo di I grado). […] L'Università Pt_3
ha aggiudicato a per beneficiare del prezzo più basso;
non ha Parte_1 Parte_1
consegnato la fornitura nei termini pattuiti;
l'Università ha subito un danno differenziale immediati pari ad euro 995,80.”>> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 16).
La censura deve, pertanto, essere rigettata.
4.5.6 Da ultimo, si contesta l'<< “Insussistenza del danno da “aggravio dell'attività procedurale” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 19), affermato e riconosciuto dall'ordinanza gravata nella somma, forfetariamente indicata, in €.
3.000,00.
4.5.6.1 La censura è fondata.
In sintesi, l'appellante sostiene che << “[…] pretestuosa deve ritenersi la richiesta di danno da “aggravio dell'attività procedurale” richiesto da controparte e quantificato in totali € 3.000,00. In caso di inadempimento del venditore nessun obbligo grava in capo alla Pubblica Amministrazione di segnalare tale fatto ad Anac o alla Procura della Repubblica con tutto ciò che ne consegue in termini di impiego di risorse a ciò dedicate e di conseguenti maggiori costi. […] Si rileva infine che, ai fini della quantificazione del danno, l non ha dovuto indire una nuova gara per CP_2
la contrattualizzazione con il secondo classificato, quindi non ha dovuto subire nessun ulteriore aggravio procedurale che giustifichi l'importo richiesto.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pagg. 19-20).
Difatti, come affermato dalla difesa dell'appellata, << “A seguito del prolungato ritardo di l'Università ha dovuto: Parte_1
pagina 23 di 27 a. procedere alla risoluzione del contratto con (v. doc. 9 fascicolo Parte_1 Pt_3
nel giudizio di I grado);
b. procedere a “trattativa diretta” attraverso lo strumento Mepa “inviata all'operatore , in quanto l'operatore economico ha presentato una Persona_1
proposta di offerta all'RDO n. 2092445, pari ad euro 10.598,80 Euro, classificatasi seconda nella graduatoria delle offerte ricevute” (v. pag. 2, doc. 10 del fascicolo nel giudizio di I grado) Pt_3
c. alle verifiche di legge sull'Operatore Economico risultato aggiudicatario (v. ultimo
“Considerato” ed art. 5 del doc. 10 del fascicolo nel giudizio di I grado). Pt_3
L'Università, inoltre, era tenuta a comunicare all'ANAC “l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto” – a prescindere dall'esito favorevole o meno della segnalazione presso l'Anac stessa – come espressamente previsto dall'art. 213, comma 10, del codice degli appalti e dalla Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 148 del 28 giugno 2018. Così come l , CP_2
amministrazione pubblica, era tenuta a segnalare alla Procura della Repubblica fatti o circostanze che possano integrare ipotesi di reato. […].” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pagg. 16-17).
La sussistenza del c.d. danno di disservizio, consistente nello svolgimento, da parte dell , di un'ulteriore e straordinaria attività amministrativa in ragione CP_2
dell'inadempimento contrattuale di risulta, tuttavia, solo genericamente allegata Pt_1
dalla difesa dell , non avendo la stessa allegato alcuna documentazione CP_2
attestante il “quantum” richiesto. Difatti, sulla base della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, << “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non
pagina 24 di 27 esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda risarcitoria per difetto di prova del "quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso).” >> (cfr. Cass. 17 ottobre
2016, n. 20889).
Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito non si rinviene alcuna prova della legittimità della pretesa dell'importo de quo, ossia del danno da “aggravio dell'attività procedurale”, quantificato in via equitativa dall' (v. doc. 12 CP_2
fascicolo I grado appellata) e dal Giudice di prime cure in € 3.000,00 (v. ordinanza impugnata pagg. 2-3). Infatti, sarebbe stato necessario quantomeno allegare in via presuntiva, ove non documentabili, i costi di questa attività supplementare, che invero appaiono esageratamente esposti in un importo forfetario che non si giustifica neppure a fronte delle suddette generiche allegazioni.
La censura de qua è, pertanto, fondata, non avendo l provato o CP_2
offerto di provare anche su base presuntiva, la quantificazione del contestato danno di disservizio.
5. S'impone, quindi, conclusivamente il parziale accoglimento dell'appello relativamente all'importo quantificato a titolo di risarcimento. Infatti, non possono essere riconosciuti la penale aggiuntiva per l'inadempimento pari al 10% sul valore dell'aggiudicazione, quantificata in totali € 960,30, e il danno da disservizio nella somma di €. 3.000,00, che, quindi, non vanno accordati. Viceversa può confermarsi la statuizione di prime cure sulla debenza del differenziale di €. 995,80, come in pagina 25 di 27 precedenza specificato, nonché della penale, che però va correttamente quantificata in
€ 201,00 in luogo di quella erroneamente accordata in €. 335,00.
Consegue a ciò la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni subiti dall'appellata, danni che sono quantificati nella somma complessiva di €. 1.196,80.
6. In conseguenza della minor somma riconosciuta in virtù del parziale accoglimento dell'appello e del conseguente mutamento dello scaglione di valore calcolato sul decisum, le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e succ mod., vanno poste a carico della società appellante, su cui grava una complessiva soccombenza anche all'esito dell'appello.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma dell'ordinanza di primo grado, ferma nel resto, condanna l risarcimento dei danni subiti Parte_1
dall che sono Controparte_1
liquidati nella complessiva minor somma di €. 1.196,80.
2. pone le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico della società appellante, e così condanna la al pagamento in favore dell Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in : Controparte_1
- €. 237,00 + 27,00 per spese ed €. 1.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali, per il primo grado:
- €. 355,50 + 27,00 per spese ed in €. 1.485,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali, per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Bologna il 30.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 26 di 27
pagina 27 di 27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2092445 in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente rigettare la domanda di condanna della resistente al risarcimento in favore della ricorrente dei danni derivanti dal dedotto inadempimento;
iii. Nel merito in via subordinata disporsi la riduzione dell'importo quantificato a titolo di risarcimento;
iv. In via istruttoria: previa eventuale riforma della sentenza impugnata, disporsi
l'assunzione della prova orale richiesta da parte resistente con la propria memoria di costituzione del 05.06.2020, mai espressamente rinunciate in primo grado, che di seguito si riporta:
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte in persona dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 74/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NAPOLITANO Parte_1 P.IVA_1
MARCO elettivamente domiciliato in VIA CAPITELLO N. 13/A MONTICELLO
presso il difensore avv. NAPOLITANO MARCO Parte_2
APPELLANTE
Contro
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. CANULLO LORENZO e dell'avv. P.IVA_2
PECORARI PAOLA ( ) V UNIVERSITA' 4 - C/O C.F._1
; elettivamente domiciliato in VIA UNIVERSITA' 4 C/0 Controparte_1
presso il difensore Controparte_1 avv. CANULLO LORENZO
pagina 1 di 27 APPELLATA
AD OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO E RISARCIMENTO DANNI IN GRADO DI APPELLO
PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 26.03.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTE << “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria e Parte_1
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, giudicare come segue:
i. In rito, previa declaratoria di illegittimità dell'ordinanza emessa senza previa conversione nel rito ordinario, disporsi la rimessione della causa al giudice di primo grado o comunque la celebrazione davanti a sé del nuovo giudizio previa fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. o comunque previa assunzione dei più opportuni provvedimenti di legge.
