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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/07/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 585 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 585 / 2020 del ruolo lavoro
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Domenico Marasciulo, Via Puccini Parte_1
n. 15, Varese, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Pietro Longhini e Fiorenza Bianchi,
in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
con sede centrale in Roma, Controparte_1
Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Varese,
Via Volta n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Guerra in virtù di procura generale alle liti del
21 luglio 2015 - atto Notaio dr. di Roma - n. 80974 di rep; Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di disoccupazione - risarcimento danni.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso.
Per l resistente: come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato in data 26 ottobre
2020 conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro- tempore, formulando le conclusioni che di seguito si riportano:
“previa immediata sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione NASPI di cui al
documento nr. 7 e della successiva delibera n. 204853 del 7.08.2020 (doc.10) per i motivi di cui in
narrativa e conseguentemente confermare la presenza dei requisiti per la concessione dell'indennità
nella misura effettivamente erogata, con conseguente venir men di qualsivoglia obbligo di
restituzione ed ogni consequenziale determinazione. In via subordinata: nella denegata ipotesi di
mancato accoglimento in tutto o in parte della domanda principale, e di conseguente accertamento
di un obbligo restitutorio a carico del ricorrente, accertare e dichiarare che il comportamento
dell' sopra descritto e documentato ha creato un danno al ricorrente per i motivi di cui in CP_1
narrativa e conseguentemente condannare l' al pagamento dell'importo di quantomeno euro CP_1
netti 20.564,88 oltre i maggiori importi che sarebbero stati riconosciuti dall' al ricorrente, CP_2
pari a totali Euro 34.981,00 lordi, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre
interessi legali, compensandolo in tutto od in parte con le somme da restituire”.
In fatto, il ricorrente esponeva:
2 1) di essere stato assunto in data 2 novembre 2005 dalla (poi 1) con un CP_3 Controparte_4
contratto di lavoro subordinato a tempo parziale indeterminato, con mansioni ed inquadramento di giornalista pubblicista come da CCNL giornalistico;
2) di aver richiesto in data 17 giugno 2011 alla società datrice di lavoro un' aspettativa non retribuita per incarichi pubblici, ex D.Lgs. n 267/2000, in quanto nominato assessore nella giunta presso il
Comune di Varese a far data dal 16 giugno 2011;
3) di aver provveduto, l'Ente pubblico, a versare regolarmente i contributi presso la Cassa dei giornalisti - INPGI -, come da documentazione allegata;
4) di aver ripreso l'attività lavorativa in data 1° ottobre 2016, a seguito della cessazione dell'incarico pubblico ed al venir meno dell'aspettativa ad esso collegata, presso la società datrice di lavoro,
diventata in liquidazione volontaria dal 4 novembre 2015, la quale con lettera Controparte_5
del 26 ottobre 2016 risolveva il contratto di lavoro in essere per cessata attività, così procedendo ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo con effetti dal 31 ottobre 2016;
5) di aver inoltrato, in data 10 novembre 2016, all' , tramite patronato, domanda per il CP_1
riconoscimento della indennità NASpI, accolta con decorrenza dall'11 novembre 2016, come da comunicazione datata 24 gennaio 2017, e di aver fruito integralmente dell'indennità medesima CP_1
dall'11 novembre 2016 al 12 agosto 2018;
6) di aver ricevuto, in data 29 ottobre 2019, dall' una comunicazione, con la quale veniva reso CP_1
edotto che la originaria domanda di indennità veniva respinta per carenza del requisito contributivo,
con contestuale richiesta di ripetizione delle somme già integralmente erogate dall' , per un CP_1
importo complessivo pari ad Euro 20.564,68=;
7) di aver proposto in data 16 gennaio 2020 ricorso amministrativo, disatteso con delibera del Comitato
del 7 agosto 2020, fondata su motivazione avente, invece, ad oggetto la mancanza del CP_1
“requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione”.
3 In diritto sempre il ricorrente contestava la ritenuta “insussistenza del requisiti di legge per richiedere la NASPI”, assumeva la “illegittimità del provvedimento del 29.10.2020” dell' ed illustrava i CP_1
danni riportati.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni in epigrafe sopra trascritte.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore: richiamava il “fatto” e, in diritto, fatto riferimento alla normativa applicabile, sosteneva competere a parte ricorrente l'onere della prova circa i requisiti imposti dalla normativa vigente per beneficiare della prestazione in oggetto, evidenziava la “infondatezza della domanda” di controparte e contestava la richiesta di risarcimento dei danni.
