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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/05/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: mutuo
Nella causa iscritta al n. 306 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...], CF Parte_1
, ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari C.F._1 nella Via A. Scano 27 presso lo studio dell'Avv. Martina Tidu che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 4 agosto 2022, comunicata con nota prot. n. 02852/22 in pari data;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Cagliari nel Viale Bonaria n.33, in persona del legale rappresentante e
Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Controparte_2
elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Antonio Scano n. 27, presso lo studio dell'avv. Loredana Boi che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti autenticata in data 13.7.2000 dal dott.
[...]
notaio in Sassari, Rep. 32957; Per_1
1 C.F. , con sede Controparte_3 P.IVA_2
legale in Milano, rappresentante della Controparte_4
C.F. con sede a Milano, quale mandataria di
[...] P.IVA_3 [...]
C.F. con sede a Conegliano, Controparte_5 P.IVA_4
elettivamente domiciliata in Roma, nella Via Lucullo n.3 presso lo studio degli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo che la rappresentano e difendono giusta procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI
All'udienza del 13 dicembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello):
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Cagliari adito, contrariis reiectis.
In Via pregiudiziale e Cautelare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito:
Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della Sentenza n. 1554/2022 pubbl. il
14/06/2022, notificata il 29/06/2022, pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Cagliari nel procedimento contraddistinto al n. 4537/2020 RG, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:
1.Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
2. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
2 3. accertare e dichiarare, in relazione alle argomentazioni sviluppate, in applicazione della legge 108/96 la presenza nel contratto di mutuo delle anomalie denunciate in narrativa;
4. Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al mutuo chirografario
5. Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione degli interessi e/o delle clausole anatocistiche e per l'effetto applicare al contratto di mutuo in esame la gratuità di cui all'articolo 1815 cc con condanna della banca alla ripetizione, in favore del della somma Pt_1
che sarà accertata in corso di causa;
6. accertare e dichiarare la nullità della clausola che stabilisce gli interessi di mora di cui all'articolo 4 del contratto di mutuo;
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio.
In Via Istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, più precisamente: nominare Consulente Tecnico d'Ufficio affinché, previa analisi di tutta la documentazione prodotta inerente il rapporto contrattuale tra le parti, risponda ai seguenti quesiti:
1. Accerti il CTU se al momento della stipula del contratto di mutuo, gli interessi pattuiti (sia corrispettivi, sia moratori) in esso previsti, superino il tasso soglia.
2. Accerti il CTU se il tasso di mora in alcune rate sia superiore al tasso soglia.
3. Accerti il CTU se nel contratto di mutuo oggetto della presente causa vi sia la capitalizzazione degli interessi corrispettivi.
3a. Qualora risulti la capitalizzazione degli interessi corrispettivi, accerti il
CTU se il tasso di mora sia stato applicato sulla quota capitale e sugli interessi incorporati in ciascuna rata.
3b. Qualora risulti la sommatoria tra le due distinte voci di interessi accerti il
CTU se vi sia stato il superamento del tasso soglia, e, per l'effetto, ricalcoli il
CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti.
3 3c. Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti eliminando la capitalizzazione degli interessi.”
Nell'interesse dell'appellato (come da Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, previe tutte le opportune declaratorie:
- in via preliminare
– dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta;
– rigettare l'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Cagliari oggetto d'impugnazione, non suscettibile di accoglimento per le ragioni di cui alla superiore espositiva.
Nel merito
- In via principale , rigettare l'avverso atto d'appello, con riferimento a tutte le domande ivi formulate, comprese quelle istruttorie, in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, previe le opportune declaratorie, confermare la sentenza emessa in primo grado;
- In via subordinata , in accoglimento delle domande formulate in primo grado, che di seguito si ripropongono , ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni formulate dal Controparte_1
[...]
CONCLUSIONI
- Nel merito, rigettare tutte le domande attoree, infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in atti.
-In ogni caso, con il favore delle spese della lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, accessori di legge, oneri contributivi e fiscali.”
Nell'interesse dell'appellata (come da Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
4 In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, non ricorrendo i presupposti di legge;
Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello, per i motivi sopra illustrati;
Nel merito, rigettare tutte le eccezioni e/o domande di cui all'appello di controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni sopra esposte, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1554/2022, emessa dal Tribunale di Cagliari, in data 14.06.2022, nel procedimento R.G.N.