ii. Nel merito in via principale, in completa riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale di Pt_1
nei confronti del
[...]
nella procedura RDO n. Controparte_2
pagina 2 di 27 “Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova orale con i testimoni di seguito indicati, con riserva di ulteriore capitolazione e indicazione di testimoni entro i termini di legge:
1. Vero che nel periodo tra gennaio, febbraio e marzo del 2019 gli articoli 816X0 (relativo all'oggetto 4 di 18 della fornitura – doc. 3 e
7) e S53OUN-BQ086T (relativo all'oggetto 8 di 18 della fornitura – doc. 2 e 5) sono stati sottratti dal commercio dalle rispettive case madri e CP_3 CP_2
2. Vero che nel periodo tra gennaio, febbraio e marzo del 2019 i prodotti di cui ai docc. 6 e 8 che si mostrano al testimone erano prontamente reperibili sul mercato;
3. Vero che i prodotti di cui ai docc. 6 e 8 che si mostrano al testimone hanno caratteristiche tecniche e qualità (processore, scheda grafica, memoria Ram, hard disk ecc.) pari o più elevate rispetto ai prodotti di cui ai docc. 2/5 e 3/7;
4. Vero che le case madri e di prodotti tecnologici come CP_3 CP_2
personal computer e notebook avvisano preventivamente i distributori, i rivenditori e i clienti quando decidono di sottrarre un proprio prodotto dal commercio;
5. Vero che l'irreperibilità sul mercato di prodotti tecnologici come personal computer o notebook per decisione della casa madre dipende dalla cessata produzione del prodotto perché sostituito dalla rispettiva versione tecnologicamente più avanzata quanto a componentistica e prestazioni;
Si indica come testimone la sig.ra Ufficio Vendite Testimone_1
Esprinet S.p.a. sita in Building 04, Via Energy Park 20, 20871 Vimercate
(MB) su tutti i predetti capitoli di prova”
pagina 3 di 27 v. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio con diritto alla ripetizione di quanto medio tempore versato da parte di .” >> Pt_1
APPELLATA Controparte_1
: << “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna adita, contrariis reiectis,
[...]
- in via principale nel merito, rigettare l'appello perché totalmente infondato e per
l'effetto confermare la condanna al pagamento di € 5.291,00;
- in via subordinata nel merito, nonché in caso di riforma anche parziale della sentenza di primo grado, accertato l'inadempimento della nei confronti Parte_1
del Controparte_2
, nella procedura RDO n. 2092445, condannare la società a
[...]
risarcire all il danno patrimoniale quantificato in euro 335,00, per le CP_2
penali; più euro 995,80 per la differenza di quanto pagato dall a seguito di CP_2
aggiudicazione al secondo classificato;
nonché euro 960,30 - 10% sulla somma offerta
– per inadempimento;
per un importo complessivo pari ad euro 2.291,10;
- in ulteriore subordine, condannare la società a risarcire all il danno CP_2
patrimoniale quantificato in euro 335,00, per le penali più euro 995,80 per la differenza di quanto pagato dall a seguito di aggiudicazione al secondo CP_2
classificato, per un importo complessivo pari ad euro 1.330,80; con condanna al pagamento di tutte le spese, onorari e diritti” >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 15.1.2022, (anche Parte_1
solo chiedeva, in rito, previa declaratoria di illegittimità dell'ordinanza ex 702 Pt_1
ter cpc del G.I. dott. Masoni impugnata, la rimessione della causa al Giudice di primo grado o la celebrazione dinanzi alla Corte d'Appello del nuovo giudizio, previa fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. o comunque previa assunzione dei più opportuni provvedimenti di legge. Nel merito, in via principale, domandava la completa riforma dell'ordinanza impugnata, affidandosi a sei motivi di appello;
in via subordinata, chiedeva la riduzione dell'importo quantificato a titolo di risarcimento;
in pagina 4 di 27 via istruttoria, previa eventuale riforma dell'ordinanza impugnata, chiedeva disporsi l'assunzione di prova orale.
1.1 Si costituiva l'appellata Controparte_1
(di seguito ), chiedendo a vario titolo il rigetto del
[...] CP_2
gravame e la conferma della ordinanza di primo grado;
riproponeva altresì le domande subordinate già formulate e rimaste assorbite in primo grado.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello è parzialmente fondato e va, dunque, accolto per quanto di ragione.
Va premesso che con ordinanza n. 4232/2021, resa ex artt. 702 bis e ss. cpc in data 16.12.2021, comunicata in data 17.12.2021, il Tribunale di Modena per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha accolto la domanda, avanzata dall'odierna appellata, di accertamento dell'inadempimento contrattuale di Pt_1
odierna appellante, e la domanda di condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti danni richiesti dall . CP_2
3. L'ordinanza va confermata nella decisione relativa alla risoluzione del contratto di fornitura in oggetto, sebbene debba esserne corretta la motivazione limitatamente al computo dei giorni del termine di consegna, compiuta dal Giudice di prime cure;
l'ordinanza impugnata va conseguente riformata anche nella decisione relativa alla quantificazione dei danni subiti dall'odierna appellata. Vanno altresì escluse alcune penali come si andrà ad esporre.
3.1 Va premesso che con ricorso ex art. 702 bis cpc., notificato in data 16 gennaio 2020, l Controparte_1
conveniva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento Parte_1
dell'inadempimento della convenuta nella procedura RDO n. 2092445 per la fornitura pagina 5 di 27 di materiale informatico e, conseguentemente, la condanna di al risarcimento dei Pt_1
danni patrimoniali subiti.
Nello specifico, l quantificava il danno patrimoniale subito in €. CP_2
335,00 per la penale dovuta al ritardo;
in €. 995,80 per la differenza di quanto pagato dall a seguito di aggiudicazione del secondo classificato;
in €. 960,30 pari al CP_2
10% sulla somma offerta– per l'inadempimento; nonché in €. 3.000,00 per i danni patiti a causa dell'inadempimento ossia per “aggravio dell'attività procedurale”, il c.d.
“danno di disservizio”; e così definitivamente per un totale di €. 5.291,10.
