Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1233/16 R.G.A.C., posta in decisione con ordinanza del
6.11.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente tra
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore,
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
(C.F. ) Parte_4 C.F._3
(C.F. ) Parte_5 C.F._4
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE SIMONE Parte_6 C.F._5
SACCÀ elettivamente domiciliati in VIA NAZIONALE PENTIMELE, 189 CP_1
REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. DE SIMONE SACCÀ CP_1
ATTORI
Contro
pagina 1 di 16
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di TO , partita Iva P.IVA_2
, quale incorporante nel corso del giudizio di con la P.IVA_3 Controparte_3
difesa dell'Avv. G. Carlo Grillo con studio in Reggio Calabria alla via Castello n. 5
-convenuto
OGGETTO: accertamento saldo conto corrente
Conclusioni delle parti
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta
Motivi della decisione
Par 1.Con atto di citazione regolarmente notificato, la ed i Sigg.ri Parte_1
, , e , hanno convenuto Parte_2 Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
in giudizio, davanti l'intestato Tribunale l'allora per sentire accogliere Controparte_3
le seguenti conclusioni: “(i) Accertare e/o dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o inesistenza
totale o parziale dei contratti di apertura del credito e di conto corrente oggetto dei rapporti
intercorrenti tra gli attori ed il;
(ii) Accertare e/o dichiarare la nullità e/o CP_3 CP_3
vessatorietà delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dalla
correntista ed operanti sin dall'inizio del rapporto e fino alla chiusura del conto corrente, da
dichiararsi risolto per esclusiva responsabilità della banca;
(iii) Determinare l'esatto
dare/avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U.
tecnico-bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di apertura del
credito che si deposita e di cui sin d'ora si chiede l'esibizione di eventuali periodi mancanti,
necessaria sul presupposto dell'infruttuosa richiesta di rilascio copie effettuata dall'attrice;
(iv) Condannare la convenuta banca, previa rettifica dei saldi contabili di detti rapporti, alla
pagina 2 di 16 restituzione ed al pagamento di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse sin dal
sorgere del rapporto ed a tutt'oggi per interessi anatocistici, competenze, oneri, commissioni e
spese nei vari periodi, oltre interessi legali ed accessori di legge;
(v) Accertare e/o dichiarare
la responsabilità dell'istituto di credito per i fatti di cui è causa e, conseguentemente,
condannare lo stesso al risarcimento dei danni patiti e patendi dall'attore, da determinarsi
anche equitativamente ed a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c.; (vi) Disporre a carico
della convenuta la rettifica e/o cancellazione dei dati sensibili indebitamente trasmessi alle
centrali di allarme interbancario. (vii) Accertare e/o dichiarare la nullità, la inescutibilità
totale o parziale e/o l'inesistenza di una attuale obbligazione a carico dei fideiussori per le
garanzie prestate in favore della ”. Parte_1 Pt_7
A sostegno della domanda, lamentavano, con riferimento al conto corrente n. 27/1082,
intrattenuto con l'Istituto bancario e alle correlate aperture di credito, Controparte_3
l'applicazione illegittima di interessi ultralegali, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, dell'anatocismo, di spese non pattuite, di tassi usurari e valute fittizie.
Si costituiva in giudizio il , contestando in toto quanto assunto da Controparte_3
controparte circa l'asserita nullità del contratto e delle clausole determinative degli interessi debitori, l'asserita indeterminatezza delle cms e delle valute, l'asserito superamento del tasso soglia ex legge 108/96 ed eccependo, altresì, l'inammissibilità della domanda di condanna della convenuta alla restituzione di asseriti indebiti, nonché, CP_4
la prescrizione di ogni e qualsiasi diritto al rimborso maturato.
La causa veniva istruita a mezzo di apposita CT, e successivi chiarimenti.
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 6 novembre
2024, la stessa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui pagina 3 di 16 all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.1. L'azione di ripetizione dell'indebito è inammissibile in quanto parte attrice non ha documentato l'avvenuta chiusura del conto corrente affidato al momento della proposizione dell'azione. La mera richiesta di pagamento avanzata dalla banca,
infatti, non può costituire prova utile a dimostrare tale circostanza.
Sul punto, occorre precisare che l'oggetto dell'azione di ripetizione è rappresentato dal pagamento indebito e non già dal debito sostenuto come illegale (Cass. Civ. n.
798 del 15/1/2013).
