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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 28.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4000/2022 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, degli avv.ti Corvaglia Laura Parte_1
e Corvaglia Antonio
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
Resistente/Contumace
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.04.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto un provvedimento del 16.02.2022, con cui l' richiedeva la restituzione della somma di € CP_1
16.005,78 erogata a titolo di Reddito di Cittadinanza nel periodo da maggio 2019 ad ottobre 2020, non dovuta in conseguenza alla revoca/decadenza dal predetto beneficio comunicata con nota del
31.03.2021 a seguito di “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Ritenendo infondata tale richiesta restitutoria, la ricorrente chiedeva preliminarmente la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di recupero del 16.02.2022 e, nel merito,
l'irripetibilità delle somme in questione, con vittoria delle spese processuali.
A sostegno della propria domanda esponeva: -di aver presentato domanda di Reddito di
Cittadinanza il 18.04.2019 accolta dall' con decorrenza maggio 2019; -che in data 16.10.2020 CP_1 la Guardia di Finanza di Casarano, a seguito di indagini effettuate anche attraverso la consultazione della banca dati dell'Agenzia delle Dogane Monopoli, aveva accertato che la ricorrente aveva fatto false dichiarazioni in sede omettendo di indicare nella domanda di RdC la titolarità di un CP_2 conto gioco on line da cui risultavano vincite di importi superiori il limite previsto per l'ottenimento
1 del beneficio per cui è causa;
-che a seguito di tale segnalazione l' il 10.12.2020 le notificava CP_1 un provvedimento con cui comunicava la revoca del beneficio in questione e che le somme indebitamente percepite sarebbero state oggetto di recupero da parte dell' . CP_3
La ricorrente faceva altresì presente che pendeva giudizio dinanzi al medesimo tribunale avente ad oggetto la richiesta di illegittimità/nullità del provvedimento di revoca del 10.12.2020 (R.G.
526/2021). CP_ L' non si costituiva in giudizio e, previa verifica della regolarità della notifica degli atti introduttivi, veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 28.05.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Come è noto, in forza dell'articolo 2 del D.L. n. 4 del 28.01.2019, come convertito con Legge n. 26 del 28.03.2019, il Rdc è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali. In particolare, alla lettera b) dell'art. 2 comma 1 cit. vengono indicati i reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio da indicare nell'ISEE.
Infine, l'art. 7 del d.l. n. 4/2019, nel disciplinare il trattamento sanzionatorio, dispone che: “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno
a tre anni. …”.
In particolare, la stessa disposizione al comma 4 stabilisce che “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Infine, al comma 6 dispone che “
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto
a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito
2 della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso….”. CP_ Or nel caso di specie, la ricorrente invoca l'illegittima del provvedimento di recupero dell sul presupposto che dall'allegato prospetto delle giocate ADM, emerge chiaramente che “nessuna somma
è stata realmente vinta dalla signora , bensì, ella, negli anni 2017 e 2018 ha addirittura riportato delle perdite” Pt_1
(cfr. prospetto ADM allegato al ricorso).
Pertanto, è necessario valutare se la comunicazione dei redditi provenienti dal gioco on line fosse o meno doverosa da parte della ricorrente.
A tal riguardo l'art. 6 del DPR n. 917/86 (TUIR) prevede che le vincite ai giochi rientrano nella categoria dei redditi diversi, ovvero quei redditi che non trovano collocazione in altre categorie reddituali.
Il successivo art. 67 TUIR prevede, infatti, quali redditi diversi “d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.
Infine, l'art.69 primo comma TUIR prevede che “
1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”.
Il comma 1 bis dell'art. 69 stabilisce che “Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta”.
Tuttavia, pur dovendo considerare che i redditi non dichiarati provengono da un conto gioco on line che corrisponde ad una casa da gioco sul web autorizzata ad operare anche sul territorio nazionale e pertanto non concorrerebbe a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, occorre considerare che il reddito di cittadinanza (RdC) è un beneficio assistenziale costituente “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro Il RdC costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili” (art. 1 l. n. 26 del 28.3.2019).
Inoltre, i riferimenti al patrimonio immobiliare e immobiliare si accompagnano ad una nozione di reddito familiare cui è estranea quella di reddito imponibile.
3 Opinando diversamente potrebbe avere accesso al reddito di cittadinanza chiunque ottenga vincite anche cospicue presso case da gioco di qualunque natura perché non costituenti reddito ai fini di imposta.
Come osservato da Cass., sentenza n. 13917 del 20.5.2021: “In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38 comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per l'art. 128 del d. Igs. 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dalla L. n. 328 del 2000 art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita”.
Alla luce dei principi sopra richiamati si ritiene che la comunicazione dei redditi provenienti dal gioco on line fosse doverosa da parte della ricorrente, la quale nel giudizio che ci occupa, non ha allegato, né tanto meno documentato di aver comunicato il reddito familiare in generale né tanto meno quello derivante da vincite al gioco on line nella dichiarazione DSU.
Alla stregua delle suesposte considerazioni non appare necessario procedere ad accertamenti peritali.
Inoltre, bisogna considerare che l'art. 5 comma 7 del D.L. cit. dispone che “Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità”.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
In assenza di costituzione del convenuto non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese processuali.
Lecce, 28.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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