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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/06/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 58/2018 R.G. avente ad oggetto: richiesta disapplicazione decreto di usucapione ex art. 1159 bis c.c. e nullità di trust
PROMOSSA DA
in persona del Sindaco p.t., (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Giovanni Pascale ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele De C.F._2
Luca ed elettivamente domiciliati come in atti
convenuti
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
evocava in giudizio e ed evidenziava Controparte_1 CP_2
di essere titolare e proprietario dei seguenti beni immobili siti in agro di
- Foglio n. 9 particella n. 137 (fabbricato rurale) via Piano degli Pt_1
Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 520 a seguito di costituzione del
Pag. 1 09.07.2008 n. 311.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008; - Foglio
n. 9 particella n. 158 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 519 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n.
3117.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008, particelle appartenenti al demanio comunale e oggetto di livelli in favore di cittadini legittimari.
Evidenziava, altresì, come dette particelle risultassero illegittimamente intestate alla convenuta alla quale sarebbero Controparte_1
pervenute a seguito di decreto di usucapione, emesso dal Tribunale di
Lagonegro in data 05.06.2007 iscritto al n. 235/2006 R.G..
Sottolineava l'illegittimità del trasferimento non notificato agli intestatari catastali, tra i quali il Comune di quale concedente/proprietario Pt_1
ed i titolari di diritti livellari.
Specificava, inoltre, che l'illegittimità dell'usucapione speciale portata dal decreto era rappresentata dal fatto che detti beni immobili erano e sono gravati da uso civico ed in quanto tali rientranti nel demanio comunale pertanto non usucapibili.
Sottolineava, ancora, che provvedeva a stipulare “atto Controparte_1 costitutivo di Trust” per Notar avv. in data Persona_1
22.01.2013 Rep. 2286 Racc. 1484, affermandosi proprietaria dei beni immobili sopra citati, in virtù del decreto di acquisto per usucapione e costituiva se stessa come Trustee, denominando il Trust Libonati.
Specificava come l'atto costitutivo del Trust fosse nullo perché concernente i beni presuntamente usucapiti che risultavano e risultano incommerciabili e non usucapibili e non idonei a formare oggetto di diritti a favore di terzi, anche in ragione del fatto che il decreto di trasferimento risultava effettuato in palese violazione della Legge n. 1766
Pag. 2 del 16.06.1927 e del suo regolamento di esecuzione approvato con R.D.
26.02.1928 n. 332.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale di Lagonegro, G.I. a designarsi, contrariis reiectis, - Accertarsi e dichiararsi che la proprietà degli immobili siti in
al foglio n. 9 particelle nn. 520 ( ex 137 ) e 519 ( ex 158 ) si Pt_1
appartengono e sono di proprietà del di , anche Pt_1 Pt_1 ricompresi nel demanio dell'Ente comunale e, pertanto, non usucapibili
e non commerciabili e/o comunque inalienabili;
- Accertarsi e dichiararsi la nullità del decreto di riconoscimento della proprietà, emesso dal Presidente del Tribunale di Lagonegro in data
05.06.2007 nel procedimento n. 235/06 R.N.C. – n. 388/07 Cron., sia in relazione alla eccepita omessa ed obbligatoria preventiva notifica del ricorso e del provvedimento del 02.01.2007 sia in relazione alla eccepita non usucapibilità dei beni immobili, anche per violazione della legge
16.06.1927 n. 1766 e del pedissequo regolamento di esecuzione R.D.
26.02.1928 n. 332;
- Accertarsi e dichiararsi la nullità totale e/o parziale dell'atto pubblico istitutivo del TRUST, redatto per Notar avv. di di Per_1 Per_1
Sala Consilina, in data 21.01.2017 Rep. 2283 – Racc. n. 1.484, quale conseguenza della richiesta dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento della proprietà del 05.06.2007 ed anche perché redatto in violazione della legge n. 1766/1927, perché beni immobili inalienabili e non suscettibili di usucapione anche in relazione all'art. 1418 Cod. Civ. ed artt. 1343 e segg. Cod. Civ., emergendo di tutta evidenza la illiceità della causa e dei motivi ed anche dell'oggetto, anche perchè redatto in frode alla legge;
- Accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, la inesistenza dello affermato acquisto della proprietà per intervenuta usucapione per carenza ed inesistenza dei presupposti e requisiti di legge;
- In accoglimento della
Pag. 3 domanda di cui sopra dichiararsi la nullità, illegittimità ed inefficacia di tutte le trascrizioni, rettifiche e volture catastali effettuate a seguito degli atti impugnati, costituiti del decreto di acquisto di usucapione del
05.06.2007 e dell'atto istitutivo del TRUST del 21.01.2013 che devono, pertanto, essere revocati anche perché, quest'ultimo, risulta redatto e stipulato con l'evidente intento di sottrarre detti beni alla disponibilità del creditore / proprietario comune di;
Pt_1
- Condannarsi i convenuti al risarcimento del danno da determinarsi in corso di causa ed anche ai sensi dell'art. 2043 C.C. ed art. 96 c.p.c.;
- Ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Potenza ed alla
Agenzia delle Entrate di Potenza – Territorio – Servizi Catastali, la trascrizione della sentenza con esonero di responsabilità, ordinando e/o autorizzando parte attrice anche ad effettuare tutte le relative e necessarie volture e rettifiche catastali”.
Si costituivano in giudizio i convenuti che eccepivano la legittimità del procedimento ex art. 1159 bis c.c. e l'assoluto svolgimento secondo legge del realtivo iter, ivi compresa la notifica del decreto nei confronti del
Alla luce di tanto sottolineavano la carenza di legittimazione Pt_1 passiva dell'Ente, non proprietario dei beni, anche in ragione del fatto della non appartenenza degli stessi al demanio. Sottolineavano come i beni in questione erano gravati da un peso, il c.d. “livello” e, precisamente, di natura privata ovvero “allodio”. In virtù della natura dei beni specificavano come gli stessi potessero essere oggetto di usucapione e di trasferimento a terzi.