Concludeva come sopra.
Richiesta da parte ricorrente la produzione di documentazione, eccepitane da parte resistente la tardività, depositate note di trattazione scritta, svolte deduzioni, acquisiti chiarimenti da parte ricorrente, esibita documentazione (“relazione-conteggio”) dalla stessa parte, con istanza di deposito,
di nuovo eccepita dall' la tardività dell'istanza, all'udienza del 18 marzo 2025 il Giudice, non CP_1
autorizzate le chieste produzioni documentali, esaurita la discussione e preso atto delle conclusioni formulate, pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo in calce trascritto.
Il ricorso proposto non va accolto.
Pare, innanzi tutto, opportuno seguire l'ordine delle domande formulate da parte esponente nei confronti dell' resistente. CP_1
1) Domande dirette a far “dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione NASPI, di cui al documento nr 7 e della successiva delibera n. 204853 del
7.08.2020 (doc 10) per motivi di cui in narrativa”, e a far “confermare la presenza dei requisiti per la concessione dell'indennità nella misura effettivamente erogata, con conseguente venir meno di
4 qualsivoglia obbligo di restituzione ed ogni consequenziale determinazione”: le domande in esame vanno respinte.
Infatti, è, in particolare, da evidenziare che, come sostenuto dall' nella memoria difensiva, CP_1
con il supporto delle risultanze dell'estratto contributivo prodotto, nel quadriennio antecedente alla data della domanda amministrativa ed alla data del provvedimento di riconoscimento della indennità NASPI il sig. risulta sprovvisto di contributi versati nell'AGO. Pt_1
Ora, occorre rappresentare che la indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (naspi)” è stata istituita a decorrere dall'1 maggio
2015 dall'art. 1, primo comma, del D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”, e che tale indennità va attribuita ai lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, primo comma, del medesimo Decreto Legislativo, per cui la prestazione in oggetto è riconosciuta unicamente a chi versi in stato di disoccupazione e può fruire della necessaria contribuzione per il quadriennio antecedente la domanda: nella fattispecie, tale ultima condizione non risulta integrata.
Ne discende che ogni prodromico accertamento richiesto, di illegittimità della reiezione della domanda amministrativa presentata all' e di titolarità dei requisiti di legge, per godere CP_1
dell'indennità in questione, con conseguente insussistenza di un obbligo di restituzione delle somme percepite, non trova positivo riscontro nella documentazione prodotta e, in particolare,
nell'estratto depositato dall' resistente, rimasto non oggetto di specifica contestazione ad CP_1
opera di parte ricorrente, a cui le contribuzioni sono state accreditate all' dal Comune di CP_2
Varese - a fronte dell'incarico di amministratore conferito al sig. presso il Comune Pt_1
medesimo - nel periodo corrente dal mese di giugno 2011 al mese di giugno 2016; da qui, la reiezione di ogni correlativa domanda.
5 2) Domanda di risarcimento del danno: pure la presente domanda va disattesa.
E' da rilevare che parte ricorrente ha fondato la domanda medesima sull'assunto che “il tardivo riscontro da parte dell' della asserita e contestata mancanza dei requisiti” ha comportato CP_1
“l'impossibilità per il dipendente di accedere agli alternativi trattamenti di disoccupazione CP_2
i cui termini (60 giorni dall'inizio della disoccupazione) erano già nel 2019 ampiamente scaduti”;
infatti, se, “a suo tempo, il dipendente avesse potuto conoscere l'orientamento negativo dell' , CP_1
avrebbe senz'altro potuto formulare istanza nei termini ed ottenere quanto previsto dall' CP_2
avendone i requisiti”, di guisa che il comportamento dell' , quale descritto, “ha determinato CP_1
un danno evidente corrispondente quantomeno alla somma percepita e richiesta in restituzione maggiorata degli interessi, oltre alla differenza che l' avrebbe versato……, pari nel caso CP_2
concreto ad euro lordi 34.981,00=”, ai sensi dell'art 22 del Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell'AGO.
