Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02212/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00684/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2025, proposto da
Avv. Vincenzo Peluso e Avv. stabilito Francesco Peluso con cui agisce d’intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/2001, rappresentati e difesi in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'esecuzione delle seguenti sentenze:
1) Sentenza n°3231/2024 pubblicata in data 25.06.2024, emessa dal Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del Lavoro, in persona del Dott.ssa Eleonora De Carlo;
2) Sentenza n°4468/2024 pubblicata in data 14.10.2024, emessa dal Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del Lavoro, in persona del Dott. Giorgio Mariani;
3) Sentenza n°4465/2024 pubblicata in data 14.10.2024, emessa dal Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del Lavoro, in persona del Dott. Giorgio Mariani;
4) Sentenza n°4466/2024 pubblicata in data 14.10.2024, emessa dal Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del Lavoro, in persona del Dott. Giorgio Mariani, nel giudizio recante RG 6924/2024;
5) Sentenza n°3580/2024 pubblicata in data 11.07.2024, emessa dal Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Maria Beatrice Gigli;
6) Sentenza n°282/2024 pubblicata in data 06.06.2024, emessa dal Tribunale di Lodi, in funzione del Giudice del Lavoro, in persona del Dott. Francesco Manfredi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Gli esponenti, quali difensori di diversi docenti innanzi al Giudice ordinario del lavoro, hanno ottenuto le sentenze di condanna indicate in epigrafe nelle quali i Giudici hanno – per quel che ivi rileva - condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore degli stessi avvocati Vincenzo e Francesco Peluso.
1.2. Le citate sentenze sono passate in giudicato come risulta da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e sono state notificate (cfr. i documenti delle parti ricorrenti dal n. 1 al n. 13).
1.3. L’Amministrazione non ha soddisfatto le pretese recate dai titoli e le parti creditrici hanno allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto a questo giudice di:
a) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, di conformarsi ai giudicati di cui alle sentenze del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3231/2024; n. 4468/2024; n. 4465/2024; n. 4466/2024; n. 3580/2024 e del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 282/2024, limitatamente al punto del PQM relativo al pagamento delle spese di lite;
b) nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
c) fissare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4. lettera e ), del D.lgs. n. 104/2010 una somma di denaro a carico dell’intimata amministrazione, da corrispondere ai ricorrenti per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato;
d) condannare l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge.
2.1. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
2.2. Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo, quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili, e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: e ciò, in particolare, per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
2.3. È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
3.1. Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente, e assegnandogli un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente decisione, per il pagamento:
1) delle somme tutte indicate nei provvedimenti giudiziali di cui si chiede l’ottemperanza, quali sopra esposte sub a), dedotti gli importi che fossero stati comunque versati, fermo che i conteggi degli interessi legali e di mora, prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt. 1282 segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili;
2) degli ulteriori accessori di legge, maturati in seguito, legittimamente richiesti e tuttora dovuti, nonché degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, per lo stesso provvedimento in quanto abbiano titolo in esso (cfr. T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290), non sono invece dovute le somme di cui alla pregressa lettera c);
3) degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza in esame, negli stessi limiti di cui al precedente punto 1).
3.2. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non appare dovuto alcun compenso al commissario stesso.
4. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6 bis .1 del DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Zucchini | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO