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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/05/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2482/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERMINETTI Parte_1 C.F._1 FILIPPO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GERMINETTI FILIPPO
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI
Pare ricorrente ha concluso come segue: per le causali di cui al ricorso dichiarare risolto il contratto di locazione stipulato in data 1.4.2018 ed avente ad oggetto l'unità immobiliare ad uso abitativo sita in NO (Va) alla Via Filippo Reina n. 12, piano secondo, per inadempimento del conduttore;
Controparte_1 per l'effetto voglia il Tribunale ordinare al signor l'immediata liberazione da Controparte_1 persone e cose dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in NO (Va) alla Via Filippo Reina n. 12.
In ogni caso condannare il convenuto al rimborso delle spese di lite, nonché per il Controparte_1 procedimento di mediazione, con aggiunta di spese generali, cpa ed iva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 2/7/2024 il Sig. ut sopra, esponeva che Pt_1
pagina 1 di 4 1) a decorrere dal giorno 1.4.2018 ebbe a locare ad uso abitativo un'unità immobiliare ammobiliata, sita in NO (Va) alla via Reina n. 12 (f. 12, mapp. 412, sub. 11, cat. A/2, cl 2, vani 5, € 387,34) verso un corrispettivo in regime di cedolare secca di € 455,00 mensili più spese. Il contratto fu registrato in data 4.4.2018, n. 1477, serie 3T, avente n. prot. 18040438300049417 e prorogato il
17.5.2022 con n. prot. 22051744475142229 (doc. 1 – contratto di locazione registrato);
2) In data 5.10.2023 le parti tutte sottoscrissero una scrittura privata mediante la quale la signora
(c.f. ), nata in [...] il [...], fu esentata Parte_2 C.F._3 dalle proprie responsabilità poiché aveva lasciato l'occupazione dell'immobile al solo CP_1
(c.f. , nato in [...] il [...] (doc. 2 – scrittura privata
[...] C.F._2
5.10.2023), scrittura registrata in data 31.10.2023;
3) il signor si era reso moroso nel pagamento: 3.1 - delle mensilità di maggio Controparte_1
e giugno 2024 per l'ammontare di € 910,00; 3.2 per il rimborso della somma di € 221,88 relativa alla prima e seconda rata dell'esercizio 1.10.2023 – 30.9.2024. Il tutto per un ammontare complessivo di € 1.131,88;
4) in data 5.3.2024 il geom. comunicava di non prestare il consenso all'occupazione Pt_1 dell'immobile da parte del fratello dei signor ed un nipote, chiedendo che se Controparte_1 ne andassero entro un termine di 10 giorni;
termine inutilmente fissato;
5) ai sensi degli articoli 4 e 7 del contratto locativo il geom. considerava Parte_1 definitivamente lo stesso risolto per inadempimento del conduttore rimasto, . Controparte_1
Sulla base di tali presupposti chiedeva, previ gli incombenti di rito, la declaratoria di risoluzione del contratto con liberazione dell'immobile e condanna del resistente al pagamento delle somme sopra esposte.
Formatosi il contraddittorio, il Sig. rimaneva contumace. CP_1
Il Giudice assegnava termine per incardinare la procedura di mediazione obbligatoria rinviando la causa per verifica.
All'udienza successiva, preso atto del verbale di mediazione negativo, compariva il resistente personalmente.
Parte ricorrente esponeva che il conduttore aveva sanato la morosità per quanto riguarda i canoni, ma rimaneva debitore per l'importo per spese condominiali come indicato nella nota depositata il
3/12/2025 oltre quelle maturate successivamente.
Il Sig. chiedeva termine per poter pagare tali spese assumendo che non ne era a conoscenza. CP_1
Il ricorrente, pur sostenendo che in realtà anch'esse erano note al conduttore, si dichiarava disposto a concedere termine sino al successivo 15 aprile p.v. per la regolarizzazione della sua posizione assicurando però altresì il trasferimento altrove del fratello e del nipote.
Il resistente si impegnava a provvedere dichiarando che questi ultimi erano prossimi a trasferirsi in una casa popolare.