Eccepivano, inoltre, l'assoluta infondatezza della domanda volta alla dichiarazione di nullità del Trust.
Inoltre, eccepiva la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva rivestendo unicamente la funzione di “guardiano del Trust” non avendo, quindi, in virtù del proprio ruolo alcun potere rappresentativo.
Pag. 4 Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice riteneva inammissibile le prove testimoniali richieste dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti, che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte convenuta sostiene che l'art. 3, c. 3, della legge 10 maggio 1976, n.
346 avverso la richiesta di riconoscimento dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ammette opposizione entro novanta giorni dal termine di affissione. Ove non sia proposta opposizione e il pretore accolga con decreto disponendo le previste forme di pubblicità, contro tale decreto può essere proposta opposizione, a mente del comma 5, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione oppure dalla data di notifica di cui al comma precedente. Secondo i convenuti, quindi, non potrebbe paventarsi una opposizione da parte dell'Ente con l'atto introduttivo del giudizio, soprattutto perché non sarebbe intervenuta, nel corso del procedimento ex art. 1159 bis c.c. Tribunale di Lagonegro R.G.
235/2006, alcuna omissione, tanto meno l'omessa notifica eccepita dall'Ente.
Esaminando il testo dell'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346 si ricava che il giudice, raccolte ove occorra, le prove provveda con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicità previste dal comma 2, comma ove si legge, tra l'altro, che "la istanza deve essere notificata a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile".
Dunque effettivamente sussiste, come indicato dalla norma, un termine per la notificazione del decreto, così che in mancanza della prescritta notifica per i soggetti rimasti estranei al procedimento speciale non
Pag. 5 decorrere il termine per proporre opposizione all'istanza di riconoscimento.
Inoltre, anche a voler considerare la proposta opposizione quale giudizio autonomo, esso non sarebbe stato precluso dalla scadenza del termine per opporsi nel procedimento speciale. Invero, la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 16238 del 25/07/2011; Cass., n. 21016 del
18/10/2016) ha specificato che in tema di usucapione speciale il decreto di riconoscimento della proprietà rurale, di cui alla L. 10 maggio 1976,
n. 346, non ha valore di sentenza e, quindi, non è idoneo a passare in cosa giudicata, conferendo soltanto una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito dell'opposizione di cui all'art. 3 citata legge, non sia emessa pronuncia di accertamento della proprietà. Ne consegue che, pur in difetto di opposizione, non rimane precluso al proprietario del bene di far accertare, in un giudizio ordinario, il proprio diritto dominicale, proprio al fine di ottenere una statuizione che abbia idoneità a passare in giudicato e a divenire, dunque, incontrovertibile.
Alla luce di tanto deve affermarsi che il soggetto pretermesso, come nel caso di specie il rispetto al quale non risulta provata Parte_1
la notifica del decreto, può agire in opposizione chiedendo la disapplicazione del decreto emesso dal Presidente del Tribunale di
Lagonegro in data 05.06.2007 nel procedimento R.G. n. 235/2006.
Orbene, può essere recuperato lo scrutinio sia in ordine alla validità del procedimento ex art. 1159 bis c.c. R.G. n. 235/2006 Tribunale di
Lagonegro, sia in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emissione dello stesso.
In particolare, occorre prendere le mosse dal dato relativo alla usucapibilità dei beni in questione.
Invero, parte attrice sottolinea come i fondi di cui si discorre non sono da qualificare come beni usucapibili, in quanto appartenenti al demanio
Pag. 6 comunale e oggetto di livelli in favore di cittadini legittimari che altro non sono che usi civici generalizzati.
I convenuti, invece, sostengono che i beni in questione rientrino nel patrimonio disponibile del Comune, in quanto aventi natura allodiale e ritengono che la circostanza sia provata dal certificato rilasciato dalla
Regione Basilicata in data 13 marzo 2009.
In relazione a detto aspetto deve, però, osservarsi, insieme con la giurisprudenza di legittimità, che in tema di usi civici, ove sia dimostrato che una terra fa parte di un demanio universale, la demanialità della stessa si presume, a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti, per quella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale
(ex multis, Cass., 12/01/2025, n. 769; Cass., 18/09/2019, n. 23323).
Nel caso di specie, detta prova non è stata fornita da chi eccepisce la natura allodiale dei beni che, pertanto, deve essere esclusa. Infatti, la certificazione allegata dai convenuti non rappresenta di certo un preciso titolo da cui risulti la trasformazione del demanio in allodio.
Ne deriva che l'uso civico si presume esistente su tutte le terre già costituenti il demanio feudale, a meno che non esista un preciso titolo da cui risulti la trasformazione in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisca la natura allodiale, ovvero risalendo fino al primo atto di alienazione del bene, essendo escluso che possano trovare applicazione le norme sugli effetti giuridici del possesso di cui agli artt.
1153 ss. c.c. (ex multis, Cass., 18 settembre 2019 n. 23323; Cass., 27 febbraio 2014 n. 4753).
In definitiva, i beni oggetto del decreto emesso dal Presidente del
Tribunale di Lagonegro in data 05.06.2007 nel procedimento R.G. n.
235/2006 e dei quali si discorre nel presente giudizio non risultavano e non risultano usucapibili, in quanto, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., n. 19792 del 28 settembre 2011), in tema
Pag. 7 di usi civici (L. 16.06.1927, n. 1766, art. 1, 11) un bene soggetto ad uso civico non può essere oggetto né di usucapione né di espropriazione forzata, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimilano ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta
"sdemanializzazione" di fatto.