Per tale ragione, partendo dal presupposto che occorre distinguere tra l'azione di ripetizione di indebito oggettivo e l'azione di accertamento negativo di non debenza di somme in base a clausole nulle, la Corte di Cassazione ha precisato che soltanto a conto corrente chiuso anche il rapporto di apertura di credito eventualmente insistente sullo stesso conto corrente, ove la banca abbia già esatto e ottenuto dal correntista la restituzione del saldo finale a debito - nel computo del quale vi siano anche somme addebitate per interessi (anatocistici o usurari) e altre poste debitorie non dovute perché oggetto di clausola nulla ai sensi dell'art. 117 TUB - si potrà
parlare di vera e propria ripetizione di indebito (Cass. Civ., S.U. n. 24418 del 2010 e
Tribunale di Sciacca, sentenza n. 143 del 2020)
In caso contrario, il cliente ha certamente titolo e interesse a proporre un'azione di accertamento negativo volta a ottenere: l'accertamento e la dichiarazione di nullità
ai sensi dell'art. 117 TUB o per violazione di norme imperative (divieto di anatocismo e usura); l'accertamento del quantum delle somme addebitate illegittimamente dalla banca;
lo storno dell'annotazione contabile, con il ricalcolo del dare-avere, a seguito pagina 4 di 16 della depurazione del saldo dagli addebiti nulli (utilità processuale e sostanziale,
questa, che soddisfa l'interesse ad agire del correntista cliente).
In definitiva, mancando nella specie la prova dell'effettiva chiusura del conto (cfr.
documentazione bancaria e relazione peritale) al momento dell'introduzione del giudizio, l'azione di ripetizione dell'indebito è inammissibile.
Tale inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio se dagli atti non emerge la chiusura del conto (cfr., Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 1035/2018), non pregiudica gli esiti della domanda principale di accertamento dei vizi del contratto di conto corrente, rispetto alla quale l'interesse del correntista è concreto e si sostanzia nella possibilità di ottenere una riduzione del saldo passivo di conto corrente in virtù del ricalcolo dei rapporti dare – avere tra le parti (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 216446
del 2018: “in tema di conto corrente bancario sussiste l'interesse del cliente all'accertamento giudiziale … della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità
del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime… atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente… nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà
pretendere…”).
E' irrilevante poi quanto dedotto da parte attrice sulla successiva chiusura in corso di causa( cfr C. App. TO 21/04/17) trattandosi di condizione di ammissibilità
della domanda e non di procedibilità della stessa.
1.2. In via preliminare quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla la CP_4
stessa è parzialmente fondata.
Al riguardo deve ricordarsi, quanto al termine di decorrenza della prescrizione decennale in pagina 5 di 16 materia di rimesse bancarie e di onere della relativa prova, quanto statuito dalle Sezioni
Unite della Cassazione con orientamento ormai consolidato che questa giudicante condivide pienamente.
Con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010 la Cassazione ha avuto modo di chiarire come al fine di stabilire la decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione d'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. nei contratti bancari di conto corrente,
bisogna distinguersi tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie. Ha affermato in particolare la Suprema Corte a Sezioni Unite che l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è di per sé solo elemento decisivo al fine di individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte, eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca.
Ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni di durata ripetute e scaglionate nel tempo, l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi nel tempo, non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto se questo sia affetto da nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento del singolo pagamento.
In particolare il pagamento per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essere tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel soggetto (solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (accipiens), e per essere ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. deve essere un pagamento indebito cioè privo di causa giustificativa. Pertanto non può decorrere il termine di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto definibile come pagamento, perché prima di quel momento non vi è alcun diritto alla pagina 6 di 16 ripetizione.
Qualora durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato sia prelevamenti che versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti
(rimesse solutorie), tali da poter formare oggetto di ripetizione (se indebiti) in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (detto scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non
è così viceversa in tutti i casi nei quali versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Pertanto la Suprema
Corte a Sezione Unite, chiarita la differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie,
affermava il principio secondo cui "se dopo la conclusione di un contratto di apertura di
credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità
della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di
quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale
azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in
pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data
in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati
registrati".
Orbene, nel caso in esame, nella relazione peritale si legge :
il CT ha proceduto ad escludere le rimesse solutorie antecedenti il 04.04.2006 (decennio
antecedente la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 04.04.2016).
Come indicato nel quesito ha tenuto conto dei saldi ricalcolati depurati dalle illegittime
pagina 7 di 16 competenze bancarie. Come si evince dal prospetto di ricalcolo le competenze prescritte
ammontano complessivamente a € 6.655,63
2.Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata.
2.1. In primo luogo, non può essere accolta la richiesta di ordine di esibizione, riproposta da parte attrice in sede di comparsa conclusionale, dovendosi confermare la genericità
della richiesta che non specifica quali estratti conto fossero richiesti, ma richiama genericamente gli estratti conto mancanti.
