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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) PP PO Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Alfonso Pinto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2021/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...] il giorno 10/12/1940, c.f.: Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il giorno 10/06/1944, c.f.: ; CP_1 C.F._2
nata a [...] il giorno 11/08/1972, c.f.: ; CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti PP Fodale e Deborah Azzolina;
appellanti
CONTRO
con sede in Roma, c.f.: , rappresentata dalla procuratrice Controparte_3 P.IVA_1 speciale con sede in Roma, c.f.: n. ; CP_4 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Battaglini;
appellata
In fatto e in diritto
1. I coniugi e e la loro figlia hanno proposto appello Parte_1 CP_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 947 del 9.11.2022 con cui, in accoglimento della domanda proposta da quale procuratrice speciale di Parte_2 Controparte_3
ai sensi dell'art. 2901 c.c. era stata dichiarata l'inefficacia, nei confronti di
[...] [...]
[...] [...
[...]
dell'atto di compravendita immobiliare stipulato il 25.02.2016 ai rogiti del notaio CP_5 di Trapani (n. rep. 66127, n. racc. 15840), tra e , Persona_1 Parte_1 CP_1 venditori, e , acquirente, e pronunciata la condanna dei convenuti alle spese di lite. CP_2
La società appellata, costituitasi a mezzo della procuratrice speciale ha dedotto CP_4
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di venti giorni per le comparse conclusionali e di venti per le memorie di replica, decorrenti dal giorno 18.7.2025.
2. L'appello è sostenuto, in relazione ai passaggi argomentativi e alle denunciate omissioni della decisione di prime cure, da una motivazione idonea a evidenziare gli asseriti errori del
Tribunale; e tanto basta a renderlo ammissibile.
2.1 Nel merito, gli appellanti lamentano in primo luogo che il Tribunale abbia rimarcato la mancata produzione della relazione di c.t.u. formata nel parallelo procedimento di revocatoria promosso, rispetto a un diverso atto dispositivo, nei confronti di altro figlio dei coniugi convenuti, benché costoro avessero formulato, senza riscontro del giudice, istanza di autorizzazione alla produzione del documento.
Il rilievo è inaccoglibile perché ancorato a un assunto – la necessità della previa autorizzazione giudiziale a produrre la relazione di c.t.u. – privo di fondamento.
Nel processo civile è consentito alle parti avvalersi di una consulenza tecnica disposta ed espletata in diverso procedimento tra le stesse o altre parti, ma a condizione che l'elaborato peritale sia versato in giudizio nei termini dettati dalla legge processuale, la quale – diversamente che nel processo penale – con riguardo alle prove documentali non contempla alcuna necessità di preventiva richiesta e successiva concessione di autorizzazione, ma soltanto impone alla parte di osservare i termini delle preclusioni istruttorie e devolve al giudice il potere-dovere di valutare, a produzione avvenuta, l'ammissibilità e rilevanza del documento.
La relazione di c.t.u. è stata infine prodotta nel presente procedimento (v. note scritte degli appellanti in data 3.7.2025), ma inammissibilmente perché in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., applicabile avuto riguardo al carattere “percipiente” della consulenza 3
d'ufficio esperita nell'altro procedimento civile e, in ragione di ciò, alla natura di vera e propria fonte oggettiva di prova dell'elaborato.
2.2 Superata senz'altro la questione della prova del credito della società attrice, non bisognevole di dimostrazione a fronte dell'espressa ammissione della consistente residua esposizione debitoria contenuta già nel primo difensivo dei convenuti, importanza preminente, nelle argomentazioni critiche degli impugnanti, riveste il duplice profilo inerente all'esistenza di numerosi beni immobili nel loro patrimonio, tali – si sostiene – da garantire il soddisfacimento del credito della società attrice, e di contro, all'inutilità ai fini satisfattori del bene oggetto dell'atto revocando, gravato da un'ipoteca di primo grado in favore di altro creditore che ne assorbirebbe per intero il valore.
Sul secondo punto può rammentarsi che – in generale – l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente tutto il valore, non è incompatibile con la qualificazione dell'atto stesso come eventus damni. La presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, infatti, il pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire l'azione revocatoria), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive a opera sia del debitore che di terzi;
con la conseguenza che, ai fini della prova dell'eventus damni,
l'attore in revocatoria non ha l'onere di dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione (Cass. 5815/2023 e giurisprudenza ivi citata).
Sul primo punto, relativo alla capienza patrimoniale dei debitori – premesso che per la configurabilità del pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. non occorre la prova di un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un semplice pericolo di danno, connesso ad esempio al rischio di flessione delle quotazioni immobiliari – per confutare la tesi degli appellanti basterà considerare, a fronte della loro ingente e complessa esposizione debitoria, che la perizia estimativa dell'Arch. non tiene conto né dell'incidenza negativa delle ipoteche CP_6 sul valore venale degli immobili né della notoria e notevole divaricazione, nell'ambito delle procedure di esecuzione forzata, tra i valori di perizia e di mercato dei beni pignorati e i valori di aggiudicazione, significativamente inferiori, talora anche di oltre il 50%, alle stime peritali 4
(non di rado oltretutto basate, come quella in argomento, su dati oggettivi di riferimento generici e incontrollabili).