Ad onta di detto primo aspetto, già di per sé assorbente, è da specificare che i beni non rivestono o, quanto meno, non è stato provato rivestissero delle caratteristiche richieste dalla legge ai sensi dell'art. 1159 bis c.c., come sopra richiamate.
I convenuti, sia all'epoca del procedimento Tribunale di Lagonegro R.G.
n. 235/2006 che nel presente giudizio non hanno provato che i fondi risultassero destinati in concreto all'attività agraria, atteso che l'usucapione che ci occupa può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come attività agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ad una propria vicenda produttiva (ex multis, Cass.,
8778/2010), non potendosi considerare fondo rustico una qualsiasi striscia di terreno priva dei predetti requisiti (ex multis, Cass., n.
20451/2017; Cass., n. 2159/1986).
Pertanto, condizione necessaria all'applicazione dell'usucapione speciale è la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico
(ex multis, Cass., n. 36626/2022; Cass., n. 20068/2018; Cass., n.
14577/2004).
Risulta, quindi, dimostrato che i fondi che ci occupano non sono usucapibili e che, comunque, non è dimostrato che gli stessi possedessero i requisiti sopra specificati.
Ne scaturisce che il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di
Lagonegro in data 05.06.2007 nel procedimento R.G. n. 235/2006 va disapplicato, dovendosi riconoscere l'improcedibilità ed inammissibilità del procedimento ex art. 1159 bis c.c. azionato da , Controparte_1
Pag. 8 oltre che la nullità dello stesso, con la conseguenza del riconoscimento della proprietà dei beni in capo al e precisamente dei Parte_1
beni immobili in agro di identificati al Foglio n. 9 particella n. Pt_1
137 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 520 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n. 311.1/2008 in atti del
09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008 e al Foglio n. 9 particella n. 519 già n. 158
(fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n.
519 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n. 3117.1/2008 in atti del
09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008.
Lo stesso Ente attore, evidenziando che i detti beni sono stati inseriti nel
Trust per Notar avv. in data 22.01.2013 Rep. Persona_1
2286 Racc. 1484 e che, in seguito alla costituzione del Trust, è stata effettuata anche la relativa trascrizione nei registri immobiliari, ha chiesto venisse dichiarata la nullità totale o parziale dello stesso Trust.
Sul punto occorre evidenziare che sussiste l'invocata carenza di legittimazione passiva invocata da , non rivestendo lo CP_2
stesso il ruolo di Trustee né essendo proprietario dei beni soprarichiamati entrambi conferiti nel Trust da . Controparte_1
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, in più occasioni, di affermare che il Trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma esclusivamente un insieme di beni destinati ad un fine determinato, intestati formalmente al Trustee. Quest'ultimo diviene così
l'unico soggetto che dispone dei diritti su tali beni e l'unica persona di riferimento nei confronti dei terzi (ex multis, Cass., n. 25478/2015; Cass.,
n. 19376/2017; Cass., n. 2043/2017).
Legittimato passivo risulta esclusivamente . Controparte_1
La domanda di nullità, quindi, ben poteva essere avanzata nei confronti della convenuta che risulta, dall'atto per Notar avv. Persona_1
Pag. 9 in data 22.01.2013 Rep. 2286 Racc. 1484, aver conferito nel Per_1
Trust denominato “Trust Libonati” tra gli altri anche i beni oggetto nel presente giudizio, beni indicati specificamente ai punti 3) e 4) pagina 3 del richiamato atto pubblico.
Va, inoltre, evidenziato che l'operazione posta in essere non costituisce un soggetto a sé stante, ma un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, di guisa che per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato, caratterizzato dal fatto che i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee venendo essi intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee, che ha il potere e l'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee (ex multis, Cass. n. 10105 del 2014). Pertanto, l'istituto del trust è conforme al nostro ordinamento giuridico e, quindi, pienamente lecito.
Appurato detto aspetto, nel caso che ci occupa con il richiamato atto per
Notar avv. in data 22.01.2013 Rep. 2286 Racc. Persona_1
1484, , alla presenza di due testimoni, istituiva il Trust Controparte_1 denominato “Trust Libonati” destinando i beni al fine di cui al punto b) del richiamato atto pubblico e costituiva se stessa come Trustee.
Il Trust così come costituito non è da intendersi affetto da nullità assoluta, in quanto non è stata data la prova che il disponente non abbia perso la disponibilità di quanto conferito in trust, ipotesi che avrebbe sancito la nullità dello stesso (ex multis, Cass., n 21621/2014).
Può, invece, essere valutata la nullità parziale dello stesso in relazione al conferimento dei beni per cui è causa e tanto in difetto del presupposto
Pag. 10 della commercialità degli stessi o, comunque, per la contrarietà a norme imperative.
Orbene, si ritiene comunemente che la sostanziale assimilabilità dei demani collettivi ai beni demaniali pubblici giustifichi il vincolo di indisponibilità dei beni gravati da usi civici (in re propria), con consequenziale sanzione di nullità di eventuali atti di disposizione.
La giurisprudenza riconosce nell'uso civico l'espressione di un interesse pubblico di tale rilevanza — consistente nella utilitas della comunità di riferimento — da prevalere anche su atti dispositivi intervenuti in buona fede, così da comminare la nullità di ogni cessione tra privati di un bene gravato da uso civico, a prescindere da valutazioni circa il tempo trascorso, o condizioni oggettive del terreno e soggettive delle parti (ex multis, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 25 marzo 20214, n. 610;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-ter, 7 febbraio 2013 n. 1369; T.A.R. Sicilia,
Catania, Sez. III, 28 giugno 2012 n. 1623; Cass., Sez. III, 28 settembre
2011 n. 19792; Cass., Sez. III, 3 febbraio 2004).