All'udienza del 23/4/2025 il ricorrente dichiarava che il resistente non aveva provveduto né quanto al pagamento, residuando un debito di euro 625,00, né quanto all'allontanamento del fratello e del nipote.
pagina 2 di 4 Il resistente dichiarava che: 1) il ricorrente aveva inserito impropriamente anche le spese condominiali dell'anno corrente asserendo che ad ogni modo il residuo ammontava ad euro 304,00 che però si compensava con il credito del resistente nei riguardi del ricorrente sia per lavori fatti nell'immobile, di spettanza del locatore, che per altre prestazioni fatte a favore del inerenti il trasporto di Pt_1
porte blindate.; 2) il fratello ed il nipote non vivevano nell'appartamento in questione né vi erano mai stati in modo permanente precedentemente, abitando un po' dal resistente e un po' nella loro casa.
Vista l'infruttuosità dei tentativi di composizione della vertenza il Giudice fissava l'udienza per la discussione conclusiva, a trattazione scritta, onerando le parti del deposito di note conclusive, a cui il ricorrente provvedeva nel termine di legge.
Sulla base delle conclusioni rassegnate, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
Risoluzione del contratto
E' pacifico che all'atto dell'instaurazione del giudizio il conduttore fosse moroso, quanto ai canoni, per l'importo di euro 910,00; 3.2 e, quanto alle spese, per euro 221,88 e dunque che sussistessero i presupposti per la risoluzione del contratto ex art. 5 L. Locaz.
La causa è proseguita al solo fine di consentire la definizione bonaria della vertenza dapprima attraverso la mediazione obbligatoria e successivamente accogliendo la richiesta del resistente di assegnazione un termine per sanare la morosità (art. 55 l. cit.), fermo restando che, all'udienza successiva, spettava al conduttore la dimostrazione di avere provveduto ad estinguere il debito entro il termine assegnato, provvedendo nel contempo al pagamento delle scadenze maturande.
Tale onere non veniva assolto posto che, a fronte della dichiarazione del ricorrente circa la persistenza di un residuo debito di euro 625,00, il conduttore sollevava delle eccezioni inammissibili o comunque non supportate.
Non è supportato l'assunto in punto di errata anticipazione delle spese condominiali posto che il contratto locativo prevede che queste maturino mese per mese (art. 5).
E' inammissibile l'eccezione di compensazione afferente alle prestazioni che il conduttore afferma di avere svolto a favore del locatore sia perché il conduttore non si è costituito a mezzo difensore
(trattandosi di attività processuale che egli non può svolgere personalmente ex art. 82 cpc), sia perché sono spirati i termini per le difese del resistente.
In ogni caso, nel merito, egli non ha provato nulla.
Ne discende che la domanda di risoluzione del contratto, svolta in via principale del locatore, è fondata e meritevole di accoglimento e ciò quand'anche si prescindesse dal profilo inerente l'indebita ospitalità
pagina 3 di 4 data dal resistente ai propri parenti, che inizialmente invero egli aveva riconosciuto (vd. impegni assunti all'udienza del 15/1/2025), salvo poi ridimensionare la loro presenza.
Rilascio dell'immobile
Per effetto della risoluzione il resistente deve rilasciare l'immobile, libero da persone e cose.
Tenuto conto degli elementi esposti si ritiene conforme a giustizia assegnare termine per l'esecuzione del rilascio sino al 31/7/2025
Condanna al pagamento del debito residuo
La domanda di condanna al pagamento del debito residuo è stata nel frattempo rinunciata dal ricorrente, il quale ha dato atto del pagamento in data 2.5.2025 (successivamente al termine assegnato) di euro 625,00 a saldo delle spese condominiali (preventivamente contestate).
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico del resistente comprendendovi anche quelle afferenti alla fase della mediazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, dichiara la risoluzione del contratto di locazione in oggetto;
2) Dispone che il resistente rilasci l'immobile, libero da persone e cose, entro il 31/7/2025;
3) Condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese processuali liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate
(anche per la fase della mediazione).