A fronte delle difese formulate dall' resistente nella memoria difensiva in argomento, CP_1
secondo cui, stando alle deduzioni svolte in ricorso ed alla documentazione allegata al medesimo,
“non v'è alcuna certezza che, qualora l' avesse rigettato la domanda di Naspi, la Cassa dei CP_1
Giornalisti avrebbe accolto la richiesta di indennità di disoccupazione”, in particolare per difettare la prova sia “circa la sussistenza dei requisiti per accedere alla prestazione presso la cassa privata”
sia, comunque, quanto all'”importo, cui avrebbe avuto diritto il ricorrente, in caso di liquidazione da parte dell' , occorre evidenziare che solo in prima udienza parte ricorrente ha chiesto di CP_2
essere autorizzata a produrre la comunicazione 13 ottobre 2021, ossia di formazione successiva al deposito del presente ricorso - 26 ottobre 2020 -, di provenienza e trasmessa via email, CP_2
secondo cui “la domanda di indennità sarebbe stata accolta, sussistendo i requisiti contributivi,
qualora la domanda fosse stata presentata nei 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro”
(verbalizzazione di parte ricorrente all'udienza del 14 ottobre 2021), così come soltanto all'udienza del 3 dicembre 2024 sempre parte ricorrente ha esibito, con richiesta di produzione, “relazione conteggio fatto predisporre dal Consulente del Lavoro in merito alla indennità di disoccupazione
6 eoricamente richiedibile dal ricorrente”: ad entrambe le produzioni l' resistente si è CP_2 CP_1
opposto a motivo, in particolare, della tardività delle relative istanze (vedi verbali dell'udienza del
14 ottobre 2021 e dell'udienza del 3 dicembre 2024) e, per tale ragione, sempre entrambe le produzioni documentali non sono state, da ultimo, autorizzate - ben avrebbe potuto allegare, parte esponente, già al ricorso sia una comunicazione INPGI sulla sussistenza dei requisiti per la fruizione da parte propria di uno specifico trattamento che un conteggio sul “quantum”, con unita relazione esplicativa -.
Di conseguenza, è da ritenere che nel presente giudizio non sia stata acquisita piena prova sul nesso causale e sulla determinazione del “quantum” oggetto della richiesta risarcitoria formulata da parte ricorrente.
, le domande in esame vanno respinte. CP_6
Tenuto conto dei caratteri del caso concreto e delle questioni di diritto sottese, oggetto di trattazione, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
mezzo ricorso depositato in data 26 ottobre 2020, così provvede:
1) respinge le domande;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
3) fissa termine di giorni sessanta (60), ex art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
7 Così deciso in Varese lì 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
(dr. Dario Papa)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 585 / 2020 del ruolo lavoro
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Domenico Marasciulo, Via Puccini Parte_1
n. 15, Varese, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Pietro Longhini e Fiorenza Bianchi,
in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
con sede centrale in Roma, Controparte_1
Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Varese,
Via Volta n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Guerra in virtù di procura generale alle liti del
21 luglio 2015 - atto Notaio dr. di Roma - n. 80974 di rep; Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di disoccupazione - risarcimento danni.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso.
Per l resistente: come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato in data 26 ottobre
2020 conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro- tempore, formulando le conclusioni che di seguito si riportano:
“previa immediata sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione NASPI di cui al
documento nr. 7 e della successiva delibera n. 204853 del 7.08.2020 (doc.10) per i motivi di cui in
narrativa e conseguentemente confermare la presenza dei requisiti per la concessione dell'indennità
nella misura effettivamente erogata, con conseguente venir men di qualsivoglia obbligo di
restituzione ed ogni consequenziale determinazione. In via subordinata: nella denegata ipotesi di
mancato accoglimento in tutto o in parte della domanda principale, e di conseguente accertamento
di un obbligo restitutorio a carico del ricorrente, accertare e dichiarare che il comportamento
dell' sopra descritto e documentato ha creato un danno al ricorrente per i motivi di cui in CP_1
narrativa e conseguentemente condannare l' al pagamento dell'importo di quantomeno euro CP_1
netti 20.564,88 oltre i maggiori importi che sarebbero stati riconosciuti dall' al ricorrente, CP_2
pari a totali Euro 34.981,00 lordi, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre
interessi legali, compensandolo in tutto od in parte con le somme da restituire”.