2.2.Nel merito, non è fondata l'eccezione di illegittima applicazione di tassi ultralegali.
Parte convenuta ha prodotto i contratti.
I contratti prodotti rispettano pienamente il requisito della forma scritta ad substantiam in quanto redatti per iscritto e firmati dal cliente in ogni sua parte.
Nei documenti contrattuali prodotti sono specificati i tassi d'interesse e le condizioni contrattuali. Solo per il conto 27/1082 il CT ha chiarito che, essendo il rapporto precedente alla stpula del contratto, ha applicato per la prima fase, i tassi sostitutivi BOT
ex art. 117 TUB.
“Il contratto del conto corrente n. 27/1082 è stato stipulato in data 28.09.1994, sebbene il
conto sia movimentato già dal 01.07.1994. Dunque, per il periodo iniziale (stante l'assenza
del contratto) viene applicato il tasso previsto dall'art. 117 co. 7 del T.U.B. (tasso nominale
minimo dei BOT per le operazioni attive della banca (prestiti al cliente), ed il tasso nominale
massimo per le operazioni passive (annotazioni a credito del cliente), determinando tale
tasso sui BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente a quelli di applicazione (quindi non
esclusivamente la rendita dei BOT al momento della stipula del contratto) Con il contratto del
28.09.1994 vengono pattuiti i seguenti tassi: Tasso debitore: 21% Tasso creditore: 3%. Con i
successivi contratti di apertura credito vengono pattuiti i seguenti tassi:
pagina 8 di 16 Contestualmente all'apertura del suddetto rapporto (28.09.1994), la ha concesso CP_4
un'apertura di credito valida fino a revoca da utilizzarsi sul predetto conto per l'importo di
Lire 30.000.000 alle seguenti condizioni: Tasso debitore: per utilizzi nel fido 13%, per utilizzi
in eccedenza 16% Tasso creditore: 3%. In data 17.05.1996 la ha concesso CP_4
un'apertura di credito valida fino a revoca da utilizzarsi sul predetto conto per l'importo di
Lire 50.000.000 alle seguenti condizioni: Tasso debitore: per utilizzi nel fido 13%; per utilizzi
in eccedenza 16% Tasso creditore: 4% fino a L. m. 5; 4,75% fino a L.m.50; 5% oltre. In data
30.11.1999 la ha aumentato l'apertura di credito valida fino a revoca da utilizzarsi CP_4
sul predetto conto per l'importo di Lire 100.000.000 alle seguenti condizioni: Tasso debitore:
per utilizzi nel fido 9,50%; per utilizzi in eccedenza 12,50% Per le altre condizioni si richiama
il contratto del 17.05.1996. In data 21.12.2001 la ha aumentato l'apertura di credito CP_4
valida fino a revoca da utilizzarsi sul predetto conto per l'importo di € 77.468,00 alle
seguenti condizioni: Tasso debitore: per utilizzi nel fido 8,75%; per utilizzi in eccedenza
11,75% Per le altre condizioni si richiama il contratto del 17.05.1996. In data 09/07/2004 la
ha ridotto l'apertura di credito valida fino a revoca da utilizzarsi sul predetto conto per CP_4
l'importo di € 50.000,00 alle seguenti condizioni: Tasso debitore APC fiduciaria: 7,50% Tasso
scoperto C/C e di mora: 10,50% In data 14.06.2012 la ha ridotto l'apertura di credito CP_4
valida fino a revoca da utilizzarsi sul predetto conto per l'importo di € 30.000,00 alle
seguenti condizioni: Tasso debitore: 13,50%.”
2.3.
E' fondata di contro l'eccezione di modifica del tasso d'interesse senza comunicazione al cliente.
Il CT scrive: “ Nel corso del rapporto la ha variato unilateralmente il tasso CP_4
convenuto, tuttavia, non seguendo le modalità di comunicazione previste dall'art. 118 del
pagina 9 di 16 T.U.B. Pertanto, il CT, si è attenuto al seguente criterio: ha applicato il tasso convenuto o il
diverso tasso se favorevole al cliente;
non ha tenuto conto di eventuali variazioni sfavorevoli
al correntista.”
2.4.
Quanto all'eccezione di illegittimità dell'applicazione dell'anatocismo, la stessa è fondata.