3.2 Si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo, Pt_1
all'udienza del 5 novembre 2020, il mutamento del rito.
3.3 Nella stessa udienza il Giudice di prime cure non ammetteva le prove testimoniali richieste da in quanto << “contenenti giudizi e valutazioni o Pt_1
attenendo a circostanze documentali” >> (cfr. verbale udienza 5.10.2020), e rimetteva le parti dinanzi a sé alla successiva udienza del 4.3.2021, proseguendo nelle forme del procedimento sommario.
3.4 Sulla base delle produzioni documentali, la causa veniva decisa con l'ordinanza impugnata con la quale: < il Tribunale, sulla domanda avanzata ex art.
702 bis c.p.c,
1. dichiara risolto il contratto di fornitura in oggetto;
2. dichiara tenuta e condanna la resistente al risarcimento dei danni subiti che sono liquidati in complessivi € 5291;
3. dichiara tenuta e condanna la resistente al rimborso delle spese processuali che sono liquidate in € 2300 ed € 50 per anticipazioni oltre accessori. >>
3.4.1 Va premesso che l'ordinanza impugnata veniva decisa in ragione di tre essenziali statuizioni.
La prima riguarda l'interpretazione del termine di consegna fissato dal contratto in 30 giorni dalla stipula (doc. 3 fascicolo I grado appellata), qualificati dal
Tribunale come “giorni solari”, << decorsi i quali sarebbe divenuta applicabile la
pagina 6 di 27 “penale” (di cui all'art. 11, comma 1), pari a “1% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo”. >> (cfr. ordinanza impugnata pag. 2).
La seconda statuizione concerne il rigetto dell'eccezione di Pt_1
sull'applicabilità della proroga di 15 giorni del termine di consegna per ordinativi
“emessi o in consegna” durante il periodo natalizio di cui all'art. 10.4. dell'Allegato 11 al Bando (doc. 11 fascicolo I grado appellante). Difatti, il Giudice di prime cure ha sostenuto che l'ordinativo de quo << “doveva essere consegnato in data 13 gennaio
2019 (fuori dal periodo natalizio) ed era stato emesso in data 12 dicembre 2018.
Legittimamente quindi la ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa che ha condotto a risoluzione del contratto per inadempimento ed ha poi richiesto applicazione della penale per ritardo nell'indicata misura.” >> (cfr. ordinanza impugnata pag. 2).
La terza ragione concerne l'irrilevanza della circostanza << che due dei beni che doveva fornire siano stati posti fuori commercio, con conseguente Pt_1
impossibilità oggettiva di adempimento, a fronte di pacifico inadempimento concretatosi nella ritardata fornitura dei restanti.” >> (cfr. ordinanza impugnata pag.
2).
4. L'appellante affida le proprie censure a sei motivi, proponendo altresì istanza istruttoria [istanza già rigettata con ordinanza di questa Corte dell'8 giugno 2022 per cui << “ricordo che parte appellante non ha riproposto nelle note conclusive depositate in primo grado – introdotto con ricorso ex art. 702bis cpc – le istanze istruttorie che chiede di ammettere con l'appello, rigetta l'istanza […]” >> (cfr. ordinanza 8.6.2022)].
4.1 Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da una matrice comune d'ordine processuale.
4.1.1 Con il primo motivo si censura l'illegittimità del provvedimento impugnato per << “Omessa assunzione del provvedimento di mutamento dal rito sommario al rito in rito ordinario (art. 702ter c. 3 c.p.c.).” >> (cfr. Atto di citazione in pagina 7 di 27 appello pag. 5), sostenendosi letteralmente che << “[…] il Primo Giudice ha illegittimamente ritenuto che il giudizio potesse essere risolto con un'istruzione sommaria. Al contrario, alla luce delle difese svolte da parte resistente, il Primo
Giudice avrebbe dovuto correttamente emettere l'ordinanza di fissazione dell'udienza di prima comparizione e trattazione di cui all'art. 183 c.p.c. (come richiamato dall'art. 702ter c.p.c.).” >>.
4.1.2 Con il secondo motivo si censura l'erroneità dell'ordinanza impugnata per << “Omessa assunzione della prova orale richiesta da parte resistente nella propria memoria di costituzione del 05.06.2020” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 7).
4.1.3 Le censure non sono fondate.
In estrema sintesi l'appellante si duole del fatto che il Tribunale, a seguito della richiesta di procedere nelle forme del rito ordinario, ha statuito di proseguire con il rito semplificato. Difatti, sostiene di aver << “introdotto delle argomentazioni Pt_1
difensive che avrebbero richiesto un approfondimento fattuale e giuridico non marginale, con particolare riferimento al tema dell'impossibilità sopravvenuta di adempiere integralmente alla prestazione da parte di che è stato introdotto sia Pt_1
al fine di giustificare il ritardo sia, più in generale, l'inadempimento dedotto da parte ricorrente.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 6). La difesa di Pt_1
configurerebbe, sempre secondo la tesi dell'appellante, << “[…] una questione fattuale
e giuridica complessa per la quale, attenendo alla fase esecutiva del contratto, sarebbe stato necessario un adeguato approfondimento istruttorio. Il contenzioso pertanto non riguardava esclusivamente circostanze documentali.” >> (cfr. Comparsa conclusionale appellante pag. 2). Secondo l'appellante, << “Il Primo Giudice, in ogni caso, ha scorrettamente ritenuto di non ammettere la prova orale richiesta nel proprio atto introduttivo da parte di , che se assunta sarebbe stata dirimente ai fini della Pt_1
decisione” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 7), configurando la predetta prova pagina 8 di 27 orale richiesta quale “approfondimento istruttorio” necessario che avrebbe dovuto giustificare e imporre il mutamento di rito dal rito sommario al rito ordinario.
Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, il procedimento di cui agli artt. 702 bis e ss. cpc << “[…] non è un procedimento a cognizione sommaria ma un procedimento a cognizione piena con rito sommario. Diversamente dai procedimenti caratterizzati, sul piano strutturale, da una cognizione sommaria, in cui vengono assunte soltanto le prove indispensabili ai fini di un giudizio di verisimiglianza della sussistenza del diritto azionato, […] i procedimenti con rito sommario si caratterizzano per essere governati da un rito deformalizzato che li contrappone ai procedimenti con rito formale (proprio dell'ordinario processo di cognizione), ma mantengono pur sempre la pienezza della cognizione, ovverosia il carattere non superficiale dell'istruzione probatoria e del conseguente accertamento.”