In fatto, il ricorrente esponeva:
2 1) di essere stato assunto in data 2 novembre 2005 dalla (poi 1) con un CP_3 Controparte_4
contratto di lavoro subordinato a tempo parziale indeterminato, con mansioni ed inquadramento di giornalista pubblicista come da CCNL giornalistico;
2) di aver richiesto in data 17 giugno 2011 alla società datrice di lavoro un' aspettativa non retribuita per incarichi pubblici, ex D.Lgs. n 267/2000, in quanto nominato assessore nella giunta presso il
Comune di Varese a far data dal 16 giugno 2011;
3) di aver provveduto, l'Ente pubblico, a versare regolarmente i contributi presso la Cassa dei giornalisti - INPGI -, come da documentazione allegata;
4) di aver ripreso l'attività lavorativa in data 1° ottobre 2016, a seguito della cessazione dell'incarico pubblico ed al venir meno dell'aspettativa ad esso collegata, presso la società datrice di lavoro,
diventata in liquidazione volontaria dal 4 novembre 2015, la quale con lettera Controparte_5
del 26 ottobre 2016 risolveva il contratto di lavoro in essere per cessata attività, così procedendo ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo con effetti dal 31 ottobre 2016;
5) di aver inoltrato, in data 10 novembre 2016, all' , tramite patronato, domanda per il CP_1
riconoscimento della indennità NASpI, accolta con decorrenza dall'11 novembre 2016, come da comunicazione datata 24 gennaio 2017, e di aver fruito integralmente dell'indennità medesima CP_1
dall'11 novembre 2016 al 12 agosto 2018;
6) di aver ricevuto, in data 29 ottobre 2019, dall' una comunicazione, con la quale veniva reso CP_1
edotto che la originaria domanda di indennità veniva respinta per carenza del requisito contributivo,
con contestuale richiesta di ripetizione delle somme già integralmente erogate dall' , per un CP_1
importo complessivo pari ad Euro 20.564,68=;
7) di aver proposto in data 16 gennaio 2020 ricorso amministrativo, disatteso con delibera del Comitato
del 7 agosto 2020, fondata su motivazione avente, invece, ad oggetto la mancanza del CP_1
“requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione”.
3 In diritto sempre il ricorrente contestava la ritenuta “insussistenza del requisiti di legge per richiedere la NASPI”, assumeva la “illegittimità del provvedimento del 29.10.2020” dell' ed illustrava i CP_1
danni riportati.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni in epigrafe sopra trascritte.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore: richiamava il “fatto” e, in diritto, fatto riferimento alla normativa applicabile, sosteneva competere a parte ricorrente l'onere della prova circa i requisiti imposti dalla normativa vigente per beneficiare della prestazione in oggetto, evidenziava la “infondatezza della domanda” di controparte e contestava la richiesta di risarcimento dei danni.
Concludeva come sopra.
Richiesta da parte ricorrente la produzione di documentazione, eccepitane da parte resistente la tardività, depositate note di trattazione scritta, svolte deduzioni, acquisiti chiarimenti da parte ricorrente, esibita documentazione (“relazione-conteggio”) dalla stessa parte, con istanza di deposito,
di nuovo eccepita dall' la tardività dell'istanza, all'udienza del 18 marzo 2025 il Giudice, non CP_1
autorizzate le chieste produzioni documentali, esaurita la discussione e preso atto delle conclusioni formulate, pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo in calce trascritto.
Il ricorso proposto non va accolto.
Pare, innanzi tutto, opportuno seguire l'ordine delle domande formulate da parte esponente nei confronti dell' resistente. CP_1
1) Domande dirette a far “dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione NASPI, di cui al documento nr 7 e della successiva delibera n. 204853 del
7.08.2020 (doc 10) per motivi di cui in narrativa”, e a far “confermare la presenza dei requisiti per la concessione dell'indennità nella misura effettivamente erogata, con conseguente venir meno di
4 qualsivoglia obbligo di restituzione ed ogni consequenziale determinazione”: le domande in esame vanno respinte.
Infatti, è, in particolare, da evidenziare che, come sostenuto dall' nella memoria difensiva, CP_1
con il supporto delle risultanze dell'estratto contributivo prodotto, nel quadriennio antecedente alla data della domanda amministrativa ed alla data del provvedimento di riconoscimento della indennità NASPI il sig. risulta sprovvisto di contributi versati nell'AGO. Pt_1
Ora, occorre rappresentare che la indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (naspi)” è stata istituita a decorrere dall'1 maggio
2015 dall'art. 1, primo comma, del D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”, e che tale indennità va attribuita ai lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, primo comma, del medesimo Decreto Legislativo, per cui la prestazione in oggetto è riconosciuta unicamente a chi versi in stato di disoccupazione e può fruire della necessaria contribuzione per il quadriennio antecedente la domanda: nella fattispecie, tale ultima condizione non risulta integrata.