Busto Arsizio, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2482/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERMINETTI Parte_1 C.F._1 FILIPPO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GERMINETTI FILIPPO
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI
Pare ricorrente ha concluso come segue: per le causali di cui al ricorso dichiarare risolto il contratto di locazione stipulato in data 1.4.2018 ed avente ad oggetto l'unità immobiliare ad uso abitativo sita in NO (Va) alla Via Filippo Reina n. 12, piano secondo, per inadempimento del conduttore;
Controparte_1 per l'effetto voglia il Tribunale ordinare al signor l'immediata liberazione da Controparte_1 persone e cose dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in NO (Va) alla Via Filippo Reina n. 12.
In ogni caso condannare il convenuto al rimborso delle spese di lite, nonché per il Controparte_1 procedimento di mediazione, con aggiunta di spese generali, cpa ed iva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 2/7/2024 il Sig. ut sopra, esponeva che Pt_1
pagina 1 di 4 1) a decorrere dal giorno 1.4.2018 ebbe a locare ad uso abitativo un'unità immobiliare ammobiliata, sita in NO (Va) alla via Reina n. 12 (f. 12, mapp. 412, sub. 11, cat. A/2, cl 2, vani 5, € 387,34) verso un corrispettivo in regime di cedolare secca di € 455,00 mensili più spese. Il contratto fu registrato in data 4.4.2018, n. 1477, serie 3T, avente n. prot. 18040438300049417 e prorogato il
17.5.2022 con n. prot. 22051744475142229 (doc. 1 – contratto di locazione registrato);
2) In data 5.10.2023 le parti tutte sottoscrissero una scrittura privata mediante la quale la signora
(c.f. ), nata in [...] il [...], fu esentata Parte_2 C.F._3 dalle proprie responsabilità poiché aveva lasciato l'occupazione dell'immobile al solo CP_1
(c.f. , nato in [...] il [...] (doc. 2 – scrittura privata
[...] C.F._2
5.10.2023), scrittura registrata in data 31.10.2023;
3) il signor si era reso moroso nel pagamento: 3.1 - delle mensilità di maggio Controparte_1
e giugno 2024 per l'ammontare di € 910,00; 3.2 per il rimborso della somma di € 221,88 relativa alla prima e seconda rata dell'esercizio 1.10.2023 – 30.9.2024. Il tutto per un ammontare complessivo di € 1.131,88;
4) in data 5.3.2024 il geom. comunicava di non prestare il consenso all'occupazione Pt_1 dell'immobile da parte del fratello dei signor ed un nipote, chiedendo che se Controparte_1 ne andassero entro un termine di 10 giorni;
termine inutilmente fissato;
5) ai sensi degli articoli 4 e 7 del contratto locativo il geom. considerava Parte_1 definitivamente lo stesso risolto per inadempimento del conduttore rimasto, . Controparte_1
Sulla base di tali presupposti chiedeva, previ gli incombenti di rito, la declaratoria di risoluzione del contratto con liberazione dell'immobile e condanna del resistente al pagamento delle somme sopra esposte.
Formatosi il contraddittorio, il Sig. rimaneva contumace. CP_1
Il Giudice assegnava termine per incardinare la procedura di mediazione obbligatoria rinviando la causa per verifica.
All'udienza successiva, preso atto del verbale di mediazione negativo, compariva il resistente personalmente.
Parte ricorrente esponeva che il conduttore aveva sanato la morosità per quanto riguarda i canoni, ma rimaneva debitore per l'importo per spese condominiali come indicato nella nota depositata il
3/12/2025 oltre quelle maturate successivamente.
Il Sig. chiedeva termine per poter pagare tali spese assumendo che non ne era a conoscenza. CP_1
Il ricorrente, pur sostenendo che in realtà anch'esse erano note al conduttore, si dichiarava disposto a concedere termine sino al successivo 15 aprile p.v. per la regolarizzazione della sua posizione assicurando però altresì il trasferimento altrove del fratello e del nipote.
Il resistente si impegnava a provvedere dichiarando che questi ultimi erano prossimi a trasferirsi in una casa popolare.