-> (cfr. Cass. 22 maggio 2024, n. 14315); << “la verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14295 del 04/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 6563 del 14/03/2017). […] Deve essere, peraltro, rilevato che l'istruttoria semplificata che legittima il ricorso al procedimento sommario di cognizione non necessariamente presuppone che la causa sia matura per la decisione di merito allo stato degli atti, ossia che la lite possa essere definita su esclusiva base documentale, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova costituendi. Per converso, anche nel rito sommario possono essere articolati mezzi di prova costituendi, la cui assunzione possa avvenire senza eccessive difficoltà qualitative, quantitative e temporali.” >> (cfr. Cass. 10 maggio 2022, n. 14734).
pagina 9 di 27 Il preteso “approfondimento istruttorio” affermato dall'appellante quale circostanza comportante la necessità di disporre il mutamento di rito - dal procedimento sommario al rito ordinario - risulta nella fattispecie de qua insussistente.
Difatti, ad avviso di questa Corte di merito, risulta evidente la natura documentale del contenzioso de quo, concernente, nello specifico, l'interpretazione delle norme contrattuali relative al calcolo dei giorni del termine di consegna;
interpretazione effettuata dal giudice di prime cure sulla base delle produzioni documentali. Non si rinviene, pertanto, alcuna violazione delle norme relative al giudizio di cui agli artt.
702bis e ss. cpc, avendo il Tribunale correttamente statuito, stante la non complessità della causa (recte dell'istruttoria), di proseguire nelle forme del procedimento sommario.
Inoltre, questa Corte di merito rileva come la stessa prova per testimoni richiesta dall'odierna appellante quale preteso necessario “approfondimento istruttorio”, volto a dimostrare l'oggettiva impossibilità sopravvenuta alla consegna di due dei diciotto beni oggetto della fornitura, atteneva, come correttamente statuito dal
Tribunale nel rigettare l'istanza istruttoria, << “[…] a circostanze documentali” >>
(cfr. verbale udienza 5.11.2020). Difatti, emerge chiaramente dall'istanza istruttoria la coincidenza tra i capitoli di prova orale richiesti dall'odierna appellante e il contenuto dei docc. 2 – 8 depositati da in sede di costituzione, sicché i testi erano stati Pt_1
chiamati a mera conferma del contenuto di tali documenti. Pertanto, come correttamente affermato dalla difesa dell' , << “il contenzioso, anche con CP_2
riguardo all'eccepita sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per mancato reperimento sul mercato di due dei diciotto beni oggetto di ordinativo, aveva natura documentale;
tant'è che in sede di costituzione deposita documenti Parte_1
volti a provare l'eccepita impossibilità” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta appellata pag. 7).
Parte appellante contesta altresì la violazione del diritto di difesa, allorquando il
Tribunale, autorizzando la produzione documentale di parte ricorrente, ha disposto al pagina 10 di 27 contempo la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito sommario, << “[…] denegando così a parte resistente la possibilità di controreplicare alle deduzioni e alle produzioni dell' , con l'effetto di aver gravemente compromesso il CP_2
relativo diritto di difesa da esplicarsi correttamente nelle forme del rito ordinario.”
-> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 7).
Parte appellante tralascia di considerare che la produzione documentale di parte ricorrente, autorizzata dal Tribunale all'udienza del 5.11.2020, nello specifico i docc.
25 – 29 fascicolo I grado appellata, non concernevano, come correttamente affermato dalla difesa dell'Università, << “le ragioni dell'“l'impossibilità sopravvenuta ad adempiere” lamentata da . diversamente da quanto dalla stessa affermato Parte_1
(si veda quanto scritto da a pag. 6 dell'atto di appello). La sopra indicata Parte_1
produzione documentale nulla ha a che fare, neppure, con l'interpretazione delle clausole contrattuali inerenti le modalità di conteggio del termine finale di consegna dei beni, sulla quale ebbe modo di ampiamente argomentare sia in sede di Parte_1
costituzione e risposta che nelle successive note autorizzate.” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta appellata pag. 7).
Non si rinviene, pertanto, alcuna lesione del diritto di difesa di Pt_1
4.2 Con il terzo motivo, rubricato come “Erronea affermazione che alla data del 19.02.2018 il ritardo di nella consegna delle forniture ordinate fosse Pt_1
conclamato e che quindi l si sia correttamente avvalsa della clausola CP_2
risolutiva espressa di cui all'art. 13, comma 1 lett. l) delle Condizioni Generali”, si sostiene, letteralmente, che < “Ad avviso della scrivente difesa, tuttavia, non Pt_1
era in ritardo nella consegna della fornitura né alla data del 06.02.2019 né a quella del 19.02.2019.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 9).
4.2.1 La censura non è fondata
In sintesi, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale, in sede di interpretazione del termine di consegna di “30 giorni dalla stipula”, ha conteggiato il predetto termine in giorni solari e non in giorni lavorativi, sostenendo che il Giudice di pagina 11 di 27 prime cure << “[…] ha scorrettamente fatto richiamo al disposto di cui all'art. 11 del doc. 8 di controparte, il quale parla di “giorni solari” ma al solo fine di calcolare la penale per il ritardo (pari all'”1% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo”) e non al fine di computare il termine di consegna
[…]” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 9).
Secondo l'appellante, difatti, il conteggio del termine di consegna in giorni lavorativi si desume dal disposto dell'art. 10.4. dell'Allegato 11 al Bando (doc. 11 fascicolo I grado appellante) dove si statuisce che << “L'esplicitazione del Tempo di
Consegna è a discrezione del Fornitore, a patto che sia non superiore al tetto massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi […]” >>, dal disposto di cui all'art. 5, comma 3, delle
Condizioni Generali di Contratto (doc. 8 fascicolo I grado appellata) per cui il termine di consegna << “inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto” >>, nonché da quanto disposto dall'art. 6.2 delle Ulteriori Disposizioni
Contrattuali (doc. 4 fascicolo I grado appellata) laddove si afferma che, in caso di esito negativo della verifica dei prodotti, << “il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti” >>.
Sostiene, pertanto, che << “[…] il termine di consegna computato in giorni lavorativi sia venuto a scadenza il 28.01.2019 e non già il 12.01.2019.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 10).