2.3 Alla luce delle superiori considerazioni, nessuna decisiva importanza è da riconoscere alla sentenza n. 137/2024 del Tribunale di Trapani che, all'esito di analogo giudizio contro altro beneficiario di trasferimento immobiliare dai coniugi ha respinto la domanda CP_7 in revocatoria richiamando, peraltro, a conforto della valutazione di insussistenza dell'eventus damni anche la sentenza “n. 947/2022 del Tribunale di Trapani [ossia la decisione oggetto dell'impugnazione che ci occupa: n.d.e.] che ha revocato l'atto di compravendita rogato il
25.02.2016 stipulato dai coniugi in favore della figlia rendendolo CP_7 CP_2 aggredibile dal creditore agente”. Né è da aggiungere altro alle convincenti considerazioni del primo Giudice sulla consapevolezza, in capo alla terza acquirente, degli effetti pregiudizievoli per i creditori dell'atto di alienazione compiuto in suo favore dai genitori, più che presumibile in ragione dello stretto rapporto di parentela tra i contraenti e della verosimile mancanza di altre plausibili non elusive finalità della compravendita, ricadente nello stesso arco di tempo della costituzione di un fondo patrimoniale (anno 2014), della dichiarazione di fallimento della debitrice principale e del trasferimento di altro immobile a CP_8 Controparte_9
(anno 2015).
3. L'appello è, in conclusione, da respingere, con la conseguente condanna degli appellanti, in solido, a rifondere alla controparte le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro
7.160,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Sussistono nei confronti degli appellanti in solido i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da , e avverso la sentenza Parte_1 CP_1 CP_2 del Tribunale di Trapani n. 947 del 9.11.2022; condanna gli appellanti, in solido, a rifondere a le spese di appello, che Controparte_3 liquida in complessivi euro 7.160,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a.
e all'i.v.a.; 5
dà atto che sussistono nei confronti degli appellanti in solido i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 10 ottobre 2025
Il Presidente est.
PP PO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) PP PO Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Alfonso Pinto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2021/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...] il giorno 10/12/1940, c.f.: Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il giorno 10/06/1944, c.f.: ; CP_1 C.F._2
nata a [...] il giorno 11/08/1972, c.f.: ; CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti PP Fodale e Deborah Azzolina;
appellanti
CONTRO
con sede in Roma, c.f.: , rappresentata dalla procuratrice Controparte_3 P.IVA_1 speciale con sede in Roma, c.f.: n. ; CP_4 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Battaglini;
appellata
In fatto e in diritto
1. I coniugi e e la loro figlia hanno proposto appello Parte_1 CP_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 947 del 9.11.2022 con cui, in accoglimento della domanda proposta da quale procuratrice speciale di Parte_2 Controparte_3
ai sensi dell'art. 2901 c.c. era stata dichiarata l'inefficacia, nei confronti di
[...] [...]
[...] [...
[...]
dell'atto di compravendita immobiliare stipulato il 25.02.2016 ai rogiti del notaio CP_5 di Trapani (n. rep. 66127, n. racc. 15840), tra e , Persona_1 Parte_1 CP_1 venditori, e , acquirente, e pronunciata la condanna dei convenuti alle spese di lite. CP_2
La società appellata, costituitasi a mezzo della procuratrice speciale ha dedotto CP_4
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del gravame.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di venti giorni per le comparse conclusionali e di venti per le memorie di replica, decorrenti dal giorno 18.7.2025.
2. L'appello è sostenuto, in relazione ai passaggi argomentativi e alle denunciate omissioni della decisione di prime cure, da una motivazione idonea a evidenziare gli asseriti errori del
Tribunale; e tanto basta a renderlo ammissibile.
2.1 Nel merito, gli appellanti lamentano in primo luogo che il Tribunale abbia rimarcato la mancata produzione della relazione di c.t.u. formata nel parallelo procedimento di revocatoria promosso, rispetto a un diverso atto dispositivo, nei confronti di altro figlio dei coniugi convenuti, benché costoro avessero formulato, senza riscontro del giudice, istanza di autorizzazione alla produzione del documento.
Il rilievo è inaccoglibile perché ancorato a un assunto – la necessità della previa autorizzazione giudiziale a produrre la relazione di c.t.u. – privo di fondamento.