4537/2020; rigettare, altresì, le istanze istruttorie formulate con l'atto di appello, compresa la Ctu tecnico-contabile.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20 luglio 2020, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il precetto notificatogli il 2 luglio 2020, con cui la società gli aveva intimato il pagamento di euro Controparte_5
70.537,34 in forza del contratto di mutuo fondiario di euro 90.000,00, stipulato in data 21 aprile 2008 con la Banca di Sassari S.p.A., dante causa mediato dell'intimante.
Come riassunto nella sentenza di primo grado, l'attore ha eccepito l'usurarietà contrattuale del mutuo fondiario e la illegittima capitalizzazione degli interessi per effetto dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese, esponendo che:
- il contratto prevedeva un piano di ammortamento a rate costanti, composte da una quota di interessi, calcolata sul debito residuo della rata precedente, e una quota capitale;
- il tasso di interesse applicato sul capitale mutuato per il periodo di ammortamento era al tasso nominale annuo del 5,35% mentre il tasso di mora era da determinare in ragione di 2 punti percentuali in più del tasso pro tempore vigente, ovvero 7,35%;
- poiché gli interessi moratori devono essere sommati a quelli corrispettivi, il tasso effettivamente applicato dalla Banca era usurario, difatti: era pari al
12,7% in luogo del tasso soglia pari al 9,06%; dalle rate n. 12 alla 17 e dalla
30 alla 36 il tasso di mora era superiore al tasso soglia;
alla seconda rata il
TAEG risultava essere maggiore del tasso soglia;
5 - il sistema di ammortamento cd. alla francese applicato - in forza del quale egli, alla scadenza di ciascuna rata, era tenuto al pagamento di una somma pecuniaria fissa, imputata parzialmente al capitale e, per il resto, a interessi a tasso composto - era illegittimo per violazione delle norme di natura cogente che impongono una chiara ed inequivocabile determinazione dell'entità degli interessi.
Tanto premesso, il ha affermato il suo diritto alla completa Pt_1
rideterminazione degli interessi, con ripetizione degli interessi derivanti dalla differenza fra quelli già versati e quelli determinati al tasso legale di volta in volta vigente e pari a euro 14.069,34, concludendo per:
“a. Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
b. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
c. Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art.
1224 c.c., 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al mutuo chirografario;
d. Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
e. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.”
Si è costituita in giudizio la società eccependo Controparte_5
che:
- l'ipotesi di usura sopravvenuta denunciata dall'attore non è illecita nel nostro sistema;
- il contratto per cui è causa prevedeva un T.A.N. pari a 5,350% ed un
T.A.E.G. pari al 5,624%, inferiori al tasso soglia rilevato al periodo per la categoria dei mutui a tasso fisso pari a 9,060% e la sommatoria del T.A.E.G.
e del tasso di mora eccepita dall'attore era respinta in giurisprudenza;
6 - secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nel sistema di ammortamento alla francese non sussiste un'effettiva capitalizzazione degli interessi, in quanto gli interessi conglobati nella rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Il è intervenuto in giudizio, al dichiarato Controparte_1
fine di adiuvare la posizione difensiva della cessionaria, società
[...]
richiamando le doglianze dell'attore ed eccependo che: Controparte_5
- i tassi di interesse pattuiti, sia corrispettivi che moratori, autonomamente considerati, esclusa qualsivoglia arbitraria loro sommatoria, erano pacificamente inferiori ai rispettivi tassi soglia vigenti all'epoca della stipula;
- come risultava dalla stessa perizia di parte, non erano mai stati pagati gli interessi moratori, sicché non potevano essere oggetto di ripetizione;
- era irrilevante l'eventuale usurarietà sopravvenuta denunciata dal Pt_1
- per quanto concerne la doglianza per cui, alla seconda rata, il T.A.E.G. fosse maggiore rispetto al tasso soglia, essa era formulata in maniera generica, il
T.A.E.G. era un parametro con finalità meramente informative e come tale era irrilevante ai fini della verifica usuraria per la quale veniva in considerazione il differente parametro del T.E.G., l'attore non aveva esplicitato i criteri di calcolo utilizzati né le ragioni per le quali il conteggio era stato effettuato in occasione della seconda rata del mutuo;
- il piano di ammortamento alla francese non comportava alcuna applicazione anatocistica.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., il ha richiamato l'art. Pt_1
4 del contratto di mutuo fondiario, secondo il quale: “ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto, dal giorno della scadenza, l'interesse di mora a carico della parte finanziata e a favore della Banca”, rimarcando la natura anatocistica del meccanismo di ammortamento applicato ed evidenziando che non era necessario l'intervento del Controparte_1
Il ha quindi modificato le proprie domande, che ha poi Pt_1 riproposto nell'atto di appello e sopra trascritte, salvo che per quanto riguarda
7 la declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
e la domanda di sua estromissione dal giudizio.