La ricostruzione sin qui addotta dall'appellante è, ad avviso di questa Corte di merito, corretta. Le clausole contrattuali suindicate concernenti il “termine di consegna” sono chiare e univoche sul punto. Il termine di consegna della fornitura de qua deve essere, pertanto, computato in giorni lavorativi sulla base della disposizione di cui all'art. 10.4. dell'Allegato 11 al Bando (doc. 11 fascicolo I grado appellante) e del disposto di cui all'art. 5, comma 3, delle Condizioni Generali di Contratto (doc. 8 fascicolo I grado appellata), venendo pertanto a scadenza, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale in I grado, solamente il 28.1.2019. Si deve inoltre rilevare, ad ulteriore conferma dell'interpretazione del contestato termine di consegna in giorni pagina 12 di 27 lavorativi, l'espressa previsione contenuta a pag. 29 dell'Allegato 11 al Bando (doc. 11 fascicolo I grado appellante), in base alla quale il << “Tempo di Consegna […] Indica
l'intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi) intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine e l'esecuzione della Consegna. Tale termine decorre a partire dal giorno lavorativo successivo a quello d'invio dell'Ordine da parte del Punto Ordinante” >>
(cfr. doc. 11 fascicolo I grado appellante pag. 29). La disciplina contrattuale non lascia, pertanto, adito a dubbi sul punto. La statuizione del Tribunale concernente l'interpretazione del computo dei giorni del termine di consegna è chiaramente errata e va, pertanto, riformata, venendo il predetto termine a scadenza in data 28.1.2019 e non il 13.1.2019.
A tale termine, ossia quello del 28.1.2019, andava applicata, secondo la tesi dell'appellante, la proroga di ulteriori << “15 (quindici) giorni solari per ordinativi di fornitura emessi o in consegna […] dal 20 dicembre al 6 gennaio” >> prevista dall'art. 10.4 dell'Allegato 11 al Bando (doc. 11 fascicolo I grado appellante), rilevando che, essendo la consegna da perfezionarsi entro 30 giorni lavorativi, la stessa << “[…] debba ritenersi potenzialmente in consegna durante tutto il periodo di 30 giorni
(lavorativi) successivi alla stipula, quindi anche dal 20 dicembre al 6 gennaio” >>.
Pertanto, seguendo la ricostruzione addotta da i termini per la consegna della Pt_1
fornitura in oggetto << “[…] sono quindi definitivamente scaduti solo alla data del
12.02.2019” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 11), sicché, sempre secondo l'appellante, << […] deve ritenersi nulla o comunque priva di efficacia la contestazione (doc. 7 di controparte) formulata dall alla data del CP_2
06.02.2019 ai sensi dell'art. 11 comma 6 delle Condizioni Generali ai fini dell'applicazione delle penali per il ritardo previste dalla medesima norma. […] deve ritenersi nulla o comunque priva di efficacia la nota del 19.02.2019 (doc. 9 di controparte) a mezzo della quale l' ha preteso di avvalersi della clausola CP_2
risolutiva espressa prevista dall'art. 13, comma 1, lett. l) delle Condizioni Generali.
[…] sino al 12.03.2019, pertanto, avrebbe ancora potuto adempiere alle Pt_1
pagina 13 di 27 proprie prestazioni […] onde evitare la risoluzione del contratto.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pagg. 11-12).
La ricostruzione de qua, a partire dalla pretesa applicazione della proroga del termine di consegna di 15 giorni solari per ordinativi “emessi o in consegna” durante il periodo natalizio di cui all'art. 10.4 dell'Allegato 11 al Bando (doc. 11 fascicolo I grado appellata), è, ad avviso di questa Corte di merito, erronea. Il tenore letterale della suindicata disposizione contrattuale è chiaro e univoco. L'art. 10.4 dell'Allegato 11 al
Bando prevede la proroga di << “15 (quindici) giorni solari per ordinativi di fornitura emessi o in consegna […] dal 20 dicembre al 6 gennaio” >>. Nella fattispecie de qua
l'ordinativo di fornitura a carico di è stato emesso in data 12.12.2018, Pt_1
chiaramente fuori dal periodo natalizio, ed era in consegna il 28.1.2019, ossia in una data ampiamente successiva rispetto al periodo natalizio di proroga dei termini di consegna di cui all'art. 10.4 dell'Allegato 11 al Bando. Pertanto, non rientrando il caso de quo tra le ipotesi di proroga dei termini di cui alla fattispecie astratta dell'art. 10.4 dell'Allegato 11 al Bando, deve ritenersi inapplicabile l'eccepita proroga di 15 giorni solari del termine di consegna.
In parte qua, quindi, la decisione di prime cure è corretta.
Pertanto, essendo i termini per la consegna della fornitura in oggetto scaduti in data 28.1.2019, legittimamente l'odierna appellata si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13, comma 1 lett. l), delle Condizioni Generali di Contratto (doc.
8 fascicolo I grado appellata) mediante comunicazione del 19.2.2019 (doc. 9 fascicolo I grado appellata).
Difatti, l'art. 13, comma 1 lett. l), delle Condizioni Generali di Contratto (doc. 8 fascicolo I grado appellata) prevede espressamente la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc, previa dichiarazione del Punto Ordinante da comunicarsi per iscritto al Fornitore, nel caso di << “mancato rispetto del termine di consegna dei Prodotti, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella RdO”>>. La comunicazione dell di risoluzione del contratto de quo del 19.2.2019 risulta, CP_2
pagina 14 di 27 pertanto, conforme alla clausola risolutiva espressa sopra richiamata, essendo il termine di consegna de quo scaduto il 28.1.2019.
Quanto alle modalità di computo dei giorni di ritardo si rimanda al successivo paragrafo 4.5.2.1. e specificamente all'art. 11, comma 1, delle CGC.
4.3 Con il quarto motivo si censura l'ordinanza impugnata per << “Erronea affermazione circa l'irrilevanza del fatto che due dei beni della fornitura siano stati posti fuori commercio dato che avrebbe pacificamente ritardato la consegna Pt_1
dei restanti” >>, sostenendosi che << “Tale circostanza, al contrario, è di estrema rilevanza ai fini della decisione della causa, ferma restando che, come sopra accennato, avrebbe avuto sino al 12.03.2019 per la consegna della fornitura Pt_1
onde evitare la risoluzione del contratto.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag.
13).
4.3.1 La censura non è fondata
In sintesi, l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure ha statuito, letteralmente, che << “Appare poi irrilevante che due dei beni che doveva Pt_1
fornire siano stati posti fuori commercio, con conseguente impossibilità oggettiva di adempimento, a fronte di pacifico inadempimento concretatosi nella ritardata fornitura dei restanti” >> (cfr. ordinanza impugnata pag. 2), sostenendo che, coerentemente alla ricostruzione addotta dalla stessa appellante e contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, tale circostanza – ossia l'impossibilità sopravvenuta di adempiere alla prestazione di consegna dei beni n. 4 e 8 di 18 di cui all'ordine in oggetto – ha costituito << “[…] il presupposto fattuale che ha determinato la risoluzione del contratto per mutuo dissenso tra le parti o comunque per fatti concludenti […]” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 15). Difatti, sempre secondo la tesi di parte appellante, il contratto de quo si è risolto << “[…] in parte per
l'impossibilità sopravvenuta di adempiere alla prestazione di consegna dei beni n. 4 e
8 di 18 di cui all'ordine e per la restante parte per mutuo dissenso, a seguito della dichiarazione resa dell' di nulla più avere a pretendere da quel contratto e CP_2
pagina 15 di 27 alla conseguente accettazione da parte dell'odierna resistente mediante annullamento dell'ordine.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 15).
