Articolo 9 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1096
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 febbraio 1970
Art. 9.
Sono stabiliti, nell'esercizio 1963-64, nella somma di lire 56.360 i discarichi consentiti ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e nella somma di lire 0,95 l'eliminazione centesimale in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734 e della legge 29 ottobre 1954, n. 1045 .
Entrata in vigore il 14 febbraio 1970