[...]
Con la prima memoria l'intervenuta ha ribadito le ragioni del proprio intervento;
con la seconda memoria l'opposta ha eccepito l'inammissibilità delle ulteriori domande spiegate dall'attore.
La causa, istruita con produzioni documentali in quanto la CTU richiesta dall'attore non è stata ritenuta necessaria, è stata decisa con la sentenza n. 1554/2022 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14 giugno 2022, con la quale il Tribunale di Cagliari ha rigettato l'opposizione contro il precetto notificato il 2 luglio 2020, riconoscendo, per l'effetto, il diritto della società di Controparte_5
agire esecutivamente per il soddisfacimento del credito, con condanna dell'opponente alla rifusione in favore dell'opposta e dell'intervenuta delle spese processuali, liquidate “in complessivi euro 6.905,75, di cui euro
6.005,00 per compensi, comprese spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a., ciascuna.”
Il percorso motivazionale seguito dal Tribunale può essere riassunto nei termini seguenti.
Considerato che alla luce della l. n. 108/1996 non è ammessa la comparazione tra il tasso soglia e la sommatoria dei tassi corrispettivo e moratori, costituendo “unità eterogenee e tra loro alternative”, ha ritenuto infondata l'opposizione, in quanto:
a) tanto il tasso corrispettivo (T.E.G. pari al 5,624%) quanto il tasso di mora
(superiore di due punti rispetto al tasso corrispettivo) erano inferiori al tasso soglia del periodo di riferimento, “rispettivamente del 9,06 % (in siffatta misura indicato dallo stesso opponente) e del 12,21%, determinato mediante la maggiorazione del T.E.G.M. pertinente alla singola operazione (6,04) nella misura percentuale del 2,1 %, secondo quanto spiegato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020”;
b) l'usura sopravvenuta, ovverosia “il fatto che i tassi, originariamente fissati entro i limiti del consentito, possano essere risultati superiori ai tassi soglia successivi” non costituisce un fenomeno rilevante nel nostro sistema;
8 c) la doglianza circa la previsione dell'art. 4 del contratto di mutuo, che avrebbe potuto determinare un cumulo di interessi corrispettivi e moratori, era priva di riscontro, non avendo provato l'attore la sua effettiva applicazione nel rapporto per cui è causa, ovvero che: “i tassi di mora siano stati applicati anche sulle rate scadute con conseguente applicazione dei tassi di mora anche sui corrispettivi inglobati nelle singole rate”.
d) alla luce dell'orientamento giurisprudenziale condiviso dal Tribunale, i cui precedenti erano richiamati nella comparsa di costituzione dell'intervenuta,
l'applicazione dell'ammortamento c.d. alla francese non comportava la configurazione di un'ipotesi di anatocismo vietato;
e) a carico dell'opponente soccombente, doveva essere posto il rimborso delle spese processuali dell'intervenuta, il cui interesse all'intervento era sorto a fronte delle sue tesi difensive risultate infondate.
Con atto di citazione del 29 luglio 2022 ha proposto appello Parte_1
rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
[...]
Si è costituita in giudizio la (da ora Controparte_3
, quale rappresentante della CP_3 Controparte_4
procuratrice speciale della società la quale ha concluso, Controparte_5 in via preliminare per l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c.; nel merito, per il suo rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
Il regolarmente costituito in giudizio, ha Controparte_1 eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
La Corte, con l'ordinanza del 26 gennaio 2023 ha rigettato l'istanza dell'appellante volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1554/2022 pubblicata il 14 giugno 2022 del Tribunale di Cagliari.
All'udienza del 13 dicembre 2024 la causa è tenuta a decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello
Devono in via preliminare essere scrutinate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalle società appellate.
9 Premesso che l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dal è superata dall'adozione del rito Controparte_1
ordinario con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla società in quanto nell'atto introduttivo del CP_3
presente giudizio risultano specificamente distinti i motivi di impugnazione con separata enucleazione, nonché congruamente individuati i motivi di censura della sentenza di primo grado, sia avuto riguardo ai capi della sentenza da sottoporre al riesame di questa Corte, alle carenze del ragionamento assunto dal giudice a quo e alle norme di legge che si assumono violate, sia con riferimento alle modifiche richieste a fronte di contrarie ragioni di fatto e di diritto ritenute idonee a giustificare la doglianza. Si richiama Cass. S.U.,ord. n. 36481/2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Primo motivo di appello: “Sulla usurarietà originaria”
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che tanto il tasso corrispettivo (T.E.G. pari al 5,624%) quanto il tasso di mora (superiore di due punti rispetto al tasso corrispettivo) erano inferiori a tasso soglia del periodo di riferimento, “rispettivamente del 9,06
% (in siffatta misura indicato dallo stesso opponente) e del 12,21%, determinato mediante la maggiorazione del T.E.G.M. pertinente alla singola operazione (6,04) nella misura percentuale del 2,1 %, secondo quanto spiegato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020”.