La statuizione del Tribunale circa l'irrilevanza della circostanza che due dei diciotto beni, che doveva fornire, siano stati posti fuori commercio, << “con Pt_1
conseguente impossibilità oggettiva di adempimento, a fronte di pacifico inadempimento concretatosi nella ritardata fornitura dei restanti” >> (cfr. ordinanza impugnata pag. 2), è, ad avviso di questa Corte di merito, corretta. Si deve, infatti, rilevare che il termine per la consegna della fornitura in oggetto, prescritto come
“termine essenziale” dall'art. 5, comma 3, delle Condizioni Generali di Contratto (doc.
8 fascicolo I grado appellata), fissato in “30 giorni dalla stipula” (doc. 3 fascicolo I grado appellata), ossia entro il termine del 28.1.2019, era inutilmente decorso;
l' , con comunicazione del 6.2.2019 (doc. 7 fascicolo I grado appellata), CP_2
manifestava a l'interesse all'adempimento della prestazione oggetto del Pt_1
contratto de quo, assegnando alla stessa << “il termine perentorio del 15 febbraio prossimo venturo” >> per la consegna della fornitura in oggetto;
all'ulteriore scadenza, in mancanza di adempimento, del succitato “termine perentorio” l CP_2
dichiarava la risoluzione del contratto de quo con comunicazione del 19.2.2019. La comunicazione di del 6.3.2019 (doc. 5 fascicolo I grado appellante), a distanza Pt_1
di ben 36 giorni dalla scadenza del termine per la consegna del 28.1.2019, concernente l'indisponibilità di due beni della fornitura in oggetto poiché posti fuori commercio dalle case produttrici, da cui l'odierna appellante ha fatto discendere “l'impossibilità sopravvenuta di adempiere alla prestazione di consegna” (cfr. Atto di citazione in appello pag. 15) dei due beni in oggetto, oltre ad essere manifestamente irrilevante, si mostra altresì pretestuosa in ragione del pacifico ritardo e, conseguentemente, inadempimento di in relazione ai restanti sedici beni della fornitura de qua. Pt_1
4.4 Con il quinto motivo l'appellante censura il provvedimento impugnato per
<< “Omessa pronuncia sull'eccezione di scarsa importanza dell'inadempimento” >>, sostenendo che << “[…] l'inadempimento avente ad oggetto la mancata consegna di
pagina 16 di 27 due dei beni originariamente indicati nell'offerta, ma di cui si è chiesta la sostituzione con altri dal valore equivalente, non sia di importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto e la richiesta risarcitoria conseguente.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pagg. 16-17).
4.4.1 La censura non è fondata
In estrema sintesi l'appellante sostiene, coerentemente alla ricostruzione dallo stesso addotta, che l'inadempimento di circoscritto alla mera impossibilità di Pt_1
consegnare 2 dei 18 beni facenti parte dell'RDO in oggetto, << “[…] non avrebbe assunto un'importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto e la conseguente richiesta risarcitoria.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 16).
La censura è manifestamente infondata. Difatti, l'appellante tralascia di considerare il suo pacifico inadempimento in relazione ai restanti beni della fornitura in oggetto. Si richiama, sul punto, quanto sopra esposto (v. par. 4.3.1).
4.5 Con il sesto motivo, comprensivo anche della riproposizione delle eccezioni e difese svolte dall'odierno appellante in primo grado circa il corretto computo e l'esatta quantificazione di danni e penali, si censura l'ordinanza per <<
“Omessa pronuncia sulle eccezioni e difese svolte da parte resistente con riferimento alla quantificazione delle penali e del risarcimento del danno” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 17).
4.5.1 Con riferimento alla prima ragione di doglianza, ossia l'omessa pronuncia, l'appellante sostiene letteralmente e unicamente che << “Tale omissione di giudizio costituisce una grave violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. nonché delle norme procedurali” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 17).
4.5.1.1 La censura non è fondata
In estrema sintesi l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure non si è pronunciato espressamente sulle eccezioni e difese svolte da con Pt_1
riguardo alla quantificazione dell'ammontare delle penali e del risarcimento del danno richiesto dall , odierna appellata. CP_2
pagina 17 di 27 La censura non ha pregio. Difatti, come correttamente affermato dalla difesa dell'Università, << “Il Giudice di Primo grado s'è pronunciato. Una volta stabilita che la consegna doveva essere effettuata entro il 13 gennaio 2019, il Giudice ha ritenuto che legittimamente l ha applicato le penali dall'indicata data e richiesto i CP_2
sopra illustrati danni (v. punto IV, di pag. 1; punto IV e V, di pag. 2, dell'impugnato provvedimento).” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta appellata pag. 13), ritenendo così assorbite ovvero superate per incompatibilità logico–giuridica rispetto alla ricostruzione addotta dal primo giudicante le questioni non trattate espressamente.
Si deve, infatti, evidenziare che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte <<
“Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.” >> (cfr. massima Cass. 26 settembre 2024, n. 25710; nello stesso senso anche massima Cass. 13 agosto 2018, n. 20718).
4.5.2 L'appellante invoca, poi, la << “Riduzione della penale a far data dall'effettivo decorso del ritardo” >>, sostenendo che << “[…] la scadenza del termine di consegna così come correttamente computato in giorni lavorativi e come prorogato ai sensi dell'art. 10.4 dell'Allegato 11 deve ritenersi integrata alla data del 12.02.2019
e solo da quel momento, quindi, andrebbe computata la predetta penale.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 17)
4.5.2.1 L'eccezione è solo parzialmente fondata e, quindi, va accolta per quanto di ragione.
In estrema sintesi, l'appellante, contestando il conteggio delle penali, invoca correttamente la << “Riduzione della penale a far data dall'effettivo decorso del
pagina 18 di 27 ritardo” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 17), sebbene erri nell'individuazione della data a partire dalla quale far decorrere il computo della penale de qua.
L'art. 11, comma 1, delle Condizioni Generali di Contratto (doc. 8 fascicolo I grado appellata) prevede espressamente che << “Per ogni giorno solare di ritardo […] rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna […] il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo […].” >>.
Secondo la ricostruzione addotta da questa Corte di merito nel par. 4.2.1, il termine di consegna della fornitura de qua è venuto a scadenza, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale e a quanto sostenuto dall'odierno appellante, in data 28.1.2019. Pertanto,
l'ammontare complessivo della penale di cui all'art. 11, comma 1, delle Condizioni
Generali di Contratto deve essere computato a partire dal 28.1.2019, dovendo, quindi, essere quantificato in € 201,00.