Nella fattispecie, la nullità del conferimento dei beni oggetto di causa nel
Trust è da rinvenire sia nella impossibilità dell'oggetto, a causa della incommerciabilità di un bene del quale non si ha piena titolarità (ex multis, Cass., Sez. II, 22 gennaio 2018 n. 1534; Cass., 2 marzo 2005 n.
4427; Cass., 8 novembre 1983 n. 6589; Cass., Sez. un., 10 novembre
1980 n. 6017; Cass., n. 1750/1974), che nella contrarietà a norme imperative, nella misura in cui gli atti in questione non riguarderebbero un oggetto impossibile bensì risulterebbero violativi di un espresso divieto imperativo, a fronte della mancanza delle condizioni che la legge prescrive affinché l'atto possa risultare efficace, in particolare con la violazione dei divieti di circolazione previsti nella legge n. 1766/1927 e confermati dalla legge n. 168/2017 (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2004 n.
1940).
Pag. 11 Alla luce di tanto, va dichiarata la nullità della disposizione relativa al conferimento dei beni siti in agro di identificati al Foglio n. 9 Pt_1
particella n. 137 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 520 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n.
311.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008 e al Foglio n. 9 particella n. 519 già n. 158 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 519 a seguito di costituzione del 09.07.2008
n.3117.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008, e, pertanto, la nullità parziale dell'atto per Notar avv. Persona_1
in data 22.01.2013 Rep. 2286 Racc. 1484, relativamente ai sopra
[...] richiamati beni, indicati all'art. 2 punti 2 e 3 (pagina 3) dell'atto notarile stesso, come conferiti nel Trust.
Risultano, quindi, illegittime e vanno dichiarate nulle e inefficaci, stante l'assenza di idoneo titolo legittimante, le volture catastali effettuate presso Agenzia Entrate Direzione Provinciale
[...]
relative ai beni siti in agro Controparte_3
Comune di identificati al Foglio n. 9 particella n. 137 (fabbricato Pt_1
rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 520 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n. 311.1/2008 in atti del
09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008 e al Foglio n. 9 particella n. 519 già n. 158
(fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n.
519 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n.3117.1/2008 in atti del
09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008.
Le eventuali spese per rettifica/integrazione catastale saranno a carico di parte convenuta e, ove anticipate da parte attrice Controparte_1
risulteranno ripetibili.
Pag. 12 Quanto alla domanda di risarcimento danni, la stessa non può essere accolta in quanto genericamente formulata e non specificamente provata.
Le spese seguono la soccombenza tra il e la Parte_1
convenuta e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e Controparte_1 ss.mm.ii., secondo il valore della causa e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, mentre vengono compensate tra parte attrice e il convenuto sussistendo idonee ragioni dovute alla Controparte_4
esclusiva pronuncia di carenza di legittimazione e, pertanto, stante la non complessità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 58/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
CP_2
- accoglie la domanda proposta dal avverso Parte_1
l'acquisto per usucapione ex art. 1159 bis c.c. da parte di CP_1
avvenuto in virtù del decreto emesso dal Presidente del
[...]
Tribunale di Lagonegro in data 05.06.2007 nel procedimento R.G. n.
235/2006 e, per l'effetto:
- revoca, disponendone la disapplicazione, il decreto emesso dal
Presidente del Tribunale di Lagonegro in data 05.06.2007 nel procedimento R.G. n. 235/2006 relativamente ai beni immobili in agro di identificati al Foglio n. 9 particella n. 137 (fabbricato rurale) via Pt_1
Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 520 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n. 311.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del
20.06.2008 e al Foglio n. 9 particella n. 519 già n. 158 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 519 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n. 3117.1/2008 in atti del 09.07.2008 e
Pag. 13 successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del
20.06.2008, e per l'effetto:
- accerta e dichiara il riconoscimento della proprietà in capo al Pt_1
di dei beni immobili siti in agro di identificati al Foglio Pt_1 Pt_1
n. 9 particella n. 137 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 520 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n.
311.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008 e al Foglio n. 9 particella n. 519 già n. 158 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 519 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n.
3117.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008;
- accerta la nullità parziale dell'atto per Notar avv. Persona_1
in data 22.01.2013 Rep. 2286 Racc. 1484, relativamente al
[...]
conferimento dei beni immobili siti in agro di identificati al Pt_1
Foglio n. 9 particella n. 137 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari
s.n.c., attualmente avente il n. 520 a seguito di costituzione del
09.07.2008 n. 311.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008 e al Foglio
n. 9 particella n. 519 già n. 158 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari
s.n.c., attualmente avente il n. 519 a seguito di costituzione del
09.07.2008 n. 3117.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008, indicati all'art. 2 punti 2 e 3 (pagina 3) dell'atto per Notar avv. Persona_1
in data 22.01.2013 Rep. 2286 Racc. 1484, come conferiti nel
[...]
Trust denominato “Trust Libonati”;
- per l'effetto ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Potenza
(Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Potenza Territorio), con esonero di responsabilità, di eseguire, a richiesta spese e cura di parte
Pag. 14 attrice, le prescritte trascrizioni e/o annotazioni in favore di parte attrice previa esibizione della sentenza da parte dell'avente diritto;
- condanna la convenuta a provvedere alla Controparte_1
rettifica/integrazione catastale in relazione agli immobili sopra descritti, dichiarando al contempo che le spese per le suddette attività saranno a carico di parte convenuta e ove anticipate da parte attrice risulteranno ripetibili;
- rigetta ogni ulteriore domanda avanzata da parte attrice;
- condanna, altresì, la convenuta a pagare in favore di Controparte_1 parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €.518,00 per esborsi ed in
€.10.860,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.;
- compensa le spese di lite tra il e . Parte_1 CP_2
Così deciso in Lagonegro il 10 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 58/2018 R.G. avente ad oggetto: richiesta disapplicazione decreto di usucapione ex art. 1159 bis c.c. e nullità di trust
PROMOSSA DA
in persona del Sindaco p.t., (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Giovanni Pascale ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele De C.F._2
Luca ed elettivamente domiciliati come in atti
convenuti
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
evocava in giudizio e ed evidenziava Controparte_1 CP_2
di essere titolare e proprietario dei seguenti beni immobili siti in agro di
- Foglio n. 9 particella n. 137 (fabbricato rurale) via Piano degli Pt_1
Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 520 a seguito di costituzione del
Pag. 1 09.07.2008 n. 311.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008; - Foglio
n. 9 particella n. 158 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 519 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n.
3117.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008, particelle appartenenti al demanio comunale e oggetto di livelli in favore di cittadini legittimari.
Evidenziava, altresì, come dette particelle risultassero illegittimamente intestate alla convenuta alla quale sarebbero Controparte_1
pervenute a seguito di decreto di usucapione, emesso dal Tribunale di
Lagonegro in data 05.06.2007 iscritto al n. 235/2006 R.G..
Sottolineava l'illegittimità del trasferimento non notificato agli intestatari catastali, tra i quali il Comune di quale concedente/proprietario Pt_1
ed i titolari di diritti livellari.
Specificava, inoltre, che l'illegittimità dell'usucapione speciale portata dal decreto era rappresentata dal fatto che detti beni immobili erano e sono gravati da uso civico ed in quanto tali rientranti nel demanio comunale pertanto non usucapibili.
Sottolineava, ancora, che provvedeva a stipulare “atto Controparte_1 costitutivo di Trust” per Notar avv. in data Persona_1
22.01.2013 Rep. 2286 Racc. 1484, affermandosi proprietaria dei beni immobili sopra citati, in virtù del decreto di acquisto per usucapione e costituiva se stessa come Trustee, denominando il Trust Libonati.
Specificava come l'atto costitutivo del Trust fosse nullo perché concernente i beni presuntamente usucapiti che risultavano e risultano incommerciabili e non usucapibili e non idonei a formare oggetto di diritti a favore di terzi, anche in ragione del fatto che il decreto di trasferimento risultava effettuato in palese violazione della Legge n. 1766
Pag. 2 del 16.06.1927 e del suo regolamento di esecuzione approvato con R.D.
26.02.1928 n. 332.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale di Lagonegro, G.I. a designarsi, contrariis reiectis, - Accertarsi e dichiararsi che la proprietà degli immobili siti in
al foglio n. 9 particelle nn. 520 ( ex 137 ) e 519 ( ex 158 ) si Pt_1
appartengono e sono di proprietà del di , anche Pt_1 Pt_1 ricompresi nel demanio dell'Ente comunale e, pertanto, non usucapibili
e non commerciabili e/o comunque inalienabili;
- Accertarsi e dichiararsi la nullità del decreto di riconoscimento della proprietà, emesso dal Presidente del Tribunale di Lagonegro in data
05.06.2007 nel procedimento n. 235/06 R.N.C. – n. 388/07 Cron., sia in relazione alla eccepita omessa ed obbligatoria preventiva notifica del ricorso e del provvedimento del 02.01.2007 sia in relazione alla eccepita non usucapibilità dei beni immobili, anche per violazione della legge
16.06.1927 n. 1766 e del pedissequo regolamento di esecuzione R.D.
26.02.1928 n. 332;
- Accertarsi e dichiararsi la nullità totale e/o parziale dell'atto pubblico istitutivo del TRUST, redatto per Notar avv. di di Per_1 Per_1
Sala Consilina, in data 21.01.2017 Rep. 2283 – Racc. n. 1.484, quale conseguenza della richiesta dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento della proprietà del 05.06.2007 ed anche perché redatto in violazione della legge n. 1766/1927, perché beni immobili inalienabili e non suscettibili di usucapione anche in relazione all'art. 1418 Cod. Civ. ed artt. 1343 e segg. Cod. Civ., emergendo di tutta evidenza la illiceità della causa e dei motivi ed anche dell'oggetto, anche perchè redatto in frode alla legge;
- Accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, la inesistenza dello affermato acquisto della proprietà per intervenuta usucapione per carenza ed inesistenza dei presupposti e requisiti di legge;
- In accoglimento della
Pag. 3 domanda di cui sopra dichiararsi la nullità, illegittimità ed inefficacia di tutte le trascrizioni, rettifiche e volture catastali effettuate a seguito degli atti impugnati, costituiti del decreto di acquisto di usucapione del
05.06.2007 e dell'atto istitutivo del TRUST del 21.01.2013 che devono, pertanto, essere revocati anche perché, quest'ultimo, risulta redatto e stipulato con l'evidente intento di sottrarre detti beni alla disponibilità del creditore / proprietario comune di;
Pt_1
- Condannarsi i convenuti al risarcimento del danno da determinarsi in corso di causa ed anche ai sensi dell'art. 2043 C.C. ed art. 96 c.p.c.;
- Ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Potenza ed alla
Agenzia delle Entrate di Potenza – Territorio – Servizi Catastali, la trascrizione della sentenza con esonero di responsabilità, ordinando e/o autorizzando parte attrice anche ad effettuare tutte le relative e necessarie volture e rettifiche catastali”.
Si costituivano in giudizio i convenuti che eccepivano la legittimità del procedimento ex art. 1159 bis c.c. e l'assoluto svolgimento secondo legge del realtivo iter, ivi compresa la notifica del decreto nei confronti del
Alla luce di tanto sottolineavano la carenza di legittimazione Pt_1 passiva dell'Ente, non proprietario dei beni, anche in ragione del fatto della non appartenenza degli stessi al demanio. Sottolineavano come i beni in questione erano gravati da un peso, il c.d. “livello” e, precisamente, di natura privata ovvero “allodio”. In virtù della natura dei beni specificavano come gli stessi potessero essere oggetto di usucapione e di trasferimento a terzi.
Eccepivano, inoltre, l'assoluta infondatezza della domanda volta alla dichiarazione di nullità del Trust.
Inoltre, eccepiva la propria carenza di legittimazione CP_2 passiva rivestendo unicamente la funzione di “guardiano del Trust” non avendo, quindi, in virtù del proprio ruolo alcun potere rappresentativo.
Pag. 4 Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice riteneva inammissibile le prove testimoniali richieste dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti, che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte convenuta sostiene che l'art. 3, c. 3, della legge 10 maggio 1976, n.
346 avverso la richiesta di riconoscimento dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ammette opposizione entro novanta giorni dal termine di affissione. Ove non sia proposta opposizione e il pretore accolga con decreto disponendo le previste forme di pubblicità, contro tale decreto può essere proposta opposizione, a mente del comma 5, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione oppure dalla data di notifica di cui al comma precedente. Secondo i convenuti, quindi, non potrebbe paventarsi una opposizione da parte dell'Ente con l'atto introduttivo del giudizio, soprattutto perché non sarebbe intervenuta, nel corso del procedimento ex art. 1159 bis c.c. Tribunale di Lagonegro R.G.
235/2006, alcuna omissione, tanto meno l'omessa notifica eccepita dall'Ente.
Esaminando il testo dell'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346 si ricava che il giudice, raccolte ove occorra, le prove provveda con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicità previste dal comma 2, comma ove si legge, tra l'altro, che "la istanza deve essere notificata a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile".
Dunque effettivamente sussiste, come indicato dalla norma, un termine per la notificazione del decreto, così che in mancanza della prescritta notifica per i soggetti rimasti estranei al procedimento speciale non
Pag. 5 decorrere il termine per proporre opposizione all'istanza di riconoscimento.
Inoltre, anche a voler considerare la proposta opposizione quale giudizio autonomo, esso non sarebbe stato precluso dalla scadenza del termine per opporsi nel procedimento speciale. Invero, la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 16238 del 25/07/2011; Cass., n. 21016 del
18/10/2016) ha specificato che in tema di usucapione speciale il decreto di riconoscimento della proprietà rurale, di cui alla L. 10 maggio 1976,
n. 346, non ha valore di sentenza e, quindi, non è idoneo a passare in cosa giudicata, conferendo soltanto una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito dell'opposizione di cui all'art. 3 citata legge, non sia emessa pronuncia di accertamento della proprietà. Ne consegue che, pur in difetto di opposizione, non rimane precluso al proprietario del bene di far accertare, in un giudizio ordinario, il proprio diritto dominicale, proprio al fine di ottenere una statuizione che abbia idoneità a passare in giudicato e a divenire, dunque, incontrovertibile.
Alla luce di tanto deve affermarsi che il soggetto pretermesso, come nel caso di specie il rispetto al quale non risulta provata Parte_1
la notifica del decreto, può agire in opposizione chiedendo la disapplicazione del decreto emesso dal Presidente del Tribunale di
Lagonegro in data 05.06.2007 nel procedimento R.G. n. 235/2006.
Orbene, può essere recuperato lo scrutinio sia in ordine alla validità del procedimento ex art. 1159 bis c.c. R.G. n. 235/2006 Tribunale di
Lagonegro, sia in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emissione dello stesso.
In particolare, occorre prendere le mosse dal dato relativo alla usucapibilità dei beni in questione.
Invero, parte attrice sottolinea come i fondi di cui si discorre non sono da qualificare come beni usucapibili, in quanto appartenenti al demanio
Pag. 6 comunale e oggetto di livelli in favore di cittadini legittimari che altro non sono che usi civici generalizzati.
I convenuti, invece, sostengono che i beni in questione rientrino nel patrimonio disponibile del Comune, in quanto aventi natura allodiale e ritengono che la circostanza sia provata dal certificato rilasciato dalla
Regione Basilicata in data 13 marzo 2009.
In relazione a detto aspetto deve, però, osservarsi, insieme con la giurisprudenza di legittimità, che in tema di usi civici, ove sia dimostrato che una terra fa parte di un demanio universale, la demanialità della stessa si presume, a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti, per quella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale
(ex multis, Cass., 12/01/2025, n. 769; Cass., 18/09/2019, n. 23323).
Nel caso di specie, detta prova non è stata fornita da chi eccepisce la natura allodiale dei beni che, pertanto, deve essere esclusa. Infatti, la certificazione allegata dai convenuti non rappresenta di certo un preciso titolo da cui risulti la trasformazione del demanio in allodio.
Ne deriva che l'uso civico si presume esistente su tutte le terre già costituenti il demanio feudale, a meno che non esista un preciso titolo da cui risulti la trasformazione in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisca la natura allodiale, ovvero risalendo fino al primo atto di alienazione del bene, essendo escluso che possano trovare applicazione le norme sugli effetti giuridici del possesso di cui agli artt.
1153 ss. c.c. (ex multis, Cass., 18 settembre 2019 n. 23323; Cass., 27 febbraio 2014 n. 4753).
In definitiva, i beni oggetto del decreto emesso dal Presidente del
Tribunale di Lagonegro in data 05.06.2007 nel procedimento R.G. n.
235/2006 e dei quali si discorre nel presente giudizio non risultavano e non risultano usucapibili, in quanto, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., n. 19792 del 28 settembre 2011), in tema
Pag. 7 di usi civici (L. 16.06.1927, n. 1766, art. 1, 11) un bene soggetto ad uso civico non può essere oggetto né di usucapione né di espropriazione forzata, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimilano ad un bene appartenente al demanio, nemmeno potendo per esso configurarsi una cosiddetta
"sdemanializzazione" di fatto.
Ad onta di detto primo aspetto, già di per sé assorbente, è da specificare che i beni non rivestono o, quanto meno, non è stato provato rivestissero delle caratteristiche richieste dalla legge ai sensi dell'art. 1159 bis c.c., come sopra richiamate.
