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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 15/12/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 288/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sezione Civile, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 288/2025 promossa con ricorso in appello depositato il 16 giugno
2025 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giacomino Parte_1 C.F._1
DI DOI del Foro di DI per procura generale notarile ex art. 83 c.p.c. allegata al ricorso in appello
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2 CP_2
del Foro di DI, presso la quale risulta domiciliato, giusta procura allegata alla
[...]
comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO con l'intervento del
, in persona del Procuratore Generale;
Controparte_3
OGGETTO: Scioglimento dell'unione civile – Appello avverso la sentenza del Tribunale di
DI n. 360 del 9 maggio 2025, notificata il 16 maggio 2025.
CONCLUSIONI Per l'appellante (che, in sede di discussione orale, si riporta alle conclusioni formulate nell'appello):
“In via principale e nel merito:
Accogliere per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 360/2025 del Tribunale di DI di data 15 maggio 2025, notificata dalla controparte in data 16 maggio 2025, che ha deciso la causa di scioglimento dell'unione civile iscritta al n. 1611/2024 R.G. del Tribunale di DI, nei seguenti termini:
01) porre a carico del signor l'obbligo di versare al signor , CP_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00, ovvero l'importo mensile maggiore o minore che riterrà proporzionato, con rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento, non potendo attualmente il signor Pt_1
godere di alcuna entrata economica;
[...]
02) confermare nel resto la sentenza impugnata.
Con vittoria di competenze e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellato (che, in sede di discussione orale, si riporta alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione):
“In via preliminare: respingersi l'appello perché inammissibile.
Nel merito: respingersi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
In istruttoria: A) ci si oppone alla richiesta di esibizione formulata dall'appellante; B) si offre in comunicazione fascicolo di primo grado nonché documentazione aggiornata di cui all'art.
473 bis 12 comma 3 c.p.c..
In ogni caso: anticipazioni, spese e compensi di difesa, di primo e secondo grado, interamente rifusi”.
Per il Pubblico Ministero (come da parere dell'1 dicembre 2025):
“Premesso che la materia del contendere nel giudizio d'appello è circoscritta al versamento di un assegno mensile di euro 250 da parte dell' a favore del , va osservato CP_1 Pt_1 che da un lato la mancata produzione di documenti attestanti la propria condizione economica determina un inevitabile mancato assolvimento dell'onere della prova e dell'altro lato il non ha dimostrato di non avere più capacità lavorativa, sicché ben potrebbe e Pt_1 dovrebbe trarre dalla propria attività il reddito necessario per soddisfare le proprie esigenze di vita”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., conveniva davanti al Tribunale di CP_1
DI , chiedendo lo scioglimento dell'unione civile contratta con quest'ultimo Parte_1
a Malborghetto Valbruna (UD) in data 31 ottobre 2019.
Preliminarmente, il ricorrente allegava di essere proprietario dell'immobile di cui alla visura allegata al ricorso (doc. 3 fascicolo ricorrente) e di aver percepito nel triennio antecedente i redditi di cui alle dichiarazioni prodotte (doc. 4 ricorrente); il sig. , invece, risultava Pt_1 proprietario di n. 41 fabbricati e n. 20 terreni, come da visura anch'essa allegata al ricorso
(doc. 5 ricorrente).
A sostegno della sua domanda, il ricorrente, padre di tre figli nati da un precedente matrimonio, rappresentava di avere conosciuto il nel 2014 su un sito di incontri;
Pt_1 quest'ultimo si faceva chiamare , diceva di essere figlio unico e di esercitare la Per_1
professione di avvocato.
Iniziata la frequentazione, il progressivamente faceva in modo di allontanarlo da tutte Pt_1 le persone a lui care, tanto che il ricorrente ad un certo punto interrompeva i rapporti sia con i suoi genitori sia con i suoi tre figli (accusati da di rubare all'interno dell'albergo Pt_1 gestito dal loro padre), oltre che con gli amici e i conoscenti che cercavano di metterlo in guardia dal compagno.
Per un certo periodo di tempo, insieme alla coppia abitava a Tarvisio anche la nonna del
; tuttavia, solo quando costei moriva nel febbraio del 2019, il ricorrente scopriva che Pt_1 quest'ultimo gli aveva mentito, poiché la donna non era la nonna, bensì la madre del compagno.
Alla fine del 2019, contratta l'unione civile, il cominciava a trascorrere periodi più Pt_1 lunghi a Tarvisio e si intrometteva anche nella gestione dell'albergo del ricorrente, maltrattando il personale della struttura (in un'occasione, addirittura percuoteva una cuoca) e creando tensioni all'interno dell'ambiente di lavoro, tanto che dei dipendenti di lunga data decidevano di dare le dimissioni.
Oltre a ciò, si intensificava la violenza psicologica usata dal nei confronti del ricorrente, Pt_1 che veniva sistematicamente umiliato anche davanti a terze persone e spinto, nonostante fosse diabetico, ad avere delle abitudini alimentari dannose per la sua salute. Verso la metà dell'anno 2023 il ricorrente, che nel frattempo era incorso in difficoltà economiche e si era visto negare qualsiasi aiuto dal compagno, scopriva che quest'ultimo non era figlio unico come aveva raccontato, ma aveva invece una sorella e due fratelli.
Il 20 febbraio 2024 la relazione giungeva al suo epilogo, quando i Carabinieri della Stazione di Tarvisio si presentavano presso l'albergo del ricorrente per eseguire un ordine di cattura nei confronti del;
in tali frangenti, e davanti agli avventori del bar della struttura, Pt_1 scopriva che il compagno era stato condannato per i delitti di truffa, calunnia e CP_1 sostituzione di persona.
Il clamore suscitato dalla vicenda, con il connesso danno d'immagine per la struttura recettizia, era di gravità tale da provocare un infarto al padre del ricorrente. apprendeva, peraltro, che il aveva truffato anche una dipendente del suo CP_1 Pt_1 albergo, facendosi consegnare una somma consistente (circa 50.000,00 euro) con l'asserito fine di sostenere economicamente il ricorrente;
tuttavia, non aveva mai ricevuto CP_1 alcun aiuto dal compagno.
I fatti e le circostanze descritte avevano quindi determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostituire l'affectio maritalis, sicché il ricorrente agiva per chiedere lo scioglimento dell'unione civile, senza peraltro avanzare alcuna richiesta economica.
2. Si costituiva in giudizio il sig. , contestando tutte le allegazioni di controparte. Parte_1
Rappresentava di avere conosciuto a Tarvisio già nel luglio del 2012 e di essersi sin CP_1 da subito presentato con il proprio nome, posto che era ben noto anche al ricorrente che
“ ” era solo un soprannome. Quanto al titolo di avvocato, egli l'aveva effettivamente Per_1
conseguito in Spagna, come dimostrato dal certificato che era nella disponibilità del ricorrente stesso, in quanto ancora conservato nella casa in cui avevano convissuto.
Il , infatti, si era trasferito a vivere a Tarvisio insieme al ricorrente in un appartamento Pt_1 sito in via Roma n. 30, di proprietà del padre di quest'ultimo; per contribuire al pagamento del canone di locazione, aveva corrisposto sin da subito la somma mensile di euro 350,00, provvedendo anche a tutte le spese di gestione e conservazione dell'immobile. Oltre a ciò, a partire dal 2014 aveva arredato l'appartamento con mobili e soprammobili di sua proprietà, anche antichi e di pregio, alcuni dei quali (unitamente ad alcuni orologi e gioielli preziosi) non gli erano mai stati restituiti del ricorrente. Solo nel 2015 aveva scoperto che era ancora sposato, non avendo ancora divorziato CP_1
dalla moglie, e che aveva tre figli: sin dal 2012, infatti, questi ultimi gli erano stati presentati dal ricorrente stesso solo come dei dipendenti dell'albergo. Il si era quindi Pt_1
integralmente sobbarcato le spese legali per la causa di divorzio del compagno dalla precedente moglie, sborsando un totale di euro 4.000,00.
Dal canto suo, egli non aveva mai taciuto al ricorrente di avere dei fratelli e una sorella, posto che peraltro era stata proprio quest'ultima ad acquistare le fedi per la celebrazione dell'unione civile e a fare loro da testimone;
né aveva mai fatto credere al compagno che a vivere per un periodo con loro fosse sua nonna, e non sua madre. era perfettamente a conoscenza CP_1 anche delle sue vicissitudini giudiziarie.
Ancora, il resistente sosteneva di non avere mai cercato di isolare il compagno dalla sua famiglia e dai suoi amici, dai quali si era invece allontanato perché la sua relazione CP_1
omosessuale non era stata accettata (tanto che lo stesso padre del ricorrente, nel 2016, aveva rivolto ingiurie e minacce alla coppia).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, il resistente sosteneva di non essersi indebitamente ingerito nell'attività lavorativa del compagno, ma di averlo aiutato su sua esplicita richiesta, collaborando per oltre undici anni a tempo pieno alla gestione della struttura alberghiera e all'amministrazione del personale, senza mai essere retribuito. Non aveva mai truffato né avuto problemi con i dipendenti del compagno, che si erano dimessi poiché non regolarmente pagati da quest'ultimo. Quanto all'episodio occorso con la cuoca dell'albergo, segnalava che quest'ultima era stata a sua volta processata per avergli lanciato contro dell'acqua bollente, ma entrambi erano stati assolti dai rispettivi addebiti (v. doc. 3 fascicolo resistente).
Inoltre, il resistente, oltre ad essere attento all'alimentazione e alle condizioni di salute del compagno, lo aveva sempre aiutato economicamente, attingendo ai propri risparmi e al denaro periodicamente percepito dalla locazione degli immobili di sua proprietà: aveva pagato le bollette dell'appartamento in cui vivevano e anche quelle degli alberghi gestiti dal ricorrente, ma anche il portiere notturno (per circa 1.500,00 euro) e i fornitori ai quali si era CP_1 rivolto per acquistare gli arredi delle sue strutture ricettive.
Il resistente allegava di avere sostenuto anche le spese legali per la redazione di un ricorso in
Cassazione relativo a una controversia in materia tributaria in cui era parte per un CP_1
esborso di circa 4.500,00 euro. Oltre a ciò, aveva fatto regali e pagato viaggi e vacanze al ricorrente, senza mai chiedere nulla in cambio e senza mai vedersi restituito alcunché.
Nel mese di settembre 2023, il aveva scoperto la relazione extraconiugale di Pt_1 CP_1
con tale e aveva deciso di interrompere la relazione con il compagno, sicché Persona_2 la fine dell'affectio coniugalis era ascrivibile unicamente a tale circostanza e in nessun modo alle vicende giudiziarie che lo avevano personalmente coinvolto.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento dell'unione civile, con assegnazione in suo favore dell'immobile adibito a casa coniugale;
di ordinare al ricorrente di riconsegnare tutti gli effetti personali e i beni mobili di sua proprietà ancora indebitamente detenuti;
infine, di porre a carico della controparte l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro 1.000,00 o del diverso importo ritenuto proporzionato, anche a titolo di retribuzione non versata per l'attività lavorativa da lui svolta presso l'albergo del ricorrente tra il 2012 e il 2023.
3. Il Tribunale, fallito il tentativo di conciliazione, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione e, all'esito dello scambio degli atti di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., emetteva la sentenza gravata, con cui: a) dichiarava lo scioglimento dell'unione civile tra e CP_1
, celebrata in Malborghetto Valbruna il 31 ottobre 2019, nulla disponendo per assegni Pt_1
tra le parti;
b) ordinava all'ufficiale di stato civile del suddetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di unione civile;
c) dichiarava inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla parte resistente;
d) condannava, infine, il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.809,00 per compensi ed euro 98,00 per anticipazioni, oltre agli accessori di legge.