4.5.3 L'appellante contesta altresì l'<< “Illegittimità della penale per inadempimento pari al 10% sulla somma offerta in caso di inadempimento” >> (cfr.
Atto di citazione in appello pag. 18).
4.5.3.1 La censura è fondata
In sintesi, la lamenta correttamente << “l'illegittima applicazione della Pt_1
penale aggiuntiva per l'inadempimento pari al 10% sul valore dell'aggiudicazione, quantificata in totali € 960,30, posto che essa non trova alcun riferimento testuale né nelle Condizioni Generali né in quelle Particolari di contratto.
Non essendo stata, tale clausola, pattiziamente convenuta e accettata dalle parti deve ritenersi una richiesta del tutto arbitraria e priva di ogni fondamento.” >>
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 18).
Le argomentazioni difensive dell sulla censura de qua sono CP_2
inconferenti, oltre che pretestuose.
Difatti, l'odierna appellata sostiene letteralmente che << “La richiesta di danno pari al
10% del valore del contratto trova conforto nella giurisprudenza amministrativa (nella
pagina 19 di 27 quantificazione del danno subìto da un operatore economico) e in quella della Corte dei conti (nella quantificazione del danno erariale da lesione della concorrenza), che ne fanno applicazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc;
tale percentuale rappresenta l'utile che l'impresa avrebbe potuto conseguire nell'esecuzione del contratto stesso, applicando analogicamente l'art. 345 della legge 20.3.1865, n. 2249,
All. F, sul presupposto che tale norma sia espressiva del criterio di quantificazione del margine di profitto dell'appaltatore nei confronti delle amministrazioni pubbliche.” >>
(cfr. Comparsa di costituzione e risposta pagg. 14-15). La richiesta di un danno pari al
10% del valore del contratto, come si evince dalla sopracitata difesa dell , CP_2
concerne il risarcimento, quantificato in via equitativa, del c.d. lucro cessante, ossia dell'utile economico che l'impresa avrebbe potuto conseguire dall'esecuzione del contratto stesso. Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito non si ravvisa, invero, un “mancato guadagno patrimoniale” dell , derivante CP_2
dall'inadempimento contrattuale dell'odierna appellata, legittimante la richiesta di risarcimento del lucro cessante. I beni oggetto della fornitura de qua riguardavano, infatti, << “materiale informatico per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria dell'Università oggi appellata” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 2), ossia beni non finalizzati alla produzione di un incremento patrimoniale in capo all' ma destinati al consumo per obsolescenza. Pertanto, CP_2
come correttamente affermato dall'odierno appellante, << “[…] quella mancata fornitura, immediatamente sopperita dalla forniture del secondo classificato, non ha determinato per l un lucro cessante.” >> (cfr. Comparsa conclusionale pag. CP_2
7).
pagina 20 di 27 4.5.4 Si lamenta, inoltre, che << “L'importo complessivo delle penali non può superare il limite del 10% dell'importo del contratto” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 18) e che << “Non è cumulabile la richiesta risarcitoria per inadempimento con la penale per inadempimento” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 18).
4.5.4.1 Le eccezioni sono assorbite.
In sintesi, l'appellante sostiene che << “[…] l vorrebbe CP_2
scorrettamente addebitare a sia la penale per il ritardo che la penale per Pt_1
inadempimento per l'importo complessivo di € 1.295,30 (€ 335,00 + € 960,30) che apertamente viola il disposto di cui all'art. 11, comma 5 delle Condizioni Generali di contratto […]” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 18) in base al quale << “[…]
l'importo complessivo delle penali […] non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.
[…]” >> (doc. 8 fascicolo I grado appellata). Si contesta altresì che << “Ammesso e non concesso che l'invocata penale per inadempimento sia dovuta, deve rilevarsi che a tale importo non possa sommarsi l'ulteriore richiesta risarcitoria per presunto inadempimento a titolo di “differenza di prezzo” e di “aggravio dell'attività procedurale” quantificata in totali € 3.995,80 (€ 995,80 per “differenza di prezzo” e €
3.000,00 per “aggravio dell'attività procedurale”). È noto infatti che ai sensi dell'art.
1383 c.c. la clausola penale per inadempimento sortisce l'effetto di limitare il risarcimento alla mera prestazione prevista dalla medesima clausola penale da intendersi come liquidazione preventiva dell'ammontare dell'intero danno.” >> (cfr.
Atto di citazione in appello pagg. 18-19).
Le censure de qua non hanno motivo di essere esaminate, essendo state assorbite dall'accoglimento dell'eccezione relativa all' << “Illegittimità della penale per inadempimento pari al 10% sulla somma offerta in caso di inadempimento” >>
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 18).
pagina 21 di 27 Sulla base della ricostruzione addotta da questa Corte di merito, difatti,
l'importo complessivo delle penali, circoscritto alla sola penale di cui all' art. 11, comma 1, delle Condizioni Generali di Contratto, ammontando a € 201,00, è inferiore al 10% dell'importo complessivo del contratto de quo. Non si configura altresì, in ragione dell'accoglimento della sopra richiamata eccezione, il << “[…] cumulo tra la prestazione principale e la penale per inadempimento” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 19).
Pertanto, le eccezioni de qua sono assorbite.
4.5.5 L'appellante eccepisce l'<< “Insussistenza del danno differenziale quantificato in euro 995,80” >>, sostenendo << “l'insussistenza dei presupposti del danno che controparte pretende di addebitare a , quantificato nell'importo pari Pt_1
alla differenza tra quanto l avrebbe dovuto sborsare per il contratto CP_2
stipulato con la società assistita e quanto ha sborsato per l'affidamento al servizio al secondo classificato pari a € 995,80 […]” >> (cfr. Atto di Persona_1
citazione in appello pag. 19).
4.5.5.1 La censura non è fondata
In sintesi, l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure ha riconosciuto e addebitato alla l'importo del c.d. “danno differenziale”, ossia del Pt_1
<< “maggior costo sopportato per l'assegnazione della fornitura al secondo classificato, pari ad euro 995,80” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 3).