I convenuti, sia all'epoca del procedimento Tribunale di Lagonegro R.G.
n. 235/2006 che nel presente giudizio non hanno provato che i fondi risultassero destinati in concreto all'attività agraria, atteso che l'usucapione che ci occupa può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come attività agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ad una propria vicenda produttiva (ex multis, Cass.,
8778/2010), non potendosi considerare fondo rustico una qualsiasi striscia di terreno priva dei predetti requisiti (ex multis, Cass., n.
20451/2017; Cass., n. 2159/1986).
Pertanto, condizione necessaria all'applicazione dell'usucapione speciale è la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico
(ex multis, Cass., n. 36626/2022; Cass., n. 20068/2018; Cass., n.
14577/2004).
Risulta, quindi, dimostrato che i fondi che ci occupano non sono usucapibili e che, comunque, non è dimostrato che gli stessi possedessero i requisiti sopra specificati.
Ne scaturisce che il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di
Lagonegro in data 05.06.2007 nel procedimento R.G. n. 235/2006 va disapplicato, dovendosi riconoscere l'improcedibilità ed inammissibilità del procedimento ex art. 1159 bis c.c. azionato da , Controparte_1
Pag. 8 oltre che la nullità dello stesso, con la conseguenza del riconoscimento della proprietà dei beni in capo al e precisamente dei Parte_1
beni immobili in agro di identificati al Foglio n. 9 particella n. Pt_1
137 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 520 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n. 311.1/2008 in atti del
09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008 e al Foglio n. 9 particella n. 519 già n. 158
(fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n.
519 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n. 3117.1/2008 in atti del
09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008.
Lo stesso Ente attore, evidenziando che i detti beni sono stati inseriti nel
Trust per Notar avv. in data 22.01.2013 Rep. Persona_1
2286 Racc. 1484 e che, in seguito alla costituzione del Trust, è stata effettuata anche la relativa trascrizione nei registri immobiliari, ha chiesto venisse dichiarata la nullità totale o parziale dello stesso Trust.
Sul punto occorre evidenziare che sussiste l'invocata carenza di legittimazione passiva invocata da , non rivestendo lo CP_2
stesso il ruolo di Trustee né essendo proprietario dei beni soprarichiamati entrambi conferiti nel Trust da . Controparte_1
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, in più occasioni, di affermare che il Trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma esclusivamente un insieme di beni destinati ad un fine determinato, intestati formalmente al Trustee. Quest'ultimo diviene così
l'unico soggetto che dispone dei diritti su tali beni e l'unica persona di riferimento nei confronti dei terzi (ex multis, Cass., n. 25478/2015; Cass.,
n. 19376/2017; Cass., n. 2043/2017).
Legittimato passivo risulta esclusivamente . Controparte_1
La domanda di nullità, quindi, ben poteva essere avanzata nei confronti della convenuta che risulta, dall'atto per Notar avv. Persona_1
Pag. 9 in data 22.01.2013 Rep. 2286 Racc. 1484, aver conferito nel Per_1
Trust denominato “Trust Libonati” tra gli altri anche i beni oggetto nel presente giudizio, beni indicati specificamente ai punti 3) e 4) pagina 3 del richiamato atto pubblico.
Va, inoltre, evidenziato che l'operazione posta in essere non costituisce un soggetto a sé stante, ma un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, di guisa che per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato, caratterizzato dal fatto che i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee venendo essi intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee, che ha il potere e l'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee (ex multis, Cass. n. 10105 del 2014). Pertanto, l'istituto del trust è conforme al nostro ordinamento giuridico e, quindi, pienamente lecito.
Appurato detto aspetto, nel caso che ci occupa con il richiamato atto per
Notar avv. in data 22.01.2013 Rep. 2286 Racc. Persona_1
1484, , alla presenza di due testimoni, istituiva il Trust Controparte_1 denominato “Trust Libonati” destinando i beni al fine di cui al punto b) del richiamato atto pubblico e costituiva se stessa come Trustee.
Il Trust così come costituito non è da intendersi affetto da nullità assoluta, in quanto non è stata data la prova che il disponente non abbia perso la disponibilità di quanto conferito in trust, ipotesi che avrebbe sancito la nullità dello stesso (ex multis, Cass., n 21621/2014).
Può, invece, essere valutata la nullità parziale dello stesso in relazione al conferimento dei beni per cui è causa e tanto in difetto del presupposto
Pag. 10 della commercialità degli stessi o, comunque, per la contrarietà a norme imperative.
Orbene, si ritiene comunemente che la sostanziale assimilabilità dei demani collettivi ai beni demaniali pubblici giustifichi il vincolo di indisponibilità dei beni gravati da usi civici (in re propria), con consequenziale sanzione di nullità di eventuali atti di disposizione.
La giurisprudenza riconosce nell'uso civico l'espressione di un interesse pubblico di tale rilevanza — consistente nella utilitas della comunità di riferimento — da prevalere anche su atti dispositivi intervenuti in buona fede, così da comminare la nullità di ogni cessione tra privati di un bene gravato da uso civico, a prescindere da valutazioni circa il tempo trascorso, o condizioni oggettive del terreno e soggettive delle parti (ex multis, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 25 marzo 20214, n. 610;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-ter, 7 febbraio 2013 n. 1369; T.A.R. Sicilia,
Catania, Sez. III, 28 giugno 2012 n. 1623; Cass., Sez. III, 28 settembre
2011 n. 19792; Cass., Sez. III, 3 febbraio 2004).
Nella fattispecie, la nullità del conferimento dei beni oggetto di causa nel
Trust è da rinvenire sia nella impossibilità dell'oggetto, a causa della incommerciabilità di un bene del quale non si ha piena titolarità (ex multis, Cass., Sez. II, 22 gennaio 2018 n. 1534; Cass., 2 marzo 2005 n.