Più specificamente, il giudice di prime cure dichiarava lo scioglimento dell'unione civile in conformità alle concordi conclusioni formulate dalle parti.
Il Tribunale prendeva quindi atto della rinuncia del resistente alla domanda di assegnazione della casa familiare, formulata nella comparsa di costituzione in giudizio ma non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Parimenti, la domanda di corresponsione di un assegno mensile di euro 1.000,00 a titolo di retribuzione non versata per l'attività lavorativa svolta dal resistente tra il 2012 e il 2023 doveva ritenersi rinunciata (posto che in sede di precisazione delle conclusioni il resistente aveva chiesto di porre a carico della controparte il versamento di un assegno di euro 250,00, giustificato unicamente dal fatto che egli non disponeva di alcuna entrata economica, senza più fare alcun riferimento alla mancata retribuzione per l'attività lavorativa svolta).
Veniva quindi rilevata l'inammissibilità dell'ulteriore domanda del resistente volta a ottenere la restituzione degli effetti personali e dei beni asseritamente trattenuti dalla controparte, trattandosi di domanda incompatibile con il rito unitario previsto dalla riforma c.d. Cartabia per le cause in materia di scioglimento dell'unione civile.
Sulla residua domanda avente ad oggetto la corresponsione in favore del resistente di un assegno di euro 250,00 mensili, con riferimento alla documentazione versata in atti dal ricorrente il Tribunale osservava: che nei tre anni antecedenti egli aveva goduto di un reddito netto medio mensile da lavoro dipendente pari a circa euro 2.159,00 (dato che combaciava, al netto delle ulteriori imposte, con il suo stipendio mensile di euro 2.200,00); che nel 2022 aveva percepito dei compensi per amministratore pari a euro 8.491,00 e ad euro 6.361,00, somme che avevano portato il reddito imponibile per l'annualità in questione a euro 44.000,00
(in aumento, dunque, rispetto al reddito del 2021 e a quello del 2023); che egli era esclusivo proprietario di un solo immobile a uso abitativo sito a Tarvisio;
che, infine, dagli estratti conto prodotti non emergevano operazioni, in entrata o in uscita, tali da far presumere un tenore di vita più elevato rispetto al reddito dichiarato (posto che il bonifico in suo favore pari a euro
30.000,00, risalente al 25 ottobre 2021, in sostanza pareggiava un giroconto di euro 40.000,00 eseguito in data 14 dicembre 2021 in favore della proprietaria dell'hotel del ricorrente). CP_4
Quanto invece al resistente, egli non aveva depositato né le proprie dichiarazioni dei redditi, né gli estratti conto bancari.
Con riferimento alle prime, il resistente aveva dedotto di non averle mai compilate, poiché dapprima aveva lavorato per senza percepire stipendio e, poi, era stato ristretto in CP_1 carcere, sicché non aveva mai percepito redditi da lavoro. Per quanto riguarda gli immobili di cui risultava documentalmente proprietario (in via esclusiva o in comproprietà), si Pt_1 era limitato a dichiarare che alcuni di essi erano stati pignorati, mentre gli altri non erano stati concessi in locazione e, quindi, non producevano reddito.
Il Tribunale, tuttavia, rilevava che il resistente non aveva fornito alcuna prova di tali affermazioni e che, in particolare, la circostanza riguardante la situazione degli immobili risultava smentita dallo stesso contenuto della sua comparsa di risposta, ove si rappresentava che “fin dall'inizio della loro relazione ha sostenuto personalmente [ n.d.e.], Pt_1 CP_1 attingendo ai propri risparmi e utilizzando anche il denaro che percepiva periodicamente dagli affitti degli immobili di famiglia”( pag. 11 comparsa di costituzione).
Peraltro, visto il considerevole numero di immobili di proprietà (circa 40 fabbricati e 20 terreni), osservava il primo giudice che il avrebbe comunque dovuto presentare le Pt_1 suddette dichiarazioni e che, in ogni caso, rimaneva per lui impregiudicata la possibilità di mettere a reddito quantomeno gli immobili in proprietà esclusiva, al fine di ricavarne un reddito mensile congruo per il proprio sostentamento.
Quanto agli estratti conto bancari, rilevava il giudice che la detenzione in carcere non era ostativa al diritto di ottenere dalla banca tale documentazione.
Dunque, il resistente non aveva messo il Tribunale in condizione di verificare la sua effettiva situazione reddituale ma, ad ogni modo, poteva presumersi dalle affermazioni contenute nei suoi stessi atti che egli percepisse dei redditi adeguati per il proprio sostentamento.
Anzi, dalle stesse affermazioni del resistente emergeva la sua situazione patrimoniale agiata, posto che egli dichiarava: di avere pagato personalmente le spese legali del compagno sia per la causa di divorzio dalla moglie (euro 4.000,00) sia per un contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate (euro 4.500,00); di avere pagato mensilmente la somma di euro 350,00 per contribuire al pagamento del canone dell'appartamento in cui conviveva con il compagno, oltre ad avere sostenuto in via esclusiva le spese di gestione (ad esempio, le bollette) e di arredamento dell'immobile; di aver pagato anche le utenze degli alberghi del ricorrente e il compenso (euro 1.500,00) del portiere notturno, oltre che i fornitori cui si era rivolto di avere, infine, fatto molti regali al compagno, pagando anche viaggi e vacanze. CP_1
Ebbene, di tali esborsi (che, comunque, nel contesto della relazione affettiva costituivano adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.) non era stata fornita alcuna prova;
e tuttavia, nel dichiarare di avere sostenuto tali spese, era lo stesso resistente ad ammettere di godere di una situazione patrimoniale più che adeguata per vivere.
Quanto alla lamentata impossibilità di svolgere attività lavorativa a causa dello stato di detenzione, da un lato si osservava che il resistente – secondo quanto da lui stesso dichiarato
– non aveva mai percepito redditi da lavoro, sicché la sua situazione era rimasta invariata prima e dopo la carcerazione;
dall'altro, che anche all'interno del carcere si può essere ammessi a svolgere attività lavorativa retribuita, ma che non aveva mai documentato Pt_1 di avere inoltrato all'autorità competente una domanda a tal fine. Peraltro, il Tribunale osservava che a non risultava affatto preclusa l'attività lavorativa al termine del periodo Pt_1
di detenzione, in considerazione della sua età e della sua buona condizione di salute.
In conclusione, non avendo il resistente assolto al suo onere di dimostrare la mancanza di mezzi adeguati o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, la domanda di contributo economico per il mantenimento non poteva che essere respinta.
4. Avverso la sentenza di primo grado propone appello , con ricorso ex art. 473 Parte_1 bis.30 c.p.c. depositato il 16 giugno 2025, insistendo per la domanda di pagamento di un assegno mensile di euro 250,00 a carico della controparte.
4.1 Con il primo motivo, l'appellante rileva che la mancata produzione in giudizio della documentazione reddituale ed economica di cui all'art. 473 bis.12, comma 3 c.p.c. non può di per sé comportare, in via automatica, il rigetto della domanda di versamento del contributo economico per il mantenimento.
Il giudice, infatti, sarebbe comunque tenuto, da un lato, a valutare le ragioni della mancata produzione della documentazione e, dall'altro, a motivare – anche sulla base di elementi presuntivi – le ragioni del rigetto della domanda.
Quanto al primo aspetto, l'appellante rileva che la mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi era ascrivibile al fatto che non avesse mai percepito alcun reddito, né da lavoro Pt_1
né da altra fonte: egli aveva collaborato nella gestione dell'attività alberghiera dell'ex marito senza percepire alcuno stipendio e non traeva alcun reddito nemmeno dagli immobili di sua proprietà. Infatti, nel corso della vita coniugale egli aveva potuto contare unicamente sull'aiuto economico della sua famiglia d'origine e sui risparmi accantonati negli anni;
al momento della sua carcerazione, peraltro, l'appellante aveva di fatto esaurito tali disponibilità economiche.
Quanto agli estratti conto bancari, si rappresenta che la filiale di Tarvisio non CP_5
aveva mai autorizzato il rilascio di tale documentazione, poiché a tal fine era necessaria una richiesta proveniente personalmente dal sig. , il quale però era impossibilitato in tal Pt_1
senso poiché detenuto presso la Casa Circondariale di Gorizia.
La difesa appellante sottolinea, sul punto, di avere chiesto al Tribunale di acquisire gli estratti conto in questione con la memoria ex art. 473 bis.17, comma 2 c.p.c., ma tale richiesta non aveva avuto alcun seguito.
Si rappresenta, ancora, che attualmente la banca non rilascia gli estratti conto al difensore dell'appellante, pur munito di procura generale, poiché la carta d'identità del risulta Pt_1 scaduta. Posto che la procedura per il rinnovo del documento richiede tempistiche maggiori in considerazione dell'attuale stato di detenzione dell'interessato, nell'appello si chiede di ordinare all'istituto bancario l'esibizione degli estratti conto ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
Ciò posto, l'appellante contesta il ragionamento del primo giudice, che si sarebbe limitato a dare per assodata l'agiatezza economica del sig. . Pt_1
Il Tribunale non avrebbe considerato, invero, che nel corso della vita coniugale l'appellante aveva progressivamente eroso i suoi risparmi ed esaurito le somme percepite dalla famiglia d'origine; sicché, già a partire dal febbraio del 2019 (dopo il decesso della madre) la sua situazione economica era peggiorata, per poi ulteriormente aggravarsi a seguito della carcerazione intervenuta nel febbraio 2024.
Attualmente, dunque, la situazione economica del sig. sarebbe ben peggiore rispetto a Pt_1 quella dell'ex coniuge e tale circostanza emergerebbe dagli estratti conto nella disponibilità della banca, che tuttavia non erano stati versati in atti per le ragioni anzidette.
Sul punto, si rileva altresì che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato né
l'effettiva possibilità di produrre reddito degli immobili di proprietà dell'appellante (posto che quelli non esecutati avrebbero comunque un valore di rendita estremamente basso), né il fatto che dal lavoro carcerario egli potrebbe comunque ricavare solo un reddito esiguo, nettamente inferiore a quello percepito da un lavoratore non detenuto.
4.2 Con il secondo motivo, l'appellante censura l'erroneità e l'illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale di DI, da un lato, ha ritenuto veritiere e attendibili le dichiarazioni del funzionali ad affermare la sua condizione di agiatezza economica Pt_1 mentre, dall'altro, non ha dato alcun peso a quelle con le quali l'appellante rappresenta che la sua situazione economica attuale non è più agiata come in costanza di matrimonio ed è, anzi, ben peggiore di quella dell'ex coniuge.
5. Si è costituito in appello con comparsa di costituzione depositata l'8 CP_1 ottobre 2025.
5.1 In via preliminare, parte appellata rileva l'inammissibilità e/o comunque la manifesta infondatezza dell'atto di gravame. Nell'appello, infatti, la controparte non indicherebbe né le disposizioni di legge violate né la loro rilevanza ai fini della decisione e si limiterebbe a riproporre le stesse argomentazioni già svolte in primo grado, senza confrontarsi con la puntuale motivazione resa dal Tribunale. 5.2 Nel merito, l'appellato chiede il rigetto dell'atto di gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con riferimento al primo motivo d'appello, si rileva che la domanda di versamento dell'assegno mensile di mantenimento non era stata esclusa in via automatica sulla base dell'omessa produzione della documentazione economica di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c., bensì all'esito di una attenta ponderazione di tutti gli elementi documentali emersi.
Dagli atti risulta, infatti, che l'appellante è proprietario di numerosi fabbricati e immobili, dai quali egli stesso aveva esplicitamente affermato di ricavare dei redditi. Risulterebbe quindi del tutto discutibile l'affermazione dell'appellante, secondo cui egli non avrebbe mai percepito redditi da lavoro o da altra fonte.
A fronte di tali emergenze documentali, pertanto, l'appellante non potrebbe in alcun modo giustificare la mancata produzione in giudizio delle dichiarazioni fiscali sostenendo di non avere mai percepito redditi e quindi, a monte, di non aver mai presentato alcuna dichiarazione
(poiché ciò equivarrebbe, di fatto, a individuare la giustificazione della propria condotta processuale nella commissione di un reato).
Quanto all'omessa produzione degli estratti conto bancari, l'appellato rileva che, al di là delle discutibili spiegazioni fornite sul punto, la controparte non ha fornito alcuna prova di avere inoltrato la relativa richiesta all'istituto bancario e di avere ricevuto un diniego. Pertanto, in difetto di tale prova, l'appellante non potrebbe formulare in giudizio l'istanza ex art. 210
c.p.c., posto che l'ordine di esibizione del giudice ha carattere residuale, potendo intervenire solo nel caso in cui la documentazione sia stata effettivamente richiesta alla banca e, tuttavia, indebitamente negata.
Si osserva, ancora, che le generiche allegazioni relative all'attuale precarietà della situazione economica della controparte non solo non troverebbero alcun riscontro documentale, ma sarebbero state introdotte in primo grado solo con il deposito della memoria ex art. 473 bis.17
c.p.c. e, quindi, tardivamente. Peraltro, l'appellante lamenta in modo vago la “precarietà” delle proprie condizioni economiche, ossia una situazione ben diversa e non necessariamente costituita dalla mancanza dei mezzi di sostentamento o della impossibilità di procurarseli.
Sotto quest'ultimo profilo, si osserva che è rimasta del tutto indimostrata la non redditività degli immobili del e che, in ogni caso, l'amministrazione poco oculata del proprio Pt_1 patrimonio immobiliare da parte dell'appellante non può giustificare una richiesta volta a ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento. Il sig. , peraltro, disporrebbe quantomeno dei gioielli di ingente valore restituiti Pt_1
dall'appellato (v. verbale di restituzione di cui al doc. 13 fascicolo ricorrente), dalla cui vendita si potrebbe senz'altro ottenere una considerevole liquidità.
Anche con riferimento alla lamentata impossibilità di svolgere attività lavorativa a causa della detenzione in atto, la controparte non avrebbe assolto al proprio onere della prova, posto che
è ben possibile lavorare anche in carcere e che, tuttavia, l'appellato non ha mai provato di avere inoltrato una richiesta a tal fine all'autorità competente.
Non dirimenti sarebbero, inoltre, le osservazioni circa l'esiguità della retribuzione del lavoro carcerario, anche considerato che i basilari mezzi di sussistenza (vitto, alloggio, cure mediche) sono attualmente già garantiti al sig. proprio dalla struttura carceraria. Pt_1
Si segnala che l'appellante non risulta nemmeno ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ciò che comproverebbe ulteriormente il fatto che egli dispone di adeguati mezzi di sussistenza.
Inoltre, il sig. non si troverebbe affatto in una situazione di squilibrio reddituale e Pt_1 patrimoniale rispetto all'appellato, posto che, al contrario, risulta documentalmente provato che è proprio il primo ad essere proprietario di un numero ingente di terreni e fabbricati, oltre che di gioielli preziosi (mentre l'appellato è proprietario di un solo immobile).
Del tutto indimostrato sarebbe anche il sacrificio sostenuto dall'appellante nel corso dell'unione civile per far fronte alle esigenze familiari. Dagli estratti conto dell'appellato si evincerebbe, infatti, che le spese per le utenze dell'abitazione comune venivano addebitate direttamente sul conto corrente dell' e che quest'ultimo non aveva mai ricevuto CP_1 alcun bonifico dal . Pt_1
Infine, con riferimento al secondo motivo di gravame, l'appellato evidenzia che il Tribunale aveva correttamente ritenuto attendibili le dichiarazioni del sig. dalle quali si evinceva Pt_1 la sua condizione di obiettiva agiatezza economica, poiché esse – oltre ad avere un contenuto sostanzialmente confessorio – risultavano confortate da elementi documentali.
Diversamente, le allegazioni (peraltro tardive) in ordine all'attuale condizione economica precaria della controparte sarebbero rimaste prive di qualsivoglia riscontro.
6. Nelle rispettive memorie ex art. 473-bis.32 c.p.c. il ha replicato, contestandola, Pt_1 all'eccezione di inammissibilità dell'appello, mentre l' censurata l'omessa CP_1
produzione, da parte dell'appellante, della documentazione reddituale aggiornata richiesta dalla Corte, ha rilevato come la titolarità di redditi adeguati in capo allo stesso fosse stata riconosciuta dal terzo pignorato nell'ambito del processo esecutivo promosso contro il Pt_1
per ottenere il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado.
7. All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione dal collegio ex art. 473 bis.34 c.p.c., non avendo le parti richiesto termine per il deposito di note difensive.
8. Preliminarmente, va osservato che l'appello è ammissibile, posto che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato – l'appellante ha sottoposto a specifiche censure la decisione impugnata, anche indicando le disposizioni di legge rilevanti, e non si è limitato a ribadire le argomentazioni già svolte in primo grado.
I motivi d'appello, tuttavia, sono infondati e devono essere disattesi;
giova procedere congiuntamente al loro esame, posto che entrambi hanno ad oggetto la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno mensile richiesto dall'appellante.
8.1 Va, innanzitutto, rammentato che ai sensi dell'art. 1, comma 25 della legge n. 76/2016
(c.d. ) alle unioni civili tra persone dello stesso sesso si applica l'art. 5, comma 6 della CP_6 legge n. 898/1970, a mente del quale “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
In conformità al dettato normativo, la Suprema Corte ha recentemente affermato che sebbene l'unione civile non conosca la fase della separazione e gli istituti ad essa connessi (come l'assegno di mantenimento) “ad essa si applica però – per espressa disposizione di legge – il comma 6 dell'art. 5 della legge sul divorzio, secondo i principi già elaborati dalla giurisprudenza in tema di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio”; sicché
“nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio,
l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo- compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico
e alla formazione del patrimonio comune e dell'altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto;
se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l'assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte” (Cass. civ., Sez. I, ordinanza, 10/9/2025-17/9/2025, n. 25495).
8.2 Venendo al caso in esame, è quindi necessario in primo luogo verificare se il versamento di un assegno mensile di euro 250,00 a carico dell'appellato assolva – come si sostiene nell'atto di gravame – a una funzione assistenziale nei confronti dell'odierno appellante.
Sotto il profilo della disponibilità di mezzi – attuali o potenziali – sufficienti a garantirgli una vita autonoma e dignitosa, nell'appello il si limita a ribadire di non godere allo stato di Pt_1 alcun tipo di entrata economica e di essere peraltro impossibilitato a svolgere attività lavorativa a causa dell'attuale stato di detenzione. Sostiene, quindi, che il Tribunale avrebbe rigettato la sua domanda facendo leva unicamente sul fatto che egli non aveva assolto all'obbligo di produrre la documentazione economica di cui all'art. 473 bis.12, comma 3 c.p.c.
(in particolare, le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni). Sul punto, l'appellante afferma, da un lato, di non aver mai percepito redditi (da lavoro o da altra fonte) soggetti a un obbligo di dichiarazione e, dall'altro, di non aver prodotto in giudizio i suoi estratti conto poiché egli era (ed è tutt'ora) detenuto e la sua carta d'identità è scaduta, sicché la banca si era rifiutata di rilasciare tale documentazione al difensore, pur munito di procura generale.
Ebbene, va innanzitutto osservato che l'omesso deposito da parte del della Pt_1 documentazione economica di cui all'art. 473 bis.12, comma 3 c.p.c. ha caratterizzato non solo il giudizio di primo grado, ma anche il presente giudizio d'appello, in cui non ha Pt_1
ottemperato all'ordine – espressamente contenuto nel decreto di fissazione dell'odierna udienza – di depositare la documentazione aggiornata di cui al citato articolo. Le giustificazioni fornite, sia nel corso del giudizio di primo grado sia in appello, con riferimento a tale condotta processuale appaiono quantomeno speciose, come del resto già rilevato dal Tribunale.
Con riferimento all'omesso deposito delle dichiarazioni dei redditi, va osservato che l'appellante era (ed è) proprietario di numerosissimi immobili;
di talché egli, a prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa o dall'effettiva percezione di frutti dal suo patrimonio immobiliare, è tenuto a presentare annualmente la dichiarazione dei redditi e non può pretendere di giustificare la sua condotta processuale adducendo, a monte, il mancato assolvimento dei propri obblighi fiscali.
Quanto all'omesso deposito degli estratti conto bancari, va rilevato che lo stato di detenzione non impedisce affatto all'appellante di procedere – seppur eventualmente con tempistiche più lunghe – al rinnovo del documento d'identità e che, in ogni caso, il non ha mai fornito Pt_1
prova né di avere richiesto alla banca (personalmente o a mezzo del suo procuratore generale) copia dei suoi estratti conto, né di aver ricevuto un diniego dall'istituto bancario. L'appellante, peraltro, non ha nemmeno dimostrato di avere avviato le pratiche per il rinnovo della carta d'identità, ciò che non solo avrebbe dato sostegno alle sue affermazioni, ma avrebbe altresì comprovato quantomeno un concreto intento di assolvere all'obbligo di depositare la documentazione bancaria.
A fronte di tale situazione, l'istanza formulata dal ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (rigettata Pt_1
in primo grado e reiterata in sede d'appello) si appalesa inammissibile;
e ciò perché, come già correttamente osservato dal Tribunale, il diritto del cliente di ottenere, a proprie spese, copia degli estratti conto bancari ben può essere esercitato in sede giudiziale attraverso lo strumento dell'ordine di esibizione, ma solo a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e che quest'ultima, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13/9/2021, n. 24641; Cass. civ., Sez. I, 1/8/2022, n. 23861).
Come si è detto, tuttavia, nel caso di specie l'appellante non ha fornito prova di avere inoltrato una richiesta in tal senso alla banca e di essersi visto negare il rilascio di tale documentazione.
Dunque, tale condotta processuale omissiva, pervicacemente protrattasi in entrambi i gradi di giudizio, non ha consentito né al Tribunale (come rilevato nella sentenza gravata), né a questa
Corte di appurare quale sia l'effettiva condizione reddituale e patrimoniale del , il quale Pt_1 all'evidenza non ha assolto all'onere di provare la sussistenza dei presupposti della sua domanda. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tuttavia, il giudice di prime cure non ha rigettato la domanda di assegno del facendo leva esclusivamente sull'omesso deposito Pt_1 della documentazione di cui all'art. 473 bis.12, comma 3 c.p.c..
Con una motivazione di ben più ampio respiro, infatti, il Tribunale non solo ha esaminato le giustificazioni fornite dal resistente in ordine al mancato deposito, ma ha anche proceduto ad analizzare puntualmente gli elementi comunque emersi dagli atti (e, in particolare, dalle dichiarazioni dello stesso ); il primo giudice ha quindi condivisibilmente ritenuto che Pt_1 egli attualmente disponga di mezzi sufficienti a garantirgli una vita dignitosa, o che quantomeno sia in condizione di procurarseli.
In primo luogo, infatti, l'appellante risulta essere titolare del diritto di proprietà di circa 40 fabbricati e 20 terreni, per intero (anche a seguito di consolidazione della proprietà a seguito della morte della madre usufruttuaria) ovvero pro quota (v. visura camerale di cui al doc. 4 fascicolo resistente).
Preme rilevare che, in sede di comparsa di costituzione di primo grado, è il stesso a Pt_1 sostenere di avere utilizzato non solo i propri risparmi, ma “anche il denaro che percepiva periodicamente dagli affitti degli immobili di famiglia” (v. pag. 11) per far fronte alla gestione della casa coniugale e per aiutare l' a pagare le spese su di lui incombenti (ad CP_1
esempio, quelle relative agli alberghi da lui gestiti, ma anche quelle legali per la causa di divorzio dall'ex moglie). Pertanto, dalle affermazioni dell'odierno appellante si comprende che egli traeva e, per quanto consta, trae tutt'ora (o, quantomeno, potrebbe ritrarre) dei mezzi di sussistenza dal suo considerevole patrimonio immobiliare.
Va aggiunto, sul punto, che sono rimaste del tutto indimostrate le affermazioni dell'appellante circa l'esistenza di pignoramenti su alcuni degli immobili anzidetti e circa il fatto che quelli non sottoposti a procedure esecutive non sono, allo stato, locati. Con riferimento a questi ultimi, peraltro, l'appellante non ha allegato nessun impedimento, concreto e specifico, a causa del quale non sia possibile allo stato concedere in locazione detti immobili o, comunque, metterli altrimenti a reddito.
Sempre nella comparsa di risposta di primo grado, è lo stesso resistente a rappresentare di essere proprietario di arredi e suppellettili di pregio (“tavolini antichi, quadri, porcellane antiche, vari tappeti preziosi antichi, un armadio antico per la sala, due armadi a muro e diversi soprammobili di grande valore”; v. pag. 5), nonché di svariati gioielli e orologi (tra i quali uno Zenith in oro rosa). Quanto a questi ultimi, le affermazioni dell'appellante sono peraltro riscontrate dal “verbale di consegna di oggetti preziosi di proprietà di ” (doc. 1 fascicolo resistente), Parte_1 ove si dà atto che nel mese di agosto 2025 aveva restituito al non solo denaro CP_1 Pt_1
contante per un totale di euro 1.810,00, ma ben nove orologi, undici bracciali con pietre preziose, ventinove anelli d'oro con brillanti e rubini (tra i quali un solitario), oltre che svariati altri gioielli.
È, dunque, evidente che anche da tali beni di ingente valore il potrebbe trarre dei mezzi Pt_1 più che adeguati per la propria sussistenza, posto che i gioielli e gli orologi, ma anche gli arredi di pregio, risultano agevolmente vendibili. Sul punto, peraltro, sono rimaste del tutto indimostrate le allegazioni dell'appellante, secondo cui i preziosi sarebbero stati ereditati dal e risulterebbero in comproprietà con i suoi familiari. Pt_1
Oltre a tali elementi, già correttamente valorizzati dal giudice di prime cure, va osservato che in sede d'appello ha prodotto una dichiarazione del 16 settembre 2025 CP_1
(sopravvenuta, quindi, alla sentenza di primo grado) redatta dall'avv. Giacomino Di Doi in veste di terzo pignorato nell'ambito del procedimento di esecuzione iscritto dal Tribunale di
DI sub n. 973/2025 R.G.E. Con tale dichiarazione, indirizzata al Giudice dell'esecuzione e, per conoscenza, al difensore dell' lo scrivente – terzo pignorato in quanto custode CP_1
dei gioielli di proprietà del – palesa il proprio stupore per il pignoramento presso terzi Pt_1 effettuato dall' al fine di ottenere il pagamento delle spese processuali di primo CP_1
grado da parte dell'ex coniuge. Secondo quanto scrive l'avv. Di Doi, infatti, e il suo CP_1 legale erano ben a conoscenza dell'esistenza di un deposito bancario intestato a Parte_1
“che copre ampiamente quanto dovuto al signor ” (v. doc. 23 fascicolo CP_1
appellato).
Nel corso del presente giudizio d'appello è quindi emerso un ulteriore, significativo elemento che consente di ritenere che il disponga attualmente di adeguati mezzi di sussistenza. Pt_1
Peraltro, alla luce del contenuto di tale dichiarazione relativa all'esistenza di un deposito bancario intestato al , l'omesso deposito da parte dell'appellante della documentazione Pt_1 bancaria di cui all'art. 473 bis.12, comma 3 c.p.c. non può che risultare una condotta strumentale a occultare le reali disponibilità economiche del predetto.
Si noti, in questo senso, che la mancata produzione della documentazione economica obbligatoria, oltre a costituire una violazione del dovere di leale collaborazione processuale,
è valutabile – come espressamente previsto dall'art. 473 bis.18 c.p.c. – ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c.. Dalla condotta processuale omissiva del può trarsi allora un ulteriore Pt_1
argomento di prova, a rafforzamento di quelli sin qui enucleati, nel senso dell'attuale disponibilità di mezzi di sussistenza in capo all'appellante.
In definitiva, va osservato che il non ha dimostrato di essere privo di risorse – attuali o Pt_1 potenziali – sufficienti a garantirgli una vita autonoma e dignitosa e che, al contrario, la sua tesi è rimasta smentita da plurimi elementi di segno opposto.
A fronte di tale quadro, non è dirimente l'osservazione difensiva secondo cui il avrebbe Pt_1 progressivamente eroso i suoi risparmi (per sostenere, ad esempio, le spese di gestione della casa coniugale ovvero quelle relative all'attività alberghiera del compagno) e si troverebbe attualmente, anche a causa dell'intervenuta carcerazione, in una condizione economica molto peggiore rispetto a quella in cui versava nel corso dell'unione civile.
Ed infatti, fermo che non vi è prova di tali esborsi allegati dal , va osservato che al fine Pt_1
di riconoscere la funzione assistenziale dell'assegno non è sufficiente riscontrare un peggioramento delle condizioni economiche dell'appellante (peraltro, nel caso di specie, genericamente allegato e non provato), ma è appunto necessario accertare (come si è fatto poc'anzi) se le sue risorse, attuali e potenziali, siano comunque sufficienti ad assicurargli un'esistenza dignitosa.
Per tale ragione, correttamente il Tribunale non ha dato rilievo alle dichiarazioni del in Pt_1 ordine all'attuale peggioramento della sua situazione economica, valorizzando di contro quelle (peraltro fornite di riscontri documentali) con le quali il predetto ha di fatto rappresentato di disporre, quantomeno potenzialmente, di mezzi di sussistenza adeguati.
Con riferimento, infine, all'impossibilità di svolgere attività lavorativa, di cui l'appellante si duole a causa del suo attuale stato di detenzione, sono pienamente condivisibili le argomentazioni svolte dal Tribunale.
Ferme, sul punto, tutte le considerazioni sin qui svolte in ordine alla possibilità per l'appellante di sostentarsi mettendo a reddito gli immobili ovvero vendendo i gioielli di cui è proprietario, va invero osservato che – per quanto consta – al non è precluso l'accesso Pt_1 al lavoro carcerario.
Sul punto, la difesa non si confronta puntualmente con la motivazione resa dal primo giudice, limitandosi nell'appello a sottolineare l'esiguità della retribuzione spettante ai detenuti.
L'osservazione difensiva, tuttavia, non coglie nel segno. Il lavoro in carcere – sebbene retribuito in misura minore, a parità di mansioni, rispetto a quello di un lavoratore non detenuto – consentirebbe comunque a di procurarsi i mezzi adeguati per sostentarsi;
e Pt_1
ciò in considerazione del fatto che le spese per il mantenimento carcerario (detratte dalla retribuzione del detenuto ammesso al lavoro o, in caso contrario, riscosse dallo Stato all'esito dell'espiazione della pena) sono notoriamente esigue e, anzi, nettamente inferiori rispetto al costo della vita ordinario.
Pertanto, dalla retribuzione (pur esigua) percepita in carcere il sarebbe in grado di trarre Pt_1 dei mezzi di sostentamento sufficienti per affrontare le spese connaturate al suo attuale stato di detenzione. Tuttavia, come già rilevato nella sentenza gravata, l'appellante non ha nemmeno allegato di avere inoltrato all'autorità competente un'istanza per accedere al lavoro carcerario (ed, eventualmente, di essersi visto rigettare tale istanza).
Va, ancora, osservato che l'età, il titolo di studio conseguito (laurea in giurisprudenza) e il buono stato di salute dell'appellante (che, per quanto è noto, non risulta affetto da alcuna patologia o invalidità) consentono di ritenere che egli, al termine della detenzione, potrà svolgere un'attività lavorativa che gli permetta di sostentarsi adeguatamente.
Dunque, anche a voler ritenere che il non disponga di mezzi economici adeguati Pt_1
(situazione che, come si è visto, non risulta comunque comprovata nel caso di specie), va ribadito che è rimasta del tutto indimostrata anche l'allegata impossibilità per l'appellante di procurarseli svolgendo attività lavorativa.
8.3. Esclusa la funzione assistenziale dell'assegno, ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento a quella perequativo-compensativa.
Va preliminarmente rilevato che con le conclusioni formulate nell'atto di gravame l'appellante chiede di “porre a carico del signor l'obbligo di versare al CP_1
signor , entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00, […] a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento, non potendo attualmente il signor godere Parte_1
di alcuna entrata economica” (v. p. 24 atto d'appello).
Pertanto, è la stessa parte appellante a richiedere l'assegno esclusivamente in funzione assistenziale, senza fare riferimento (tanto nelle conclusioni citate, quanto nel corpo dei motivi di gravame) ad un'eventuale e diversa funzione compensativa del contributo economico richiesto all'ex partner.
Ad ogni buon conto, non pare superfluo sottolineare che la funzione compensativa dell'assegno presuppone “un sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, ma anche un contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla famiglia, e segnatamente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro componente della coppia, anche sotto forma di risparmio;
il richiedente
è così tenuto a dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, ovvero altre forme di contributo alla carriera del coniuge e alla formazione del suo patrimonio o del patrimonio comune (Cass. n. 24795 del 16/09/2024; Cass. n. 35434 del
19/12/2023; Cass. n. 35385 del 18/12/2023)” (Cass. civ., Sez. I, ordinanza, n. 25495/2025, cit.).
Nel caso di specie, tuttavia, l'odierno appellante si è limitato a sostenere del tutto genericamente di avere collaborato nell'attività alberghiera dell' per anni senza CP_1
percepire compenso, ma non ha in alcun modo allegato di avere sopportato un sacrificio personale in termini professionali o reddituali, oppure di aver fornito un contributo esclusivo o prevalente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'ex partner.
9. Va quindi respinto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di DI n. 360 del 9 maggio 2025 che, per l'effetto, viene integralmente confermata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, riconosciuti i parametri medi per le cause di valore da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 (essendo il valore della controversia pari all'ammontare dell'assegno dovuto per due anni, ai sensi dell'art. 13, co. 1 c.p.c. che, dettato in tema di prestazioni alimentari periodiche, è ritenuto applicabile alle cause di divorzio;
v. Cass. 23/5/2024, n. 14365) relativamente alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria (con una diminuzione in relazione a tale ultima fase, limitatasi alla sola trattazione, senza assunzione di prove) e riconosciuti i parametri minimi con riferimento alla fase decisoria (consistita nella sola discussione orale della causa, senza lo scambio di note difensive tra le parti).