L'argomentazione addotta dall'appellante per cui << “Se non avesse Pt_1
partecipato alla procedura RDO indetta dall in quanto impossibilitato a CP_2
consegnare i beni entro il termine contrattuale, invero, quest'ultima avrebbe contrattualizzato l'acquisto dei beni direttamente con al prezzo Persona_1
offerto da quest'ultimo. In assenza di ulteriori alternative a prezzo più vantaggioso rispetto a quello offerto da la scelta sarebbe, pertanto, necessariamente Pt_1
ricaduta su come secondo classificato.” >> (cfr. Atto di citazione Persona_1
in appello pag. 19) è inconferente, oltre che pretestuosa.
pagina 22 di 27 Il contestato “danno differenziale” concretizza, difatti, la perdita economica subita dall quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento CP_2
contrattuale di ossia il c.d. danno emergente ex art. 1223 cc. Difatti, come Pt_1
correttamente affermato dalla difesa dell'appellata, << “E' un dato di fatto che
l' , dovendo ricorrere al secondo classificato, ha dovuto pagare una CP_2
differenza di euro 995,82 (v. doc. 10 fascicolo di I grado). […] L'Università Pt_3
ha aggiudicato a per beneficiare del prezzo più basso;
non ha Parte_1 Parte_1
consegnato la fornitura nei termini pattuiti;
l'Università ha subito un danno differenziale immediati pari ad euro 995,80.”>> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 16).
La censura deve, pertanto, essere rigettata.
4.5.6 Da ultimo, si contesta l'<< “Insussistenza del danno da “aggravio dell'attività procedurale” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 19), affermato e riconosciuto dall'ordinanza gravata nella somma, forfetariamente indicata, in €.
3.000,00.
4.5.6.1 La censura è fondata.
In sintesi, l'appellante sostiene che << “[…] pretestuosa deve ritenersi la richiesta di danno da “aggravio dell'attività procedurale” richiesto da controparte e quantificato in totali € 3.000,00. In caso di inadempimento del venditore nessun obbligo grava in capo alla Pubblica Amministrazione di segnalare tale fatto ad Anac o alla Procura della Repubblica con tutto ciò che ne consegue in termini di impiego di risorse a ciò dedicate e di conseguenti maggiori costi. […] Si rileva infine che, ai fini della quantificazione del danno, l non ha dovuto indire una nuova gara per CP_2
la contrattualizzazione con il secondo classificato, quindi non ha dovuto subire nessun ulteriore aggravio procedurale che giustifichi l'importo richiesto.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pagg. 19-20).
Difatti, come affermato dalla difesa dell'appellata, << “A seguito del prolungato ritardo di l'Università ha dovuto: Parte_1
pagina 23 di 27 a. procedere alla risoluzione del contratto con (v. doc. 9 fascicolo Parte_1 Pt_3
nel giudizio di I grado);
b. procedere a “trattativa diretta” attraverso lo strumento Mepa “inviata all'operatore , in quanto l'operatore economico ha presentato una Persona_1
proposta di offerta all'RDO n. 2092445, pari ad euro 10.598,80 Euro, classificatasi seconda nella graduatoria delle offerte ricevute” (v. pag. 2, doc. 10 del fascicolo nel giudizio di I grado) Pt_3
c. alle verifiche di legge sull'Operatore Economico risultato aggiudicatario (v. ultimo
“Considerato” ed art. 5 del doc. 10 del fascicolo nel giudizio di I grado). Pt_3
L'Università, inoltre, era tenuta a comunicare all'ANAC “l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto” – a prescindere dall'esito favorevole o meno della segnalazione presso l'Anac stessa – come espressamente previsto dall'art. 213, comma 10, del codice degli appalti e dalla Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 148 del 28 giugno 2018. Così come l , CP_2
amministrazione pubblica, era tenuta a segnalare alla Procura della Repubblica fatti o circostanze che possano integrare ipotesi di reato. […].” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pagg. 16-17).
La sussistenza del c.d. danno di disservizio, consistente nello svolgimento, da parte dell , di un'ulteriore e straordinaria attività amministrativa in ragione CP_2
dell'inadempimento contrattuale di risulta, tuttavia, solo genericamente allegata Pt_1
dalla difesa dell , non avendo la stessa allegato alcuna documentazione CP_2
attestante il “quantum” richiesto. Difatti, sulla base della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, << “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non
pagina 24 di 27 esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda risarcitoria per difetto di prova del "quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso).” >> (cfr. Cass. 17 ottobre
2016, n. 20889).
Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito non si rinviene alcuna prova della legittimità della pretesa dell'importo de quo, ossia del danno da “aggravio dell'attività procedurale”, quantificato in via equitativa dall' (v. doc. 12 CP_2
fascicolo I grado appellata) e dal Giudice di prime cure in € 3.000,00 (v. ordinanza impugnata pagg. 2-3). Infatti, sarebbe stato necessario quantomeno allegare in via presuntiva, ove non documentabili, i costi di questa attività supplementare, che invero appaiono esageratamente esposti in un importo forfetario che non si giustifica neppure a fronte delle suddette generiche allegazioni.
La censura de qua è, pertanto, fondata, non avendo l provato o CP_2
offerto di provare anche su base presuntiva, la quantificazione del contestato danno di disservizio.
5. S'impone, quindi, conclusivamente il parziale accoglimento dell'appello relativamente all'importo quantificato a titolo di risarcimento. Infatti, non possono essere riconosciuti la penale aggiuntiva per l'inadempimento pari al 10% sul valore dell'aggiudicazione, quantificata in totali € 960,30, e il danno da disservizio nella somma di €. 3.000,00, che, quindi, non vanno accordati. Viceversa può confermarsi la statuizione di prime cure sulla debenza del differenziale di €. 995,80, come in pagina 25 di 27 precedenza specificato, nonché della penale, che però va correttamente quantificata in
€ 201,00 in luogo di quella erroneamente accordata in €. 335,00.
Consegue a ciò la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni subiti dall'appellata, danni che sono quantificati nella somma complessiva di €. 1.196,80.
6. In conseguenza della minor somma riconosciuta in virtù del parziale accoglimento dell'appello e del conseguente mutamento dello scaglione di valore calcolato sul decisum, le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e succ mod., vanno poste a carico della società appellante, su cui grava una complessiva soccombenza anche all'esito dell'appello.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma dell'ordinanza di primo grado, ferma nel resto, condanna l risarcimento dei danni subiti Parte_1
dall che sono Controparte_1
liquidati nella complessiva minor somma di €. 1.196,80.
2. pone le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico della società appellante, e così condanna la al pagamento in favore dell Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in : Controparte_1
- €. 237,00 + 27,00 per spese ed €. 1.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali, per il primo grado:
- €. 355,50 + 27,00 per spese ed in €. 1.485,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali, per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Bologna il 30.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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pagina 27 di 27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2092445 in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente rigettare la domanda di condanna della resistente al risarcimento in favore della ricorrente dei danni derivanti dal dedotto inadempimento;
iii. Nel merito in via subordinata disporsi la riduzione dell'importo quantificato a titolo di risarcimento;
iv. In via istruttoria: previa eventuale riforma della sentenza impugnata, disporsi
l'assunzione della prova orale richiesta da parte resistente con la propria memoria di costituzione del 05.06.2020, mai espressamente rinunciate in primo grado, che di seguito si riporta: