Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 816.
(Universalita' di mobili).
E' considerata universalita' di mobili la pluralita' di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l'universalita' possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
(Universalita' di mobili).
E' considerata universalita' di mobili la pluralita' di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti l'universalita' possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
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- 1. Art. 816 c.c., Universalità di mobiliVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 7 novembre 2024 · 257.96948
video suggerito 17:00 Art. 816 c.c., Universalità di mobili L'articolo 816 del Codice Civile, di cui al Libro III, Titolo I, Capo I, […] intesa come la comune destinazione economica di cui un complesso di beni si fa portatore. A cura di Virginia Sacco Dottoressa in Giurisprudenza L'art. 816 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Capo I, […] tale vendita non è nulla ma integra una ipotesi di acquisto "a non domino" (e pertanto deve qualificarsi come vendita di cosa altrui) anche se l'acquirente non sia stato a conoscenza dell'esistenza del patto di riservato dominio, giacchè il complesso di beni costituito in azienda costituisce una tipica universalità di beni ai sensi dell'art. 816 cod. civ., […]
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Giurisprudenza • 99
- 1. Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3895Provvedimento: […] Sentenza n. 11531 del 06/11/1995 e Cass. 20191 del 26/09/2007, sull'applicazione del regime dell'universalità di beni ai sensi dell'art. 816 cod. civ. e l'esclusione del principio dell'acquisto immediato in virtù del possesso, ai sensi dell'art. 1153 cod. civ.).Leggi di più...
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- art. 2913 c.c.·
- opposizione di terzo·
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- cessione d'azienda·
- possesso vale titolo·
- art. 619 c.p.c.·
- art. 2556 c.c.·
- universalità di mobili