All'udienza del 23/4/2025 il ricorrente dichiarava che il resistente non aveva provveduto né quanto al pagamento, residuando un debito di euro 625,00, né quanto all'allontanamento del fratello e del nipote.
pagina 2 di 4 Il resistente dichiarava che: 1) il ricorrente aveva inserito impropriamente anche le spese condominiali dell'anno corrente asserendo che ad ogni modo il residuo ammontava ad euro 304,00 che però si compensava con il credito del resistente nei riguardi del ricorrente sia per lavori fatti nell'immobile, di spettanza del locatore, che per altre prestazioni fatte a favore del inerenti il trasporto di Pt_1
porte blindate.; 2) il fratello ed il nipote non vivevano nell'appartamento in questione né vi erano mai stati in modo permanente precedentemente, abitando un po' dal resistente e un po' nella loro casa.
Vista l'infruttuosità dei tentativi di composizione della vertenza il Giudice fissava l'udienza per la discussione conclusiva, a trattazione scritta, onerando le parti del deposito di note conclusive, a cui il ricorrente provvedeva nel termine di legge.
Sulla base delle conclusioni rassegnate, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
Risoluzione del contratto
E' pacifico che all'atto dell'instaurazione del giudizio il conduttore fosse moroso, quanto ai canoni, per l'importo di euro 910,00; 3.2 e, quanto alle spese, per euro 221,88 e dunque che sussistessero i presupposti per la risoluzione del contratto ex art. 5 L. Locaz.
La causa è proseguita al solo fine di consentire la definizione bonaria della vertenza dapprima attraverso la mediazione obbligatoria e successivamente accogliendo la richiesta del resistente di assegnazione un termine per sanare la morosità (art. 55 l. cit.), fermo restando che, all'udienza successiva, spettava al conduttore la dimostrazione di avere provveduto ad estinguere il debito entro il termine assegnato, provvedendo nel contempo al pagamento delle scadenze maturande.
Tale onere non veniva assolto posto che, a fronte della dichiarazione del ricorrente circa la persistenza di un residuo debito di euro 625,00, il conduttore sollevava delle eccezioni inammissibili o comunque non supportate.
Non è supportato l'assunto in punto di errata anticipazione delle spese condominiali posto che il contratto locativo prevede che queste maturino mese per mese (art. 5).
E' inammissibile l'eccezione di compensazione afferente alle prestazioni che il conduttore afferma di avere svolto a favore del locatore sia perché il conduttore non si è costituito a mezzo difensore
(trattandosi di attività processuale che egli non può svolgere personalmente ex art. 82 cpc), sia perché sono spirati i termini per le difese del resistente.
In ogni caso, nel merito, egli non ha provato nulla.
Ne discende che la domanda di risoluzione del contratto, svolta in via principale del locatore, è fondata e meritevole di accoglimento e ciò quand'anche si prescindesse dal profilo inerente l'indebita ospitalità
pagina 3 di 4 data dal resistente ai propri parenti, che inizialmente invero egli aveva riconosciuto (vd. impegni assunti all'udienza del 15/1/2025), salvo poi ridimensionare la loro presenza.
Rilascio dell'immobile
Per effetto della risoluzione il resistente deve rilasciare l'immobile, libero da persone e cose.
Tenuto conto degli elementi esposti si ritiene conforme a giustizia assegnare termine per l'esecuzione del rilascio sino al 31/7/2025
Condanna al pagamento del debito residuo
La domanda di condanna al pagamento del debito residuo è stata nel frattempo rinunciata dal ricorrente, il quale ha dato atto del pagamento in data 2.5.2025 (successivamente al termine assegnato) di euro 625,00 a saldo delle spese condominiali (preventivamente contestate).
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico del resistente comprendendovi anche quelle afferenti alla fase della mediazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accertato quanto in premessa, dichiara la risoluzione del contratto di locazione in oggetto;
2) Dispone che il resistente rilasci l'immobile, libero da persone e cose, entro il 31/7/2025;
3) Condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese processuali liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate
(anche per la fase della mediazione).
Busto Arsizio, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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