4427; Cass., 8 novembre 1983 n. 6589; Cass., Sez. un., 10 novembre
1980 n. 6017; Cass., n. 1750/1974), che nella contrarietà a norme imperative, nella misura in cui gli atti in questione non riguarderebbero un oggetto impossibile bensì risulterebbero violativi di un espresso divieto imperativo, a fronte della mancanza delle condizioni che la legge prescrive affinché l'atto possa risultare efficace, in particolare con la violazione dei divieti di circolazione previsti nella legge n. 1766/1927 e confermati dalla legge n. 168/2017 (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2004 n.
1940).
Pag. 11 Alla luce di tanto, va dichiarata la nullità della disposizione relativa al conferimento dei beni siti in agro di identificati al Foglio n. 9 Pt_1
particella n. 137 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 520 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n.
311.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008 e al Foglio n. 9 particella n. 519 già n. 158 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 519 a seguito di costituzione del 09.07.2008
n.3117.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008, e, pertanto, la nullità parziale dell'atto per Notar avv. Persona_1
in data 22.01.2013 Rep. 2286 Racc. 1484, relativamente ai sopra
[...] richiamati beni, indicati all'art. 2 punti 2 e 3 (pagina 3) dell'atto notarile stesso, come conferiti nel Trust.
Risultano, quindi, illegittime e vanno dichiarate nulle e inefficaci, stante l'assenza di idoneo titolo legittimante, le volture catastali effettuate presso Agenzia Entrate Direzione Provinciale
[...]
relative ai beni siti in agro Controparte_3
Comune di identificati al Foglio n. 9 particella n. 137 (fabbricato Pt_1
rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 520 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n. 311.1/2008 in atti del
09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008 e al Foglio n. 9 particella n. 519 già n. 158
(fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n.
519 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n.3117.1/2008 in atti del
09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008.
Le eventuali spese per rettifica/integrazione catastale saranno a carico di parte convenuta e, ove anticipate da parte attrice Controparte_1
risulteranno ripetibili.
Pag. 12 Quanto alla domanda di risarcimento danni, la stessa non può essere accolta in quanto genericamente formulata e non specificamente provata.
Le spese seguono la soccombenza tra il e la Parte_1
convenuta e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e Controparte_1 ss.mm.ii., secondo il valore della causa e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, mentre vengono compensate tra parte attrice e il convenuto sussistendo idonee ragioni dovute alla Controparte_4
esclusiva pronuncia di carenza di legittimazione e, pertanto, stante la non complessità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 58/2018, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
CP_2
- accoglie la domanda proposta dal avverso Parte_1
l'acquisto per usucapione ex art. 1159 bis c.c. da parte di CP_1
avvenuto in virtù del decreto emesso dal Presidente del
[...]
Tribunale di Lagonegro in data 05.06.2007 nel procedimento R.G. n.
235/2006 e, per l'effetto:
- revoca, disponendone la disapplicazione, il decreto emesso dal
Presidente del Tribunale di Lagonegro in data 05.06.2007 nel procedimento R.G. n. 235/2006 relativamente ai beni immobili in agro di identificati al Foglio n. 9 particella n. 137 (fabbricato rurale) via Pt_1
Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 520 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n. 311.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del
20.06.2008 e al Foglio n. 9 particella n. 519 già n. 158 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 519 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n. 3117.1/2008 in atti del 09.07.2008 e
Pag. 13 successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del
20.06.2008, e per l'effetto:
- accerta e dichiara il riconoscimento della proprietà in capo al Pt_1
di dei beni immobili siti in agro di identificati al Foglio Pt_1 Pt_1
n. 9 particella n. 137 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 520 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n.
311.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008 e al Foglio n. 9 particella n. 519 già n. 158 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari s.n.c., attualmente avente il n. 519 a seguito di costituzione del 09.07.2008 n.
3117.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008;
- accerta la nullità parziale dell'atto per Notar avv. Persona_1
in data 22.01.2013 Rep. 2286 Racc. 1484, relativamente al
[...]
conferimento dei beni immobili siti in agro di identificati al Pt_1
Foglio n. 9 particella n. 137 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari
s.n.c., attualmente avente il n. 520 a seguito di costituzione del
09.07.2008 n. 311.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008 e al Foglio
n. 9 particella n. 519 già n. 158 (fabbricato rurale) via Piano degli Zingari
s.n.c., attualmente avente il n. 519 a seguito di costituzione del
09.07.2008 n. 3117.1/2008 in atti del 09.07.2008 e successive variazioni toponomastiche del 09.08.2011 e tipo mappale del 20.06.2008, indicati all'art. 2 punti 2 e 3 (pagina 3) dell'atto per Notar avv. Persona_1
in data 22.01.2013 Rep. 2286 Racc. 1484, come conferiti nel
[...]
Trust denominato “Trust Libonati”;
- per l'effetto ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Potenza
(Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Potenza Territorio), con esonero di responsabilità, di eseguire, a richiesta spese e cura di parte
Pag. 14 attrice, le prescritte trascrizioni e/o annotazioni in favore di parte attrice previa esibizione della sentenza da parte dell'avente diritto;
- condanna la convenuta a provvedere alla Controparte_1
rettifica/integrazione catastale in relazione agli immobili sopra descritti, dichiarando al contempo che le spese per le suddette attività saranno a carico di parte convenuta e ove anticipate da parte attrice risulteranno ripetibili;
- rigetta ogni ulteriore domanda avanzata da parte attrice;
- condanna, altresì, la convenuta a pagare in favore di Controparte_1 parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €.518,00 per esborsi ed in
€.10.860,00 oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.;
- compensa le spese di lite tra il e . Parte_1 CP_2
Così deciso in Lagonegro il 10 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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