10 In merito, osserva che poiché “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia occorre far riferimento a tutti gli accessori applicati dal finanziatore, compresi gli interessi moratori che vanno inevitabilmente sommati a quelli corrispettivi”, sin dalle prime rate di ammortamento era stato superato il tasso soglia.
In particolare, alla luce del contratto di mutuo e dell'allegato 2A della perizia prodotta in giudizio, risultava abbondantemente superato il tasso soglia sin dalle prime rate di ammortamento: infatti, alla data di scadenza della seconda rata il TEG era pari a 9,69% mentre il tasso soglia era pari al
9,06%; il tasso complessivamente applicato era superiore al tasso soglia in quanto era pari al 12,7%, superiore al tasso soglia del 9,06%, il TAEG applicato alla seconda rata era superiore al tasso soglia.
Secondo motivo di appello: “Usura sopravvenuta”
Premesso di aver sempre sostenuto la usurarietà originaria nel rapporto contrattuale oggetto di causa, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha asserito che: “il fatto che i tassi, originariamente fissati entro i limiti del consentito, possano essere risultati superiori ai tassi soglia successivi per effetto della caduta dei tassi medi di mercato è fenomeno irrilevante nel nostro sistema”.
Al riguardo evidenzia che, fermo restando l'orientamento delle
Sezioni Unite richiamato dal Giudice di primo grado, l'art. 644 c.p. “sanziona chi si fa “dare” interessi usurari in qualsiasi forma”; sicché anche l'usura sopravvenuta assumeva rilevanza nel caso in esame.
Terzo motivo di appello: “Sommatoria Tassi di interesse e tasso di mora – relazione con l'art. 4 del contratto di mutuo”.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha asserito che alla luce della l. n. 108/1996 non è ammessa la comparazione tra il tasso soglia e la sommatoria tra i tassi di interesse corrispettivo e moratorio e che la doglianza circa la previsione dell'art. 4 del contratto di mutuo era priva di riscontro, non avendo provato l'attore la sua effettiva applicazione nel rapporto per cui è causa, ovvero che i tassi di mora erano stati applicati anche sulle rate scadute “con conseguente
11 applicazione dei tassi di mora anche sui corrispettivi inglobati nelle singole rate”.
Al riguardo osserva che alla luce dell'art. 4 del contratto di mutuo e considerata l'applicazione del sistema di capitalizzazione cd. alla francese, che non distingue tra capitale e interessi corrispettivi, era evidente che nel caso in esame gli interessi di mora erano stati applicati su tutte le somme non pagate, compresi gli interessi corrispettivi, per cui, sommando gli interessi moratori a quelli corrispettivi, il tasso effettivamente applicato dal convenuto era al di sopra della soglia, come evidenziato nelle tabelle presenti nella relazione di parte.
I primi tre motivi di impugnazione, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi, fondati su richiami alla consulenza di parte prodotta, sono infondati.
L'appellante a supporto dell'assunto secondo cui fin dalle prime rate di ammortamento era stato superato il tasso soglia, richiama l'allegato 2A pag. 11 della relazione di parte, dal quale risulta che il TEG verificato è pari a 9,69% mentre il tasso soglia era del 9,06 %. Premesso che l'allegato corretto è l'1.E, sempre a pag.11, il parametro in esso indicato in 9,690 è il
TAEG (costo complessivo del credito) e non il TEG, unico parametro rilevante ai fini della verifica usuraria.
Negli allegati 1.B e 2.A della relazione il superamento del tasso soglia è attestato sul presupposto della sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi moratori, sulla cui sommatoria si insiste anche nell'atto di appello, contrariamente ai principi sanciti dalla Corte di
Cassazione. Oltre l'ordinanza n. 31615/2021, richiamata nella sentenza appellata, vedasi Cass., n. 14214/2022: “ In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su
12 presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., confermando il "principio della sommatoria" applicato dal giudice delegato, aveva escluso dallo stato passivo tutte le somme richieste a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, dall'istituto di credito finanziatore).”