Ne discende che ogni prodromico accertamento richiesto, di illegittimità della reiezione della domanda amministrativa presentata all' e di titolarità dei requisiti di legge, per godere CP_1
dell'indennità in questione, con conseguente insussistenza di un obbligo di restituzione delle somme percepite, non trova positivo riscontro nella documentazione prodotta e, in particolare,
nell'estratto depositato dall' resistente, rimasto non oggetto di specifica contestazione ad CP_1
opera di parte ricorrente, a cui le contribuzioni sono state accreditate all' dal Comune di CP_2
Varese - a fronte dell'incarico di amministratore conferito al sig. presso il Comune Pt_1
medesimo - nel periodo corrente dal mese di giugno 2011 al mese di giugno 2016; da qui, la reiezione di ogni correlativa domanda.
5 2) Domanda di risarcimento del danno: pure la presente domanda va disattesa.
E' da rilevare che parte ricorrente ha fondato la domanda medesima sull'assunto che “il tardivo riscontro da parte dell' della asserita e contestata mancanza dei requisiti” ha comportato CP_1
“l'impossibilità per il dipendente di accedere agli alternativi trattamenti di disoccupazione CP_2
i cui termini (60 giorni dall'inizio della disoccupazione) erano già nel 2019 ampiamente scaduti”;
infatti, se, “a suo tempo, il dipendente avesse potuto conoscere l'orientamento negativo dell' , CP_1
avrebbe senz'altro potuto formulare istanza nei termini ed ottenere quanto previsto dall' CP_2
avendone i requisiti”, di guisa che il comportamento dell' , quale descritto, “ha determinato CP_1
un danno evidente corrispondente quantomeno alla somma percepita e richiesta in restituzione maggiorata degli interessi, oltre alla differenza che l' avrebbe versato……, pari nel caso CP_2
concreto ad euro lordi 34.981,00=”, ai sensi dell'art 22 del Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell'AGO.
A fronte delle difese formulate dall' resistente nella memoria difensiva in argomento, CP_1
secondo cui, stando alle deduzioni svolte in ricorso ed alla documentazione allegata al medesimo,
“non v'è alcuna certezza che, qualora l' avesse rigettato la domanda di Naspi, la Cassa dei CP_1
Giornalisti avrebbe accolto la richiesta di indennità di disoccupazione”, in particolare per difettare la prova sia “circa la sussistenza dei requisiti per accedere alla prestazione presso la cassa privata”
sia, comunque, quanto all'”importo, cui avrebbe avuto diritto il ricorrente, in caso di liquidazione da parte dell' , occorre evidenziare che solo in prima udienza parte ricorrente ha chiesto di CP_2
essere autorizzata a produrre la comunicazione 13 ottobre 2021, ossia di formazione successiva al deposito del presente ricorso - 26 ottobre 2020 -, di provenienza e trasmessa via email, CP_2
secondo cui “la domanda di indennità sarebbe stata accolta, sussistendo i requisiti contributivi,
qualora la domanda fosse stata presentata nei 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro”
(verbalizzazione di parte ricorrente all'udienza del 14 ottobre 2021), così come soltanto all'udienza del 3 dicembre 2024 sempre parte ricorrente ha esibito, con richiesta di produzione, “relazione conteggio fatto predisporre dal Consulente del Lavoro in merito alla indennità di disoccupazione
6 eoricamente richiedibile dal ricorrente”: ad entrambe le produzioni l' resistente si è CP_2 CP_1
opposto a motivo, in particolare, della tardività delle relative istanze (vedi verbali dell'udienza del
14 ottobre 2021 e dell'udienza del 3 dicembre 2024) e, per tale ragione, sempre entrambe le produzioni documentali non sono state, da ultimo, autorizzate - ben avrebbe potuto allegare, parte esponente, già al ricorso sia una comunicazione INPGI sulla sussistenza dei requisiti per la fruizione da parte propria di uno specifico trattamento che un conteggio sul “quantum”, con unita relazione esplicativa -.
Di conseguenza, è da ritenere che nel presente giudizio non sia stata acquisita piena prova sul nesso causale e sulla determinazione del “quantum” oggetto della richiesta risarcitoria formulata da parte ricorrente.
, le domande in esame vanno respinte. CP_6
Tenuto conto dei caratteri del caso concreto e delle questioni di diritto sottese, oggetto di trattazione, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M
il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti dell' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
mezzo ricorso depositato in data 26 ottobre 2020, così provvede:
1) respinge le domande;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
3) fissa termine di giorni sessanta (60), ex art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
7 Così deciso in Varese lì 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
(dr. Dario Papa)
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