Scrive il CT:
“Dalle condizioni economiche riportate nel contratto, si evince che i rapporti di dare ed avere
relativi al conto corrente, vengono regolati, con diversa periodicità. Più precisamente i conti
creditori vengono chiusi a fine dicembre di ogni anno (capitalizzazione annuale), mentre i
conti che presentano anche solo saltuariamente saldi a debito, vengono chiusi
trimestralmente. Dunque, come indicato nel quesito, il CT ha escluso la capitalizzazione
degli interessi, tenuto conto che in atti non vi è prova che la capitalizzazione reciproca
trimestrale per gli interessi attivi e passivi sia stata mai espressamente approvata per iscritto
dal cliente. Come precisato nell'atto di citazione, sul conto ordinario 27/1082 confluiscono
mediante giroconto competenze provenienti dal conto n. 08/53. Al fine di determinare
correttamente gli interessi e competenze del conto ordinario n. 27/1082, è necessario
eliminare l'effetto anatocistico derivante dall'addebito delle competenze provenienti da detto
conto. Si ottiene così la sorte capitale pura sulla quale, periodo per periodo, si rielaborano gli
interessi.”
In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000,
che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25,
comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle pagina 10 di 16 clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e,
conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva,
poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola,
l'avrebbero creata (così, per tutte, Cass. SS.UU. 21095 del 4.11.2004, poi seguita dalla giurisprudenza successiva;
cfr Cass. 4094 del 25.2.2005; Cass. 10955 del
19.5.2005; Cass. SS.UU. 24418 del 2.12.2010; Cass. ord. 20172 del 3.9.2013), con la precisazione che tale nullità è soggetta al rilievo d'ufficio da parte del giudice (cfr Cass.
4853 dell'1.3.2007; Cass. 23974 del 25.11.2010).
Più precisamente, va esclusa la legittimità di ogni forma di anatocismo sia per il periodo pagina 11 di 16 antecedente il 2000, stante la nullità della relativa clausola, che per quello successivo, in quanto la banca convenuta non si è adeguata alla delibera del 9 febbraio 2000, la quale,
all'art. 7 co. 3, prevede la possibilità di salvare i precedenti contratti bancari solo a condizione che, in presenza di nuove clausole aventi carattere peggiorativo, le stesse vengano specificamente approvate per iscritto dalla clientela, considerando sufficiente per le clausole non peggiorative la mera comunicazione alla controparte del rapporto.
Ebbene, la giurisprudenza di merito predominante, condivisa anche da questo Giudice,
ritiene che le nuove clausole anatocistiche abbiano sempre carattere peggiorativo poiché le precedenti clausole sono radicalmente nulle (cfr. Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di
Montebelluna, 10 giugno 2013, n. 110; Tribunale di Piacenza, sent. n. 757 27-10-2014;
Tribunale TO sentenza n. 6204 del 5.10.2007 Giudice Rizzi;
Tribunale Benevento
sentenza n. 252 del 18.2.2008, Tribunale Orvieto 30.7.2005 Giudice Baglioni;
Tribunale
Pescara n. 722 del 30.3.2006 Giudice Falco;
Tribunale TO n. 5480 del 4 luglio 2005
Giudice Rapelli;
Tribunale Teramo n. 1071 dell'11.2.2006; Tribunale Mantova, sez. II,
09/02/2016).
Pertanto, in mancanza di un'espressa pattuizione scritta con la quale il cliente abbia accettato la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità per il periodo successivo alla Delibera Cicr, l'eventuale anatocismo praticato dalla banca deve considerarsi illegittimo .
Con la conseguenza che, in luogo della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non andrà operata alcuna capitalizzazione conformemente all'indirizzo fatto proprio dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010.
2.5.
Quanto alla CMS va rilevato che la stessa è nulla perché non è determinata in modo pagina 12 di 16 specifico per come evidenziato dal CT .
In merito questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale per cui “ si tratta di
clausole nulle, per indeterminatezza dell'oggetto, poiché indicano soltanto la percentuale
applicata ma non la base di calcolo né la soglia temporale minima per farla scattare. La
commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice
messa a disposizione da parte della banca di una somma ed è validamente pattuita
allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla
(percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità). In altre parole, in tema di CMS le clausole
di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza
dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della
commissione rispetto allo scoperto di conto, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo,
né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè
se la c.m.s. vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se
l'indicata percentuale debba riferirsi al momento “X” di punta massima dello scoperto ovvero
a un periodo più prolungato di “N gg” di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto
distribuito su più giorni, ecc..), così da risultare pattuite in modo insufficientemente
determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 c.c. in materia di
requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto
criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi
trimestrali di chiusura periodica del conto. (Corte di Appello di TO, Sez. I, 04.12.2018, n.
2058)
Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio
2009 n. 2, il CT ha escluso le commissioni tenuto conto che in atti non risulta che la
abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni CP_4
pagina 13 di 16 dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; per il periodo successivo alla data
del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), il CT ha escluso le commissioni,
tenuto conto che in atti non risulta che la abbia stipulato o adeguato le clausole CP_4
contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico Bancario e del suddetto
decreto CICR.
2.6.Parte attrice ha poi contestato l'applicazione di tassi usurari.
Il CT, applicando i principi stabiliti da Cassazione civile, Sez. unite, sentenza 20 giugno
2018 n. 16303, ha escluso la presenza sia dell'usura originaria che in occasione dello ius variandi.
2.7. Quanto alle spese, il CT scrive:
Il contratto del 28.09.1994 prevede le seguenti spese: spese per singola scrittura: L. 2.300 (€
1,19) – dal 17.05.1996 L. 2.000 (€ 1,03) spese fisse di chiusura: L. 60.000 (€ 30,99) spese
per prelievi bancomat L. 3.000 (€ 1,55) estratto conto richiesto allo sportello: L. 500 (€ 0,26)
inoltro estratto conto/comunicazioni: L. 1250 (€ 0,64) - dal 17.05.1996 L. 2.000 (€ 1,03) Dal
17.05.1996 sono pattuite anche le spese di istruttoria fidi pari a L. 250.000 In osservanza
del quesito sono state escluse le spese non pattuite. Le spese pattuite ma addebitate dalla
banca in misura superiore sono state ricondotte nella misura pattuita.”
3.
Per tali ragioni, va considerato corretto il conteggio effettuato dal CT a della relazione peritale depositata il 06.10.2023, che, escludendo la capitalizzazione trimestrale, le commissioni, le variazioni sfavorevoli dei tassi, e le spese non pattuite, sottraendo le rimesse prescritte, è pervenuto alla conclusione per cui il saldo ricalcolato al 16.01.2017 al
netto delle competenze prescritte (a credito del correntista) € 107.547,66 a credito del
correntista.
pagina 14 di 16 In ordine alle contestazioni della convenuta, va evidenziato che solo pochi periodi non erano coperti dagli estratti conto e che il CT ha dichiarato di non avere effettuato operazioni di raccordo.
Quanto agli interessi attivi, non si condivide la contestazione sulla mancata richiesta da parte degli attori atteso che gli stessi rientrano nel ricalcolo dal saldo finale.
4.Alla luce di quanto esposto, va accolta parizialmente la domanda attorea e va dichiarata la nullità del contratto di c/c nn. 27/1082 nella parte in cui è previsto l'addebito di capitalizzazione trimestrale, cms, spese non pattuite, variazioni sfavorevoli dei tassi d'interesse
Va accertato e dichiarato che il saldo del predetto ricalcolato al 16.01.2017 al netto delle
competenze prescritte (a credito del correntista) è pari ad € 107.547,66.
5.Quanto alla domanda di risarcimento danni, la stessa va rigettata perché generica e non provata così come quella relativa alla segnazione alla Centrale Rischi di cui non si è fornita prova.
6.
Con riferimento alla domanda svolta dai fideiussori, considerata l'estinzione del rapporto in corso di causa e la circostanza che il saldo del conto risulta positivo, sussiste carenza di interesse rispetto alle domande di nullità della garanzia.
7.
Considerato il parziale accgolimento delle domande di parte attrice, le spese di lite vengono compensate nella misura della metà ed il residuo, liquidato come in dispositivo, viene posto a carico della convenuta ed a favore di parte attrice, con distrazione a favore del difensore.
Le spese di CT vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando,
sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa, così
provvede :
1) Accerta e dichiara la nullità del contratto del contratto di c/c nn. 27/1082 nella parte
in cui è previsto l'addebito di capitalizzazione trimestrale, cms, spese non pattuite,
variazioni sfavorevoli dei tassi d'interesse.
2) Accerta e dichiara che il saldo del predetto ricalcolato al 16.01.2017 al netto delle
competenze prescritte (a credito del correntista) è pari ad € 107.547,66.
3) Dichiara inammissibile la domanda di ripetizione.
4) Rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
5) Compensa le spese di lite in ragione della metà, ponendo il residuo che liquida in euro
7052,00 per compensi ed euro 272,50 per spese, a carico di parte convenuta ed a
favore di parte attrice, con distrazione a favore del difensore.
6) Le spese di ctu restano definitivamente a carico di parte convenuta.
Reggio Calabria, 15.03.2025
IL Giudice
(dott.ssa Francesca Rosaria Plutino)
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