Nell'allegato 1.D della relazione il superamento del tasso soglia da parte del tasso degli interessi moratori è, erroneamente, attestato sulla base del suo confronto con il tasso soglia degli interessi corrispettivi, senza considerare la sua maggiorazione così come previsto dalla sentenza a Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 19597/2020.
Deve altresì ritenersi infondato l'assunto secondo il quale la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori era contrattualmente prevista dall'art. 4 del contratto di mutuo, disposizione estranea al perimetro della problematica del superamento del tasso soglia e la cui legittimità non può revocarsi in dubbio, costituendo applicazione dell'art. 3 della delibera
CICR.
Avendo l'appellante dedotto che egli aveva sempre sostenuto l'usura originaria del rapporto contrattuale per cui è causa, rimane assorbita la questione della rilevanza dell'usura sopravvenuta, peraltro non provata in quanto l'assunto del superamento del tasso soglia nel corso del rapporto riferito nella relazione di parte, come sopra detto, era fondato su errati presupposti.
Quarto motivo di appello: “Sulla illegittima capitalizzazione applicata e applicazione del sistema alla francese”
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato nella comparsa di costituzione dell'intervenuta, ha rilevato che l'applicazione dell'ammortamento c.d. alla francese non comporta la configurazione di un'ipotesi di anatocismo vietato.
In merito, rileva che secondo il regime di finanziamento a interesse composto applicato al caso in esame, alla fine di ogni periodo, l'interesse
13 maturato era sommato al capitale, “per costituire così un nuovo capitale su cui calcolare gli interessi nel periodo successivo” sicché il Tribunale aveva errato a ritenere che il piano di ammortamento applicato non generasse anatocismo. Infatti, “Considerando che il montante (ovvero somma finale che viene restituita alla banca caratterizzata da : capitale richiesto + interessi) è proprio la somma di capitale e interessi maturati, è possibile affermare che nel regime a interesse composto il montante al tempo t viene assunto come nuovo capitale per il periodo successivo.”
Egli, altresì, soggiunge che il sistema di ammortamento alla francese non riesce “a sopperire alle esigenze di trasparenza ed immediatezza, atteso che il tasso d'interesse realmente applicato dalla banca non è quello definito dal contratto di mutuo, ma può essere determinato soltanto attraverso l'effettuazione dei calcoli aritmetici che tengano conto degli interessi corrisposti per ciascuna rata.”
A conferma di quanto suesposto, richiama la pronuncia del Tribunale di Bari n. 113 del 29.10.2008, secondo la quale: “E' illegittimo il c.d. ammortamento alla francese che comporta la restituzione degli interessi al tasso composto anziché quello semplice”, atteso che attraverso l'applicazione del predetto piano il tasso di interesse effettivamente applicato non è quello definito dalle parti nel contratto ma è determinato di volta in volta attraverso l'effettuazione dei calcoli aritmetici che tengono conto degli interessi corrisposti per ciascuna rata, con violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.
Il motivo è infondato alla luce della recentissima sentenza a Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 15130/2024, alla quale il Collegio ritiene di aderire stante la funzione di nomofilachia ad essa riconosciuta nel nostro ordinamento, pronuncia richiamata dalle parti appellate negli atti difensivi finali ed ignorata dal La Suprema Corte, richiamando sue precedenti Pt_1
pronunce (Cass., nn. 13.144/2023; 34.677/2022; 27.823/2023), ha negato infatti che l'ammortamento alla francese previsto in un contratto di mutuo a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, quale quello contratto dal realizzi un fenomeno anatocistico dovendo Pt_1 escludersi che “la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un
14 calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.” ritenendo tale evenienza “una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti”. Si richiama la motivazione sviluppata ai paragrafi 12 e 13. La Suprema Corte ha altresì statuito che in tema di mutuo bancario, quale quello per cui è causa, “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
In particolare si legge nella sentenza delle Sezioni Unite: “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n.
25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria”.
15 Risultano pertanto infondate le doglianze dell'appellante relative al profilo della mancanza di determinatezza e trasparenza della pattuizione relativa agli interessi.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata.
Considerato che la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 15130/2024, dirimente ai fini della decisione del quarto motivo di appello,
è intervenuta nel corso del presente giudizio, si ritiene che sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione per la metà delle relative spese di lite.
Le spese sono liquidate secondo lo scaglione valore indeterminabile complessità bassa, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed il valore minimo per la fase di trattazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Dichiara compensate per la metà le spese di lite del presente grado del giudizio e condanna l'appellante alla rifusione della restante metà che liquida in euro 4234,50 oltre spese generali Iva e cpa in favore di ciascuna parte appellata;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 30 aprile 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il consigliere relatore
Donatella Aru
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