10.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, che sussiste il presupposto processuale per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se e in quanto dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 288/2025 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di DI n. 360 Parte_1
del 9 maggio 2025 che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.250,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA ex lege;
- dichiara sussistere i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se e in quanto dovuto, per l'appello principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Trieste, 9 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca
Baradel, magistrato ordinario in tirocinio
Il Presidente
dott. Arturo Picciotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sezione Civile, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 288/2025 promossa con ricorso in appello depositato il 16 giugno
2025 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giacomino Parte_1 C.F._1
DI DOI del Foro di DI per procura generale notarile ex art. 83 c.p.c. allegata al ricorso in appello
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2 CP_2
del Foro di DI, presso la quale risulta domiciliato, giusta procura allegata alla
[...]
comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO con l'intervento del
, in persona del Procuratore Generale;
Controparte_3
OGGETTO: Scioglimento dell'unione civile – Appello avverso la sentenza del Tribunale di
DI n. 360 del 9 maggio 2025, notificata il 16 maggio 2025.
CONCLUSIONI Per l'appellante (che, in sede di discussione orale, si riporta alle conclusioni formulate nell'appello):
“In via principale e nel merito:
Accogliere per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 360/2025 del Tribunale di DI di data 15 maggio 2025, notificata dalla controparte in data 16 maggio 2025, che ha deciso la causa di scioglimento dell'unione civile iscritta al n. 1611/2024 R.G. del Tribunale di DI, nei seguenti termini:
01) porre a carico del signor l'obbligo di versare al signor , CP_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00, ovvero l'importo mensile maggiore o minore che riterrà proporzionato, con rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento, non potendo attualmente il signor Pt_1
godere di alcuna entrata economica;
[...]
02) confermare nel resto la sentenza impugnata.
Con vittoria di competenze e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellato (che, in sede di discussione orale, si riporta alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione):
“In via preliminare: respingersi l'appello perché inammissibile.
Nel merito: respingersi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
In istruttoria: A) ci si oppone alla richiesta di esibizione formulata dall'appellante; B) si offre in comunicazione fascicolo di primo grado nonché documentazione aggiornata di cui all'art.
473 bis 12 comma 3 c.p.c..
In ogni caso: anticipazioni, spese e compensi di difesa, di primo e secondo grado, interamente rifusi”.
Per il Pubblico Ministero (come da parere dell'1 dicembre 2025):
“Premesso che la materia del contendere nel giudizio d'appello è circoscritta al versamento di un assegno mensile di euro 250 da parte dell' a favore del , va osservato CP_1 Pt_1 che da un lato la mancata produzione di documenti attestanti la propria condizione economica determina un inevitabile mancato assolvimento dell'onere della prova e dell'altro lato il non ha dimostrato di non avere più capacità lavorativa, sicché ben potrebbe e Pt_1 dovrebbe trarre dalla propria attività il reddito necessario per soddisfare le proprie esigenze di vita”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., conveniva davanti al Tribunale di CP_1
DI , chiedendo lo scioglimento dell'unione civile contratta con quest'ultimo Parte_1
a Malborghetto Valbruna (UD) in data 31 ottobre 2019.
Preliminarmente, il ricorrente allegava di essere proprietario dell'immobile di cui alla visura allegata al ricorso (doc. 3 fascicolo ricorrente) e di aver percepito nel triennio antecedente i redditi di cui alle dichiarazioni prodotte (doc. 4 ricorrente); il sig. , invece, risultava Pt_1 proprietario di n. 41 fabbricati e n. 20 terreni, come da visura anch'essa allegata al ricorso
(doc. 5 ricorrente).
A sostegno della sua domanda, il ricorrente, padre di tre figli nati da un precedente matrimonio, rappresentava di avere conosciuto il nel 2014 su un sito di incontri;
Pt_1 quest'ultimo si faceva chiamare , diceva di essere figlio unico e di esercitare la Per_1
professione di avvocato.
Iniziata la frequentazione, il progressivamente faceva in modo di allontanarlo da tutte Pt_1 le persone a lui care, tanto che il ricorrente ad un certo punto interrompeva i rapporti sia con i suoi genitori sia con i suoi tre figli (accusati da di rubare all'interno dell'albergo Pt_1 gestito dal loro padre), oltre che con gli amici e i conoscenti che cercavano di metterlo in guardia dal compagno.
Per un certo periodo di tempo, insieme alla coppia abitava a Tarvisio anche la nonna del
; tuttavia, solo quando costei moriva nel febbraio del 2019, il ricorrente scopriva che Pt_1 quest'ultimo gli aveva mentito, poiché la donna non era la nonna, bensì la madre del compagno.
Alla fine del 2019, contratta l'unione civile, il cominciava a trascorrere periodi più Pt_1 lunghi a Tarvisio e si intrometteva anche nella gestione dell'albergo del ricorrente, maltrattando il personale della struttura (in un'occasione, addirittura percuoteva una cuoca) e creando tensioni all'interno dell'ambiente di lavoro, tanto che dei dipendenti di lunga data decidevano di dare le dimissioni.
Oltre a ciò, si intensificava la violenza psicologica usata dal nei confronti del ricorrente, Pt_1 che veniva sistematicamente umiliato anche davanti a terze persone e spinto, nonostante fosse diabetico, ad avere delle abitudini alimentari dannose per la sua salute. Verso la metà dell'anno 2023 il ricorrente, che nel frattempo era incorso in difficoltà economiche e si era visto negare qualsiasi aiuto dal compagno, scopriva che quest'ultimo non era figlio unico come aveva raccontato, ma aveva invece una sorella e due fratelli.
Il 20 febbraio 2024 la relazione giungeva al suo epilogo, quando i Carabinieri della Stazione di Tarvisio si presentavano presso l'albergo del ricorrente per eseguire un ordine di cattura nei confronti del;
in tali frangenti, e davanti agli avventori del bar della struttura, Pt_1 scopriva che il compagno era stato condannato per i delitti di truffa, calunnia e CP_1 sostituzione di persona.
Il clamore suscitato dalla vicenda, con il connesso danno d'immagine per la struttura recettizia, era di gravità tale da provocare un infarto al padre del ricorrente. apprendeva, peraltro, che il aveva truffato anche una dipendente del suo CP_1 Pt_1 albergo, facendosi consegnare una somma consistente (circa 50.000,00 euro) con l'asserito fine di sostenere economicamente il ricorrente;
tuttavia, non aveva mai ricevuto CP_1 alcun aiuto dal compagno.
I fatti e le circostanze descritte avevano quindi determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostituire l'affectio maritalis, sicché il ricorrente agiva per chiedere lo scioglimento dell'unione civile, senza peraltro avanzare alcuna richiesta economica.
2. Si costituiva in giudizio il sig. , contestando tutte le allegazioni di controparte. Parte_1
Rappresentava di avere conosciuto a Tarvisio già nel luglio del 2012 e di essersi sin CP_1 da subito presentato con il proprio nome, posto che era ben noto anche al ricorrente che
“ ” era solo un soprannome. Quanto al titolo di avvocato, egli l'aveva effettivamente Per_1
conseguito in Spagna, come dimostrato dal certificato che era nella disponibilità del ricorrente stesso, in quanto ancora conservato nella casa in cui avevano convissuto.
Il , infatti, si era trasferito a vivere a Tarvisio insieme al ricorrente in un appartamento Pt_1 sito in via Roma n. 30, di proprietà del padre di quest'ultimo; per contribuire al pagamento del canone di locazione, aveva corrisposto sin da subito la somma mensile di euro 350,00, provvedendo anche a tutte le spese di gestione e conservazione dell'immobile. Oltre a ciò, a partire dal 2014 aveva arredato l'appartamento con mobili e soprammobili di sua proprietà, anche antichi e di pregio, alcuni dei quali (unitamente ad alcuni orologi e gioielli preziosi) non gli erano mai stati restituiti del ricorrente. Solo nel 2015 aveva scoperto che era ancora sposato, non avendo ancora divorziato CP_1
dalla moglie, e che aveva tre figli: sin dal 2012, infatti, questi ultimi gli erano stati presentati dal ricorrente stesso solo come dei dipendenti dell'albergo. Il si era quindi Pt_1
integralmente sobbarcato le spese legali per la causa di divorzio del compagno dalla precedente moglie, sborsando un totale di euro 4.000,00.
Dal canto suo, egli non aveva mai taciuto al ricorrente di avere dei fratelli e una sorella, posto che peraltro era stata proprio quest'ultima ad acquistare le fedi per la celebrazione dell'unione civile e a fare loro da testimone;
né aveva mai fatto credere al compagno che a vivere per un periodo con loro fosse sua nonna, e non sua madre. era perfettamente a conoscenza CP_1 anche delle sue vicissitudini giudiziarie.
Ancora, il resistente sosteneva di non avere mai cercato di isolare il compagno dalla sua famiglia e dai suoi amici, dai quali si era invece allontanato perché la sua relazione CP_1
omosessuale non era stata accettata (tanto che lo stesso padre del ricorrente, nel 2016, aveva rivolto ingiurie e minacce alla coppia).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, il resistente sosteneva di non essersi indebitamente ingerito nell'attività lavorativa del compagno, ma di averlo aiutato su sua esplicita richiesta, collaborando per oltre undici anni a tempo pieno alla gestione della struttura alberghiera e all'amministrazione del personale, senza mai essere retribuito. Non aveva mai truffato né avuto problemi con i dipendenti del compagno, che si erano dimessi poiché non regolarmente pagati da quest'ultimo. Quanto all'episodio occorso con la cuoca dell'albergo, segnalava che quest'ultima era stata a sua volta processata per avergli lanciato contro dell'acqua bollente, ma entrambi erano stati assolti dai rispettivi addebiti (v. doc. 3 fascicolo resistente).
Inoltre, il resistente, oltre ad essere attento all'alimentazione e alle condizioni di salute del compagno, lo aveva sempre aiutato economicamente, attingendo ai propri risparmi e al denaro periodicamente percepito dalla locazione degli immobili di sua proprietà: aveva pagato le bollette dell'appartamento in cui vivevano e anche quelle degli alberghi gestiti dal ricorrente, ma anche il portiere notturno (per circa 1.500,00 euro) e i fornitori ai quali si era CP_1 rivolto per acquistare gli arredi delle sue strutture ricettive.
Il resistente allegava di avere sostenuto anche le spese legali per la redazione di un ricorso in
Cassazione relativo a una controversia in materia tributaria in cui era parte per un CP_1
esborso di circa 4.500,00 euro. Oltre a ciò, aveva fatto regali e pagato viaggi e vacanze al ricorrente, senza mai chiedere nulla in cambio e senza mai vedersi restituito alcunché.
Nel mese di settembre 2023, il aveva scoperto la relazione extraconiugale di Pt_1 CP_1
con tale e aveva deciso di interrompere la relazione con il compagno, sicché Persona_2 la fine dell'affectio coniugalis era ascrivibile unicamente a tale circostanza e in nessun modo alle vicende giudiziarie che lo avevano personalmente coinvolto.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento dell'unione civile, con assegnazione in suo favore dell'immobile adibito a casa coniugale;
di ordinare al ricorrente di riconsegnare tutti gli effetti personali e i beni mobili di sua proprietà ancora indebitamente detenuti;
infine, di porre a carico della controparte l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro 1.000,00 o del diverso importo ritenuto proporzionato, anche a titolo di retribuzione non versata per l'attività lavorativa da lui svolta presso l'albergo del ricorrente tra il 2012 e il 2023.
3. Il Tribunale, fallito il tentativo di conciliazione, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione e, all'esito dello scambio degli atti di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., emetteva la sentenza gravata, con cui: a) dichiarava lo scioglimento dell'unione civile tra e CP_1
, celebrata in Malborghetto Valbruna il 31 ottobre 2019, nulla disponendo per assegni Pt_1
tra le parti;
b) ordinava all'ufficiale di stato civile del suddetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di unione civile;
c) dichiarava inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla parte resistente;
d) condannava, infine, il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.809,00 per compensi ed euro 98,00 per anticipazioni, oltre agli accessori di legge.
Più specificamente, il giudice di prime cure dichiarava lo scioglimento dell'unione civile in conformità alle concordi conclusioni formulate dalle parti.
Il Tribunale prendeva quindi atto della rinuncia del resistente alla domanda di assegnazione della casa familiare, formulata nella comparsa di costituzione in giudizio ma non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Parimenti, la domanda di corresponsione di un assegno mensile di euro 1.000,00 a titolo di retribuzione non versata per l'attività lavorativa svolta dal resistente tra il 2012 e il 2023 doveva ritenersi rinunciata (posto che in sede di precisazione delle conclusioni il resistente aveva chiesto di porre a carico della controparte il versamento di un assegno di euro 250,00, giustificato unicamente dal fatto che egli non disponeva di alcuna entrata economica, senza più fare alcun riferimento alla mancata retribuzione per l'attività lavorativa svolta).
Veniva quindi rilevata l'inammissibilità dell'ulteriore domanda del resistente volta a ottenere la restituzione degli effetti personali e dei beni asseritamente trattenuti dalla controparte, trattandosi di domanda incompatibile con il rito unitario previsto dalla riforma c.d. Cartabia per le cause in materia di scioglimento dell'unione civile.
Sulla residua domanda avente ad oggetto la corresponsione in favore del resistente di un assegno di euro 250,00 mensili, con riferimento alla documentazione versata in atti dal ricorrente il Tribunale osservava: che nei tre anni antecedenti egli aveva goduto di un reddito netto medio mensile da lavoro dipendente pari a circa euro 2.159,00 (dato che combaciava, al netto delle ulteriori imposte, con il suo stipendio mensile di euro 2.200,00); che nel 2022 aveva percepito dei compensi per amministratore pari a euro 8.491,00 e ad euro 6.361,00, somme che avevano portato il reddito imponibile per l'annualità in questione a euro 44.000,00
(in aumento, dunque, rispetto al reddito del 2021 e a quello del 2023); che egli era esclusivo proprietario di un solo immobile a uso abitativo sito a Tarvisio;
che, infine, dagli estratti conto prodotti non emergevano operazioni, in entrata o in uscita, tali da far presumere un tenore di vita più elevato rispetto al reddito dichiarato (posto che il bonifico in suo favore pari a euro
30.000,00, risalente al 25 ottobre 2021, in sostanza pareggiava un giroconto di euro 40.000,00 eseguito in data 14 dicembre 2021 in favore della proprietaria dell'hotel del ricorrente). CP_4
Quanto invece al resistente, egli non aveva depositato né le proprie dichiarazioni dei redditi, né gli estratti conto bancari.
Con riferimento alle prime, il resistente aveva dedotto di non averle mai compilate, poiché dapprima aveva lavorato per senza percepire stipendio e, poi, era stato ristretto in CP_1 carcere, sicché non aveva mai percepito redditi da lavoro. Per quanto riguarda gli immobili di cui risultava documentalmente proprietario (in via esclusiva o in comproprietà), si Pt_1 era limitato a dichiarare che alcuni di essi erano stati pignorati, mentre gli altri non erano stati concessi in locazione e, quindi, non producevano reddito.
Il Tribunale, tuttavia, rilevava che il resistente non aveva fornito alcuna prova di tali affermazioni e che, in particolare, la circostanza riguardante la situazione degli immobili risultava smentita dallo stesso contenuto della sua comparsa di risposta, ove si rappresentava che “fin dall'inizio della loro relazione ha sostenuto personalmente [ n.d.e.], Pt_1 CP_1 attingendo ai propri risparmi e utilizzando anche il denaro che percepiva periodicamente dagli affitti degli immobili di famiglia”( pag. 11 comparsa di costituzione).
Peraltro, visto il considerevole numero di immobili di proprietà (circa 40 fabbricati e 20 terreni), osservava il primo giudice che il avrebbe comunque dovuto presentare le Pt_1 suddette dichiarazioni e che, in ogni caso, rimaneva per lui impregiudicata la possibilità di mettere a reddito quantomeno gli immobili in proprietà esclusiva, al fine di ricavarne un reddito mensile congruo per il proprio sostentamento.
Quanto agli estratti conto bancari, rilevava il giudice che la detenzione in carcere non era ostativa al diritto di ottenere dalla banca tale documentazione.
Dunque, il resistente non aveva messo il Tribunale in condizione di verificare la sua effettiva situazione reddituale ma, ad ogni modo, poteva presumersi dalle affermazioni contenute nei suoi stessi atti che egli percepisse dei redditi adeguati per il proprio sostentamento.
Anzi, dalle stesse affermazioni del resistente emergeva la sua situazione patrimoniale agiata, posto che egli dichiarava: di avere pagato personalmente le spese legali del compagno sia per la causa di divorzio dalla moglie (euro 4.000,00) sia per un contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate (euro 4.500,00); di avere pagato mensilmente la somma di euro 350,00 per contribuire al pagamento del canone dell'appartamento in cui conviveva con il compagno, oltre ad avere sostenuto in via esclusiva le spese di gestione (ad esempio, le bollette) e di arredamento dell'immobile; di aver pagato anche le utenze degli alberghi del ricorrente e il compenso (euro 1.500,00) del portiere notturno, oltre che i fornitori cui si era rivolto di avere, infine, fatto molti regali al compagno, pagando anche viaggi e vacanze. CP_1
Ebbene, di tali esborsi (che, comunque, nel contesto della relazione affettiva costituivano adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.) non era stata fornita alcuna prova;
e tuttavia, nel dichiarare di avere sostenuto tali spese, era lo stesso resistente ad ammettere di godere di una situazione patrimoniale più che adeguata per vivere.
Quanto alla lamentata impossibilità di svolgere attività lavorativa a causa dello stato di detenzione, da un lato si osservava che il resistente – secondo quanto da lui stesso dichiarato
– non aveva mai percepito redditi da lavoro, sicché la sua situazione era rimasta invariata prima e dopo la carcerazione;
dall'altro, che anche all'interno del carcere si può essere ammessi a svolgere attività lavorativa retribuita, ma che non aveva mai documentato Pt_1 di avere inoltrato all'autorità competente una domanda a tal fine. Peraltro, il Tribunale osservava che a non risultava affatto preclusa l'attività lavorativa al termine del periodo Pt_1
di detenzione, in considerazione della sua età e della sua buona condizione di salute.
In conclusione, non avendo il resistente assolto al suo onere di dimostrare la mancanza di mezzi adeguati o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, la domanda di contributo economico per il mantenimento non poteva che essere respinta.
4. Avverso la sentenza di primo grado propone appello , con ricorso ex art. 473 Parte_1 bis.30 c.p.c. depositato il 16 giugno 2025, insistendo per la domanda di pagamento di un assegno mensile di euro 250,00 a carico della controparte.
4.1 Con il primo motivo, l'appellante rileva che la mancata produzione in giudizio della documentazione reddituale ed economica di cui all'art. 473 bis.12, comma 3 c.p.c. non può di per sé comportare, in via automatica, il rigetto della domanda di versamento del contributo economico per il mantenimento.
Il giudice, infatti, sarebbe comunque tenuto, da un lato, a valutare le ragioni della mancata produzione della documentazione e, dall'altro, a motivare – anche sulla base di elementi presuntivi – le ragioni del rigetto della domanda.
Quanto al primo aspetto, l'appellante rileva che la mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi era ascrivibile al fatto che non avesse mai percepito alcun reddito, né da lavoro Pt_1
né da altra fonte: egli aveva collaborato nella gestione dell'attività alberghiera dell'ex marito senza percepire alcuno stipendio e non traeva alcun reddito nemmeno dagli immobili di sua proprietà. Infatti, nel corso della vita coniugale egli aveva potuto contare unicamente sull'aiuto economico della sua famiglia d'origine e sui risparmi accantonati negli anni;
al momento della sua carcerazione, peraltro, l'appellante aveva di fatto esaurito tali disponibilità economiche.
Quanto agli estratti conto bancari, si rappresenta che la filiale di Tarvisio non CP_5
aveva mai autorizzato il rilascio di tale documentazione, poiché a tal fine era necessaria una richiesta proveniente personalmente dal sig. , il quale però era impossibilitato in tal Pt_1
senso poiché detenuto presso la Casa Circondariale di Gorizia.
La difesa appellante sottolinea, sul punto, di avere chiesto al Tribunale di acquisire gli estratti conto in questione con la memoria ex art. 473 bis.17, comma 2 c.p.c., ma tale richiesta non aveva avuto alcun seguito.
Si rappresenta, ancora, che attualmente la banca non rilascia gli estratti conto al difensore dell'appellante, pur munito di procura generale, poiché la carta d'identità del risulta Pt_1 scaduta. Posto che la procedura per il rinnovo del documento richiede tempistiche maggiori in considerazione dell'attuale stato di detenzione dell'interessato, nell'appello si chiede di ordinare all'istituto bancario l'esibizione degli estratti conto ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
Ciò posto, l'appellante contesta il ragionamento del primo giudice, che si sarebbe limitato a dare per assodata l'agiatezza economica del sig. . Pt_1
Il Tribunale non avrebbe considerato, invero, che nel corso della vita coniugale l'appellante aveva progressivamente eroso i suoi risparmi ed esaurito le somme percepite dalla famiglia d'origine; sicché, già a partire dal febbraio del 2019 (dopo il decesso della madre) la sua situazione economica era peggiorata, per poi ulteriormente aggravarsi a seguito della carcerazione intervenuta nel febbraio 2024.
Attualmente, dunque, la situazione economica del sig. sarebbe ben peggiore rispetto a Pt_1 quella dell'ex coniuge e tale circostanza emergerebbe dagli estratti conto nella disponibilità della banca, che tuttavia non erano stati versati in atti per le ragioni anzidette.
Sul punto, si rileva altresì che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato né
l'effettiva possibilità di produrre reddito degli immobili di proprietà dell'appellante (posto che quelli non esecutati avrebbero comunque un valore di rendita estremamente basso), né il fatto che dal lavoro carcerario egli potrebbe comunque ricavare solo un reddito esiguo, nettamente inferiore a quello percepito da un lavoratore non detenuto.
4.2 Con il secondo motivo, l'appellante censura l'erroneità e l'illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale di DI, da un lato, ha ritenuto veritiere e attendibili le dichiarazioni del funzionali ad affermare la sua condizione di agiatezza economica Pt_1 mentre, dall'altro, non ha dato alcun peso a quelle con le quali l'appellante rappresenta che la sua situazione economica attuale non è più agiata come in costanza di matrimonio ed è, anzi, ben peggiore di quella dell'ex coniuge.
5. Si è costituito in appello con comparsa di costituzione depositata l'8 CP_1 ottobre 2025.
5.1 In via preliminare, parte appellata rileva l'inammissibilità e/o comunque la manifesta infondatezza dell'atto di gravame. Nell'appello, infatti, la controparte non indicherebbe né le disposizioni di legge violate né la loro rilevanza ai fini della decisione e si limiterebbe a riproporre le stesse argomentazioni già svolte in primo grado, senza confrontarsi con la puntuale motivazione resa dal Tribunale. 5.2 Nel merito, l'appellato chiede il rigetto dell'atto di gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con riferimento al primo motivo d'appello, si rileva che la domanda di versamento dell'assegno mensile di mantenimento non era stata esclusa in via automatica sulla base dell'omessa produzione della documentazione economica di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c., bensì all'esito di una attenta ponderazione di tutti gli elementi documentali emersi.
Dagli atti risulta, infatti, che l'appellante è proprietario di numerosi fabbricati e immobili, dai quali egli stesso aveva esplicitamente affermato di ricavare dei redditi. Risulterebbe quindi del tutto discutibile l'affermazione dell'appellante, secondo cui egli non avrebbe mai percepito redditi da lavoro o da altra fonte.
A fronte di tali emergenze documentali, pertanto, l'appellante non potrebbe in alcun modo giustificare la mancata produzione in giudizio delle dichiarazioni fiscali sostenendo di non avere mai percepito redditi e quindi, a monte, di non aver mai presentato alcuna dichiarazione
(poiché ciò equivarrebbe, di fatto, a individuare la giustificazione della propria condotta processuale nella commissione di un reato).
Quanto all'omessa produzione degli estratti conto bancari, l'appellato rileva che, al di là delle discutibili spiegazioni fornite sul punto, la controparte non ha fornito alcuna prova di avere inoltrato la relativa richiesta all'istituto bancario e di avere ricevuto un diniego. Pertanto, in difetto di tale prova, l'appellante non potrebbe formulare in giudizio l'istanza ex art. 210
c.p.c., posto che l'ordine di esibizione del giudice ha carattere residuale, potendo intervenire solo nel caso in cui la documentazione sia stata effettivamente richiesta alla banca e, tuttavia, indebitamente negata.
Si osserva, ancora, che le generiche allegazioni relative all'attuale precarietà della situazione economica della controparte non solo non troverebbero alcun riscontro documentale, ma sarebbero state introdotte in primo grado solo con il deposito della memoria ex art. 473 bis.17
c.p.c. e, quindi, tardivamente. Peraltro, l'appellante lamenta in modo vago la “precarietà” delle proprie condizioni economiche, ossia una situazione ben diversa e non necessariamente costituita dalla mancanza dei mezzi di sostentamento o della impossibilità di procurarseli.
Sotto quest'ultimo profilo, si osserva che è rimasta del tutto indimostrata la non redditività degli immobili del e che, in ogni caso, l'amministrazione poco oculata del proprio Pt_1 patrimonio immobiliare da parte dell'appellante non può giustificare una richiesta volta a ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento. Il sig. , peraltro, disporrebbe quantomeno dei gioielli di ingente valore restituiti Pt_1
dall'appellato (v. verbale di restituzione di cui al doc. 13 fascicolo ricorrente), dalla cui vendita si potrebbe senz'altro ottenere una considerevole liquidità.
Anche con riferimento alla lamentata impossibilità di svolgere attività lavorativa a causa della detenzione in atto, la controparte non avrebbe assolto al proprio onere della prova, posto che
è ben possibile lavorare anche in carcere e che, tuttavia, l'appellato non ha mai provato di avere inoltrato una richiesta a tal fine all'autorità competente.
Non dirimenti sarebbero, inoltre, le osservazioni circa l'esiguità della retribuzione del lavoro carcerario, anche considerato che i basilari mezzi di sussistenza (vitto, alloggio, cure mediche) sono attualmente già garantiti al sig. proprio dalla struttura carceraria. Pt_1
Si segnala che l'appellante non risulta nemmeno ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ciò che comproverebbe ulteriormente il fatto che egli dispone di adeguati mezzi di sussistenza.
Inoltre, il sig. non si troverebbe affatto in una situazione di squilibrio reddituale e Pt_1 patrimoniale rispetto all'appellato, posto che, al contrario, risulta documentalmente provato che è proprio il primo ad essere proprietario di un numero ingente di terreni e fabbricati, oltre che di gioielli preziosi (mentre l'appellato è proprietario di un solo immobile).
Del tutto indimostrato sarebbe anche il sacrificio sostenuto dall'appellante nel corso dell'unione civile per far fronte alle esigenze familiari. Dagli estratti conto dell'appellato si evincerebbe, infatti, che le spese per le utenze dell'abitazione comune venivano addebitate direttamente sul conto corrente dell' e che quest'ultimo non aveva mai ricevuto CP_1 alcun bonifico dal . Pt_1
Infine, con riferimento al secondo motivo di gravame, l'appellato evidenzia che il Tribunale aveva correttamente ritenuto attendibili le dichiarazioni del sig. dalle quali si evinceva Pt_1 la sua condizione di obiettiva agiatezza economica, poiché esse – oltre ad avere un contenuto sostanzialmente confessorio – risultavano confortate da elementi documentali.
Diversamente, le allegazioni (peraltro tardive) in ordine all'attuale condizione economica precaria della controparte sarebbero rimaste prive di qualsivoglia riscontro.
6. Nelle rispettive memorie ex art. 473-bis.32 c.p.c. il ha replicato, contestandola, Pt_1 all'eccezione di inammissibilità dell'appello, mentre l' censurata l'omessa CP_1
produzione, da parte dell'appellante, della documentazione reddituale aggiornata richiesta dalla Corte, ha rilevato come la titolarità di redditi adeguati in capo allo stesso fosse stata riconosciuta dal terzo pignorato nell'ambito del processo esecutivo promosso contro il Pt_1
per ottenere il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado.
7. All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione dal collegio ex art. 473 bis.34 c.p.c., non avendo le parti richiesto termine per il deposito di note difensive.
8. Preliminarmente, va osservato che l'appello è ammissibile, posto che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato – l'appellante ha sottoposto a specifiche censure la decisione impugnata, anche indicando le disposizioni di legge rilevanti, e non si è limitato a ribadire le argomentazioni già svolte in primo grado.
I motivi d'appello, tuttavia, sono infondati e devono essere disattesi;
giova procedere congiuntamente al loro esame, posto che entrambi hanno ad oggetto la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno mensile richiesto dall'appellante.
8.1 Va, innanzitutto, rammentato che ai sensi dell'art. 1, comma 25 della legge n. 76/2016
(c.d. ) alle unioni civili tra persone dello stesso sesso si applica l'art. 5, comma 6 della CP_6 legge n. 898/1970, a mente del quale “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
In conformità al dettato normativo, la Suprema Corte ha recentemente affermato che sebbene l'unione civile non conosca la fase della separazione e gli istituti ad essa connessi (come l'assegno di mantenimento) “ad essa si applica però – per espressa disposizione di legge – il comma 6 dell'art. 5 della legge sul divorzio, secondo i principi già elaborati dalla giurisprudenza in tema di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio”; sicché
“nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio,
l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo- compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico
e alla formazione del patrimonio comune e dell'altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell'avente diritto;
se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l'assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell'altra parte” (Cass. civ., Sez. I, ordinanza, 10/9/2025-17/9/2025, n. 25495).
8.2 Venendo al caso in esame, è quindi necessario in primo luogo verificare se il versamento di un assegno mensile di euro 250,00 a carico dell'appellato assolva – come si sostiene nell'atto di gravame – a una funzione assistenziale nei confronti dell'odierno appellante.
Sotto il profilo della disponibilità di mezzi – attuali o potenziali – sufficienti a garantirgli una vita autonoma e dignitosa, nell'appello il si limita a ribadire di non godere allo stato di Pt_1 alcun tipo di entrata economica e di essere peraltro impossibilitato a svolgere attività lavorativa a causa dell'attuale stato di detenzione. Sostiene, quindi, che il Tribunale avrebbe rigettato la sua domanda facendo leva unicamente sul fatto che egli non aveva assolto all'obbligo di produrre la documentazione economica di cui all'art. 473 bis.12, comma 3 c.p.c.
(in particolare, le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni). Sul punto, l'appellante afferma, da un lato, di non aver mai percepito redditi (da lavoro o da altra fonte) soggetti a un obbligo di dichiarazione e, dall'altro, di non aver prodotto in giudizio i suoi estratti conto poiché egli era (ed è tutt'ora) detenuto e la sua carta d'identità è scaduta, sicché la banca si era rifiutata di rilasciare tale documentazione al difensore, pur munito di procura generale.
Ebbene, va innanzitutto osservato che l'omesso deposito da parte del della Pt_1 documentazione economica di cui all'art. 473 bis.12, comma 3 c.p.c. ha caratterizzato non solo il giudizio di primo grado, ma anche il presente giudizio d'appello, in cui non ha Pt_1
ottemperato all'ordine – espressamente contenuto nel decreto di fissazione dell'odierna udienza – di depositare la documentazione aggiornata di cui al citato articolo. Le giustificazioni fornite, sia nel corso del giudizio di primo grado sia in appello, con riferimento a tale condotta processuale appaiono quantomeno speciose, come del resto già rilevato dal Tribunale.
Con riferimento all'omesso deposito delle dichiarazioni dei redditi, va osservato che l'appellante era (ed è) proprietario di numerosissimi immobili;
di talché egli, a prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa o dall'effettiva percezione di frutti dal suo patrimonio immobiliare, è tenuto a presentare annualmente la dichiarazione dei redditi e non può pretendere di giustificare la sua condotta processuale adducendo, a monte, il mancato assolvimento dei propri obblighi fiscali.
Quanto all'omesso deposito degli estratti conto bancari, va rilevato che lo stato di detenzione non impedisce affatto all'appellante di procedere – seppur eventualmente con tempistiche più lunghe – al rinnovo del documento d'identità e che, in ogni caso, il non ha mai fornito Pt_1
prova né di avere richiesto alla banca (personalmente o a mezzo del suo procuratore generale) copia dei suoi estratti conto, né di aver ricevuto un diniego dall'istituto bancario. L'appellante, peraltro, non ha nemmeno dimostrato di avere avviato le pratiche per il rinnovo della carta d'identità, ciò che non solo avrebbe dato sostegno alle sue affermazioni, ma avrebbe altresì comprovato quantomeno un concreto intento di assolvere all'obbligo di depositare la documentazione bancaria.
A fronte di tale situazione, l'istanza formulata dal ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (rigettata Pt_1
in primo grado e reiterata in sede d'appello) si appalesa inammissibile;
e ciò perché, come già correttamente osservato dal Tribunale, il diritto del cliente di ottenere, a proprie spese, copia degli estratti conto bancari ben può essere esercitato in sede giudiziale attraverso lo strumento dell'ordine di esibizione, ma solo a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e che quest'ultima, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13/9/2021, n. 24641; Cass. civ., Sez. I, 1/8/2022, n. 23861).
Come si è detto, tuttavia, nel caso di specie l'appellante non ha fornito prova di avere inoltrato una richiesta in tal senso alla banca e di essersi visto negare il rilascio di tale documentazione.
Dunque, tale condotta processuale omissiva, pervicacemente protrattasi in entrambi i gradi di giudizio, non ha consentito né al Tribunale (come rilevato nella sentenza gravata), né a questa
Corte di appurare quale sia l'effettiva condizione reddituale e patrimoniale del , il quale Pt_1 all'evidenza non ha assolto all'onere di provare la sussistenza dei presupposti della sua domanda. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tuttavia, il giudice di prime cure non ha rigettato la domanda di assegno del facendo leva esclusivamente sull'omesso deposito Pt_1 della documentazione di cui all'art. 473 bis.12, comma 3 c.p.c..
Con una motivazione di ben più ampio respiro, infatti, il Tribunale non solo ha esaminato le giustificazioni fornite dal resistente in ordine al mancato deposito, ma ha anche proceduto ad analizzare puntualmente gli elementi comunque emersi dagli atti (e, in particolare, dalle dichiarazioni dello stesso ); il primo giudice ha quindi condivisibilmente ritenuto che Pt_1 egli attualmente disponga di mezzi sufficienti a garantirgli una vita dignitosa, o che quantomeno sia in condizione di procurarseli.
In primo luogo, infatti, l'appellante risulta essere titolare del diritto di proprietà di circa 40 fabbricati e 20 terreni, per intero (anche a seguito di consolidazione della proprietà a seguito della morte della madre usufruttuaria) ovvero pro quota (v. visura camerale di cui al doc. 4 fascicolo resistente).
