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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/12/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 652/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 31/03/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. LEZZA MARIA SIMONA, giusta procura Parte_1 in atti presso il cui studio, sito in Molfetta alla via Leonardo Da Vinci n. 6, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. PETRUZZELLA GIOVANNI, giusta Controparte_1 procura in atti presso il cui studio, sito in Molfetta alla via Papa Luciani n. 29, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Molfetta il 6/12/2017 con rito civile (atto n. 71 parte I anno
2017) e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 2/5/2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole Per_ relative alle figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]) non sono in contrasto Per_2 con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve stabilirsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Molfetta il 6/12/2017, alle
[...] condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molfetta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 71 parte I anno 2017).
Così deciso in Trani, il 16/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 31/03/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. LEZZA MARIA SIMONA, giusta procura Parte_1 in atti presso il cui studio, sito in Molfetta alla via Leonardo Da Vinci n. 6, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. PETRUZZELLA GIOVANNI, giusta Controparte_1 procura in atti presso il cui studio, sito in Molfetta alla via Papa Luciani n. 29, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Molfetta il 6/12/2017 con rito civile (atto n. 71 parte I anno
2017) e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 2/5/2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole Per_ relative alle figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]) non sono in contrasto Per_2 con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve stabilirsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Molfetta il 6/12/2017, alle
[...] condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molfetta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 71 parte I anno 2017).
Così deciso in Trani, il 16/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia