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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 224 dell'anno 2020 posta in decisione con ordinanza del 11/10/2024 comunicata il 14/10/2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (cod. fis. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difeso dall'Avv. Decimo Lo Presti in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Capo d'Orlando Via Consolare antica n. 745
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (cod. fis. , Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...] (cod. fis. ) e Controparte_2 C.F._3 [...] nato a [...] il [...] (cod. fis. ), Controparte_3 C.F._4
elettivamente domiciliati in Messina, Corso Cavour n. 95 presso lo studio dell'Avv. Adriana
Lanzillotti che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
APPELLATI con sede in Messina (cod. Controparte_4
fis. ) in persona del legale rappresentante p.t. e P.IVA_1 [...]
con sede in Regno Controparte_5
Unito, Londra, Inghilterra, iscritta al numero 1445992 nel Registro delle Società
d'Inghilterra e Galles, in persona del legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese per procure in atti dall'Avv. Luigi Edoardo Ferlito ed elettivamente domiciliate in
Messina Via Luciano Manara n. 82 (studio Avv. Luca Ruggieri)
APPELLATE
, in persona dei legali rappresentanti Controparte_6
p.t. p.t. (cod. fis. rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dagli P.IVA_2
Avv.ti Luigi Edoardo Ferlito e Roberto Barbiera, con domicilio presso lo studio del secondo in Patti, via L. D'Amico n. 8
APPELLATA - CONTUMACE
nata a [...] il [...] (cod. Controparte_7 fis. ) rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. C.F._5
Benedetto Caiola con domicilio eletto presso il suo studio in Sant'Agata di Militello Via
Enna n. 2
APPELLATA - CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 63/2020 del Tribunale di Patti del 21/01/2020 nel procedimento
R.G. 259/2011.
OGGETTO: condannatorio.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18/03/2011 e , in Controparte_1 CP_8
proprio e nella qualità di genitori di convenivano in Controparte_3 giudizio l' ed il Dott. innanzi al Controparte_4 CP_9
Tribunale di Patti, per ottenere, previo accertamento della responsabilità del suddetto medico ginecologo e della stessa la condanna al risarcimento dei Controparte_10
danni subiti a causa ed in conseguenza della condotta negligente, imprudente ed pag. 2/10 imperita tenuta durante il periodo di gestazione della e nel periodo CP_8
immediatamente successivo al parto, a causa della quale il neonato Controparte_3
subiva gravissimi danni;
gli attori chiedevano quindi il risarcimento dei danni
[...]
subiti e subendi, patrimoniali, biologici, materiali, morali, esistenziali, psichici, per perdita di chance, ed alla vita di relazione, nonché per mancata produzione del reddito da lavoro, da attribuire proporzionalmente al minore e ai genitori in quanto tali, per la somma di Euro 2.000.000,00, o in altra maggiore o minore ritenuta di giustizia.
In particolare gli attori esponevano che in data 30/08/2002 veniva CP_8 ricoverata presso l'Azienda USL n.5 Presidio Ospedaliero Barone I Romeo di Patti con la diagnosi di “Primigravidanza alla 25° settimana RPM” indicativa di uno stato di rottura prematura delle membrane ed ivi si affidava ai sanitari dell'Ospedale, in particolare al Dott. , dai quali era sottoposta ad una mera cura antibiotica e Persona_1
tocolitica; gli attori aggiungevano che alla trentunesima settimana di gestazione, in data
13/10/2002, i medici eseguivano un taglio cesareo “d'urgenza, con estrazione di feto vivo e malformato del peso di 1.900 gr.” ed eseguivano sul piccolo Controparte_3 un'amputazione dell'arto inferiore sinistro, in evidente stato di necrosi. Ciò
[...]
premesso deducevano la responsabilità dei sanitari presenti al momento del parto, e allegavano un gravissimo danno alla salute del minore, il quale veniva dimesso con la diagnosi “sindrome plurimalformativa in nato pretermine. Tachipnea transitoria, ventricolomegalia, ittero fisiologico, sub- amputazione gamba sinistra per necrosi focali”, e pertanto chiedevano il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento gravemente colposo per imperizia e negligenza adottato dal personale medico della struttura sanitaria.
Nell'instaurato giudizio R.G. 259/2011 si costituiva l' Controparte_4
con contestuale intervento volontario ex art. 105 c.p.c. della compagnia
[...]
assicuratrice , contestando la domanda e chiedendone Controparte_6
il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche , chiedendo l'autorizzazione a chiamare in Persona_1
causa la con la quale aveva stipulato un apposito Controparte_11
contratto per i rischi da attività sanitari, e nel merito escludeva la propria responsabilità, contestando la domanda in fatto e in diritto;
con provvedimento del 21/06/2011 il pag. 3/10 Giudice di prime cure dichiarava inammissibile la chiamata in causa di
[...]
attesa la tardiva costituzione del convenuto ai Controparte_11 Persona_1
sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c..
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 18/06/2012 veniva disposta CTU affidata al Dott. , mentre veniva demandato all'esito della CTU la decisione in Per_2
merito alle prove orali articolate dalle parti.
All'udienza del 09/10/2013 il giudizio veniva interrotto ai sensi dell'art. 300 comma 2
c.p.c. per la morte della parte , e quindi era poi riassunto ad opera degli Persona_1
attori; si costituivano quindi in giudizio in qualità di erede e moglie di Parte_1
, facendo proprie tutte le domande e le eccezioni già proposte dal de cuius, Persona_1
come pure figlia di , eccependo la propria Controparte_7 Persona_1 carenza di legittimazione passiva in quanto non erede e chiedendo l'inammissibilità e l'improcedibilità della riassunzione del giudizio nei suoi confronti, e in via subordinata il rigetto delle domande formulate dagli attori perché infondate.
Interveniva in giudizio anche la Controparte_5
con richiesta in suo favore, quale successore a titolo particolare,
[...] dell'estromissione dal giudizio di;
l'intervento era Controparte_6
però poi ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 268 c.p.c., perché avvenuto tardivamente.
Espletata la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
All'udienza del 21/01/2020 sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione e con sentenza in pari data il Tribunale ha così deciso: “1.
Dichiara inammissibile, perché tardivo, l'intervento volontario della
[...]
;
2. Rigetta la domanda degli attori;
3. Compensa Controparte_5
integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa;
4. Pone le spese di CTU, liquidate separatamente, definitivamente a carico degli attori, in solido”.
Il Giudice di prime cure, sulla scorta dell'esito della CTU, ha ritenuto infondata la domanda attorea e nonostante il rigetto della stessa, ha ritenuto di compensare le spese di lite fra tutte le parti.
pag. 4/10 Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1
nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti con Controparte_1 [...]
e chiedendo il rigetto dell'appello; si sono CP_12 Controparte_3 altresì costituite l' e la Controparte_4 [...]
, mentre invece e la Controparte_5 Controparte_7
sono rimaste contumaci. Controparte_6
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
11/10/2024 comunicata il 14/10/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e della Controparte_7 [...]
in persona dei legali rappresentati p.t. che, benché regolarmente Controparte_6 citate, non si sono costitute nel giudizio.
Con il proprio atto di impugnazione, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione fra essi, contesta la decisione del Tribunale laddove il Parte_1
decidente ha compensato le spese del procedimento, in quanto assolutamente erronea ed in palese violazione di quanto stabilito dagli artt. 91 e 92 c.p.c.,; osserva l'appellante che dal combinato disposto di tali due norme emerge, infatti, che alla regola generale per cui il Giudice
“condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”, il medesimo può derogare in casi tassativamente indicati ovvero “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. L'appellante rileva che il Giudice di prime cure ha disposto la compensazione per motivi meramente accennati e supportati da una motivazione assolutamente carente e che certamente non possono essere ricondotti ad incertezze riguardanti questioni dirimenti la controversia o la fase istruttoria o, ancora, all'intervento di circostanze nuove che mutano i termini della lite;
osserva inoltre che la tipologia della controversia, le vicende processuali e la natura dell'accertamento tecnico non costituiscono elementi tali da integrare i gravi ed eccezionali motivi per derogare al principio generale della soccombenza e quindi, in conclusione, ritiene esservi contraddizione intrinseca della motivazione e chiede la liquidazione in suo favore delle spese del giudizio.
pag. 5/10 Di contro gli appellati richiamano la pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. CP_13
77/2018 (richiamata peraltro anche dall'appellante) deducendo che le ipotesi di possibile compensazione non sono più solo quelle tassativamente tipizzate dall'art 92 c.p.c. ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014, e che la stessa Corte Costituzionale ha visto in tale rigidità la violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, in quanto si lasciano fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa, tant'è che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” desunte dalla peculiarità del caso concreto. In ragione di ciò gli appellati ritengono che le gravi ed eccezionali ragioni devono ritenersi analoghe a quelle espressamente previste, alle quali va riconosciuto solo carattere indicativo, in quanto svolgono, di fatto, “una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale”,
e che, nella fattispecie per cui è causa, sono state correttamente individuate dal Giudice di prime cure.
Si sono costituite nel presente giudizio anche l' e le Controparte_4
compagnie assicurative, litisconsorti necessarie per quanto non è stata formulata alcuna domanda nei loro confronti;
le suddette appellate che in comparsa di costituzione avevano chiesto la conferma della sentenza di primo grado, seppure con vittoria di spese di lite del doppio grado, in prima comparsa conclusionale del 24/11/2023 hanno rilevato l'erroneità della decisione di procedere alla compensazione delle spese di lite insistendo nella riforma del relativo capo della sentenza, non avendo però proposto sul punto il necessario appello incidentale, ma poi in seconda conclusionale del 05/11/2024 ribadiscono la chiesta conferma della decisione di prime cure con la rifusione delle spese del solo presente grado.
L'appello è fondato e va accolto.
Osserva la Corte che l'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c II comma è la seguente: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”; tale testo è quello nascente a seguito della riforma operata dal D.L. 12/09/2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge pag. 6/10 10/11/2014, n. 162. Il precedente testo, vigente ratione temporis al tempo della instaurazione del giudizio di primo grado, era quello aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge
18/06/2009, n. 69 e cioè “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”, testo nel quale i "giusti motivi" della ulteriore precedente formulazione sono stati sostituiti dalle "gravi ed eccezionali ragioni", che hanno un significato più restrittivo, qualificando così la compensazione come evento eccezionale.
Infine, la Corte costituzionale, con sentenza 07/03-19/04/2018, n. 77 ha dichiarato, tra l'altro l'illegittimità costituzionale del suddetto II comma, per come vigente dopo le modifiche del
2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La fattispecie, oggetto negli ultimi anni di diverse pronunce di legittimità, ha di recente trovato un punto fermo in Cass. sez. II civile, ordinanza 19/09/2023, n. 26847 afferente proprio un caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dalla norma in questione nel testo come riformulato dalla L. 69/2009 e cioè in quello applicabile ratione temporis alla vicenda per cui è causa. Osserva la Suprema Corte che nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, la norma riporta a una nozione elastica che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che però deve essere decisa dal giudice del merito con una enunciazione che non sia meramente astratta;
osserva ancora, nel richiamare la sentenza 77/2018 della
Corte Costituzionale che, come detto, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore, che gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale retroagiscono fino al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma dichiarata illegittima e pertanto, di conseguenza, anche al testo nella versione qui applicabile.
Siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via pag. 7/10 interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. 2883/2014 e 21157/2019).
Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, occorre valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni di "gravità ed eccezionalità" normativamente previste, laddove il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza la presenza delle gravi ed eccezionali ragioni che impongono la compensazione delle spese processuali (Cass. ordinanza 15431/2011).
Osserva la Corte che, nella specie, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non esplicita compiutamente le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e, peraltro, l'esame complessivo del giudizio di primo grado, l'oggetto ed il suo excursus, di fronte alla soccombenza totale di parte attrice, portano a ritenere che non possa ravvisarsi la presenza di alcuna di quelle ragioni gravi od eccezionali che possano giustificare la compensazione.
Il Giudice di prime cure si è limitato a riferire che “La tipologia di controversia, le vicende processuali e la natura particolarmente complessa dell'accertamento compiuto con l'espletamento di una Consulenza tecnica caratterizzata da un collegio di consulenti – all'esito della quale non sono stati individuati profili di responsabilità a carico della convenuta e dei sanitari – giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa”.
Va innanzi tutto rilevata la contraddittorietà di tale enunciazione laddove la puntualizzazione che “non sono stati individuati profili di responsabilità a carico della convenuta e dei sanitari” avrebbe dovuto avere come logica conseguenza quella di disporre la condanna dell'altra parte, soluzione che sarebbe stata ampiamente giustificata proprio da tale esito, ed invece il decidente ha optato per la compensazione, in tal modo penalizzando la parte che è risultata interamente vittoriosa. Non possono, invero, nemmeno considerarsi ragioni gravi ed eccezionali la tipologia della controversia, costituita da una ordinaria domanda di risarcimento per responsabilità professionale, le vicende processuali, risultate invero alquanto lineari, e nemmeno la natura dell'accertamento che, per quanto abbia avuto ad oggetto una fattispecie certamente delicata, ha avuto un percorso ordinario con unico c.t.u. ed all'esito del quale non
è seguita altra attività istruttoria.
La Corte ritiene quindi di non concordare con quanto ritenuto dal Tribunale, non ravvisando l'esistenza di alcuna ragione di gravità od eccezionalità, valutando piuttosto più corretto pag. 8/10 applicare il disposto dell'art. 91 c.p.c. per il quale “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
L'impugnata sentenza va pertanto riformata e va disposta la condanna in solido di
[...]
, e alla rifusione delle spese del giudizio CP_1 CP_12 Controparte_3
di primo grado in favore di , da liquidarsi sulla scorta del D.M. Ministero della Parte_1
Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione di valore “indeterminabile complessità media” al minimo, a fronte della richiesta originaria di parte attrice di condanna ad una somma maggiore o minore di quella indicata per come ritenuto di giustizia, anche in considerazione del fatto che l'esito della consulenza che ha ritenuto inesistente qualsivoglia profilo di responsabilità ha di conseguenza determinato la non necessità di valutazione economica del danno che avrebbe potuto fornire un valore diverso. In ragione del suddetto principio ne consegue un importo di Euro 5.431,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, Cpa ed
Iva.
Spese e compensi del presente grado di giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore corrispondente, pari all'importo oggetto di condanna principale, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico degli appellati , e Controparte_1 CP_12 [...]
in favore dell'appellante ; nessuna disposizione in ordine Controparte_3 Parte_1
alle spese del giudizio nei confronti della altre appellate costituite stante l'assenza di alcuna specifica domanda nei loro confronti in quanto chiamate in giudizio per solo litisconsorzio necessario.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 63/2020 del Tribunale di Patti del Parte_1
21/01/2020 nel procedimento R.G. 259/2011, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e della Controparte_7 Controparte_6
in persona dei legali rappresentati p.t.;
pag. 9/10 2) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda attorea e condanna , e al Controparte_1 CP_12 Controparte_3
pagamento in solido in favore di di spese e compensi del giudizio che liquida Parte_1
in Euro 5.431,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A.; pone a carico di parte attrice le spese della CTU.
3) Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
4) Condanna , e al rimborso in Controparte_1 CP_12 CP_1 Controparte_3
solido in favore di di spese e compensi del presente grado giudizio che liquida Parte_1 in complessivi Euro 382,50 per spese ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; nulla sulle spese nei confronti delle altre appellate costituite.
Messina, camera di consiglio del 09/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 10/10