Preme rilevare che, in sede di comparsa di costituzione di primo grado, è il stesso a Pt_1 sostenere di avere utilizzato non solo i propri risparmi, ma “anche il denaro che percepiva periodicamente dagli affitti degli immobili di famiglia” (v. pag. 11) per far fronte alla gestione della casa coniugale e per aiutare l' a pagare le spese su di lui incombenti (ad CP_1
esempio, quelle relative agli alberghi da lui gestiti, ma anche quelle legali per la causa di divorzio dall'ex moglie). Pertanto, dalle affermazioni dell'odierno appellante si comprende che egli traeva e, per quanto consta, trae tutt'ora (o, quantomeno, potrebbe ritrarre) dei mezzi di sussistenza dal suo considerevole patrimonio immobiliare.
Va aggiunto, sul punto, che sono rimaste del tutto indimostrate le affermazioni dell'appellante circa l'esistenza di pignoramenti su alcuni degli immobili anzidetti e circa il fatto che quelli non sottoposti a procedure esecutive non sono, allo stato, locati. Con riferimento a questi ultimi, peraltro, l'appellante non ha allegato nessun impedimento, concreto e specifico, a causa del quale non sia possibile allo stato concedere in locazione detti immobili o, comunque, metterli altrimenti a reddito.
Sempre nella comparsa di risposta di primo grado, è lo stesso resistente a rappresentare di essere proprietario di arredi e suppellettili di pregio (“tavolini antichi, quadri, porcellane antiche, vari tappeti preziosi antichi, un armadio antico per la sala, due armadi a muro e diversi soprammobili di grande valore”; v. pag. 5), nonché di svariati gioielli e orologi (tra i quali uno Zenith in oro rosa). Quanto a questi ultimi, le affermazioni dell'appellante sono peraltro riscontrate dal “verbale di consegna di oggetti preziosi di proprietà di ” (doc. 1 fascicolo resistente), Parte_1 ove si dà atto che nel mese di agosto 2025 aveva restituito al non solo denaro CP_1 Pt_1
contante per un totale di euro 1.810,00, ma ben nove orologi, undici bracciali con pietre preziose, ventinove anelli d'oro con brillanti e rubini (tra i quali un solitario), oltre che svariati altri gioielli.
È, dunque, evidente che anche da tali beni di ingente valore il potrebbe trarre dei mezzi Pt_1 più che adeguati per la propria sussistenza, posto che i gioielli e gli orologi, ma anche gli arredi di pregio, risultano agevolmente vendibili. Sul punto, peraltro, sono rimaste del tutto indimostrate le allegazioni dell'appellante, secondo cui i preziosi sarebbero stati ereditati dal e risulterebbero in comproprietà con i suoi familiari. Pt_1
Oltre a tali elementi, già correttamente valorizzati dal giudice di prime cure, va osservato che in sede d'appello ha prodotto una dichiarazione del 16 settembre 2025 CP_1
(sopravvenuta, quindi, alla sentenza di primo grado) redatta dall'avv. Giacomino Di Doi in veste di terzo pignorato nell'ambito del procedimento di esecuzione iscritto dal Tribunale di
DI sub n. 973/2025 R.G.E. Con tale dichiarazione, indirizzata al Giudice dell'esecuzione e, per conoscenza, al difensore dell' lo scrivente – terzo pignorato in quanto custode CP_1
dei gioielli di proprietà del – palesa il proprio stupore per il pignoramento presso terzi Pt_1 effettuato dall' al fine di ottenere il pagamento delle spese processuali di primo CP_1
grado da parte dell'ex coniuge. Secondo quanto scrive l'avv. Di Doi, infatti, e il suo CP_1 legale erano ben a conoscenza dell'esistenza di un deposito bancario intestato a Parte_1
“che copre ampiamente quanto dovuto al signor ” (v. doc. 23 fascicolo CP_1
appellato).
Nel corso del presente giudizio d'appello è quindi emerso un ulteriore, significativo elemento che consente di ritenere che il disponga attualmente di adeguati mezzi di sussistenza. Pt_1
Peraltro, alla luce del contenuto di tale dichiarazione relativa all'esistenza di un deposito bancario intestato al , l'omesso deposito da parte dell'appellante della documentazione Pt_1 bancaria di cui all'art. 473 bis.12, comma 3 c.p.c. non può che risultare una condotta strumentale a occultare le reali disponibilità economiche del predetto.
Si noti, in questo senso, che la mancata produzione della documentazione economica obbligatoria, oltre a costituire una violazione del dovere di leale collaborazione processuale,
è valutabile – come espressamente previsto dall'art. 473 bis.18 c.p.c. – ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c.. Dalla condotta processuale omissiva del può trarsi allora un ulteriore Pt_1
argomento di prova, a rafforzamento di quelli sin qui enucleati, nel senso dell'attuale disponibilità di mezzi di sussistenza in capo all'appellante.
In definitiva, va osservato che il non ha dimostrato di essere privo di risorse – attuali o Pt_1 potenziali – sufficienti a garantirgli una vita autonoma e dignitosa e che, al contrario, la sua tesi è rimasta smentita da plurimi elementi di segno opposto.
A fronte di tale quadro, non è dirimente l'osservazione difensiva secondo cui il avrebbe Pt_1 progressivamente eroso i suoi risparmi (per sostenere, ad esempio, le spese di gestione della casa coniugale ovvero quelle relative all'attività alberghiera del compagno) e si troverebbe attualmente, anche a causa dell'intervenuta carcerazione, in una condizione economica molto peggiore rispetto a quella in cui versava nel corso dell'unione civile.
Ed infatti, fermo che non vi è prova di tali esborsi allegati dal , va osservato che al fine Pt_1
di riconoscere la funzione assistenziale dell'assegno non è sufficiente riscontrare un peggioramento delle condizioni economiche dell'appellante (peraltro, nel caso di specie, genericamente allegato e non provato), ma è appunto necessario accertare (come si è fatto poc'anzi) se le sue risorse, attuali e potenziali, siano comunque sufficienti ad assicurargli un'esistenza dignitosa.
Per tale ragione, correttamente il Tribunale non ha dato rilievo alle dichiarazioni del in Pt_1 ordine all'attuale peggioramento della sua situazione economica, valorizzando di contro quelle (peraltro fornite di riscontri documentali) con le quali il predetto ha di fatto rappresentato di disporre, quantomeno potenzialmente, di mezzi di sussistenza adeguati.
Con riferimento, infine, all'impossibilità di svolgere attività lavorativa, di cui l'appellante si duole a causa del suo attuale stato di detenzione, sono pienamente condivisibili le argomentazioni svolte dal Tribunale.
Ferme, sul punto, tutte le considerazioni sin qui svolte in ordine alla possibilità per l'appellante di sostentarsi mettendo a reddito gli immobili ovvero vendendo i gioielli di cui è proprietario, va invero osservato che – per quanto consta – al non è precluso l'accesso Pt_1 al lavoro carcerario.
Sul punto, la difesa non si confronta puntualmente con la motivazione resa dal primo giudice, limitandosi nell'appello a sottolineare l'esiguità della retribuzione spettante ai detenuti.
L'osservazione difensiva, tuttavia, non coglie nel segno. Il lavoro in carcere – sebbene retribuito in misura minore, a parità di mansioni, rispetto a quello di un lavoratore non detenuto – consentirebbe comunque a di procurarsi i mezzi adeguati per sostentarsi;
e Pt_1
ciò in considerazione del fatto che le spese per il mantenimento carcerario (detratte dalla retribuzione del detenuto ammesso al lavoro o, in caso contrario, riscosse dallo Stato all'esito dell'espiazione della pena) sono notoriamente esigue e, anzi, nettamente inferiori rispetto al costo della vita ordinario.
Pertanto, dalla retribuzione (pur esigua) percepita in carcere il sarebbe in grado di trarre Pt_1 dei mezzi di sostentamento sufficienti per affrontare le spese connaturate al suo attuale stato di detenzione. Tuttavia, come già rilevato nella sentenza gravata, l'appellante non ha nemmeno allegato di avere inoltrato all'autorità competente un'istanza per accedere al lavoro carcerario (ed, eventualmente, di essersi visto rigettare tale istanza).
Va, ancora, osservato che l'età, il titolo di studio conseguito (laurea in giurisprudenza) e il buono stato di salute dell'appellante (che, per quanto è noto, non risulta affetto da alcuna patologia o invalidità) consentono di ritenere che egli, al termine della detenzione, potrà svolgere un'attività lavorativa che gli permetta di sostentarsi adeguatamente.
Dunque, anche a voler ritenere che il non disponga di mezzi economici adeguati Pt_1
(situazione che, come si è visto, non risulta comunque comprovata nel caso di specie), va ribadito che è rimasta del tutto indimostrata anche l'allegata impossibilità per l'appellante di procurarseli svolgendo attività lavorativa.
8.3. Esclusa la funzione assistenziale dell'assegno, ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento a quella perequativo-compensativa.
Va preliminarmente rilevato che con le conclusioni formulate nell'atto di gravame l'appellante chiede di “porre a carico del signor l'obbligo di versare al CP_1
signor , entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00, […] a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento, non potendo attualmente il signor godere Parte_1
di alcuna entrata economica” (v. p. 24 atto d'appello).
Pertanto, è la stessa parte appellante a richiedere l'assegno esclusivamente in funzione assistenziale, senza fare riferimento (tanto nelle conclusioni citate, quanto nel corpo dei motivi di gravame) ad un'eventuale e diversa funzione compensativa del contributo economico richiesto all'ex partner.
Ad ogni buon conto, non pare superfluo sottolineare che la funzione compensativa dell'assegno presuppone “un sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, ma anche un contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla famiglia, e segnatamente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro componente della coppia, anche sotto forma di risparmio;
il richiedente
è così tenuto a dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, ovvero altre forme di contributo alla carriera del coniuge e alla formazione del suo patrimonio o del patrimonio comune (Cass. n. 24795 del 16/09/2024; Cass. n. 35434 del
19/12/2023; Cass. n. 35385 del 18/12/2023)” (Cass. civ., Sez. I, ordinanza, n. 25495/2025, cit.).
Nel caso di specie, tuttavia, l'odierno appellante si è limitato a sostenere del tutto genericamente di avere collaborato nell'attività alberghiera dell' per anni senza CP_1
percepire compenso, ma non ha in alcun modo allegato di avere sopportato un sacrificio personale in termini professionali o reddituali, oppure di aver fornito un contributo esclusivo o prevalente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'ex partner.
9. Va quindi respinto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di DI n. 360 del 9 maggio 2025 che, per l'effetto, viene integralmente confermata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, riconosciuti i parametri medi per le cause di valore da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 (essendo il valore della controversia pari all'ammontare dell'assegno dovuto per due anni, ai sensi dell'art. 13, co. 1 c.p.c. che, dettato in tema di prestazioni alimentari periodiche, è ritenuto applicabile alle cause di divorzio;
v. Cass. 23/5/2024, n. 14365) relativamente alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria (con una diminuzione in relazione a tale ultima fase, limitatasi alla sola trattazione, senza assunzione di prove) e riconosciuti i parametri minimi con riferimento alla fase decisoria (consistita nella sola discussione orale della causa, senza lo scambio di note difensive tra le parti).
10.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, che sussiste il presupposto processuale per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se e in quanto dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 288/2025 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di DI n. 360 Parte_1
del 9 maggio 2025 che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.250,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA ex lege;
- dichiara sussistere i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se e in quanto dovuto, per l'appello principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Trieste, 9 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Francesca
Baradel, magistrato ordinario in tirocinio
Il Presidente
dott. Arturo Picciotto