Nel processo civile è consentito alle parti avvalersi di una consulenza tecnica disposta ed espletata in diverso procedimento tra le stesse o altre parti, ma a condizione che l'elaborato peritale sia versato in giudizio nei termini dettati dalla legge processuale, la quale – diversamente che nel processo penale – con riguardo alle prove documentali non contempla alcuna necessità di preventiva richiesta e successiva concessione di autorizzazione, ma soltanto impone alla parte di osservare i termini delle preclusioni istruttorie e devolve al giudice il potere-dovere di valutare, a produzione avvenuta, l'ammissibilità e rilevanza del documento.
La relazione di c.t.u. è stata infine prodotta nel presente procedimento (v. note scritte degli appellanti in data 3.7.2025), ma inammissibilmente perché in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., applicabile avuto riguardo al carattere “percipiente” della consulenza 3
d'ufficio esperita nell'altro procedimento civile e, in ragione di ciò, alla natura di vera e propria fonte oggettiva di prova dell'elaborato.
2.2 Superata senz'altro la questione della prova del credito della società attrice, non bisognevole di dimostrazione a fronte dell'espressa ammissione della consistente residua esposizione debitoria contenuta già nel primo difensivo dei convenuti, importanza preminente, nelle argomentazioni critiche degli impugnanti, riveste il duplice profilo inerente all'esistenza di numerosi beni immobili nel loro patrimonio, tali – si sostiene – da garantire il soddisfacimento del credito della società attrice, e di contro, all'inutilità ai fini satisfattori del bene oggetto dell'atto revocando, gravato da un'ipoteca di primo grado in favore di altro creditore che ne assorbirebbe per intero il valore.
Sul secondo punto può rammentarsi che – in generale – l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente tutto il valore, non è incompatibile con la qualificazione dell'atto stesso come eventus damni. La presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, infatti, il pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire l'azione revocatoria), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive a opera sia del debitore che di terzi;
con la conseguenza che, ai fini della prova dell'eventus damni,
l'attore in revocatoria non ha l'onere di dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione (Cass. 5815/2023 e giurisprudenza ivi citata).
Sul primo punto, relativo alla capienza patrimoniale dei debitori – premesso che per la configurabilità del pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. non occorre la prova di un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un semplice pericolo di danno, connesso ad esempio al rischio di flessione delle quotazioni immobiliari – per confutare la tesi degli appellanti basterà considerare, a fronte della loro ingente e complessa esposizione debitoria, che la perizia estimativa dell'Arch. non tiene conto né dell'incidenza negativa delle ipoteche CP_6 sul valore venale degli immobili né della notoria e notevole divaricazione, nell'ambito delle procedure di esecuzione forzata, tra i valori di perizia e di mercato dei beni pignorati e i valori di aggiudicazione, significativamente inferiori, talora anche di oltre il 50%, alle stime peritali 4
(non di rado oltretutto basate, come quella in argomento, su dati oggettivi di riferimento generici e incontrollabili).
2.3 Alla luce delle superiori considerazioni, nessuna decisiva importanza è da riconoscere alla sentenza n. 137/2024 del Tribunale di Trapani che, all'esito di analogo giudizio contro altro beneficiario di trasferimento immobiliare dai coniugi ha respinto la domanda CP_7 in revocatoria richiamando, peraltro, a conforto della valutazione di insussistenza dell'eventus damni anche la sentenza “n. 947/2022 del Tribunale di Trapani [ossia la decisione oggetto dell'impugnazione che ci occupa: n.d.e.] che ha revocato l'atto di compravendita rogato il
25.02.2016 stipulato dai coniugi in favore della figlia rendendolo CP_7 CP_2 aggredibile dal creditore agente”. Né è da aggiungere altro alle convincenti considerazioni del primo Giudice sulla consapevolezza, in capo alla terza acquirente, degli effetti pregiudizievoli per i creditori dell'atto di alienazione compiuto in suo favore dai genitori, più che presumibile in ragione dello stretto rapporto di parentela tra i contraenti e della verosimile mancanza di altre plausibili non elusive finalità della compravendita, ricadente nello stesso arco di tempo della costituzione di un fondo patrimoniale (anno 2014), della dichiarazione di fallimento della debitrice principale e del trasferimento di altro immobile a CP_8 Controparte_9
(anno 2015).
3. L'appello è, in conclusione, da respingere, con la conseguente condanna degli appellanti, in solido, a rifondere alla controparte le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro
7.160,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Sussistono nei confronti degli appellanti in solido i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
rigetta l'appello proposto da , e avverso la sentenza Parte_1 CP_1 CP_2 del Tribunale di Trapani n. 947 del 9.11.2022; condanna gli appellanti, in solido, a rifondere a le spese di appello, che Controparte_3 liquida in complessivi euro 7.160,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a.
e all'i.v.a.; 5
dà atto che sussistono nei confronti degli appellanti in solido i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 10 ottobre 2025
Il Presidente est.
PP PO